Language of document : ECLI:EU:F:2009:170

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA

18 dicembre 2009

Causa F‑92/09 R

U

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione di licenziamento – Urgenza – Fumus boni iuris»

Oggetto: Domanda, proposta ai sensi degli artt. 242 CE, 243 CE, 157 EA e 158 EA, con la quale U chiede, da una parte, la sospensione della decisione del Parlamento del 6 luglio 2009 con cui è stata licenziata e, dall’altra, la concessione di provvedimenti provvisori.

Decisione: Viene sospesa l’esecuzione della decisione del 6 luglio 2009 di licenziamento della richiedente sino alla pronuncia della decisione del Tribunale che concluderà la causa. Non vi è luogo a statuire in maniera autonoma sulle conclusioni dirette alla reintegrazione della richiedente né su quelle miranti a che venga ingiunto ogni provvedimento necessario alla salvaguardia dei suoi diritti. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni juris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

3.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figlio a carico – Equiparazione di una persona ad un figlio a carico

(Statuto dei funzionari, allegato VII, artt. 2, n. 4, e 17, n. 2)

4.      Funzionari – Licenziamento per insufficienza professionale – Dovere di sollecitudine

1.      In forza dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare, in particolare, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

Le condizioni relative all’urgenza e al fumus boni iuris sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora manchi una di queste condizioni.

Nell’ambito di questo esame d’insieme, il giudice dell’urgenza dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di determinare, alla luce delle particolarità del caso di specie, la maniera in cui tali diverse condizioni devono essere verificate nonché l’ordine di tale esame, dato che nessuna norma di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi prestabilito per valutare la necessità di statuire provvisoriamente.

(v. punti 40-42)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑783, punto 12 e 13)

Tribunale della funzione pubblica: 31 marzo 2006, causa F‑38/06 R, Bianchi/ ETF (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑27 e II‑A‑1‑93, punti 20 e 22)

2.      Anche se un danno di ordine puramente pecuniario non può essere considerato, in linea di principio, irreparabile, e neppure difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva, spetta, tuttavia, al giudice dell’urgenza valutare, in relazione alle circostanze proprie a ciascun caso di specie, se l’esecuzione immediata della decisione che è oggetto della domanda di sospensione possa causare al richiedente un danno grave ed imminente, che persino l’annullamento della decisione al termine del procedimento di merito non potrebbe più riparare.

Nella fattispecie, il giudice dell’urgenza deve accertarsi, alla luce delle circostanze proprie della situazione del richiedente, che questi disponga di una somma che deve normalmente permettergli di far fronte a tutte le spese indispensabili per provvedere ai propri bisogni elementari sino al momento in cui sarà statuito nel merito.

(v. punti 47, 49 e 50)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 novembre 1993, causa T‑549/93 R, D./Commissione (Racc. pag. II‑1347, punto 45); 10 febbraio 1999, causa T‑211/98 R, Willeme/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑57, punto 37), e 28 novembre 2003, causa T‑200/03 R, V/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑317 e II‑1549, punto 57)

3.      L’art. 2, n. 4, dell’allegato VII dello Statuto prevede che qualsiasi persona nei cui confronti il funzionario abbia obblighi legali alimentari e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi può essere eccezionalmente equiparata ad un figlio a carico mediante decisione speciale e motivata dell’autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti. Tuttavia, la circostanza che un funzionario non abbia chiesto che un membro della sua famiglia sia equiparato ad un figlio a carico in forza di queste disposizioni non permette di dimostrare che il detto funzionario non apporta un sostegno finanziario alla propria famiglia rimasta nel paese d’origine.

Inoltre, l’art. 17, n. 2, dell’allegato VII dello Statuto prevede che il funzionario possa far trasferire una parte dei suoi emolumenti in uno Stato membro diverso da quello in cui svolge le proprie funzioni a vantaggio di un figlio a carico o di una persona nei confronti della quale il funzionario dimostra di avere obblighi in virtù di una decisione giudiziaria o di una decisione dell’autorità amministrativa competente. Tuttavia, neppure la circostanza che un funzionario non abbia sostenuto di soddisfare le condizioni particolari figuranti in tali diposizioni per ottenere che una parte del suo stipendio sia trasferita alla sua famiglia rimasta nel paese d’origine permette di dimostrare che il detto funzionario non apporta un sostegno finanziario a quest’ultima.

(v. punti 59 e 60)

4.      Il dovere di sollecitudine, qualora sussista un dubbio sull’origine medica delle difficoltà incontrate da un funzionario per svolgere i compiti assegnatigli, impone all’amministrazione di fare ogni ragionevole passo per eliminare questo dubbio prima che venga adottata una decisione di licenziamento del detto funzionario.

Del resto, quest’obbligo è espresso nella stessa regolamentazione interna del Parlamento relativa alla procedura di miglioramento che si applica nell’ambito della individuazione, gestione e risoluzione dei casi potenziali di insufficienza professionale dei funzionari, poiché l’art. 8 della detta regolamentazione prevede che il valutatore finale, in taluni casi, è tenuto ad adire il servizio medico del Parlamento se viene a conoscenza di fatti da cui possa risultare che il comportamento contestato al funzionario potrebbe avere un’origine medica.

Per giunta, gli obblighi imposti all’amministrazione dal dovere di sollecitudine risultano sostanzialmente rafforzati qualora sia in gioco la situazione particolare di un funzionario sulla cui salute mentale e, di conseguenza, sulla cui capacità di tutelare in maniera adeguata i propri interessi esistano dubbi, e ciò a maggior ragione qualora l’interessato si trovi sotto la minaccia di un licenziamento e quindi in situazione di vulnerabilità.

(v. punti 75-77)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 febbraio 2003, causa T‑145/01, Latino/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑59 e II‑337, punto 93)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2006, causa F‑17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑149 e II‑A‑1‑577, punto 72)