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Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 - Tomkins / Commissione

(Causa T-382/06) 1

("Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Durata dell'infrazione")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tomkins plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: T. Soames, S. Jordan, solicitors, e J. Joshua, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e V. Bottka, agenti, assistiti da S. Kinsella e K. Daly, solicitors)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F 1/38.121 - Raccordi), nonché domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione

Dispositivo

L'art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F 1/38.121 - Raccordi) è annullato nella parte in cui riguarda il periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993 per quanto concerne la Tomkins plc.

L'importo dell'ammenda inflitta alla Tomkins all'art. 2, lett. h), della decisione C (2006) 4180 è fissato in 4,25 milioni di euro, di cui 3,4 milioni di euro in solido con la Pegler Ltd.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 42 del 24.2.2007.