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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 9 marzo 2023 – KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o. / Republika Slovenija

(Causa C-144/23, KUBERA)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o.

Resistente: Republika Slovenija

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 267, terzo comma, TFUE osti a una disposizione dello Zakon o pravdnem postopku (Codice di procedura civile) in base alla quale, nell’ambito di un procedimento relativo all’autorizzazione a proporre un ricorso per revisione (revizija), il Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) non procede all’esame della questione se dall’istanza di parte affinché venga adita in via pregiudiziale la Corte di giustizia dell’Unione europea derivi l’obbligo del Vrhovno sodišče di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 47 della Carta, relativo all’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie, debba essere interpretato nel senso che una decisione processuale che respinge l’istanza di parte diretta a ottenere l’autorizzazione a proporre un ricorso per revisione (revizija), conformemente al codice di procedura civile, costituisce una “decisione giudiziaria” che deve indicare i motivi per cui l’istanza di parte affinché venga adita in via pregiudiziale la Corte di giustizia dell’Unione europea non deve essere accolta nella causa di cui trattasi.

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