Language of document : ECLI:EU:T:2009:392

Causa T‑380/06

Vischim Srl

contro

Commissione delle Comunità europee

«Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva clorotalonil — Modifica dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE — Direttiva 2006/76/CE — Retroattività — Omessa previsione di un periodo transitorio — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Principio della parità di trattamento»

Massime della sentenza

1.      Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414

[Regolamento della Commissione n. 3600/92, art. 8, n. 3, lett. a); direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n. 2]

2.      Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414

(Direttiva del Consiglio 91/414)

1.      Non avendo previsto un periodo transitorio ai fini del riesame delle autorizzazioni nazionali esistenti, in seguito a una modifica dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la Commissione non viola né l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, né l’art. 8, n. 3, lett. a), del regolamento n. 3600/92, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414, e non si discosta dalla sua prassi anteriore.

(v. punto 80)

2.      L’applicazione retroattiva di una nuova specifica meno severa, introdotta nel contesto di una modifica dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, non viola i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

Infatti, il principio della certezza delle situazioni giuridiche osta a che l’efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, salvo, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato.

Per quanto riguarda la prima condizione, avendo previsto un’efficacia retroattiva della specifica modificata della sostanza attiva clorotalonil, istituita con la direttiva 2006/76 che modifica la direttiva 91/414, la Commissione intende evitare che gli Stati membri siano obbligati ad applicare, anche se per un brevissimo periodo di tempo, la specifica più restrittiva prevista dalla direttiva 2005/53. Si deve quindi necessariamente rilevare che la finalità da perseguire richiede che la Commissione preveda l’applicazione retroattiva della nuova specifica meno severa.

Quanto alla seconda condizione, dal momento che la specifica modificata prevista ha solo l’effetto di rendere i requisiti di iscrizione meno rigorosi, la sua retroattività non può, in quanto tale, essere atta a pregiudicare il legittimo affidamento degli operatori interessati. Ove un ricorrente sia esso stesso all’origine di una modifica che riduce le prescrizioni relative all’autorizzazione dei suoi prodotti, la mancata previsione di un periodo transitorio per consentire al detto ricorrente di adeguarsi alle nuove prescrizioni non può essere in contrasto con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

(v. punti 82, 86-88, 91, 99)