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Ricorso presentato il 13 aprile 2007 - Last Minute Network / UAMI - Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR)

(Causa T-115/07)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Last Minute Network Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Last Minute Tour SpA (Milano)

Conclusioni della ricorrente

annullare totalmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), datata 8 febbraio 2007;

dichiarare nullo il marchio comunitario n. 1 552 231 per quanto riguarda la classe 16;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo "LAST MINUTE TOUR" per prodotti e servizi delle classi 16, 39 e 42 - Marchio comunitario n. 1 552 231

Titolare del marchio comunitario: Last Minute Tour SpA

Parte che richiede la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Diritto di marchio della parte che richiede la dichiarazione di nullità: marchio denominativo nazionale non registrato "LASTMINUTE.COM" per servizi rientranti nelle classi 39 e 42

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario per i servizi rientranti nelle classi 39 e 42 e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità per i beni rientranti nella classe 16

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente diretto al parziale annullamento della decisione della divisione di annullamento al fine di ottenere la dichiarazione di nullità anche per i beni rientranti nella classe 16

Motivi dedotti: violazione dell'art. 81, nn. 1, lett. b) e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente deciso che il marchio non registrato della ricorrente non le attribuiva il diritto di vietare l'uso nel Regno Unito del marchio di cui si chiedeva la registrazione e in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente applicato il criterio per stabilire il rischio di confusione.

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