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Ricorso presentato il 18 aprile 2007 - Areva e a. / Commissione

(Causa T-117/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: AREVA SA, AREVA T&D HOLDING SA, AREVA T&D SA (Parigi, Francia) e AREVA T&D AG (Oberentfelden, Svizzera) (Rappresentanti: avv. ti A. Schild e J.-M. Cot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 24 gennaio 2007 in quanto, da un lato, ritiene responsabili in solido l'AREVA T&D SA e l'ALSTOM SA delle pratiche anticoncorrenziali attuate fra il 7 dicembre 1992 e l'8 gennaio 2004 e, dall'altro, ritiene responsabili in solido l'AREVA T&D SA, l'AREVA T&D AG, l'AREVA T&D HOLDING SA e l'AREVA SA delle pratiche anticoncorrenziali attuate fra il 9 gennaio 2004 e l'11 maggio 2004,

in subordine, annullare o ridurre considerevolmente l'importo dell'ammenda inflitta alle società AREVA T&D SA, AREVA T&D AG, AREVA T&D HOLDING SA e AREVA SA;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.899 - apparecchiature di comando con isolamento in gas), concernente un'intesa nell'ambito di progetti riguardanti apparecchiature di comando con isolamento in gas quanto alla manipolazione delle gare d'appalto di tali progetti, alla determinazione dei prezzi minimi delle offerte, all'attribuzione di quote e di progetti e allo scambio di informazioni. In subordine, le ricorrenti chiedono la riduzione dell'importo dell'ammenda loro inflitta con la decisione impugnata.

A sostegno delle loro richieste le ricorrenti deducono sette motivi.

Il primo motivo è relativo alla violazione da parte della Commissione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE, in quanto la motivazione sarebbe contraddittoria ed insufficiente riguardo agli elementi concernenti, in particolare, l'attribuzione delle pratiche anticoncorrenziali, la condanna in solido con l'ALSTOM SA e l'aumento dell'importo di base dell'ammenda inflitta a causa del ruolo dell'AREVA T&D SA in quanto istigatore della violazione.

Con il loro secondo motivo, le ricorrenti addebitano alla Commissione di aver violato l'art. 81 CE e, segnatamente, le norme relative all'imputazione della responsabilità di un'infrazione, poiché ha ritenuto l'AREVA T&D SA e l'AREVA T&D AG responsabili di pratiche anticoncorrenziali anteriori alla loro cessione ad opera dell'ALSTOM SA, avendo dichiarato che tali società non erano indipendenti dall'ALSTOM SA prima della loro cessione.

Il terzo motivo dedotto dalle ricorrenti è relativo alla violazione dell'art. 81 CE in quanto la Commissione avrebbe ritenuto responsabili l'AREVA SA e l'AREVA T&D HOLDING SA di pratiche anticoncorrenziali attribuite alle loro controllate dirette o indirette AREVA T&D SA e AREVA T&D AG, mentre, secondo le ricorrenti, essa non avrebbe dimostrato che l'AREVA SA e l'AREVA T&D HOLDING SA controllavano effettivamente tali controllate durante il periodo della violazione.

Il quarto ed il quinto motivo sono relativi alla violazione degli artt. 7 e 81 CE, in particolare, delle disposizioni concernenti la responsabilità solidale per la violazione. Le ricorrenti fanno valere che la Commissione non potrebbe condannare in solido l'AREVA T&D SA e l'ALSTOM SA dato che esse non formano un'unità economica e che una siffatta condanna in solido costituirebbe una delega illecita del potere sanzionatorio della Commissione, nonché una violazione dei principi generali della parità di trattamento, della certezza del diritto e della tutela giurisdizionale effettiva.

Con il sesto motivo le ricorrenti contestano alla decisione impugnata di aver applicato erroneamente la nozione di istigatore e di avere quindi violato l'art. 81 CE, nonché gli orientamenti per il calcolo delle ammende1 e diversi altri principi generali del diritto.

Con il loro ultimo motivo, la ricorrenti lamentano che la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione relativamente alla portata della collaborazione prestata dalle ricorrenti durante il procedimento d'indagine, violando l'art. 81 [CE] e gli orientamenti riguardo alla collaborazione enunciati nella comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese2.

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1 - GU C del 14.1.1998, pag. 3.

2 - GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3.