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Ricorso proposto il 28 marzo 2011 - Transports Schiocchet - Excursions / Consiglio e Commissione

(Causa T-203/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Transports Schiocchet - Excursions (Beuvillers, Francia) (rappresentante: avv. É. Deshoulières)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare in solido il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea a risarcire alla SARL Transport Schiocchet - Excursions il danno da essa subito, pari a EUR 8 372 483;

dichiarare che tali somme produrranno interessi al tasso legale a partire dalla notifica alla Commissione europea del precedente ricorso per risarcimento del danno;

porre a carico del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, sulla base dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale, le spese sopportate dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere sentito dal giudice e, in particolare, dell'obbligo degli organi dell'Unione europea di prevedere rimedi effettivi in caso di violazione dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell'Unione europea. La ricorrente deduce l'assenza, da un lato, di una sanzione nei confronti degli Stati membri e dei vettori non inclini a osservare la procedura di autorizzazione istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 684/92 1 e, dall'altro, di un sistema di compensazione per i vettori che si sottopongono a tale procedura di autorizzazione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 94-96 TFUE in quanto la Commissione avrebbe dovuto verificare la corretta applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 684/92, individuare effettivamente gli operatori che si sono sottratti al regime di autorizzazione previsto dal regolamento e porre fine alle discriminazioni derivanti dall'applicazione del regolamento. La ricorrente fa riferimento all'assenza di misure necessarie adottate dalla Commissione per l'esecuzione del regolamento in questione nonostante le numerose denunce depositate dalla ricorrente che provano il fatto che la Commissione ne era a conoscenza. Tale inazione della convenuta, benché la stessa fosse effettivamente a conoscenza della situazione pregiudizievole della ricorrente, costituirebbe un inadempimento grave e manifesto che genera una violazione sufficientemente qualificata degli artt. 94-96 TFUE.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1992, n. 684, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74, pag. 1)