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Ricorso presentato il 17 aprile 2007 - Francia/Commissione

(Causa T-116/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Ramet, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata nella sua interezza;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione in data 30 giugno 1997, adottata su proposta della Commissione ed in conformità della procedura prevista dalla direttiva 92/81/CEE 1, il Consiglio ha autorizzato gli Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a taluni oli minerali utilizzati per scopi specifici le riduzioni dei tassi delle accise ovvero le esenzioni dalle accise esistenti. Con quattro decisioni successive, il Consiglio ha prorogato tale autorizzazione, laddove l'ultimo periodo di autorizzazione è scaduto il 31 dicembre 2006. La Francia è stata autorizzata ad applicare tali riduzioni o tali esenzioni sull'olio pesante utilizzato come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne.

Con lettera in data 30 dicembre 2001, la Commissione ha notificato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, in merito all'esenzione dal diritto di accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne 2. In seguito a tale procedimento, la Commissione ha adottato in data 7 dicembre 2005 la decisione 2006/323/CE, affermando che le esenzioni dal diritto di accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione dello Shannon e in Sardegna, introdotte rispettivamente dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE parzialmente incompatibili con il mercato comune, ed ordinando dunque agli Stati membri interessati di procedere al recupero degli aiuti suddetti 3. Con il ricorso proposto il 17 febbraio 2006, la Francia ha chiesto l'annullamento parziale di tale decisione nella parte riguardante l'esenzione concessa dalla Francia alla regione di Gardanne 4.

La Commissione ha deciso di estendere la procedura formale di esame in merito all'esenzione dal diritto di accisa sugli oli minerali pesanti utilizzati nella produzione di allumina per il periodo a partire dal 1° gennaio 2004. Dopo aver invitato gli Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in proposito, essa ha adottato la decisione 7 febbraio 2007, C(2007) 286 def., riguardante l'esenzione dal diritto di accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione dello Shannon e in Sardegna, applicata rispettivamente dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia (Aiuti di Stato n. C 78-79-80/2001). Si tratta della decisione contestata nell'ambito del presente ricorso.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce due motivi, il primo dei quali riguardante la violazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Essa fa valere che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto concludendo per l'esistenza di un aiuto di Stato malgrado l'insussistenza dell'insieme delle condizioni necessarie per l'attribuzione della qualifica di aiuto, quali stabilite dalla giurisprudenza Altmark 5. Essa sostiene inoltre che le decisioni di autorizzazione delle esenzioni fino al 31 dicembre 2006 sono state adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, la quale avrebbe dovuto, ad avviso della ricorrente, assicurarsi, prima di presentare tale proposta, che l'autorizzazione non avrebbe determinato una distorsione della concorrenza. Pertanto, la ricorrente asserisce che la Commissione non poteva, da un lato, proporre al Consiglio di adottare una decisione che autorizza un'esenzione dal diritto di accisa e non opporsi alla sua proroga fino al 31 dicembre 2006 e, dall'altro, constatare che questa stessa esenzione costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune a far data dal 1° gennaio 2004.

Il secondo motivo dedotto dalla ricorrente riguarda un difetto di motivazione in quanto la decisione impugnata non conterrebbe esplicazioni riguardo al mercato considerato o alla posizione delle varie imprese su tale mercato o per quanto riguarda la natura del pregiudizio per la concorrenza o per gli scambi in questione.

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1 - Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12).

2 - Pubblicata in GU C 30 del 2.2.2002.

3 - Decisione C(2005) 4436 def., aiuti di Stato n. C 78-79-80/2001, GU 2006, L 119, pag. 12.

4 - Causa T-56/06, Francia/Commissione (comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2006, C 96, pag. 21).

5 - Sentenza della Corte 24 luglio 2004, causa C-280/00, Altmark Trans (Racc. pag. I-7747).