Language of document : ECLI:EU:T:2011:69

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

3 marzo 2011(*)

«Concorrenza – Intese – Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Imputabilità dell’infrazione – Durata dell’infrazione – Ammende – Responsabilità in solido per il pagamento dell’ammenda – Circostanze aggravanti – Ruolo di impresa leader – Circostanze attenuanti – Cooperazione»

Nelle cause T‑117/07 e T‑121/07,

Areva, société anonyme, con sede in Parigi (Francia),

Areva T & D Holding SA, con sede in Parigi,

Areva T & D SA, con sede in Parigi,

Areva T & D AG, con sede in Oberentfelden (Svizzera),

rappresentate dagli avv.ti A. Schild e J.M. Cot,

Alstom, société anonyme, con sede in Levallois–Perret (Francia), rappresentata inizialmente dall’avv. J. Derenne, dal sig. W. Broere, solicitor, dagli avv.ti A. Müller–Rappard e C. Guirado, successivamente dagli avv.ti Derenne e Müller–Rappard,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. X. Lewis e F. Arbault, successivamente dal sig. Lewis e infine dai sigg. V. Bottka e N. von Lingen, in qualità di agenti,

convenuta,

aventi ad oggetto ricorsi diretti, in via principale, all’annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas), e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda che è stata loro inflitta,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        I fatti all’origine della controversia risultano essenzialmente dalla decisione della Commissione delle Comunità europee 24 gennaio 2007, (2006) 6762 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Nella misura in cui non sono stati contestati o, quantomeno, validamente contestati dalle parti, tali elementi di fatto devono essere considerati come dimostrati ai fini del presente procedimento.

 Il prodotto

2        Le apparecchiature di comando con isolamento in gas (in prosieguo: le «GIS») servono a controllare il flusso di energia nelle reti elettriche. Si tratta di apparecchiature elettriche pesanti, utilizzate come componente principale nelle sottostazioni elettriche «chiavi in mano».

3        Le sottostazioni sono stazioni elettriche ausiliarie che convertono la corrente elettrica. Oltre al trasformatore, sono elementi costitutivi delle sottostazioni i sistemi di controllo, i relè, le batterie, i caricabatteria e le apparecchiature di comando. La funzione di un’apparecchiatura di comando è di proteggere il trasformatore da sovraccarichi e/o di isolare il circuito e il trasformatore in caso di guasto.

4        L’isolamento delle apparecchiature di comando può essere ottenuto mediante l’impiego di gas, di aria o attraverso una combinazione di entrambi. Le GIS sono vendute in tutto il mondo già integrate in sottostazioni elettriche «chiavi in mano» o come apparecchiature separate da integrare in dette sottostazioni. Esse rappresentano circa il 30–60% del prezzo totale di tali sottostazioni.

5        La decisione impugnata concerne i progetti di GIS con tensione pari o superiore a 72,5 KV (in prosieguo: i «progetti di GIS»), intendendo tanto le GIS vendute come prodotto a sé stante, compresi tutti i servizi correlati (trasporto, installazione, collaudo, isolamento,...), quanto le sottostazioni elettriche «chiavi in mano» dotate di GIS, le altre componenti della sottostazione, ad esempio i trasformatori, e tutti i servizi correlati (trasporto, cablaggio, installazione, isolamento,...).

 Le imprese oggetto del procedimento

6        La Alstom (già denominata Alsthom), una società per azioni di diritto francese con consiglio d’amministrazione (société anonyme à conseil d’administration), è la società di controllo di un gruppo di imprese (in prosieguo: il «gruppo Alstom»). Tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004 il gruppo Alstom operava nel settore della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica (in prosieguo: il «settore T & D») e, soprattutto, si occupava di GIS.

7        Le attività in materia di GIS in seno al gruppo Alstom erano gestite, in Francia, dalla Alsthom SA (France) fino al 1989, anno in cui la società veniva ribattezzata GEC Alsthom SA, la quale era controllata al 100% dalla GEC Alsthom NV. Il 16 novembre 1992 veniva creata la società Kléber Eylau SA, alla quale venivano trasferite le attività francesi riguardanti le GIS in seguito ad un accordo con effetto 7 dicembre 1992. La Kléber Eylau era controllata al 99,76 % dalla GEC Alsthom SA e allo 0,04 % dalla Étoile Kléber. Nel giugno 1993 la Kléber Eylau veniva ribattezzata GEC Alsthom T&D SA, a sua volta trasformata, nel giugno 1998, nella Alstom T & D SA. Quest’ultima era controllata al 100% dalla Alstom Holdings (Francia), a sua volta controllata al 100% dalla Alstom.

8        A partire dal gennaio 1986, anno in cui la Alsthom assumeva il controllo al 100% sulla Sprecher Energie AG, le attività del gruppo Alstom nel settore GIS erano gestite parallelamente in Svizzera e in Francia. Nel novembre 1993 la Sprecher Energie veniva denominata GEC Alsthom T & D AG, per poi essere ribattezzata, nel luglio 1997, GEC Alsthom AG e, nel giugno 1998, Alstom AG [in prosieguo: la «Alstom (Suisse)»]. Il 22 dicembre 2000 quest’ultima veniva rilevata dalla Alstom Power (Schweiz) AG. La nuova entità prendeva il nome di Alstom (Schweiz) AG. Nel novembre 2002 una nuova entità giuridica veniva creata in seno al gruppo Alstom, la quale rilevava le attività nel settore T & D in Svizzera. Essa era inizialmente denominata Alstom (Schweiz) Services AG, ma veniva successivamente ribattezzata Alstom T & D AG.

9        L’insieme delle attività del gruppo Alstom nel settore T & D veniva ceduto, l’8 gennaio 2004, al gruppo di cui è a capo la Areva, una società per azioni di diritto francese con direttivo e consiglio di sorveglianza (in prosieguo: il «gruppo Areva»). Per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004 le attività di GIS del gruppo Areva erano condotte dalla Areva T & D SA e dalla Areva T & D AG, controllate al 100% dalla Areva T & D Holding SA, a sua volta controllata al 100% dalla Areva (in prosieguo, congiuntamente: le «società del gruppo Areva»).

 Il procedimento amministrativo

10      Il 3 marzo 2004 la ABB Ltd denunciava alla Commissione l’esistenza di pratiche anticoncorrenziali nel settore delle GIS e presentava una richiesta orale di immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2002, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

11      Le pratiche denunciate dalla ABB consistevano in un coordinamento a livello mondiale della vendita di progetti di GIS che implicava la ripartizione dei mercati, l’attribuzione di quote di mercato e il mantenimento delle stesse, l’assegnazione di progetti di GIS a produttori prestabiliti e la manipolazione delle procedure di gara («bid ridding») per garantire che i contratti fossero aggiudicati a tali produttori, la fissazione dei prezzi mediante complessi accordi sui progetti di GIS che non erano assegnati, la risoluzione dei contratti di licenza stipulati con società non appartenenti all’intesa [in prosieguo anche: il «cartello]» e lo scambio di informazioni commerciali sensibili.

12      La richiesta orale di immunità dalle ammende presentata dalla ABB veniva integrata, il 7 maggio 2004, con osservazioni orali e prove documentali. Il 25 aprile 2004 la Commissione concedeva alla ABB un’immunità condizionale.

13      Sulla base delle dichiarazioni della ABB la Commissione avviava un’indagine e, in data 11 e 12 maggio 2004, svolgeva accertamenti presso i locali di diverse società attive nel settore delle GIS.

14      Tra il 14 e il 25 maggio 2004 il gruppo Areva cooperava con la Commissione e le forniva, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, diverse prove documentali ed informazioni.

15      Il 4 ottobre 2004 la ABB rispondeva a una richiesta di informazioni della Commissione.

16      Il 6 febbraio 2006 la Commissione rivolgeva una richiesta di informazioni alla Alstom, alla quale quest’ultima rispondeva con lettera 24 febbraio 2006.

17      Il 20 aprile 2006 la Commissione adottava una comunicazione di addebiti e la notificava, oltre che alla Alstom e alle società del gruppo Areva, alle società ABB, Fuji Electric Holdings Co., Ltd e Fuji Electric Systems Co., Ltd (in prosieguo, congiuntamente: le «società del gruppo Fuji»), Hitachi e Hitachi Europe Ltd (in prosieguo, congiuntamente: le «società del gruppo Hitachi»), Japan AE Power Systems Corp. (in prosieguo: la «JAEPS»), Mitsubishi Electric System Corp. (in prosieguo: la «Melco»), Nuova Magrini Galileo SpA, Schneider Electric SA (in prosieguo: la «Schneider»), Siemens AG, Toshiba Corp. nonché a cinque società del gruppo guidato dalla VA Technologie AG (in prosieguo: il «gruppo VA Tech»), tra cui la stessa VA Technologie.

18      Il 5 maggio 2006 alla Alstom veniva consentito di accedere alle dichiarazioni orali effettuate dalle altre società implicate, conformemente alla comunicazione sulla cooperazione.

19      Il 30 giugno 2006 la Alstom e le società del gruppo Areva trasmettevano alla Commissione, entro il termine impartito, le loro rispettive osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti. In allegato alla propria risposta alla comunicazione degli addebiti la Alstom produceva diversi documenti interni al gruppo Alstom, chiedendone il trattamento confidenziale nei confronti dei terzi diversi dalla Commissione. Anche la ABB, le società del gruppo Fuji, la Hitachi, la JAEPS, la Melco, la Schneider, la Siemens AG Österreich, la Siemens e la Toshiba rispondevano, per iscritto, alla comunicazione degli addebiti entro i termini impartiti.

20      Con lettera 12 luglio 2006 le società del gruppo Fuji collaboravano con la Commissione e le fornivano, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, diverse prove documentali ed informazioni.

21      Il 14 luglio 2006 la ABB trasmetteva alla Commissione un «supplemento [di] risposta alla comunicazione degli addebiti».

22      Il 18 e il 19 luglio 2006 la Commissione procedeva all’audizione delle società destinatarie della comunicazione degli addebiti.

23      Il 25 agosto 2006 la Commissione metteva a disposizione delle parti, per osservazioni, estratti della versione non confidenziale della risposta delle società del gruppo Fuji alla comunicazione degli addebiti, la domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione delle società del gruppo Fuji del 12 luglio 2006 (v. punto 20 supra), il supplemento di risposta della ABB alla comunicazione degli addebiti e documenti complementari. La Alstom presentava osservazioni su tali documenti il 15 settembre 2006 e forniva una dichiarazione di uno dei suoi dipendenti, il sig. S., che avrebbe avuto conoscenza diretta dei fatti controversi.

24      Il 20 settembre 2006 la Commissione indirizzava una richiesta di informazioni alle società del gruppo Areva, cui queste ultime rispondevano, il 6 ottobre 2006, producendo numerosi documenti relativi alla riorganizzazione delle attività nel settore T & D all’interno del gruppo Alstom in vista della cessione intergruppi di cui al punto 9 supra.

25      Il 14 novembre 2006 la Commissione informava, in inglese, la Alstom della sua posizione sui documenti complementari menzionati al punto 23 supra e, a seguito di una domanda in tal senso della Alstom, del 17 novembre 2006, le comunicava nuovamente, in francese, tale posizione in data 22 novembre 2006. Il 27 novembre 2006 la Alstom svolgeva le proprie osservazioni al riguardo.

26      Il 4 dicembre 2006 la Alstom inviava alla Commissione una lettera relativa alla determinazione delle persone giuridiche interessate dai fatti controversi. Tale lettera conteneva, in particolare, numerosi schemi che illustravano le diverse operazioni di ristrutturazione delle attività nel settore T & D all’interno del gruppo Alstom.

 La decisione impugnata

27      Il 24 gennaio 2007 la Commissione adottava la decisione impugnata, sintesi della quale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 10 gennaio 2008 (GU C 5, pag. 7). Essa è stata notificata alla Alstom e alle società del gruppo Areva l’8 febbraio 2007.

28      Oltre alla Alstom e alle società del gruppo Areva, la decisione impugnata è stata indirizzata alla ABB, alle società del gruppo Fuji, alle società del gruppo Hitachi nonché alle società JAEPS, Melco, Nuova Magrini Galileo, Schneider, Siemens, Siemens AG Österreich, Siemens Transmission & Distribution Ltd (in prosieguo: la «Reyrolle»), Siemens Transmission & Distribution SA, Toshiba e VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG.

29      Ai punti 113–123 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che le varie imprese partecipanti all’intesa avevano coordinato l’assegnazione dei progetti di GIS a livello mondiale, ad eccezione di taluni mercati, in base a regole concordate, volte segnatamente a rispettare quote che riflettevano in ampia misura il valore delle loro quote di mercato storiche. Essa ha precisato che l’attribuzione dei progetti di GIS era effettuata sulla base di una quota globale «giapponese» e di una quota globale «europea», le quali dovevano essere in seguito ripartite, rispettivamente, tra i produttori giapponesi e tra quelli europei. Un accordo firmato a Vienna il 15 aprile 1988 (in prosieguo: l’«accordo GQ») stabiliva norme che consentivano di assegnare i progetti di GIS ora ai produttori giapponesi, ora ai produttori europei, e di imputare il loro valore alla rispettiva quota. Ai punti 124–132 della decisione impugnata, poi, la Commissione ha precisato che le varie imprese partecipanti all’intesa avevano raggiunto un accordo orale (in prosieguo: l’«intesa comune») in base al quale i progetti di GIS in Giappone, da un lato, e nei territori dei membri europei dell’intesa, dall’altro – definiti congiuntamente i «paesi d’origine» dei progetti di GIS – erano riservati, rispettivamente, ai membri giapponesi e ai membri europei dell’intesa. I progetti di GIS nei «paesi d’origine» non costituivano oggetto di scambi di informazioni tra i due gruppi e non erano imputati alle rispettive quote.

30      L’accordo GQ prevedeva altresì norme per lo scambio delle informazioni necessarie al funzionamento dell’intesa tra i due gruppi di produttori, il quale era assicurato in particolare dai segretari di detti gruppi, per la manipolazione delle procedure di gara e per la fissazione dei prezzi dei progetti di GIS che non potevano essere assegnati. A termini del suo allegato 2, l’accordo GQ si applicava al mondo intero, eccezion fatta per Stati Uniti, Canada, Giappone e 17 paesi dell’Europa occidentale. Inoltre, in forza dell’intesa comune, i progetti di GIS nei paesi europei diversi dai «paesi d’origine» erano parimenti riservati al gruppo europeo, mentre i produttori giapponesi si impegnavano a non presentare offerte per i progetti di GIS in Europa.

31      Secondo la Commissione, la ripartizione dei progetti di GIS tra i produttori europei era disciplinata da un accordo firmato anch’esso a Vienna il 15 aprile 1988, intitolato «E–Group Operation Agreement for GQ–Agreement» (Accordo operativo del gruppo E ai fini dell’accordo GQ) (in prosieguo: l’«accordo EQ»). L’assegnazione dei progetti di GIS in Europa avrebbe seguito le stesse regole e procedure applicabili all’assegnazione dei progetti di GIS in altri paesi. In particolare, anche i progetti di GIS in Europa dovevano essere notificati, elencati, ripartiti, gestiti oppure attribuiti ad un prezzo minimo.

32      Al punto 142 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che nell’accordo GQ e nell’accordo EQ, nonché ai fini dell’organizzazione e del funzionamento dell’intesa, ciascun membro era identificato da un codice, costituito da cifre per i membri europei e da lettere per i giapponesi. I codici originali sono stati sostituiti da numeri a partire da luglio 2002.

33      All’art. 1, lett. b), della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la Alstom aveva infranto l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE») partecipando ad una serie di accordi e di pratiche concordate nel settore dei progetti di GIS nel SEE per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004. All’art. 1, lett. c)–f), della decisione impugnata, essa ha constatato questa duplice infrazione in capo alle società Areva e Areva T & D Holding per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, nonché alla Areva T & D AG per il periodo compreso tra il 22 dicembre 2003 e l’11 maggio 2004 e alla Areva T & D SA per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’11 maggio 2004.

34      Per le infrazioni constatate all’art. 1 della decisione impugnata, alla Alstom è stata inflitta, all’art. 2, lett. b) e c), della medesima decisione, un’ammenda individuale di EUR 11 475 000 ed una in solido con la Areva T & D SA di EUR 53 550 000.

35      Per le infrazioni constatate all’art. 1 della decisione impugnata, alla Areva T & D SA è stata inflitta, all’art. 2, lett. c), della medesima decisione, un’ammenda di EUR 53 550 000 in solido con la Alstom; EUR 25 500 000 di tale importo sono da pagare in solido con la Areva, la Areva T & D Holding e la Areva T & D AG.

 Procedimento e conclusioni delle parti

36      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2007 le società del gruppo Areva e la Alstom hanno proposto i presenti ricorsi, iscritti a ruolo rispettivamente con i numeri di causa T‑117/07 e T‑121/07.

37      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento nelle cause T‑117/07 e T‑121/07.

38      Dopo aver sentito le parti sul punto, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale, con ordinanza 12 marzo 2009, ha riunito le cause T‑117/07 e T‑121/07 ai fini della fase orale del procedimento, ai sensi dell’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale. Ha inoltre disposto la confidenzialità per i documenti annessi alla risposta della Alstom alla comunicazione degli addebiti (v. punto 19 supra) e versati agli atti nella causa T‑121/07.

39      Le parti sono state sentite e hanno risposto ai quesiti del Tribunale nell’udienza del 24 marzo 2009. Le ricorrenti hanno confermato che i loro motivi o censure vertenti sulla violazione dell’art. 81 CE dovevano essere interpretati in riferimento altresì all’art. 53 dell’accordo SEE. La Commissione ha preso posizione nel senso che la responsabilità in solido per violazione del diritto della concorrenza è presunta in parti uguali allorché il dispositivo della decisione che constata detta responsabilità non prevede diversamente. Le ricorrenti, per contro, contestano la legittimità di tale presunzione. Infine, la Commissione ha affermato che, nel valutare il ruolo di leader di un’infrazione al diritto della concorrenza, occorreva ponderare tutti i criteri, comprese la durata e l’intensità dell’esercizio di tale ruolo. Tali osservazioni sono state verbalizzate all’udienza. Nelle osservazioni conclusive le società del gruppo Areva hanno denunciato l’errore materiale di considerare che la Areva T & D AG fosse la stessa società che la Alstom T & D AG, solo con una denominazione sociale diversa.

40      Con lettere depositate in cancelleria rispettivamente il 29 e il 30 aprile 2009, la Alstom e le società del gruppo Areva hanno svolto osservazioni sul contenuto delle risposte della Commissione ai quesiti formulati dal Tribunale riguardo al regime della responsabilità solidale per violazione del diritto della concorrenza, quali verbalizzate all’udienza.

41      Con ordinanza del Tribunale 3 giugno 2009 la fase orale è stata riaperta. Conformemente all’art. 7, n. 2, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha deciso di acquisire agli atti le lettere depositate il 29 e il 30 aprile 2009.

42      Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 18 giugno 2009, la Commissione ha presentato osservazioni in merito alle dette lettere. In tale contesto essa ha fatto valere che, allorquando infligge un’ammenda in solido a più società senza altro precisare o indicare nel dispositivo della sua decisione, essa non intende regolare la questione delle ripartizione di tale ammenda tra i diversi coobbligati.

43      Con decisione 1° luglio 2009, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha respinto le istanze di rettifica del verbale d’udienza, dopo aver debitamente verificato l’esatto tenore delle risposte orali offerte dalla Commissione in tale udienza.

44      La Alstom chiede al Tribunale di voler:

–        annullare gli artt. 1, lett. b), e 2, lett. b) e c), della decisione impugnata;

–        in subordine, ridurre sostanzialmente l’ammenda che le è stata inflitta all’art. 2, lett. b) e c), della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

45      Le società del gruppo Areva chiedono al Tribunale di voler:

–        annullare l’art. 1 della decisione impugnata nella parte in cui, da un lato, imputa alla Areva T & D SA e alla Alstom la responsabilità in solido dell’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e, dall’altro, addebita loro la responsabilità dell’infrazione per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004;

–        in subordine, annullare o ridurre sostanzialmente l’ammenda che è stata loro inflitta all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

46      La Commissione chiede al Tribunale di voler:

–        respingere i ricorsi in quanto infondati;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

47      Le due cause in esame sono connesse per materia e le parti sono state sentite sul punto; il Tribunale ritiene, pertanto, che debbano essere riunite ai fini della sentenza, conformemente all’art. 50 del suo regolamento di procedura.

48      I ricorsi sono diretti, in via principale, all’annullamento dell’art. 1, lett. b)–f), della decisione impugnata, in via principale o subordinata, all’annullamento dell’art. 2, lett. b) e c), della decisione impugnata e, in via subordinata, alla riforma dell’art. 2, lett. b) e c), della decisione impugnata.

49      Occorre esaminare prima le conclusioni di annullamento dell’art. 1, lett. b)–f), della decisione impugnata e poi, se necessario, quelle di annullamento dell’art. 2, lett. b) e c), della medesima decisione. Da ultime, saranno esaminate, all’occorrenza, le conclusioni di riforma dell’art. 2, lett. b) e c), della decisione impugnata.

50      A sostegno delle proprie conclusioni nella causa T‑117/07 le società del gruppo Areva sollevano i seguenti sette motivi. Primo: violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE. Secondo: in sostanza, violazione delle regole d’imputazione delle infrazioni che discendono dall’art. 81, n. 1, CE e dall’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE e violazione dei principi generali di certezza del diritto e di irretroattività. Terzo: in sostanza, violazione delle regole d’imputazione delle infrazioni che discendono dall’art. 81, n. 1, CE e dall’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE. Quarto: in sostanza, violazione delle regole d’imputazione delle infrazioni e di solidarietà nel pagamento delle ammende che discendono dall’art. 81, n. 1, CE e dall’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE; violazione dell’art. 7 CE e violazione dei principi generali di parità di trattamento e di proporzionalità, di certezza del diritto, di irretroattività e di effettività della tutela giurisdizionale. Quinto: violazione delle regole di solidarietà nel pagamento delle ammende che discendono dall’art. 81, n. 1, CE e dall’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE. Sesto: in sostanza, violazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 1, pag. 1), e del punto 2 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»); errore di valutazione e violazione dei principi generali di parità di trattamento e di proporzionalità. Infine, settimo: in sostanza, errore di valutazione e violazione dell’art. 81 CE, dell’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE e della comunicazione sulla cooperazione.

51      A sostegno delle proprie conclusioni nella causa T‑121/07 la Alstom solleva i seguenti otto motivi. Primo: violazione del diritto a un ricorso effettivo. Secondo: in sostanza, violazione delle regole di solidarietà nel pagamento delle ammende che discendono dall’art. 81 CE e dall’art. 53 dell’accordo SEE; violazione dei principi generali di certezza del diritto e di personalità delle pene nonché violazione dell’obbligo di motivazione. Terzo: violazione dell’obbligo di motivazione che discende dall’art. 253 CE. Quarto: in via principale, violazione delle regole d’imputazione delle infrazioni che discendono dall’art. 81 CE e dall’art. 53 dell’accordo SEE nonché errore di diritto e, in subordine, violazione dell’art. 25 del regolamento n. 1/2003. Quinto: in sostanza, errore di valutazione, violazione degli orientamenti, violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità nonché violazione dell’obbligo di motivazione. Sesto: in sostanza, violazione delle regole sulla prova della continuità di un’infrazione che discendono dall’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e dall’art. 15, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE], come modificato (GU 1962, 13, pag. 204), nonché violazione del principio di certezza del diritto. Settimo: violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e dell’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003. Ottavo: in sostanza, violazione degli orientamenti e, in subordine, violazione del principio di proporzionalità.

52      Siccome si sovrappongono, taluni dei motivi sollevati dalle ricorrenti saranno trattati congiuntamente nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia.

 Sulle conclusioni di annullamento dell’art. 1, lett. b)–f), della decisione impugnata

53      Sono diretti contro l’art. 1, lett. b)–f), della decisione impugnata i motivi o censure volti a contestare l’affermazione della Commissione secondo cui le società del gruppo Areva e la Alstom hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE partecipando ad un insieme di accordi e di pratiche concordate nel SEE durante i periodi menzionati in detto articolo (v. punto 33 supra).

54      Nella causa T‑117/07, le conclusioni di annullamento dell’art. 1, lett. c)–f), della decisione impugnata sono supportate dai motivi o dalle censure, sollevati nel ricorso, che o revocano in dubbio le valutazioni della Commissione secondo cui la Areva T & D SA, per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’11 maggio 2004, la Areva T & D AG, per il periodo compreso tra il 22 dicembre 2003 e l’11 maggio 2004, la Areva e la Areva T & D Holding SA, per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, sono personalmente responsabili della partecipazione del loro ramo di attività relativo alle GIS ovvero della partecipazione di loro controllate ad un insieme di accordi e di pratiche concordate nel SEE (secondo, terzo, quarto e quinto motivo), o eccepiscono una violazione di forme sostanziali che ha potuto ripercuotersi su tali valutazioni (primo motivo).

55      Nella causa T‑121/07, le conclusioni di annullamento dell’art. 1, lett. b), della decisione impugnata sono supportate dai motivi o dalle censure, sollevati nel ricorso, che o revocano in dubbio le valutazioni della Commissione secondo cui la Alstom è personalmente responsabile della partecipazione dei suoi rami di attività relativi alle GIS ovvero della partecipazione di sue controllate ad un insieme di accordi e di pratiche concordate nel SEE per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004 (quarto e sesto motivo), o eccepiscono una violazione di forme sostanziali che ha potuto ripercuotersi su tali valutazioni (terzo e settimo motivo).

 Osservazioni preliminari

56      Risulta dai motivi ovvero dalle censure sollevati nei ricorsi che le società del gruppo Areva, da un lato, e la Alstom, dall’altro, sostengono tesi diametralmente opposte quanto all’imputazione dell’infrazione, per l’intero periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004 o per parte di esso.

57      La Alstom asserisce, in sostanza, che la responsabilità personale che le derivava dalla partecipazione all’infrazione del suo ramo di attività relativo alle GIS per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004 sia ricaduta sulla Alstom T & D SA e sulla Alstom T & D AG, a seguito di operazioni di ristrutturazione delle attività nel settore T & D in seno al suo gruppo. Sostiene, inoltre, che nessuna responsabilità personale può esserle imputata per la partecipazione di dette controllate all’infrazione per i periodi compresi, rispettivamente, tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e tra il 22 dicembre 2003 e l’8 gennaio 2004, in quanto la Alstom T & D SA e la Alstom T & D AG, alle quali dette attività erano state trasferite, avrebbero deciso in autonomia il proprio comportamento sul mercato. Infine, la Alstom è del parere che la responsabilità personale che le è imputata per la partecipazione del suo ramo di attività relativo alle GIS, della Alstom T & D SA e della Alstom T & D AG all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004 sia passata, insieme a tale ramo di attività e a tali controllate (che sono poi divenute le società Areva T & D SA e Areva T & D AG), alle società del gruppo Areva, nell’ambito di un’operazione di cessione tra gruppi delle attività nel settore T & D.

58      Al contrario, le società del gruppo Areva affermano che non può essere loro imputata alcuna responsabilità personale per la partecipazione delle società del gruppo Alstom all’infrazione per i periodi compresi, rispettivamente, tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e tra il 22 dicembre 2003 e l’8 gennaio 2004, in quanto il comportamento sul mercato della Alstom T & D SA e della Alstom T & D AG, alle quali le attività in materia di GIS erano state trasferite, sarebbe stato determinato dalla Alstom. Peraltro, la Areva e la Areva T & D Holding SA sono dell’avviso che non possa essere imputata loro alcuna responsabilità personale per la partecipazione all’infrazione delle loro controllate per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, poiché la Areva T & D SA e la Areva T & D AG, alle quali le suddette attività erano state cedute, avrebbero deciso in autonomia il proprio comportamento sul mercato.

59      Occorre osservare che, nelle loro memorie, le società del gruppo Areva si fondano sul fatto che Areva T & D SA e Areva T & D AG sono solo le nuove denominazioni sociali – rispettivamente – della Alstom T & D SA e della Alstom T & D AG dopo la loro cessione al gruppo Areva in data 8 gennaio 2004. Ebbene, le allegazioni formulate dalle società del gruppo Areva nelle loro osservazioni conclusive in udienza, secondo cui la Commissione è incorsa in un errore materiale considerando che la Areva T & D AG e la Alstom T & D AG fossero la stessa società, non possono venire in considerazione. Infatti, siccome tali allegazioni sottendono un motivo nel senso che la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore materiale sul punto, va ricordato che, ai termini dell’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Dato che, nella fattispecie, le società del gruppo Areva non hanno esposto gli elementi essenziali di fatto sui quali si baserebbe il loro nuovo motivo, né hanno allegato, a fortiori, che tali elementi sarebbero emersi nel corso del procedimento, le loro allegazioni al riguardo devono essere dichiarate irricevibili. Vi è dunque luogo a considerare, nelle cause T‑117/07 e T‑121/07, che la Alstom T & D AG e la Areva T & D AG costituiscono, sotto denominazioni sociali differenti, una sola ed unica persona giuridica.

 Sul trasferimento alla Areva T & D SA e alla Areva T & D AG della responsabilità personale della Alstom per la partecipazione del suo ramo di attività relativo alle GIS all’infrazione commessa dal 15 aprile 1988 al 6 dicembre 1992

–       Argomenti delle parti

60      Con il secondo capo del suo quarto motivo, vertente su un errore di diritto, la Alstom censura alla Commissione di non aver trasferito, nella decisione impugnata, alla Areva T & D SA e alla Areva T & D AG la responsabilità personale in cui essa era incorsa per la partecipazione di una parte del suo «settore T & D» all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992.

61      Secondo la Alstom, la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’applicazione delle regole d’imputazione di un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE non applicando, nei suoi rapporti con le ex controllate attive nel «settore T & D», il criterio «della continuità economica», quale si evince dalla giurisprudenza (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, causa C‑205/00 P, causa C‑211/00 P, causa C‑213/00 P, causa C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punti 356–359, e sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/Commissione, Racc. pag. II‑3435, punto 132), e ritenendola personalmente responsabile della partecipazione di una parte del suo «settore T & D» all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992, senza considerare che tale impresa era stata ceduta alle sue ex controllate, attive nel settore T & D, a seguito di operazioni di ristrutturazione interne al gruppo Alstom. Essa ritiene, in sostanza, che, se è vero che il «settore T & D» del gruppo Alstom non aveva personalità giuridica prima del 7 dicembre 1992, la costituzione, in tale data, di una controllata incaricata specificamente di esso, al di fuori della Svizzera, cioè la Kléber Eylau (successivamente denominata Alstom T & D SA, poi Areva T & D SA), avrebbe consentito alla Commissione di identificare, il giorno dell’adozione della decisione impugnata, una persona giuridica alla quale l’impresa che aveva partecipato all’infrazione era stata trasferita e alla quale detta infrazione poteva dunque essere imputata. Un ragionamento analogo potrebbe applicarsi al trasferimento, il 22 dicembre 2003, delle attività nel settore T & D in Svizzera del gruppo Alstom alla Alstom (Schweiz) Services AG (successivamente denominata Alstom T & D AG, poi Areva T & D AG).

62      La Commissione contesta gli argomenti della Alstom e conclude per il rigetto del presente addebito.

–       Giudizio del Tribunale

63      Per il diritto della concorrenza la nozione di impresa deve essere intesa nel senso che si riferisce ad un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’infrazione controversa (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm Gerätebau, Racc. pag. 2999, punto 11, nonché sentenze del Tribunale 29 giugno 2000, causa T‑234/95, DSG/Commissione, Racc. pag. II‑2603, punto 124, e 15 settembre 2005, causa T‑325/01, DaimlerChrysler/Commissione, Racc. pag. II‑3319, punto 85). L’art. 81, n. 1, CE, vietando alle imprese, in particolare, di stipulare accordi o di partecipare a pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano l’oggetto o l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, si rivolge ad entità economiche ognuna delle quali costituita da un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione contemplata da questa disposizione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑6/89, Enichem Anic/Commissione, Racc. pag. II‑1623, punto 235, e 10 marzo 1992, causa T‑11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II‑757, punto 311).

64      Tuttavia, per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni prese ai sensi dell’art. 81 CE, è necessario identificare un’entità dotata di personalità giuridica che sarà destinataria dell’atto (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, causa T‑318/94, causa T‑325/94, causa T‑328/94, causa T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II», Racc. pag. II‑931, punto 978, e 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. II‑5049, punto 59). Infatti, quando la Commissione adotta una decisione in applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, essa deve identificare la o le persone, fisiche o giuridiche, potenzialmente responsabili del comportamento dell’impresa in causa e sanzionabili a tal titolo, alle quali indirizzare la decisione (v., in tal senso, sentenza Hydrotherm Gerätebau, punto 63 supra, punto 11).

65      Conformemente al principio della responsabilità personale (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punti 131–141; 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 78, e 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a., Racc. pag. I‑10893, punto 39; v. anche conclusioni dell’avvocato generale Kokott per la causa ETI e a., cit., Racc. pag. I‑10892, paragrafi 71 e segg.), secondo cui una persona può rispondere solamente dei propri atti (conclusioni dell’avvocato generale Cosmas per la causa Commissione/Anic Partecipazioni, cit., Racc. pag. I‑4130, paragrafo 74), la responsabilità per l’infrazione incombe, in linea di principio, alla persona che dirigeva l’impresa al momento in cui quest’ultima ha partecipato all’infrazione, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l’infrazione, l’impresa era posta sotto la responsabilità o la direzione di terzi (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C‑297/98 P, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. I‑10101, punto 27, e causa C‑286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, Racc. pag. I‑9925, punto 37; v. anche, nel medesimo senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I‑9693, punto 79).

66      In presenza di talune circostanze eccezionali, la giurisprudenza ammette che possa derogarsi al principio della responsabilità personale in applicazione del criterio «della continuità economica», in virtù del quale una violazione delle norme in materia di concorrenza può essere imputata al successore economico della persona giuridica che ne sia l’autore, anche quando quest’ultima non abbia cessato di esistere al momento dell’adozione della decisione, affinché l’effetto utile di dette norme non venga pregiudicato a causa delle modificazioni apportate, in particolare, alla forma giuridica delle imprese interessate (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punti 105 e 106).

67      Nella sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 61 supra (punti 356–359), la Corte ha dichiarato che il Tribunale non aveva commesso errore considerando che la Commissione fosse in diritto, in un caso di cessione intragruppo di impresa, di ritenere la società cessionaria responsabile dell’infrazione commessa dall’impresa prima della cessione, nonostante la società cedente continuasse ad esistere come entità giuridica. Per discostarsi dalla soluzione definita al punto 145 della propria sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 65 supra, per cui il criterio «della continuità economica» entra in gioco solo qualora la persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa abbia cessato di esistere giuridicamente dopo il compimento dell’infrazione, la Corte si è fondata sulla circostanza che la società cedente aveva trasferito la totalità delle attività economiche alla società cessionaria mantenendo, tuttavia, un legame strutturale con quest’ultima, di cui deteneva il 50% delle azioni.

68      Nella sentenza Jungbunzlauer/Commissione, punto 61 supra (punti 132 e 133), il Tribunale ha dichiarato, con riferimento alla sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 61 supra, che il fatto che una società continui ad esistere come ente giuridico non esclude che, alla luce del diritto della concorrenza, possa esservi cessione di una parte delle sue attività, costituente un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza, ad un’altra società, la quale diviene responsabile delle infrazioni commesse da detta impresa. Cosicché, secondo il Tribunale, la Commissione non era incorsa in errore considerando, nel caso di una cessione intragruppo di impresa, che l’infrazione commessa dalla società ceduta prima della cessione dovesse essere imputata alla società cessionaria, sebbene la società cedente continuasse ad esistere giuridicamente. Nello specifico, se è vero che la società cedente aveva conservato l’attività di produzione connessa all’impresa in causa, essa aveva nondimeno trasferito la gestione ovvero la direzione di tale impresa alla società cessionaria, la quale poteva, in tali limiti, essere considerata successore economico della società cedente.

69      Ai punti 38–42 della sentenza ETI e a., punto 65 supra, la Corte ha giustificato il criterio «della continuità economica» con la necessità di garantire un effetto dissuasivo alla sanzione delle infrazioni al diritto della concorrenza. In particolare, riferendosi alla propria sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 61 supra, la Corte ha indicato, ai punti 48–51 di detta sentenza, che una tale configurazione della sanzione è ammissibile e non entra in collisione con il principio della responsabilità personale, anche quando l’entità che ha commesso l’infrazione esiste ancora al momento in cui l’entità alla quale ha trasferito le sue attività economiche è sanzionata, qualora tali due entità siano state sotto il controllo della stessa persona e, considerati gli stretti legami che le uniscono sul piano economico e organizzativo, abbiano applicato in sostanza le stesse direttive commerciali. Essa ha così dichiarato che gli artt. 81 CE e seguenti devono essere interpretati nel senso che, nel caso di enti dipendenti dalla stessa autorità pubblica, qualora una condotta costitutiva di una stessa infrazione alle regole della concorrenza sia stata commessa da un ente e successivamente proseguita fino alla fine da un altro ente succeduto al primo, il quale non ha cessato di esistere, tale secondo ente può essere sanzionato per l’intera infrazione, se è provato che tali enti sono stati entrambi sotto la tutela dell’autorità pubblica interessata.

70      La giurisprudenza succitata è applicabile, per analogia, all’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE.

71      Nella fattispecie, occorre anzitutto identificare l’«impresa», ai sensi del diritto della concorrenza, che ha partecipato all’infrazione imputata alla Alstom all’art. 1, lett. b), della decisione impugnata. Risulta dalla descrizione offerta ai punti 5–87 della decisione impugnata, relativi al «settore oggetto del procedimento», e ai punti 16–22 della medesima decisione, relativi alle «imprese oggetto del procedimento», che l’impresa di cui trattasi corrisponde all’organizzazione unitaria degli elementi personali, materiali e immateriali che, dapprima in seno al gruppo Alstom e poi, dopo la cessione tra gruppi avvenuta l’8 gennaio 2004 (v. punto 9 supra), in seno al gruppo Areva, esercitava le attività in materia di GIS (in prosieguo: l’«impresa di cui trattasi»). Pertanto, a torto la Alstom asserisce che l’impresa di cui trattasi sia costituita dal «settore T & D» del gruppo Alstom o, in senso lato, dall’insieme degli elementi che hanno concorso, all’epoca dei fatti, alle attività di tale settore.

72      Risulta altresì dai punti 357 e 358 della decisione impugnata che, per imputare alla Alstom la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992, la Commissione ha rilevato che, prima del 7 dicembre 1992, le attività in materia di GIS in seno al gruppo Alstom erano esercitate direttamente dalla Alsthom SA, poi GEC Alsthom SA, e non dai predecessori della Areva T & D SA e della Areva T & D AG. Essa ha altresì rilevato che, prima del dicembre 2002, le attività nel settore T & D in Svizzera del gruppo Alstom erano state esercitate dalla Sprecher Energie (acquisita dalla Alsthom SA a gennaio 1986), poi divenuta Alstom AG (Suisse). Dopo aver constatato che le entità giuridiche in questione ancora esistevano in seno al gruppo Alstom sotto nuove denominazioni, la Commissione ha considerato che la Alstom, siccome deteneva al 100% tali diverse entità, restava responsabile delle loro attività prima della creazione dei predecessori della Areva T & D SA e della Areva T & D AG. La Commissione ne ha concluso che la Areva T & D SA e la Areva T & D AG non dovevano essere ritenute responsabili della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo controverso, quali successori giuridici ed economici, anche se le attività del settore T & D del gruppo Alstom erano state successivamente cedute ai loro rispettivi predecessori.

73      La Alstom non invoca nessun motivo o censura specifici contro la motivazione della decisione impugnata che le imputa la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992, in quanto, all’epoca dei fatti, essa dirigeva detta impresa tramite controllate esclusive o quasi esclusive. Invero, essa si limita a sostenere che la responsabilità che le incombeva al riguardo sarebbe passata alle società Areva T & D SA e Areva T & D AG, conformemente al criterio «della continuità economica» sviluppato nelle sentenze Aalborg Portland e a./Commissione e Jungbunzlauer/Commissione, punto 61 supra.

74      Si deve, anzitutto, precisare che il punto 339 della decisione impugnata, al quale rinvia il punto 357, non può essere considerato suffragare la decisione della Commissione di non trasferire alle società Areva T & D SA e Areva T & D AG la responsabilità della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992. Infatti, il punto 339 della decisione impugnata concerne la possibilità, alla luce dei principi esposti ai punti 356–359 della sentenza Aalborg Portland e a./Commission e al punto 132 della sentenza Jungbunzlauer/Commissione, punto 61 supra, di un trasferimento di responsabilità tra società di uno stesso gruppo in virtù del criterio «della continuità economica». Ivi la Commissione indica che il fatto che una società conservi la propria personalità giuridica dopo aver ceduto una parte delle sue attività ad un’altra società del medesimo gruppo non impedisce di ritenere la seconda società responsabile delle infrazioni commesse dalla prima. Ne consegue che il riferimento al punto 339 della decisione impugnata, quale effettuato al punto 357, non può essere preso in considerazione per valutare la fondatezza del mancato trasferimento alle società Areva T & D SA e Areva T & D AG della responsabilità della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992.

75      Nel controricorso nella causa T‑121/07 la Commissione fa valere di essersi attenuta, nella decisione impugnata, all’applicazione delle regole che discendono dal principio della responsabilità personale (v. punto 65 supra). Risulta, infatti, dai punti 357 e 358 della decisione impugnata, il cui contenuto è riassunto al punto 72 supra, che la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992 è imputata alla Alstom giacché quest’ultima, all’epoca dei fatti, dirigeva detta impresa tramite controllate esclusive o quasi esclusive, ancora esistenti in seno al gruppo Alstom.

76      Occorre, pertanto, risolvere la questione se, come pretende la Alstom, la responsabilità della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992 debba essere addossata alle società Areva T & D SA e Areva T & D AG in quanto l’impresa di cui trattasi è stata ceduta ai loro rispettivi predecessori, vale a dire le società Kléber Eylau e Alstom (Schweiz) Services, dalla GEC Alsthom SA, il 7 dicembre 1992, e dalla Alstom (Suisse), il 22 dicembre 2003.

77      Al riguardo si deve rilevare che la tesi sostenuta dalla Alstom comporterebbe che le società Areva T & D SA e Areva T & D AG rispondano di un’infrazione personalmente imputabile alla GEC Alsthom SA e alla Alstom AG (Suisse), le quali, all’interno del gruppo Alstom, erano, all’epoca dei fatti, controllate esclusive o quasi esclusive della Alstom o dei suoi predecessori.

78      In un simile contesto, tuttavia, il criterio «della continuità economica» potrebbe trovare applicazione solo qualora l’impresa di cui trattasi non sia stata più sotto la responsabilità o la direzione della Alstom a seguito delle operazioni di ristrutturazione all’interno del gruppo Alstom avvenute il 7 dicembre 1992 e il 22 dicembre 2003. Nell’ipotesi in cui, viceversa, la Alstom non abbia mai cessato, tramite le sue controllate esclusive o quasi esclusive, di dirigere l’impresa di cui trattasi fino alla cessione intergruppi avvenuta l’8 gennaio 2004, essa resterebbe personalmente responsabile della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992 e la Commissione non sarebbe incorsa in errore di diritto non applicando, nei rapporti tra la Alstom e le sue controllate attive nel settore T & D, il criterio «della continuità economica», tenuto conto delle operazioni di ristrutturazione interne al gruppo summenzionate (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mischo per la sentenza SCA Holding/Commissione, punto 65 supra, Racc. pag. I‑10101, paragrafo 26).

79      Per tutte queste ragioni sembra opportuno, prima di statuire sulla presente censura, rispondere ai motivi ovvero agli addebiti diretti contro l’imputazione alla Alstom, all’art. 1, lett. b), della decisione impugnata, della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, quale società di controllo al 100% della Alstom T & D SA e della Alstom T & D AG.

 Sulla responsabilità personale della Alstom per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, quale società di controllo al 100% della Alstom T & D SA e della Alstom T & D AG

–       Argomenti delle parti

80      Con il primo capo del suo quarto motivo, vertente su una violazione delle regole d’imputazione delle infrazioni all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE, la Alstom censura alla Commissione di averle imputato, nella decisione impugnata, la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, quale società di controllo al 100% della Alstom T & D SA e della Alstom T & D AG.

81      Con il terzo motivo la Alstom accusa la Commissione di aver infranto l’art. 253 CE non motivando sufficientemente il fatto che l’infrazione le sia imputata come società di controllo al 100% della Alstom T & D SA e della Alstom T & D AG, tenuto conto degli elementi che aveva fornito durante il procedimento amministrativo. All’udienza essa ha invocato pure, al riguardo, una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e del principio di uguaglianza delle parti dinanzi al giudice dell’Unione.

82      Con il settimo motivo la Alstom allega una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e dell’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione avrebbe, per imputarle la responsabilità della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, quale società di controllo al 100% della Alstom T & D SA e della Alstom T & D AG, fatto valere nei suoi confronti, nella decisione impugnata, taluni elementi di fatto comunicati dalle società del gruppo Areva, senza averla previamente informata che detti elementi avrebbero potuto essere utilizzati contro di essa e senza averla messa in condizione di esporre il proprio punto di vista. Altrettanto varrebbe per gli elementi, menzionati ai punti 351 e 354 della decisione impugnata, relativi alla condanna della Alsthom SA, uno dei suoi predecessori, con decisione del Consiglio francese della concorrenza del 1° marzo 1988, e all’occupazione, simultanea o consecutiva, da parte di sei membri del consiglio di amministrazione della Alstom T & D SA, di posizioni dirigenziali nel suo proprio organigramma.

83      La Commissione contesta gli argomenti della Alstom e conclude per il rigetto dei motivi e delle censure summenzionati.

–       Giudizio del Tribunale

84      Ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza, la formale separazione tra due società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, non è decisiva, mentre è decisiva l’unità o meno del loro comportamento sul mercato (v., in tal senso, sentenza ICI/Commissione, punto 65 supra, punto 140). Può quindi risultare necessario accertare se due società aventi personalità giuridiche distinte formino ovvero appartengano ad una sola ed unica impresa o entità economica che attui un comportamento unitario sul mercato (sentenza DaimlerChrysler/Commissione, punto 63 supra, punto 85).

85      Infatti, secondo una costante giurisprudenza, la circostanza che una controllata abbia una personalità giuridica distinta non basta ad escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società controllante, in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante (sentenza ICI/Commissione, punto 65 supra, punti 132 e 133, e sentenza PVC II, punto 64 supra, punto 960). Qualora la controllata non goda di reale autonomia nella determinazione della propria linea di condotta sul mercato, va ritenuto che i divieti sanciti dall’art. 81, n. 1, CE non si applichino ai rapporti fra la stessa controllata e la società controllante, che insieme formano un’unità economica (sentenza ICI/Commissione, punto 65 supra, punto 134, e sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T‑102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II‑17, punto 51).

86      In tale contesto spetta, in linea di principio, alla Commissione dimostrare un’influenza determinante della controllante sul comportamento della controllata sul mercato, in base ad una serie di elementi fattuali tra i quali, in particolare, l’eventuale potere direttivo della prima nei confronti della seconda (v. sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑314/01, Avebe/Commissione, Racc. pag. II‑3085, punto 136 e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, risulta dalla costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale che la Commissione può presumere ragionevolmente che una società controllata al 100% applichi in linea di massima le istruzioni che le sono impartite dalla controllante, e tale presunzione di responsabilità implica che la Commissione non è tenuta ad accertare se la società controllante abbia effettivamente esercitato detto potere di direzione sulla sua controllata. Così, quando nella comunicazione degli addebiti la Commissione enuncia l’intenzione di considerare una società controllante come personalmente responsabile di un’infrazione imputabile alla sua controllata, invocando la presunzione di responsabilità derivante dalla detenzione dell’intero capitale della controllata da parte della controllante, spetta a quest’ultima società, se intende contestare la responsabilità che le incombe, fornire elementi di prova sufficienti nel corso del procedimento amministrativo, o al più tardi dinanzi al giudice dell’Unione, per invertire tale presunzione, dimostrando che, nonostante fosse partecipata al 100%, la controllata determinava in modo realmente autonomo la sua linea di condotta sul mercato (v. sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑330/01, Akzo Nobel/Commissione, Racc. pag. II‑3389, punti 82 e 83 e la giurisprudenza ivi citata).

87      La Commissione deve poter tenere conto, nella decisione che constata un’infrazione, delle risposte delle imprese in causa alla comunicazione degli addebiti. A questo proposito essa deve non soltanto poter accogliere o respingere gli argomenti di dette imprese, ma anche poter procedere ad una propria analisi dei fatti da esse segnalati, sia per far cadere censure che si rivelassero eventualmente infondate, sia per correggere o completare, tanto in fatto quanto in diritto, gli argomenti a sostegno delle censure che ritiene di dover mantenere (sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/Commissione, Racc. pag. II‑497, punto 93; v. anche, in tal senso, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punti 91 e 92; 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73–48/73, 50/73, 54/73–56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 437 e 438, e 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78–215/78 e 218/78, van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 68).

88      Quanto all’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione, segnatamente quando adotta una decisione che constata un’infrazione alle regole della concorrenza, è necessario ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, occorre distinguere tra il motivo fondato sul difetto o sull’insufficienza della motivazione e quello desunto dall’inesattezza dei motivi della decisione (in ragione di un errore sui fatti o nella valutazione giuridica). Quest’ultimo aspetto attiene all’esame della legalità sostanziale della decisione e non alla violazione delle forme sostanziali e non può quindi dar luogo ad una violazione dell’art. 253 CE (v., in tal senso, sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punti 67 e 72; 30 marzo 2000, causa C‑265/97 P, VBA/Florimex e a., Racc. pag. I‑2061, punto 114, e 2 ottobre 2003, cause riunite C‑172/01 P, causa C‑175/01 P, causa C‑176/01 P e C‑180/01 P, International Power e a./NALOO, Racc. pag. I‑11421, punto 145; sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T‑84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II‑2081, punto 47). In quanto forma sostanziale, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di difendere i propri diritti e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza della Corte 18 settembre 2003, causa C‑338/00 P, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. I‑9189, punto 124). Anche se, a norma dell’art. 253 CE, la Commissione deve menzionare gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l’hanno indotta ad adottarla, detta disposizione non prescrive che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo (sentenze della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 22; 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pag. 2117, punto 55, e Volkswagen/Commissione, cit., punto 127). La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

89      La giurisprudenza succitata è applicabile, per analogia, alle decisioni della Commissione che constatano un’infrazione all’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE.

90      Nella fattispecie, ai punti 331 e 337 della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha indicato l’intenzione di considerare la Alstom responsabile, congiuntamente e in solido con le società Areva T & D SA e Areva T & D AG, della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004, sulla base della presunzione di responsabilità che discende dalla detenzione dell’intero capitale di una controllata da parte della sua controllante (v. punto 86 supra).

91      Dai punti 335, 348–356 e 358 della decisione impugnata risulta che, per considerare la Alstom responsabile, in solido con la Areva T & D SA, della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, la Commissione si è infine fondata non solo sulla presunzione di responsabilità che discende dalla detenzione dell’intero capitale di una controllata da parte della sua controllante, ma anche su elementi di fatto prodotti nel corso del procedimento amministrativo. La Commissione si è riferita, infatti, al punto 351 della decisione impugnata, ad una decisione del Consiglio francese della concorrenza del 1° marzo 1988, che infliggeva un’ammenda alla Alsthom ai sensi del diritto francese della concorrenza per aver truccato gare d’appalto concernenti anch’esse materiale elettrico (trasformatori media tensione). Essa si è riferita anche, al punto 353 della decisione impugnata, agli elementi forniti dalla stessa Alstom, diretti a dimostrare che, in seno al gruppo Alstom, l’organizzazione operativa prevalesse sulla struttura giuridica e che, al pari del settore T & D, le attività di progetti di GIS fossero dirette, ai livelli più alti, dalla Alstom e dai suoi predecessori. Infine, ha fatto riferimento, ai punti 354 e 355 della decisione impugnata, agli elementi forniti dalle società del gruppo Areva, che permettevano di identificare sei membri del consiglio di amministrazione della Alstom T & D SA che erano stati, contemporaneamente o l’uno dopo l’altro, membri del consiglio di amministrazione delle «società di controllo» del gruppo Alstom, prima del gennaio 2004, o addirittura loro direttori generali.

92      La Alstom non contesta le valutazioni di fatto, esposte nella decisione impugnata, secondo le quali la Alstom T & D SA e la Alstom T & D AG erano sue controllate al 100% durante il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004. Orbene, contrariamente a quanto sostiene la Alstom, già queste constatazioni autorizzavano la Commissione a presumere che la Alstom T & D SA e la Alstom T & D AG non determinassero in autonomia la propria linea di azione sul mercato rispetto alla Alstom e che costituissero, dunque, con quest’ultima, una sola ed unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 86 supra, spettava, pertanto, alla Alstom, che asseriva che tali controllate attive nel settore T & D determinassero in autonomia il proprio comportamento sul mercato durante il periodo controverso, invertire la presunzione di responsabilità, che discende dalla detenzione dell’intero capitale di una controllata da parte della sua controllante, fornendo elementi sufficientemente probanti al riguardo.

93      Ai punti 90–150 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Alstom ha sostenuto che l’impresa di cui trattasi corrispondeva al «settore T & D» del gruppo Alstom e che, nella misura in cui tale settore determinava il proprio comportamento sul mercato in maniera autonoma, solo le controllate operative incaricate dello stesso potevano esserne considerate responsabili. Secondo la Alstom, la dicotomia esistente, in seno al gruppo Alstom, tra l’organizzazione operativa e la struttura giuridica conferma l’assenza di relazione tra i rapporti di capitale e i comportamenti sul mercato dei reparti e delle loro diverse attività, i quali avrebbero funzionato e preso le proprie decisioni in maniera totalmente decentralizzata e autonoma. In quanto società di controllo del gruppo Alstom, la Alstom non avrebbe avuto i mezzi, già in termini di personale, di organizzazione e di esperienza, per influenzare in maniera determinante la politica commerciale dei suoi settori. Essa, quindi, si sarebbe limitata a decidere e a controllare, tramite il proprio comitato esecutivo, la strategia globale e gli obiettivi finanziari che dovevano essere attuati da questi ultimi, i rischi d’affari inerenti alle loro attività nonché le decisioni delle controllate operative incaricate degli stessi quando potevano generare un rischio finanziario per l’intero gruppo Alstom. Il «settore T & D» del gruppo Alstom avrebbe così elaborato le sue proprie regole, determinando il modo in cui le sue diverse attività commerciali dovevano essere strutturate e gestite. Quanto, in particolare, alla conduzione delle attività in materia di GIS, il ruolo della Alstom sarebbe stato limitato all’approvazione, in seno al comitato esecutivo e sulla base di un’informazione sommaria, delle proposte per l’appalto di progetti di GIS superiori ad un certo limite o comportanti taluni «rischi sostanziali» per il gruppo Alstom. In tale contesto sarebbe stato assolutamente impossibile alla Alstom, tenuto conto delle limitate informazioni commerciali che erano messe a sua disposizione, rilevare la partecipazione all’infrazione di una parte del «settore T & D» del gruppo Alstom. I pochi partecipanti alle attività in materia di GIS incardinati nelle controllate operative incaricate di tali attività, cioè le società Alstom T & D SA e Alstom T & D AG, che avevano assistito alle riunioni dell’intesa, avrebbero agito all’insaputa della Alstom e dei suoi dirigenti.

94      A sostegno della sua argomentazione in risposta alla comunicazione degli addebiti, la Alstom ha fornito diversi documenti, anch’essi acquisiti al fascicolo della causa T‑121/07 e ora dichiarati confidenziali (v. punti 19 e 38 supra). Si tratta del «Memorandum informativo», redatto, nel marzo 2003, per la vendita del «settore T & D» del gruppo Alstom al gruppo Areva, di una copia delle istruzioni interne di detto settore disponibili, a partire dal 1999, sul sito Internet del gruppo Alstom, dell’«e–Book» (Libro elettronico) della Alstom, di due moduli in bianco di approvazione di offerte per progetti di GIS e, infine, di una copia dei verbali di tutte le riunioni del comitato esecutivo del gruppo Alstom che hanno avuto luogo tra l’inizio del 1999 e la fine del 2003.

95      Al punto 348 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che, ai punti 90–150 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, quali sintetizzati ai punti 345–347 della decisione impugnata, la Alstom non aveva fornito spiegazioni valide né argomenti convincenti che permettessero di concludere che non era in condizione di esercitare un’influenza decisiva sulla politica commerciale delle sue controllate attive nel settore T & D.

96      Le parti controvertono, in primo luogo, sulla questione se la Commissione abbia motivato a sufficienza di diritto il rigetto degli elementi forniti dalla Alstom durante il procedimento amministrativo come non sufficientemente probanti.

97      Ai punti 350–356 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto in maniera dettagliata i motivi per i quali ha ritenuto che gli elementi di prova forniti dalla Alstom nel corso del procedimento amministrativo non fossero sufficientemente probanti, alla luce anzitutto degli elementi contrari forniti dalle società del gruppo Areva. Ai punti 350–353 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la delega di funzioni di ordine commerciale, al livello del «settore T & D» o delle attività in maniera di GIS del gruppo Alstom, non poteva esonerare la Alstom dalle sue responsabilità, visto che essa stessa ammetteva che, all’epoca dell’infrazione, era chiamata ad approvare ogni progetto di offerta per progetti di GIS che superassero un certo limite o comportassero determinati «rischi sostanziali» per il gruppo Alstom. Tenuto conto della cospicua ammenda inflitta alla Alsthom dal Consiglio francese della concorrenza, con decisione 1° marzo 1988, difficilmente la Alstom avrebbe potuto non riconoscere la violazione del diritto della concorrenza come un rischio sostanziale che giustificava una maggiore vigilanza. Inoltre, gli elementi forniti dalla Alstom al fine di stabilire il primato, in seno al suo gruppo, dell’organizzazione operativa sulla struttura giuridica tenderebbero anch’essi a dimostrare che, per il tramite dei dirigenti operativi del «settore T & D» del gruppo Alstom, che venivano dalle sue fila e le rendevano conto, la Alstom esercitava un’influenza determinante sulle attività in materia di GIS delle sue controllate attive nel settore T & D. Ai punti 354–356 della decisione impugnata, la Commissione ha inoltre definito poco credibile l’affermazione della Alstom secondo cui i suoi dirigenti non erano a conoscenza della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione, tenuto conto degli elementi forniti dalle società del gruppo Areva, che dimostravano come parecchie persone avessero occupato, simultaneamente o consecutivamente, posizioni dirigenziali sia nella Alstom o nelle società «di controllo» sia nelle controllate del gruppo Alstom, e tenuto conto altresì del fatto che le diverse controllate che avevano successivamente esercitato le attività in materia di GIS in seno al gruppo Alstom erano sempre state, direttamente o indirettamente, detenute al 100% dalla Alstom o dai suoi predecessori.

98      Anche se la Alstom fa giustamente osservare che, nei punti 350–356 della decisione impugnata, la Commissione non discute in dettaglio tutti gli elementi di diritto e di fatto che essa ha fornito nel corso del procedimento amministrativo, la decisione impugnata contiene nondimeno una motivazione sufficiente per farle comprendere come mai, secondo la Commissione, tali elementi non avessero valore probatorio e perché quest’ultima la ritenesse, di conseguenza, personalmente responsabile della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004. Infatti, l’asserito difetto di motivazione non ha impedito, nella fattispecie, alla Alstom di presentare al Tribunale la propria argomentazione secondo cui gli elementi di diritto e di fatto da essa forniti nel corso del procedimento amministrativo avrebbero dimostrato che le sue controllate attive nel settore T & D determinavano in autonomia il proprio comportamento sul mercato durante il periodo controverso, di modo che dinanzi alla Commissione la presunzione di responsabilità che discende dalla detenzione dell’intero capitale di una controllata da parte della sua controllante sarebbe stata invertita. Allo stesso modo, non impedisce al Tribunale di esercitare il proprio controllo di legittimità sulla decisione impugnata, la quale si fonda su detta presunzione per imputare l’infrazione alla Alstom.

99      La censura vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, formulata nell’ambito del terzo motivo sollevato dalla Alstom, deve pertanto essere respinta come infondata.

100    Allorché, all’udienza, ha cercato di ampliare le censure inizialmente formulate riguardo a tale aspetto della decisione impugnata invocando una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e del principio di uguaglianza delle parti dinanzi al giudice dell’Unione, la Alstom ha prodotto motivi nuovi senza fondarli su elementi di diritto e di fatto emersi in corso di giudizio. Conformemente all’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, tali motivi devono essere dichiarati irricevibili.

101    Le parti controvertono, in secondo luogo, sulla questione se gli elementi forniti dalla Alstom ai punti 90–150 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, quali sintetizzati ai punti 345–347 della decisione impugnata, nonché i documenti prodotti a sostegno di tale risposta fossero idonei ad invertire la presunzione di responsabilità che discende dalla detenzione dell’intero capitale di una controllata da parte della sua controllante e a dimostrare che, nonostante fossero così controllate, le società Alstom T & D SA e Alstom T & D AG determinassero, all’epoca dell’infrazione, il proprio comportamento sul mercato in maniera autonoma rispetto alla società controllante.

102    In limine occorre rilevare che i documenti addotti dalla Alstom a sostegno della sua risposta alla comunicazione degli addebiti dimostrano il primato dell’organizzazione operativa sulla struttura giuridica in seno al gruppo Alstom. Le parti convengono, alla luce di tali elementi, che in seno al gruppo Alstom l’organizzazione delle divisioni o dei settori operativi prevalesse sulla struttura giuridica. L’«e–Book» prodotto dalla Alstom, che contiene le istruzioni e politiche generali del gruppo Alstom, quali definite dal direttore generale della Alstom, conferma, al punto 3.1,1, terzo comma, che «[riservato](1)». Risulta in particolare dal punto 1.4 del «Memorandum informativo» che, prima della sua cessione al gruppo Areva, il settore T & D «[riservato]», in seno al gruppo Alstom, di modo che «[riservato]». Stando così le cose, le parti non hanno validamente contestato che, nei periodi controversi, ossia rispettivamente dal 7 dicembre 1992 all’8 gennaio 2004 e dal 22 dicembre 2003 all’8 gennaio 2004, le società Alstom T & D SA e Alstom T & D AG fossero titolari dei diritti afferenti agli elementi materiali e umani partecipanti alle attività in materia di GIS, che corrispondono, nella fattispecie, all’impresa di cui trattasi (v. punto 71 supra; v. anche, nel medesimo senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott per la causa ETI e a., punto 65 supra, paragrafo 31). Pertanto, stabilire la politica seguita dall’impresa di cui trattasi nei periodi succitati non può essere questione distinta dallo stabilire la politica seguita dalla Alstom T & D SA e dalla Alstom T & D AG nel corso dei medesimi periodi.

103    Peraltro, i documenti prodotti dalla Alstom non permettono di dimostrare che il «settore T & D» del gruppo Alstom e, nel suo ambito, le attività in materia di GIS siano stati gestiti in maniera del tutto decentralizzata e autonoma all’interno del gruppo Alstom. Detti documenti attestano, al contrario, che la direzione del gruppo Alstom, posta sotto la responsabilità della Alstom, partecipava alla definizione della linea di azione sul mercato del «settore T & D» del gruppo Alstom e dei suoi diversi rami di attività e controllava sempre che detto settore e i suoi diversi rami la seguissero.

104    L’«e–Book» descrive, ai punti 3.1,2.1 e 3.1,2.2, l’organizzazione della direzione del gruppo Alstom. [riservato]

105    [riservato]

106    [riservato]

107    [riservato]

108    [riservato]

109    [riservato]

110    Visti i nessi organizzativi, economici e giuridici che gli elementi prodotti dalla Alstom nel corso del procedimento amministrativo lasciano trasparire tra, da un lato, la direzione del gruppo Alstom, posta sotto l’egida della Alstom, e, dall’altro, le attività in materia di GIS di detto gruppo, esercitate, all’epoca, dalla Alstom T & D SA e dalla Alstom T & D AG, tramite il «settore T & D», la Commissione ha potuto stimare a buon diritto, nella decisione impugnata, che tali elementi non permettessero di invertire la presunzione di responsabilità che discende dalla detenzione dell’intero capitale di una controllata da parte della sua controllante. È dunque ugualmente a buon diritto che, nella decisione impugnata, la Commissione ha imputato personalmente alla Alstom la responsabilità della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004.

111    Nella misura in cui rivela che la Alstom, da un lato, non ha mai cessato, tramite controllate esclusive o quasi esclusive, di dirigere l’impresa di cui trattasi fino alla cessione tra gruppi dell’8 gennaio 2004 e, dall’altro, sarebbe rimasta, a tal titolo, personalmente responsabile fino a tale data della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione constatata, la suddetta conclusione vale pure a rispondere alla censura vertente su un errore di diritto per omessa applicazione del criterio «della continuità economica», considerate le operazioni di ristrutturazione intragruppo avvenute il 7 dicembre 1992 e il 22 dicembre 2003 (v. punto 79 supra), e di respingerla come inoperante, visti i rapporti esistenti tra la Alstom e le sue controllate attive nel settore T & D.

112    Infine, tale conclusione consente di respingere come infondata la censura, sollevata nell’ambito del settimo motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa a proposito di taluni elementi aggiuntivi invocati dalla Commissione, nella decisione impugnata, per corroborare la presunzione di responsabilità che discende dalla detenzione dell’intero capitale di una controllata da parte della sua controllante (v. punto 91 supra). Da un lato, può esservi violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa solo quando esiste una possibilità che, a causa di un’irregolarità della Commissione, il procedimento amministrativo da essa condotto avrebbe potuto portare ad un risultato diverso (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. I‑10821, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata). Dall’altro, la Alstom non ha dimostrato che avrebbe potuto meglio assicurare la propria difesa se fosse stata informata, durante il procedimento amministrativo, che, con gli elementi aggiuntivi suddetti, la Commissione intendeva corroborare la presunzione di responsabilità che discende dalla detenzione dell’intero capitale di una controllata da parte della sua controllante (v., in tal senso, sentenza Thyssen Stahl/Commissione, cit., punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

 Sul trasferimento alle società del gruppo Areva della responsabilità personale della Alstom per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004, alla luce della cessione di tale impresa al gruppo Areva

–       Argomenti delle parti

113    Con il secondo capo del quarto motivo, vertente su un errore di diritto, la Alstom censura alla Commissione di non aver, nella decisione impugnata, trasferito alle società del gruppo Areva la responsabilità che le incombeva per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004, alla luce della cessione intergruppi avvenuta l’8 gennaio 2004.

114    Secondo la Alstom, la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’applicazione delle regole d’imputazione di un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE, in quanto le ha addossato la responsabilità dell’infrazione commessa dall’impresa di cui trattasi dal 15 aprile 1988 all’8 gennaio 2004 sebbene, in forza del contratto di cessione stipulato il 25 settembre 2003, la maggior parte degli attivi, passivi, dipendenti e responsabilità del «settore T & D» del gruppo Alstom fosse stata raggruppata in seno alla T & D Holding Etranger, la quale era stata ceduta, con effetto 8 gennaio 2004, al gruppo Areva divenendo la Areva T & D Holding, titolare dell’intero capitale della Areva T & D SA e della Areva T & D AG (prima denominate, rispettivamente, Alstom T & D SA e Alstom T & D AG). Gli elementi contenuti nella lettera del 4 dicembre 2006, relativa all’identificazione delle persone giuridiche interessate dai fatti controversi (v. punto 26 supra), acquisita al fascicolo della causa T‑121/07, dimostrerebbero come tutti gli attivi, i dipendenti e i passivi del «settore T & D» del gruppo Alstom siano stati trasferiti al gruppo Areva. Ciò spiegherebbe la stipulazione di una garanzia di passivo, nel contratto di cessione, per le responsabilità nelle quali sarebbe incorso per il passato il «settore T & D». Di conseguenza, la responsabilità della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per l’intero periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004 avrebbe dovuto essere imputata unicamente alle società del gruppo Areva.

115    La Commissione contesta gli argomenti della Alstom e conclude per il rigetto della presente censura.

–       Giudizio del Tribunale

116    Come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 65 supra, spetta, in linea di principio, alla persona che dirigeva l’impresa al momento in cui quest’ultima ha partecipato all’infrazione rispondere della stessa, pur se, alla data dell’adozione della decisione che constata l’infrazione, tale impresa si trovava sotto la responsabilità o la direzione di terzi.

117    Nella fattispecie, la Commissione ha imputato personalmente alla Alstom la responsabilità della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004, in solido con la Areva T & D SA, per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, e con la Areva T & D AG, per il periodo compreso tra il 22 dicembre 2003 e l’8 gennaio 2004. Relativamente a detti periodi era ben possibile considerare, come è stato osservato ai punti 110 e 111 supra, che la Alstom dirigesse tale impresa, per il tramite delle società Alstom T & D SA e Alstom T & D AG, sue controllate al 100%, attive nel settore delle GIS.

118    È pacifico tra le parti che, a partire dall’8 gennaio 2004, conformemente a quanto stipulato nel contratto di cessione, la Alstom ha perduto il controllo della Alstom T & D SA e della Alstom T & D AG. A decorrere da tale data, dunque, l’impresa di cui trattasi non era più sotto la sua responsabilità o direzione.

119    Pertanto, la Commissione aveva ragione di imputare la responsabilità della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione, per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004, alla persona che, per il tramite di controllate, detenute al 100%, dirigeva tale impresa. Essa, dunque, non ha commesso errori di diritto imputando personalmente alla Alstom la responsabilità della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004 e, viceversa, non trasferendo detta responsabilità alle società del gruppo Areva per il mero fatto che l’impresa di cui trattasi era passata sotto la loro responsabilità o direzione dal 9 gennaio 2004.

120    Occorre pertanto respingere la presente censura.

 Sulla responsabilità personale della Areva T & D SA e della Areva T & D AG per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per i periodi compresi, rispettivamente, tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e tra il 22 dicembre 2003 e l’8 gennaio 2004

–       Argomenti delle parti

121    Con il primo capo del loro primo motivo le società del gruppo Areva fanno valere che la Commissione, nella decisione impugnata, ha violato il suo obbligo di motivazione, in quanto ha motivato in maniera contraddittoria, e in ogni caso insufficiente, l’imputazione alla Areva T & D SA e alla Areva T & D AG della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per i periodi compresi, rispettivamente, tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e tra il 22 dicembre 2003 e l’8 gennaio 2004. La Commissione si sarebbe contraddetta, ai punti 368 e 369 della decisione impugnata, letti alla luce della giurisprudenza citata al punto 337 della stessa, affermando, da un lato, che la Alstom esercitava un’influenza determinante sulle sue controllate al 100%, attive nel settore T & D, nei periodi compresi, rispettivamente, tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e tra il 22 dicembre 2003 e l’8 gennaio 2004 e, dall’altro, che dette controllate avrebbero agito in maniera autonoma sul mercato durante questi stessi intervalli di tempo. In ogni caso, la Commissione non avrebbe motivato a sufficienza di diritto l’asserita autonomia d’azione sul mercato di dette controllate nel corso dei periodi controversi.

122    Peraltro, con il primo capo del secondo motivo e il secondo capo del quarto motivo, le società del gruppo Areva accusano la Commissione di aver, nella decisione impugnata, sostanzialmente violato le regole d’imputazione delle infrazioni che discendono dall’art. 81, n. 1, CE e dall’art. 53 dell’accordo SEE, in quanto non ha imputato la responsabilità esclusiva della partecipazione all’infrazione dell’impresa di cui trattasi alla Alstom, che dirigeva detta impresa nel momento in cui l’infrazione è stata commessa.

123    Infine, con il secondo capo del secondo motivo, le società del gruppo Areva lamentano, in sostanza, che la Commissione abbia violato, nella decisione impugnata, il principio generale di certezza del diritto, giacché ha imputato personalmente la responsabilità della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione, per i periodi controversi, alla Areva T & D SA e alla Areva T & D AG, che dirigevano detta impresa nel momento in cui l’infrazione è stata constatata. Così facendo, la Commissione avrebbe applicato, nella decisione impugnata, una politica repressiva nuova ad un’infrazione commessa prima che tale nuova politica venisse adottata.

124    La Commissione contesta gli argomenti delle società del gruppo Areva e conclude per il rigetto dei motivi e delle censure summenzionati.

–       Giudizio del Tribunale

125    Occorre esaminare, in primo luogo, il primo capo del primo motivo sollevato dalle società del gruppo Areva, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione e, dunque, sulla violazione di una forma sostanziale (v. punto 88 supra).

126    Come è stato già esposto al punto 88 supra, per essere conforme all’art. 253 CE, le decisioni individuali della Commissione devono permettere agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata per difendere i propri diritti e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo. Di conseguenza, esse devono essere motivate in maniera adeguata e non contraddittoria (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I‑1331, punti 45 e 46).

127    Ai punti 333–339 della decisione impugnata, la Commissione, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, ha indicato le regole d’imputazione delle infrazioni all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE che ha applicato nella decisione impugnata. Risulta dai punti 368 e 369 [della decisione impugnata] che, per considerare le società Areva T & D SA e Areva T & D AG personalmente responsabili, in solido con la Alstom, della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per i periodi compresi, rispettivamente, tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e tra il 22 dicembre 2003 e l’8 gennaio 2004, la Commissione ha anzitutto considerato che la Areva T & D SA e la Areva T & D AG, sotto le denominazioni che avevano all’epoca, avessero partecipato direttamente all’infrazione. La Commissione ha così tenuto conto del fatto che, come è stato constatato ai punti 20, 21, 357, 358, 366 e 367 della decisione impugnata, l’impresa di cui trattasi era sotto la loro diretta responsabilità nel momento in cui ha partecipato all’infrazione. La Commissione ha indi rilevato che la Areva T & D SA e la Areva T & D AG, sotto le denominazioni che avevano all’epoca, formavano un’entità economica unica con la Alstom, che le deteneva al 100% e che determinava, in linea di principio, la loro linea di azione sul mercato. Di conseguenza, essa ha ritenuto che, conformemente al principio della responsabilità personale (v. punto 65 supra), la Areva T & D SA e la Areva T & D AG dovessero essere considerate personalmente responsabili, in solido con la Alstom, della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per i periodi compresi, rispettivamente, tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e tra il 22 dicembre 2003 e l’8 gennaio 2004.

128    Se è vero che, ai punti 357 e 366–367 della decisione impugnata, la Commissione parla di responsabilità personale delle vecchie controllate attive nel settore T & D del gruppo Alstom, essa non si riferisce, tuttavia, ad un comportamento autonomo di dette controllate rispetto alla loro vecchia società di controllo, ossia la Alstom. Nel caso di specie, un simile riferimento non può essere colto, neppure implicitamente, nella giurisprudenza citata al punto 337 della decisione impugnata, dal momento che, al punto 369 della medesima decisione, la Commissione ha espressamente indicato che durante i periodi in questione le società Areva T & D SA e Areva T & D AG, sotto le denominazioni dell’epoca, «non potevano adottare decisioni autonome».

129    Risulta da quanto precede che la responsabilità esclusiva della Alstom a titolo di partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, in quanto dirigeva detta impresa, è stata motivata a sufficienza di diritto e senza ambiguità nella decisione impugnata. Di conseguenza, il primo capo del primo motivo delle società del gruppo Areva, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, deve essere respinto come infondato.

130    In secondo luogo, devono essere esaminati i due capi del secondo motivo e il secondo capo del quarto motivo sollevati dalle società del gruppo Areva, con i quali queste ultime criticano, nel merito, l’imputazione alla Areva T & D SA e alla Areva T & D AG della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per i periodi compresi, rispettivamente, tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e tra il 22 dicembre 2003 e l’8 gennaio 2004.

131    Occorre ricordare che il principio di irretroattività delle norme penali è un principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, sancito altresì dall’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice dell’Unione deve garantire l’osservanza (sentenze della Corte 10 luglio 1984, causa 63/83, Kirk, Racc. pag. 2689, punto 22, e 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, causa C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 202; sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 219, e 9 luglio 2003, causa T‑220/00, Cheil Jedang/Commissione, Racc. pag. II‑2473, punto 43).

132    Sebbene risulti dall’art. 15, n. 4, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 5, del regolamento n. 1/2003 che le decisioni della Commissione che infliggono ammende per violazione della normativa antitrust non hanno carattere penale, ciò non toglie che la Commissione è tenuta a rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare quello di irretroattività, in qualsiasi procedimento amministrativo che possa sfociare in sanzioni in conformità delle norme sulla concorrenza (sentenza Cheil Jedang/Commissione, punto 131 supra, punto 44).

133    Tale rispetto esige che le regole di imputazione a persone, fisiche o giuridiche, delle infrazioni al diritto della concorrenza corrispondano a quelle che erano fissate all’epoca in cui l’infrazione è stata commessa (v., per analogia, quanto alle regole applicabili alla sanzione delle infrazioni, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 131 supra, punto 202; sentenze LR AF 1998/Commissione, punto 131 supra, punto 221, e Cheil Jedang/Commissione, punto 131 supra, punto 45). Anche se non osta ad un graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità penale, il principio di irretroattività può opporsi nondimeno all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione delle stesse il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile alla luce, segnatamente, della giurisprudenza anteriore (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 131 supra, punti 217 e 218).

134    Secondo la giurisprudenza, quando più persone possono essere considerate personalmente responsabili della partecipazione ad un’infrazione di una sola ed unica impresa, ai sensi del diritto della concorrenza, esse devono essere considerate responsabili in solido di detta infrazione (v., in tal senso, sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punto 41, e 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä–Serla e a./Commissione, Racc. pag. I‑10065, punti 33 e 34; sentenze del Tribunale HFB e a./Commissione, punto 66 supra, punti 54, 524 e 525; 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, causa T‑74/03, causa T‑87/03 e T‑91/03, Tokai Carbon e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 62, nonché Akzo Nobel e a./Commissione, punto 64 supra, punti 57–62). Risulta, inoltre, da tali sentenze che possono essere considerate personalmente e solidalmente responsabili della partecipazione di una sola ed unica impresa ad un’infrazione la persona sotto la responsabilità o la direzione della quale l’impresa era direttamente posta al momento dell’infrazione e la persona che, per il fatto di esercitare effettivamente un potere di controllo sulla prima e di determinarne il comportamento sul mercato, dirigeva indirettamente tale impresa nel momento in cui l’infrazione è stata commessa. Di conseguenza, la giurisprudenza citata ai punti 65 e 116 supra deve essere interpretata nel senso che riguarda la responsabilità personale tanto della persona che dirigeva direttamente l’impresa al momento dell’infrazione, quanto quella di chi, alla stessa epoca, la dirigeva indirettamente.

135    La giurisprudenza citata sopra è applicabile, per analogia, all’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE.

136    Nella fattispecie, come è stato constatato al punto 71 supra, l’impresa interessata dalla decisione impugnata non corrisponde, come sostengono le società del gruppo Areva, al «settore T & D» del gruppo Alstom, successivamente ceduto al gruppo Areva, ma all’insieme degli elementi che, nell’ambito di tale settore, o per il suo tramite, partecipavano alle attività in materia di GIS. Inoltre, non è stato validamente contestato che la Areva T & D SA e la Areva T & D AG fossero titolari dei diritti afferenti a tali elementi durante i periodi dell’infrazione in causa e che questi fossero posti, pertanto, sotto la loro diretta responsabilità (v. punto 102 supra). Infine, è stato dimostrato che la Alstom determinava il comportamento sul mercato delle proprie controllate, detenute al 100%, attive nel settore T & D e che dirigeva così, indirettamente, l’impresa di cui trattasi al momento in cui l’infrazione è stata commessa (v. punto 110 supra). Risulta poi dai punti 358 e 371 della decisione impugnata che la Areva T & D SA e la Alstom sono state considerate responsabili in solido della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e il 21 dicembre 2003, mentre la Areva T & D SA, la Areva T & D AG e la Alstom sono state ritenute responsabili in solido della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 22 dicembre 2003 e l’8 gennaio 2004.

137    Peraltro, non risulta dalla giurisprudenza citata dalle società del gruppo Areva, in particolare dalle sentenze della Corte Cascades/Commissione, punto 65 supra (punti 79 e 80), e 16 novembre 2000, causa C‑248/98 P, KNP BT/Commissione (Racc. pag. I‑9641, punto 71), che, in caso di cessione della controllata che dirigeva direttamente l’impresa rea dell’infrazione, solo la vecchia società controllante, che dirigeva indirettamente detta impresa tramite la propria controllata, debba essere considerata personalmente responsabile della partecipazione di tale impresa all’infrazione per il periodo anteriore alla cessione. Del resto, la giurisprudenza summenzionata riguarda fondamentalmente la possibilità di imputare al cessionario di un’impresa, ai sensi del diritto della concorrenza, la partecipazione di quest’ultima all’infrazione per il periodo anteriore alla sua cessione.

138    Poiché la Commissione ha agito conformemente alle regole di imputazione delle infrazioni che discendono dall’art. 81 CE e dall’art. 53 dell’accordo SEE decidendo che la Areva T & D SA e la Areva T & D AG potevano essere considerate personalmente responsabili, in solido con la Alstom, della partecipazione dell’impresa di cui trattasi, rispettivamente, tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e tra il 22 dicembre 2003 e l’8 gennaio 2004, non la si può validamente accusare di aver violato, al riguardo, l’uno o l’altro di detti articoli.

139    Non si può nemmeno sostenere che, nella decisione impugnata, la Commissione abbia violato il principio di irretroattività, in quanto avrebbe applicato in maniera retroattiva una nuova politica repressiva. Le regole d’imputazione delle infrazioni applicate, nella fattispecie, dalla Commissione discendono dall’applicazione del principio della responsabilità personale per le infrazioni all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE. Risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 65, 116 e 134 supra che tali regole erano in vigore già all’epoca in cui l’infrazione è stata commessa e che se pure, in questo stesso periodo o successivamente, hanno potuto costituire oggetto di chiarimenti o precisazioni, non per questo si è pervenuti ad una nuova interpretazione di dette regole imprevedibile, nel risultato, alla luce della giurisprudenza anteriore. Di conseguenza, la decisione impugnata, di per sé, non può essere considerata attuare una nuova politica repressiva in seguito all’adozione di nuove regole di imputazione delle infrazioni all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE.

140    D’altro canto, il fatto, non contestato dalle società del gruppo Areva, che queste ultime abbiano stipulato una clausola di garanzia di passivo nel contratto di cessione, segnatamente contro il rischio che la Areva T & D SA e la Areva T & D AG si fossero viste imputare la partecipazione dell’impresa di cui trattasi ad un’infrazione al diritto della concorrenza per il periodo precedente la sua cessione e fossero state sanzionate personalmente a tal titolo, dimostra che l’imputazione dell’infrazione alla quale la Commissione è giunta nella decisione impugnata era ragionevolmente prevedibile, già prima dell’adozione di quest’ultima, per le società del gruppo Areva, e ciò alla luce delle regole d’imputazione delle infrazioni allora applicabili.

141    Risulta da quanto precede che i due capi del secondo motivo nonché il secondo capo del quarto motivo sollevati dalle società del gruppo Areva devono essere integralmente respinti come infondati.

 Sulla responsabilità personale in cui sono incorse la Areva e la Areva T & D Holding per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, in quanto detenevano al 100 % la Areva T & D SA e la Areva T & D AG

–       Argomenti delle parti

142    Con il terzo motivo le società del gruppo Areva fanno valere che, all’art. 1, lett. e) e f), della decisione impugnata, la Commissione ha violato le regole di imputazione delle infrazioni che discendono dall’art. 81, n. 1, CE e dall’art. 53 dell’accordo SEE imputando loro la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, in quanto detenevano al 100% la Areva T & D SA e la Areva T & D AG, sebbene gli elementi che esse avevano esposto nel corso del procedimento amministrativo fossero sufficientemente probanti per invertire, nella fattispecie, la presunzione di responsabilità che discende dalla detenzione dell’intero capitale di una controllata da parte della sua controllante.

143    La Commissione contesta gli argomenti delle società del gruppo Areva e conclude per il rigetto del suddetto motivo.

–       Giudizio del Tribunale

144    Risulta dai punti 370 e 371, lett. c), della decisione impugnata nonché dai punti 333–337, 354 e 364, ai quali rinvia il punto 370, che, per poter considerare la Areva e la Areva T & D Holding personalmente responsabili, in solido con la Areva T & D SA e la Areva T & D AG, della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, la Commissione si è basata non solo sulla presunzione di responsabilità che discende dalla detenzione dell’intero capitale di una controllata da parte della sua controllante, ma anche su elementi di fatto che erano stati addotti dalla Areva e dalla Areva T & D Holding, nel corso del procedimento amministrativo, per tentare di confutare detta presunzione (v. punto 148 supra). Infatti, la Commissione ha fatto valere che la nomina da parte della Alstom di un nuovo membro in seno al consiglio di amministrazione delle sue controllate attive nel settore T & D suffragava la conclusione secondo cui la prima società esercitava un’influenza determinante sulle seconde, dato che, come risultava da una notizia apparsa sul sito Internet del gruppo Areva, questo nuovo amministratore era stato designato direttore altresì del «settore T & D» del gruppo Areva, il 19 gennaio 2004, vale a dire soltanto dieci giorni dopo la cessione tra gruppi, ed era contemporaneamente membro del comitato esecutivo del gruppo Areva. Quanto, poi, alle operazioni di ristrutturazione intragruppo, la Commissione ha ritenuto che la mutata denominazione sociale delle controllate attive nel settore T & D del gruppo Alstom, avvenuta immediatamente dopo la cessione tra gruppi, con la quale queste ultime sono state ribattezzate Areva T & D SA e Areva T & D AG, attestasse la loro integrazione nel gruppo Areva. In ogni caso, la Commissione ha fatto valere che gli elementi di fatto addotti dalla Areva e dalla Areva T & D Holding non provavano che queste ultime si fossero astenute, durante il periodo controverso, dall’esercitare un’influenza determinante sulle loro controllate, detenute al 100%, attive nel settore T & D.

145    Infatti, come è già stato esposto al punto 86 supra, quando una società detiene la totalità del capitale di una sua controllata, è presunta esercitare un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima sul mercato e, pertanto, può essere ritenuta personalmente responsabile di tale comportamento. Spetta alla società controllante, che intende contestare la decisione della Commissione che la qualifica personalmente responsabile dell’infrazione commessa dalla controllata, invertire la presunzione di responsabilità che discende dal fatto di detenere l’intero capitale della controllata, fornendo elementi di prova sufficienti a dimostrare che tale controllata determinasse effettivamente in autonomia la propria linea di condotta sul mercato (sentenze Avebe/Commissione, punto 86 supra, punto 136, e Akzo Nobel e a./Commissione, punto 64 supra, punto 60; v. anche, nel medesimo senso, sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 65 supra, punto 29).

146    Nella fattispecie, le società Areva e Areva T & D Holding non contestano le valutazioni di fatto, nella decisione impugnata, secondo le quali la Areva T & D SA e la Areva T & D AG erano, direttamente o indirettamente, controllate che esse avevano detenuto al 100% nel periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004. Ebbene, già queste constatazioni permettevano alla Commissione di presumere che la Areva T & D SA e la Areva T & D AG non determinassero autonomamente la propria linea di condotta sul mercato rispetto alla Areva e alla Areva T & D Holding e che costituissero, dunque, con queste ultime, una sola ed unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 86 supra, spettava, quindi, alla Areva e alla Areva T & D Holding, che sostenevano che le loro controllate attive nel settore T & D, detenute al 100%, determinavano in maniera autonoma il proprio comportamento sul mercato nel periodo controverso, invertire la presunzione di responsabilità che discende dalla detenzione dell’intero capitale di una controllata da parte della sua controllante, fornendo elementi probatori adeguati.

147    Pertanto, occorre esaminare se gli elementi di fatto addotti dalla Areva e dalla Areva T & D Holding nel corso del procedimento amministrativo, che esse invocano, di nuovo, nella causa T‑117/07, siano sufficientemente probanti per invertire la presunzione di responsabilità, rafforzata dagli elementi di fatto complementari succitati, sulla quale poggia la decisione impugnata, dimostrando che la Areva T & D SA e la Areva T & D AG avevano effettivamente determinato in autonomia la propria linea di condotta sul mercato.

148    Come risulta dai punti 246–269 della loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le società Areva e Areva T & D Holding hanno asserito, in sostanza, durante il procedimento amministrativo, di essersi astenute, tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, dall’esercitare un’influenza decisiva sulle loro controllate al 100%, attive nel settore T & D, poiché non avrebbero avuto, all’epoca, alcuna esperienza del settore e dei suoi diversi rami di attività. Lo proverebbe il fatto che esse hanno mantenuto al loro posto i dirigenti operativi che erano stati assunti e formati dal gruppo Alstom. Soltanto un amministratore nel consiglio di amministrazione delle loro controllate avrebbe esercitato contemporaneamente funzioni anche al loro interno. Per il resto, nella misura in cui la cessione al gruppo Areva del «settore T & D» del gruppo Alstom implicava operazioni di ristrutturazione numerose e complesse, talune delle quali sarebbero terminate solo dopo l’8 gennaio 2004, la Areva e Areva T & D Holding non sarebbero state in grado di assumere effettivamente, a tale data, il controllo operativo del settore e dei suoi diversi rami di attività. Le società del gruppo Areva sostengono, peraltro, che non è ragionevole presumere che un gruppo possa, il giorno stesso in cui un nuovo settore di attività gli viene ceduto, esercitare un controllo effettivo su quest’ultimo e rendersi conto che esso partecipa ad un’infrazione al diritto della concorrenza. Nessuna negligenza potrebbe essere loro imputata al riguardo, tenuto conto, da un lato, del fatto che non avevano esperienza nel settore T & D e nelle attività in materia di GIS e, dall’altro, delle assicurazioni scritte offerte dal gruppo Alstom, nell’ambito della cessione tra gruppi, quanto all’assenza di precedenti infrazioni al diritto della concorrenza.

149    Tali elementi, singolarmente presi, o anche nel loro insieme, non sono tuttavia idonei a dimostrare che la Areva T & D SA e la Areva T & D AG determinassero la loro linea di condotta sul mercato in maniera realmente autonoma rispetto alla Areva e alla Areva T & D Holding. Di conseguenza, la Commissione non è incorsa in un errore di valutazione, nella decisione impugnata, respingendo tali elementi come non probanti.

150    Da un lato, non sono dimostrate le allegazioni delle società del gruppo Areva secondo le quali, per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, la Areva e la Areva T & D Holding non vantavano un’esperienza sufficiente nel settore della T & D e delle attività in materia di GIS per poter esercitare effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della Areva T & D SA e della Areva T & D AG. Certamente, prima della cessione il gruppo Areva non operava nel settore T & D e non esercitava attività in materia di GIS e, in generale, l’integrazione da parte di un gruppo di un nuovo settore di attività è un’operazione delicata. Tuttavia, non se ne può dedurre che la Areva e la Areva T & D Holding abbiano necessariamente rinunciato ad esercitare effettivamente un’influenza determinante sulla Areva T & D SA e sulla Areva T & D AG tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004. Occorre, inoltre, tener conto del fatto che, come risulta dalle memorie delle società del gruppo Areva, nell’atto introduttivo di giudizio per la causa T‑117/07 o nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, allegata al ricorso, nonché dai documenti prodotti da queste ultime in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 20 settembre 2006 (v. punto 24 supra), a sua volta allegata al ricorso, le ristrutturazioni operate alla fine dell’anno 2003 erano state convenute e programmate nel contratto di cessione, concluso il 25 settembre 2003. Pertanto, non si può escludere che la negoziazione di tale contratto e la vigilanza sulla sua esecuzione, nel corso del 2003, siano state l’occasione per la Areva e Areva T & D Holding di acquisire o quantomeno di sviluppare la loro conoscenza del settore T & D e delle attività in materia di GIS, e ciò ancor prima che questi fossero effettivamente ceduti al gruppo Areva, l’8 gennaio 2004. Inoltre, risulta sia dalle memorie della Commissione che dalla risposta alla comunicazione degli addebiti delle stesse società del gruppo Areva, nonché dai documenti prodotti da queste ultime in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 20 settembre 2006, che il sig. G., il nuovo amministratore che esse avevano nominato nei consigli d’amministrazione della Areva T & D SA e della Areva T & D AG e che, dal 19 gennaio 2004, era anche presidente e direttore generale della Areva T & D Holding e, in quanto tale, presidente della «divisione T & D» e membro del comitato esecutivo del gruppo Areva, era stato assunto «al di fuori del gruppo». Non è escluso che tale reclutamento esterno abbia permesso alla Areva e alla Areva T & D Holding di acquisire quell’esperienza che loro sarebbe mancata nel settore in questione. Lungi dal dimostrare l’autonomia della Areva T & D SA e della Areva T & D AG all’interno del gruppo Areva, il reclutamento esterno di questo nuovo dirigente attesta, al contrario, che, all’inizio del periodo in questione, la Areva e la Areva T & D Holding si erano dotate di un’organizzazione che permetteva loro di esercitare un controllo effettivo sulle proprie controllate, detenute al 100%, attive nel settore T & D, e di influenzarne, in maniera determinante, il comportamento sul mercato.

151    Dall’altro lato, le allegazioni delle società del gruppo Areva a termini delle quali la Areva e la Areva T & D Holding avrebbero saputo della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione solamente l’11 maggio 2004, quand’anche rispondano al vero, non sono idonee a dimostrare l’autonomia di comportamento sul mercato della Areva T & D SA e della Areva T & D AG nel periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004.

152    Alla luce di quanto precede, occorre respingere come infondato il terzo motivo sollevato dalle società del gruppo Areva.

 Sull’eventuale interruzione dell’infrazione imputata alla Alstom tra settembre 1999 e marzo 2002

–       Argomenti delle parti

153    Con il sesto motivo la Alstom accusa, in sostanza, la Commissione di aver violato non solo le regole sulla prova della continuità di un’infrazione che discendono dall’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, ma anche il principio di certezza del diritto, dichiarando, all’art. 1, lett. b), della decisione impugnata, che l’infrazione controversa era proseguita senza soluzione di continuità dal 15 aprile 1988 all’8 gennaio 2004 e, pertanto, per una durata di quindici anni e otto mesi che giustificava una maggiorazione del 155% dell’importo di base dell’ammenda inflittale all’art. 2, lett. b) e c), della decisione impugnata.

154    La Alstom fa valere che la Commissione non ha dimostrato a sufficienza di diritto che l’intesa non avesse subito interruzioni per un primo periodo di tredici mesi, dal 28 ottobre 1999 al 15 dicembre 2000, poi per un secondo periodo di quattordici mesi, dal 22 gennaio 2001 al 26 marzo 2002, per un totale di 27,5 mesi. Ciascuno di tali periodi sarebbe sufficientemente lungo perché, conformemente alla giurisprudenza, la Commissione non possa presumere una durata ininterrotta dell’infrazione (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑21/99, Dansk Rørindustri/Commissione, Racc. pag. II‑1681, punto 62). Il solo indizio addotto dalla Commissione a fondamento di una durata ininterrotta dell’infrazione sarebbe l’elenco del 12 maggio 2000 relativo a «riunioni di comitato» programmate per il periodo dal 18 maggio 2000 al 17 maggio 2001. Tale elenco, fornito dalla ABB e riprodotto al punto 197 della decisione impugnata, non sarebbe, tuttavia, una prova sufficiente della prosecuzione dell’infrazione nei due periodi controversi, poiché, da un lato, lo svolgimento effettivo di talune riunioni che esso menziona non sarebbe confermato e, dall’altro, nessun altro elemento del fascicolo attesterebbe l’esistenza di comportamenti illeciti durante tali riunioni. La Commissione non avrebbe neppure apportato la prova dell’oggetto anticoncorrenziale delle riunioni indicate nell’elenco, come invece richiederebbe la giurisprudenza (sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/Commissione, Racc. pag. II‑897, punti 116 e segg.). La Alstom sostiene, peraltro, che la Commissione non poteva imputarle la durata della validità di taluni progetti di GIS come elemento di prova della sua partecipazione all’intesa nei periodi controversi, giacché non ha fatto altrettanto nei confronti della Siemens, come risulterebbe dal punto 198 della decisione impugnata. In ogni caso, tale elemento non permetterebbe di dimostrare che l’infrazione sia proseguita per dieci mesi, dal 17 maggio 2001 al 26 marzo 2002.

155    Con il settimo motivo la Alstom asserisce, inoltre, che nella decisione impugnata la Commissione ha violato il principio del rispetto dei diritti della difesa e l’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003, prendendo in considerazione, al riguardo, documenti relativi ad un accordo su un progetto di GIS recante il numero di riferimento [riservato], concluso il 24 settembre 1999 e valido fino al 28 settembre 2001, documenti in merito ai quali essa non avrebbe avuto occasione di far valere il proprio punto di vista.

156    Tutto ciò considerato, la Alstom sostiene che la durata della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione che le viene imputata deve essere ridotta a tredici anni e tre mesi e che la maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta deve, conseguentemente, essere ridotta al 130%.

157    La Commissione contesta gli argomenti della Alstom e conclude per il rigetto dei motivi e delle censure summenzionati.

–       Giudizio del Tribunale

158    Risulta dai punti 2, 3, 248, 270 e 299 della decisione impugnata che la Commissione addebita alle società che ne sono destinatarie di aver partecipato ad un’infrazione complessa, ma unica e continuata, all’art. 81 CE, per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004, e all’art. 53 dell’accordo SEE, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e l’11 maggio 2004, nell’ambito della quale queste ultime si sono accordate, a livello mondiale, per la vendita di progetti di GIS, sulla ripartizione dei mercati, l’attribuzione di quote e il mantenimento delle stesse, l’assegnazione di progetti di GIS a produttori prestabiliti e la manipolazione delle procedure di gare d’appalto («bid ridding») per garantire che i contratti fossero aggiudicati a tali produttori, la fissazione dei prezzi mediante complessi accordi sui progetti di GIS che non venivano assegnati, la risoluzione dei contratti di licenza stipulati con società non appartenenti all’intesa e lo scambio di informazioni commerciali sensibili.

159    Al punto 323 della decisione impugnata la Commissione ha constatato che tali accordi e/o pratiche concordate tra i produttori di progetti di GIS sono durati dal 15 aprile 1988, almeno, all’11 maggio 2004. Risulta dai punti 324 e 326 della decisione impugnata, insieme al punto 358 e all’art. 1, lett. b), del dispositivo, che la Alstom ha partecipato all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988, data di adozione e di entrata in vigore dell’accordo GQ e dell’accordo EQ (v. punti 29 e 31 supra), e l’8 gennaio 2004, data in cui il gruppo Alstom ha ceduto il suo «settore T & D» al gruppo Areva.

160    Ai punti 177–216 della decisione impugnata la Commissione ha presentato una «cronistoria dell’evoluzione del cartello». Quanto all’evoluzione del cartello durante i due periodi controversi, cioè dal 28 ottobre 1999 al 15 dicembre 2000 e dal 22 gennaio 2001 al 26 marzo 2002, la Commissione ha constatato quanto segue, ai punti 178 e 179 della decisione impugnata:

«(178) Siemens ha smesso di partecipare alle riunioni del cartello nel settembre 1999, seguita da Hitachi e Schneider/VA Tech nel 2000. L’assenza di Siemens è stata particolarmente destabilizzante dal punto di vista europeo, poiché la società aveva svolto il ruolo di segreteria E dal 1988 ed era il principale attore sul mercato europeo e al di fuori dell’UE. Tuttavia, il cartello ha portato avanti le sue attività e [Alstom] è subentrata come segreteria E. La riduzione del numero dei membri rispetto al 1988 ha permesso di semplificare gli aspetti logistici, rendendo superflua la presenza di una struttura complessa.

(179) Nel 2002 Siemens, Hitachi e VA Tech hanno riaderito al cartello. (…)».

161    Ai punti 191–198 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto gli elementi di prova, prodotti dalla ABB o dalle società del gruppo Fuji, che dimostravano, a suo avviso, che l’intesa fosse continuata dopo il ritiro della Siemens, nel settembre 1999, seguita dalla Hitachi e dalla «Schneider/VA Tech», nel 2000, e prima del loro progressivo rientro, a partire da marzo 2002. Anzitutto, la Commissione si è riferita, ai punti 191–196 della decisione impugnata, a documenti allegati dalla ABB alla sua richiesta di immunità (v. punto 10 supra), ossia una serie di fax intercorsi, dal 18 dicembre 2000 al 22 gennaio 2001, tra la ABB, la Melco e la Alstom a proposito di riunioni e di attribuzioni di progetti di GIS. In seguito, al punto 197 della decisione impugnata, la Commissione ha ricordato un documento allegato dalla ABB alla sua richiesta di immunità contenente un elenco delle «riunioni di comitato» programmate per una parte del 2000–2001 e datato 12 maggio 2000. Da tale elenco risulterebbe che a queste riunioni avevano partecipato le società Reyrolle, Alstom, Schneider, ABB, Melco e Toshiba, ma non la Siemens e la «JAEPS (Hitachi)», il che concorda con quanto dichiarato dalla ABB nella sua risposta, del 4 ottobre 2004, alla richiesta di informazioni della Commissione (v. punto 15 supra), «secondo cui in quel periodo le due imprese non hanno preso parte al cartello». Infine, al punto 198 della decisione impugnata, essa ha invocato una serie di documenti, forniti dalle società del gruppo Fuji, nella loro domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione (v. punto 20 supra), e dalla ABB, in un’integrazione, datata 7 maggio 2004, della propria richiesta di immunità (v. punto 12 supra), che danno atto degli accordi conclusi tra i membri dell’intesa riguardo ad otto progetti di GIS registrati, in seno all’intesa, sotto i numeri [riservato], i quali dimostravano come l’intesa fosse stata attiva per tutto quel periodo.

162    Al punto 286 della decisione impugnata la Commissione ha indicato che tali elementi del fascicolo dimostravano che «lo stesso cartello [aveva] continuato ad esistere in (...) assenza [della Siemens e della Hitachi] (vedi ad esempio punti 191–198), dopo che [queste due imprese] hanno temporaneamente interrotto la loro partecipazione».

163    Discende dall’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 che, per determinare l’ammontare dell’ammenda a carico di un’impresa rea di un’infrazione al diritto della concorrenza, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

164    L’esigenza della certezza del diritto di cui devono godere gli operatori economici implica che, quando sorge una controversia in merito all’esistenza di un’infrazione, la Commissione, la quale ha l’onere di provare le infrazioni da essa accertate, adduca elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti costitutivi dell’infrazione. Per quanto concerne, più in particolare, l’asserita durata dell’infrazione, lo stesso principio di certezza del diritto impone che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la Commissione produca quantomeno elementi di prova i quali si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che detta infrazione abbia avuto una durata ininterrotta entro due date precise (sentenze del Tribunale 7 luglio 1994, causa T‑43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II‑441, punto 79; 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II‑2707, punto 188, e Degussa/Commissione, punto 154 supra, punti 114 e 153).

165    Quanto ai mezzi di prova che possono essere utilizzati al riguardo dalla Commissione, occorre ricordare che, poiché sono noti tanto il divieto di partecipare a pratiche e ad accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività derivanti da tali pratiche e accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete, spesso in un paese terzo, e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Anche se la Commissione scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 61 supra, punti 55‑57). Tali indizi e coincidenze consentono di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione delle regole di concorrenza (sentenza della Corte 21 settembre 2006, causa C‑113/04P, Technische Unie/Commissione, Racc. pag. I‑8831, punto 166).

166    Inoltre, il fatto che per alcuni periodi determinati la prova dell’esistenza di un’infrazione continuata non sia stata fornita non impedisce di ritenere che l’infrazione sia stata perpetrata su un arco di tempo complessivo più esteso di tali periodi, qualora una constatazione siffatta si basi su indizi obiettivi e concordanti. Nell’ambito di un’infrazione estesa su più anni, il fatto che le manifestazioni dell’intesa intervengano in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza dell’intesa stessa, a condizione che le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una medesima finalità e si inscrivano nel quadro di un’infrazione a carattere unitario e continuato (sentenza Technische Unie/Commissione, punto 165 supra, punto 169).

167    Nella fattispecie, la Alstom non contesta che le attività alle quali l’impresa di cui trattasi ha partecipato nell’ambito dell’intesa si sono sviluppate sull’intero periodo che va dal 15 aprile 1988 al 28 ottobre 1999, poi dal 15 dicembre 2000 al 22 gennaio 2001 e, infine, dal 26 marzo 2002 all’11 maggio 2004. Essa non contesta neppure che tali diverse azioni costitutive dell’infrazione perseguissero una medesima finalità e si inscrivessero nel quadro di un’infrazione unica e continuata. Essa contesta solamente la durata di tale infrazione, in quanto la Commissione non avrebbe apportato, a sufficienza di diritto e conformemente a quanto prescritto dall’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dal principio di certezza del diritto, la prova delle attività dell’intesa per i periodi compresi tra il 28 ottobre 1999 e il 15 dicembre 2000 e tra il 22 gennaio 2001 e il 26 marzo 2002. In altri termini, con il presente motivo la Alstom non censura, nel merito, le valutazioni della Commissione concernenti il carattere unico e continuato dell’infrazione, ma si limita ad invocare, riguardo alla valutazione della durata di tale infrazione, una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nonché del principio di certezza del diritto in materia di onere della prova.

168    Il sesto motivo del ricorso verte, pertanto, sul problema se la Commissione abbia dimostrato, a sufficienza di diritto e in maniera conforme all’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e al principio di certezza del diritto, che l’intesa sia proseguita nei periodi compresi tra il 28 ottobre 1999 e il 15 dicembre 2000 e tra il 22 gennaio 2001 e il 26 marzo 2002.

169    Occorre rilevare, in limine, che la Alstom non ha contestato le valutazioni della Commissione relative all’organizzazione e al funzionamento dell’intesa, esposte al punto 170 della decisione impugnata, secondo le quali «[a] livello sia europeo che mondiale i partecipanti hanno adottato precauzioni sofisticate per mascherare e dissimulare i contatti e le riunioni» e «[t]ali misure di precauzione sono state prese sin dalla costituzione del cartello ed intensificate dal 2002 in poi». Alla luce della giurisprudenza citata al punto 165 supra, la Commissione ha dunque fondato a buon diritto, nella fattispecie, il suo calcolo della durata dell’infrazione su una valutazione d’insieme degli elementi di prova e degli indizi che ha ritenuto pertinenti al riguardo.

170    La Alstom pretende, in sostanza, che gli elementi di prova e gli indizi considerati dalla Commissione non permettono di dimostrare che, dopo essersi sviluppate per undici anni e sei mesi, le attività alle quali l’impresa di cui trattasi ha partecipato nell’ambito dell’intesa sono proseguite tra il 28 ottobre 1999 e il 15 dicembre 2000, ossia per un periodo di tredici mesi. Inoltre, tali elementi di prove ed indizi non dimostrerebbero che, dopo essere ricominciate per poco più di un mese, dette attività sarebbero proseguite tra il 22 gennaio 2001 e il 26 marzo 2002, ossia per altri quattordici mesi, prima di riprendere un’altra volta per un anno e otto mesi. Occorre pertanto interrogarsi sul valore probatorio di ciascuno degli elementi di prova e degli indizi considerati dalla Commissione nella decisione impugnata.

171    La Alstom postula, a torto, che ciascuno di tali elementi di prova o indizi dimostri attività dell’intesa solamente alla data per la quale esso stesso vale. Invero, essa omette di considerare che tali documenti possono attestare anche il carattere continuato dell’infrazione.

172    Nella fattispecie, a buon diritto la Commissione ha considerato, nella decisione impugnata, che la serie di fax prodotti dalla ABB attestasse le attività dell’intesa per il periodo «intorno al 2000». Oltre a provare l’esistenza di un accordo puntuale tra le società ABB, Melco e Alstom in merito ad un elenco di progetti di GIS, essa costituisce anche un indizio della prosecuzione delle attività dell’intesa tra queste stesse imprese agli inizi del 2001, in relazione con un altro elenco di progetti di GIS, allegato al primo fax della serie, datato 18 dicembre 2000.

173    Sempre a buon diritto la Commissione ha poi considerato che l’elenco del 12 maggio 2000, relativo a tredici «riunioni di comitato» programmate tra il 18 maggio 2000 e il 17 maggio 2001, fosse un indizio che le attività dell’intesa erano proseguite tra la Reyrolle, la Alstom, la Schneider, la ABB, la Melco e la Toshiba fino al 17 maggio 2001. L’oggetto anticoncorrenziale di tali «riunioni di comitato» può essere dedotto dal fatto che l’elenco designa le imprese interessate ciascuna tramite il suo proprio codice nell’ambito dell’intesa, quale riprodotto ai punti 142 e 197 della decisione impugnata, e che, come è stato confermato da più membri dell’intesa, talune riunioni delle istanze – il comitato congiunto Europa-Giappone e il comitato Europa – che partecipavano al funzionamento operativo dell’intesa erano pianificate, come risulta anche dei punti 150 e 151 della decisione impugnata. Inoltre, visto che l’effettivo svolgimento di sei di tali riunioni di comitato è stato o confermato da taluni partecipanti all’intesa o corroborato da altri elementi del fascicolo, quali le ricevute per spese di viaggio o le annotazioni nelle agende personali, le attività dell’intesa nel periodo compreso tra il 18 maggio 2000 e il 18 gennaio 2001 possono essere considerate dimostrate.

174    Infine, a prescindere dall’accordo concluso sul progetto di GIS recante il numero di riferimento [riservato], riguardo al quale la Alstom fa valere, nell’ambito del suo settimo motivo, una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, e dall’accordo concluso sul progetto di GIS recante il numero di riferimento [riservato], al quale quest’ultima non ha partecipato, è a buon diritto che la Commissione ha ritenuto che gli accordi ai quali la Alstom ha preso parte relativi ad altri sei progetti di GIS recanti i numeri di riferimento [riservato] provassero che l’intesa era stata attiva o, quantomeno, aveva prodotto effetti tra il 27 agosto 1998, data in cui è stato concluso l’accordo sul progetto di GIS registrato sotto il numero [riservato], e il 28 ottobre 2001, data in cui l’accordo sul progetto di GIS registrato sotto il numero [riservato] ha cessato di produrre effetti.

175    Al riguardo, occorre ricordare che, perché vi sia accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e, per analogia, ai sensi dell’art. 53 dell’accordo SEE, è sufficiente che le imprese di cui trattasi abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in un modo determinato (sentenze del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T‑2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II‑1087, punto 211, e 10 marzo 1992, causa T‑13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II‑1021, punto 253; v. anche, in tal senso, sentenze ACF Chemiefarma/Commissione, punto 87 supra, punto 112, e van Landewyck e a./Commissione, punto 87 supra, punto 86). Inoltre, l’art. 81 CE è applicabile quando gli effetti di un’intesa sono durati senza che l’intesa abbia avuto formalmente fine (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, ICI/Commissione, cit., punto 254, e 13 dicembre 2001, causa T‑48/98, Acerinox/Commissione, Racc. pag. II‑3859, punto 63). Questa stessa giurisprudenza è applicabile, per analogia, all’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE.

176    Di conseguenza, nella misura in cui la Alstom non ha contestato di aver concluso, in applicazione delle regole dell’intesa, accordi per l’attribuzione, in seno alla stessa, dei sei progetti di GIS recanti i numeri di riferimento [riservato] e che, complessivamente considerati, tali accordi erano, vista la loro data di entrata in vigore e il periodo di validità, destinati a produrre effetti tra il 27 agosto 1998, data di entrata in vigore dell’accordo sul progetto registrato sotto il numero [riservato], e il 28 ottobre 2001, data di cessazione di validità dell’accordo sul progetto di GIS registrato sotto il numero [riservato], la Commissione ha giustamente potuto considerare tali accordi come un indizio che l’infrazione è proseguita, ininterrotta, per tutto il periodo in questione.

177    La Alstom non considera che, se è vero che gli elementi suddetti, singolarmente presi, attestano solo manifestazioni dell’intesa tra settembre 1999 e marzo 2002, essi possono pur sempre, nel loro complesso e in assenza di altra spiegazione coerente, costituire una prova sufficiente della continuità dell’infrazione. Ebbene, nell’ambito del presente procedimento, la Alstom non ha fornito nessuna spiegazione coerente che potesse giustificare le sue allegazioni di interruzione delle attività alle quali l’impresa di cui trattasi ha partecipato nell’ambito dell’intesa tra il 28 ottobre 1999 e il 15 dicembre 2000 e tra il 22 gennaio 2001 e il 26 marzo 2002 (v. punto 170 supra) e, in particolare, che potesse spiegare perché dette attività sarebbero ricominciate solo per breve tempo, poco più di un mese, dal 15 dicembre 2000 al 22 gennaio 2001, tra due periodi di interruzione, l’uno dal 28 ottobre 1999 al 15 dicembre 2000 e l’altro dal 22 gennaio 2001 al 26 marzo 2002. In tale contesto, le prove di manifestazioni ripetute dell’intesa tra settembre 1999 e marzo 2002, nonostante il ritiro della Siemens, seguita dalla Hitachi e dalla «Schneider/VA Tech», nonché la serie di indizi, raccolti dalla Commissione, nel senso che le attività alle quali l’impresa di cui trattasi ha partecipato nell’ambito dell’intesa sono proseguite per tutto il periodo in questione devono essere considerate una prova sufficiente del fatto che l’intesa è proseguita senza interruzione tra il 28 ottobre 1999 e il 15 dicembre 2000 nonché tra il 22 gennaio 2001 e il 26 marzo 2002.

178    Inoltre, la situazione della Alstom non può essere comparata a quella della Siemens, poiché, nel caso di quest’ultima, la Commissione ha potuto basarsi sulle dichiarazioni concordanti di altri membri dell’intesa acquisite al fascicolo per concludere che la Siemens aveva smesso di partecipare all’intesa nel settembre 1999 e, pertanto, per concludere che a quella data essa aveva cessato di conformarsi agli accordi conclusi sui progetti di GIS registrati con i numeri [riservato], i quali dovevano continuare a produrre i loro effetti tra il 27 agosto 1998 e il 28 ottobre 2001. Del resto, a termini del punto 169 della decisione impugnata, non contestato dalla Alstom, il fascicolo contiene prove nel senso che, quando la Siemens interruppe momentaneamente la sua partecipazione all’intesa, gli altri membri dell’intesa tentarono per qualche tempo di punirla per il suo ritiro facendole concorrenza su progetti di GIS nel mondo intero, ciò che dimostra che la Siemens non si conformava più alle regole dell’intesa.

179    Di conseguenza, si deve constatare che la Commissione non ha violato né le regole probatorie che derivano dall’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, né il principio di certezza del diritto dichiarando, all’art. 1, lett. b), della decisione impugnata, che l’infrazione addebitata alla Alstom è proseguita senza interruzione dal 15 aprile 1988 all’8 gennaio 2004, vale a dire per un periodo di quindici anni e otto mesi che giustificava una maggiorazione del 155% dell’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta all’art. 2, lett. b) e c), della medesima decisione.

180    Il sesto motivo sollevato dalla Alstom deve, quindi, essere respinto come infondato.

181    Risulta, inoltre, da quanto precede che l’accordo concluso sul progetto di GIS recante il numero di riferimento [riservato] non è un elemento indispensabile per dimostrare la fondatezza della valutazione effettuata dalla Commissione, nella decisione impugnata, nel senso che l’infrazione in causa è proseguita ininterrotta per l’intero periodo compreso tra il 28 ottobre 1999 e il 26 marzo 2002, valutazione che trova adeguata giustificazione in diritto negli altri elementi su cui poggia.

182    Ne consegue che la censura vertente sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, sollevata nell’ambito del settimo motivo, deve essere respinta come inoperante, in quanto riguarda un elemento di prova che, nella decisione impugnata, può essere considerato ultroneo.

 Sulle conclusioni di annullamento o di modifica dell’art. 2, lett. b) e c), della decisione impugnata

183    Con il quarto e il settimo motivo la Alstom cerca di ottenere l’annullamento o, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda individuale che le è stata inflitta all’art. 2, lett. b), della decisione impugnata. Con il primo e il secondo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, essa persegue l’annullamento o, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda in solido con la Areva T & D SA, che le è stata inflitta all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata.

184    Con il primo e il quarto motivo le società del gruppo Areva cercano di ottenere l’annullamento dell’ammenda che è stata loro inflitta all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata o, in subordine, la riduzione del suo importo.

 Sulla violazione delle regole di prescrizione relativamente all’ammenda individuale inflitta alla Alstom all’art. 2, lett. b), della decisione impugnata

–       Argomenti delle parti

185    Con il terzo capo del quarto motivo la Alstom allega, in subordine, per il caso in cui il primo capo di detto motivo venga accolto senza dar seguito al secondo capo, una violazione dell’art. 25 del regolamento n. 1/2003, in quanto, in sostanza, il giorno dell’adozione della decisione impugnata il potere della Commissione di infliggerle un’ammenda individuale per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992 sarebbe stato prescritto.

186    La Commissione contesta gli argomenti della Alstom e conclude per il rigetto del motivo summenzionato.

–       Giudizio del Tribunale

187    La presente censura è stata sollevata dalla Alstom per il caso in cui venga statuito che essa non può essere ritenuta responsabile della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, perché non avrebbe esercitato un’influenza determinante sulle sue controllate, detenute al 100%, attive nel settore T & D, ma la responsabilità personale in cui essa è incorsa per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo precedente, dal 15 aprile 1988 al 6 dicembre 1992, non sia stata trasferita a dette controllate.

188    Ai sensi dell’art. 25 del regolamento n. 1/2003, il potere della Commissione di infliggere una sanzione per un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE si prescrive in cinque anni. La prescrizione decorre dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre solamente dal giorno in cui l’infrazione è cessata. Nell’ipotesi in cui l’infrazione imputabile alla Alstom abbia avuto fine il 6 dicembre 1992, alla data di adozione della decisione impugnata, cioè il 24 gennaio 2007, il potere della Commissione di infliggerle un’ammenda in ragione di tale infrazione sarebbe stato prescritto.

189    Tuttavia, siccome il primo capo del quarto motivo è stato respinto, in quanto la Alstom ha esercitato un’influenza determinante sulle sue controllate attive nel settore T & D durante il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 (v. punti 80–110 supra), l’ipotesi su cui si basa la presente censura non è fondata. Pertanto non può essere accolta.

 Sulla violazione delle regole in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende che discendono dall’art. 81 CE e dall’art. 53 dell’accordo SEE, sulla violazione dell’art. 7 CE, dei principi di certezza del diritto, di irretroattività, di parità di trattamento, di proporzionalità, di diritto ad un ricorso effettivo e di personalità delle pene nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione relativamente alle ammende inflitte alla Alstom e alle società del gruppo Areva all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata

–       Argomenti delle parti

190    Con il primo motivo la Alstom accusa la Commissione di aver infranto il principio del diritto ad un ricorso effettivo infliggendole, all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, un’ammenda in solido con la Areva T & D SA, dell’ammontare di EUR 53 550 000. In tal modo, la sua situazione processuale sarebbe stata connessa a quella della Areva T & D SA.

191    Con il secondo motivo la Alstom fa valere, anzitutto, che, infliggendole un’ammenda in solido con la Areva T & D SA, dell’ammontare di EUR 53 550 000, all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, la Commissione ha violato le regole di solidarietà nel pagamento delle ammende che discendono dall’art. 81 CE e dall’art. 53 dell’accordo SEE. Tali regole permetterebbero di infliggere un’ammenda in solido solamente a società che, il giorno dell’adozione della decisione sanzionatoria, appartengono ad un medesimo gruppo e possono essere considerate una per una direttamente e formalmente responsabili dell’infrazione, in quanto ne traggono un interesse diretto. La Alstom sostiene, inoltre, che la Commissione ha violato l’obbligo che le incombe di motivare le decisioni individuali che adotta, perché non avrebbe indicato, nella decisione impugnata, le ragioni che l’hanno indotta a considerare che la Alstom formasse un’unica entità economica con la Areva T & D SA il giorno dell’adozione della decisione impugnata, né l’interesse diretto che essa avrebbe personalmente tratto dall’infrazione. Peraltro, la decisione impugnata sarebbe fondata, al riguardo, su motivi contraddittori, giacché il suo punto 358, lett. b) e c), e il suo punto 371, lett. a), indicherebbero che l’ammenda in solido corrisponde ad un periodo durante il quale la Alstom formava un’unità economica con la Areva T & D SA, mentre il punto 371, lett. c), rivelerebbe che tale ammenda copre pure, in pratica, un periodo durante il quale tale unità non sarebbe sussistita. La Alstom fa altresì valere che la Commissione ha violato il principio generale di personalità delle pene, in quanto le ha inflitto un’ammenda in solido per un’infrazione di cui essa non era personalmente responsabile. Infine, sostiene che la Commissione ha violato il principio di certezza del diritto creando una situazione di incertezza giuridica quanto all’esecuzione della decisione impugnata – la determinazione della persona obbligata a pagare l’ammenda avverrebbe solo nel momento in cui la Commissione escute uno dei debitori solidali – e legando la situazione giuridica di ciascun condebitore in solido a quella dell’altro.

192    Con il primo capo del quarto motivo e con il secondo capo del primo motivo le società del gruppo Areva accusano la Commissione di aver, infliggendo alla Areva T & D SA un’ammenda in solido con la Alstom, dell’importo di EUR 53 550 000, all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, violato le regole di solidarietà nel pagamento dell’ammenda che discendono dall’art. 81 CE e dall’art. 53 dell’accordo SEE. Tali regole non permetterebbero di infliggere un’ammenda in solido a società che, il giorno dell’adozione della decisione sanzionatoria, non appartengono o non appartengono più allo stesso gruppo. Le società del gruppo Areva fanno valere pure che la Commissione ha violato l’obbligo a suo carico di motivare le decisioni individuali che adotta non indicando, nella decisione impugnata, le ragioni che l’hanno indotta a considerare che la Areva T & D SA formasse un’unica entità economica con la Alstom il giorno dell’adozione della decisione impugnata.

193    Con il quinto capo del quarto motivo le società del gruppo Areva lamentano altresì che la Commissione avrebbe, in sostanza, violato il principio di certezza del diritto, in quanto, per infliggere un’ammenda in solido alla Areva T & D SA e alla Alstom, essa avrebbe applicato una nuova politica repressiva ovvero nuove regole in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende a fatti anteriori alla loro adozione.

194    Con il terzo e il quarto capo del quarto motivo le società del gruppo Areva fanno valere che la Commissione ha violato l’art. 7 CE nonché i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, in quanto ha delegato al giudice nazionale o all’arbitro il potere di determinare la responsabilità di ciascuna delle società sanzionate e, pertanto, i loro rispettivi contributi in sede di pagamento dell’ammenda che è stata loro inflitta ed ha esposto la Areva T & D SA all’obbligo di pagare alla Commissione somme che dovrebbero, in definitiva, essere sopportate dalla Alstom. Con il sesto capo di questo stesso motivo le società del gruppo Areva sostengono, inoltre, che la Commissione ha violato il principio del diritto ad un ricorso effettivo, giacché, infliggendo alla Areva T & D SA e alla Alstom un’ammenda in solido, essa avrebbe legato la loro situazione giuridica.

195    Con il quinto motivo, poi, le società del gruppo Areva accusano la Commissione di aver violato le regole di solidarietà nel pagamento delle ammende che discendono dall’art. 81 CE e dall’art. 53 dell’accordo SEE, in quanto ha loro inflitto un’ammenda in solido, dell’importo di EUR 25 500 000, all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, senza aver prima dimostrato, come risulta dal loro terzo motivo (v. punto 142 supra), che esse formavano un’unità economica nel momento in cui l’infrazione è stata commessa e che potevano essere considerate ciascuna personalmente responsabile dell’infrazione.

196    La Commissione contesta l’argomentazione sviluppata dalla Alstom e dalle società del gruppo Areva e conclude per il rigetto di tutti i loro motivi e censure.

–       Giudizio del Tribunale

197    Occorre esaminare, in primo luogo, la legittimità dell’ammenda in solido, di importo pari a EUR 53 550 000, inflitta alla Alstom e alla Areva T & D SA all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata.

198    Al riguardo si devono analizzare anzitutto i motivi e le censure vertenti, in sostanza, su una violazione dell’art. 81 CE, dell’art. 53 dell’accordo SEE e delle regole in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione, cominciando proprio da quest’ultima presunta violazione.

199    Come è stato esposto ai punti 96–99 e 125–129 supra, la Commissione ha motivato a sufficienza di diritto, nella decisione impugnata, la responsabilità personale della Alstom e della Areva T & D SA per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, constatando che tali società dirigevano, direttamente o indirettamente, detta impresa in quel periodo. Risulta, inoltre, espressamente dai punti 348–356, dal punto 358, lett. b) e c), dal punto 369 e dal punto 371, lett. a) e b), della decisione impugnata che è a motivo del fatto che la Alstom e la Alstom T & D SA formavano un’entità economica in seno al gruppo Alstom che la Commissione ha deciso di considerare la Alstom e la Areva T & D SA (già Alstom T & D SA) personalmente responsabili della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e di infliggere loro, a tal titolo, all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, un’ammenda in solido dell’ammontare di EUR 53 550 000.

200    Non si può rimproverare alla Commissione di non aver specialmente motivato l’ammenda in solido inflitta alla Alstom e alla Areva T & D SA sebbene tali società non formassero più un’unica entità economica il giorno dell’adozione della decisione impugnata, in quanto, come risulta dalla decisione impugnata medesima, secondo la Commissione questa circostanza non costituiva un ostacolo all’irrogazione di un’ammenda in solido. Risulta, infatti, dalla giurisprudenza che la Commissione non è tenuta ad includere, nella propria decisione, una motivazione precisa quanto ad aspetti che le sembrano manifestamente irrilevanti, non significativi o chiaramente secondari nel giudizio (v., in tal senso e per analogia, sentenze del Tribunale 8 luglio 2003, causa T‑374/00, Verband der freien Rohrwerke e a./Commissione, Racc. pag. II‑2275, punto 186, e 9 luglio 2007, causa T‑282/06, Sun Chemical Group e a./Commissione, Racc. pag. II‑2149, punto 58). Se la Commissione abbia escluso a buon diritto gli elementi controversi dalla sua valutazione, è questione che attiene alla legittimità di fondo della decisione impugnata e non alla violazione di forme sostanziali. Pertanto, detta esclusione non può integrare una violazione dell’art. 253 CE (v. punto 88 supra).

201    Non è fondata neppure la censura, formulata dalla Alstom, secondo cui la Commissione si sarebbe contraddetta, al punto 371, lett. c), della decisione impugnata, considerando la Alstom personalmente responsabile, in solido con la Areva T & D SA e la Areva T & D AG, della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo successivo alla cessione del settore T & D del gruppo Alstom, l’8 gennaio 2004. Risulta, infatti, da detto punto che unicamente la Areva, la Areva T & D Holding, la Areva T & D SA e la Areva T & D AG, e non la Alstom, incorrono in responsabilità per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004.

202    I motivi e le censure vertenti su una violazione dell’obbligo di motivazione devono, quindi, essere integralmente respinti come infondati.

203    Occorre, pertanto, esaminare i motivi e le censure di merito sollevati dalla Alstom e dalle società del gruppo Areva, in primo luogo quelli con i quali esse fanno valere, in sostanza, che l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE nonché le regole in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende non permettono di infliggere un’ammenda in solido a società che non possono essere considerate personalmente responsabili dell’infrazione e che non formano più un’entità economica unica alla data di adozione della decisione sanzionatoria.

204    È necessario sottolineare, al riguardo, che la solidarietà nel pagamento delle ammende inflitte per un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE è un effetto giuridico che discende, di pieno diritto, dalle disposizioni sostanziali di tali articoli.

205    Come si evince dalla giurisprudenza citata al punto 134 supra, la solidarietà nel pagamento di un’ammenda dovuta da più persone a motivo della partecipazione di un’impresa ad un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE risulta del fatto che ciascuna di tali persone può essere ritenuta personalmente responsabile della partecipazione dell’impresa all’infrazione. L’unità del comportamento dell’impresa sul mercato giustifica, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, che le società o, più in generale, i soggetti di diritto che possono essere considerati personalmente responsabili siano obbligati in solido (v., in tal senso, sentenza della Corte Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, punto 134 supra, punto 41, nonché sentenze del Tribunale HFB e a./Commissione, punto 66 supra, punti 54, 524 e 525, e Tokai Carbon e a./Commissione, punto 134 supra, punto 62). La solidarietà nel pagamento delle ammende inflitte a motivo di un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE, in quanto concorre a garantire la riscossione effettiva di dette ammende, partecipa all’obiettivo di dissuasione che è generalmente perseguito dal diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenze della Corte ACF Chemiefarma/Commissione, punto 87 supra, punti 172 e 173, e 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, Showa Denko/Commissione, Racc. pag. I‑5859, punto 61), e ciò nel rispetto del principio del «ne bis in idem», principio fondamentale del diritto dell’Unione, sancito altresì dall’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU, il quale vieta, per una medesima infrazione al diritto della concorrenza, di sanzionare più di una volta lo stesso comportamento di un’impresa sul mercato tramite i soggetti di diritto che possono esserne considerati personalmente responsabili (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 61 supra, punto 338, nonché sentenze del Tribunale PVC II, punto 64 supra, punti 95–99, e 13 dicembre 2006, cause riunite T‑217/03 e T‑245/03, FNCBV e a./Commissione, Racc. pag. II‑4987, punto 340).

206    Il fatto che le responsabilità personali nelle quali incorrono più imprese a motivo della partecipazione di una medesima impresa ad un’infrazione non siano identiche non osta a che ad esse sia inflitta un’ammenda in solido, poiché la solidarietà nel pagamento dell’ammenda riguarda solo il periodo di infrazione durante il quale dette società formavano un’unità economica e costituivano, dunque, una sola impresa ai sensi del diritto della concorrenza. In ogni caso, non risulta dalla giurisprudenza citata dalle ricorrenti che potrebbero vedersi infliggere un’ammenda in solido solamente le società che formavano un’unità economica alla data di adozione della decisione sanzionatoria. È, pertanto, a buon diritto che la Commissione ha potuto, infliggendo alla Alstom e alla Areva T & D SA un’ammenda in solido dell’importo di EUR 53 550 000, all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, non tener conto del fatto che, in data 24 gennaio 2007, queste due società non formavano più un’unità economica.

207    Alla luce di quanto precede, la Commissione poteva infliggere alla Alstom e alla Areva T & D SA un’ammenda in solido dell’importo di EUR 53 550 000, all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, dal momento che, come risulta dai punti 80–141 supra, essa aveva giustamente constatato che ciascuna di queste due imprese poteva essere considerata personalmente responsabile della suddetta partecipazione.

208    Di conseguenza, devono essere respinti come infondati i motivi e le censure vertenti, in sostanza, su una violazione dell’art. 81 CE, dell’art. 53 dell’accordo SEE nonché delle regole in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende.

209    Occorre ora passare all’esame dei motivi e delle censure vertenti su una violazione dei principi di irretroattività e di certezza del diritto.

210    Il principio di certezza del diritto, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, esige che ogni normativa dell’Unione, in particolare quando impone o permette di imporre sanzioni, anche non penali, sia chiara e precisa, affinché le persone interessate possano conoscere con certezza i loro diritti ed obblighi e possano regolarsi di conseguenza (v., in tal senso, sentenza della Corte 25 settembre 1984, causa 117/83, Könecke, Racc. pag. 3291, punto 11, e sentenza Jungbunzlauer/Commissione, punto 61 supra, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata). Questo principio vale sia per le norme di carattere penale sia per gli strumenti amministrativi specifici che impongono o permettono di imporre sanzioni amministrative. Esso si applica non soltanto alle norme che stabiliscono gli elementi costitutivi di un’infrazione, ma altresì a quelle che definiscono le conseguenze derivanti da una violazione delle prime (v. sentenza Jungbunzlauer/Commissione, punto 61 supra, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).

211    A sua volta, il principio di irretroattività, di cui ai punti 131–133 supra, fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice dell’Unione deve garantire l’osservanza ed esige che le regole d’imputazione e di sanzione delle infrazioni al diritto della concorrenza che sono applicate in una decisione di attuazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE corrispondano a quelle che erano applicabili nel momento in cui l’infrazione constatata e sanzionata è stata commessa. Questo principio osta all’applicazione retroattiva ad un’infrazione di nuove regole di imputazione e di sanzione il cui risultato non fosse ragionevolmente prevedibile alla data in cui detta infrazione è stata commessa.

212    Risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 134 e 205 supra che le regole d’imputazione e di sanzione delle infrazioni al diritto della concorrenza applicate, nella fattispecie, dalla Commissione già erano in vigore nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, vale a dire, nella fattispecie, nel periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, e che, in ogni caso, esse non possono essere considerate stabilite per la prima volta nella decisione impugnata. Tali regole erano o, quantomeno, dovevano essere note alla Alstom e alle società del gruppo Areva al momento dei fatti. Esse erano, inoltre, sufficientemente chiare e precise perché queste ultime potessero ragionevolmente prevedere il risultato della loro applicazione nelle circostanze di specie. Com’è stato osservato al punto 140 supra, ciò può spiegare, del resto, la stipulazione di una clausola di garanzia di passivo nel contratto di cessione per il caso in cui alla Areva T & D SA e alla Areva T & D AG fosse stata imputata la responsabilità di infrazioni commesse anteriormente. Di conseguenza, la Alstom e le società del gruppo Areva non hanno fondate ragioni di lamentare, nella fattispecie, una violazione dei principi di irretroattività ovvero di certezza del diritto risultante dall’irrogazione di un’ammenda in solido, dell’ammontare di EUR 53 550 000, alla Alstom e alla Areva T & D SA, all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata.

213    Nella misura in cui il motivo vertente su una violazione del principio di certezza del diritto può essere interpretato come un’eccezione di illegittimità diretta contro le regole in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende, in quanto tali regole sarebbero fonte di incertezza riguardo al pagamento dell’ammenda, all’individuazione del debitore obbligato al pagamento e alla situazione giuridica dei condebitori in solido, detto motivo implica di pronunciarsi sulla legittimità stessa del regime della «solidarietà nel pagamento delle ammende» nel diritto della concorrenza e di verificare se i diritti e gli obblighi che ne discendono possono essere conosciuti con sufficiente precisione dalle società sanzionate. Al pari della nozione di «impresa» ai sensi del diritto della concorrenza, di cui essa non è che un effetto di pieno diritto (v. punto 205 supra), la nozione di «solidarietà nel pagamento delle ammende» è una nozione autonoma che occorre interpretare facendo riferimento agli obiettivi e al sistema del diritto della concorrenza, di cui essa partecipa, ed eventualmente ai principi generali che emergono dall’insieme dei sistemi di diritto nazionali.

214    Nella lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 18 giugno 2009 (v. punto 42 supra), e contrariamente a quanto essa aveva dichiarato in udienza (v. punto 39 supra), la Commissione ha fatto valere che, quando infligge un’ammenda in solido a più imprese, senz’altro precisare o indicare nel dispositivo della decisione, essa non intende regolare la questione del contributo rispettivo al pagamento di tale ammenda nei rapporti tra i diversi condebitori. Tuttavia, occorre rilevare che la decisione con la quale la Commissione impone a più società di pagare in solido un’ammenda produce necessariamente tutti gli effetti connessi, di diritto, al regime giuridico del pagamento delle ammende nel diritto della concorrenza, e ciò sia nei rapporti tra il creditore e i condebitori in solido sia nei rapporti tra i condebitori in solido tra loro. Pertanto, né la Commissione né le ricorrenti possono validamente pretendere che la solidarietà nel pagamento dell’ammenda valga per i rapporti tra il creditore e i condebitori in solido, ma non per i rapporti interni ai condebitori in solido. Allo stesso modo, la Commissione e le ricorrenti non possono validamente pretendere che le società siano libere di convenire in che modo ripartirsi l’importo di un’ammenda in solido che è stata loro inflitta, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 o dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, per violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE, giacché solamente la Commissione ha competenza a decidere in proposito.

215    Si deve considerare che, in mancanza di diversa indicazione nella decisione con la quale infligge un’ammenda in solido a più società a motivo del comportamento illecito di un’impresa, la Commissione imputa loro in pari misura la responsabilità per detto comportamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/Commissione, Racc. pag. I‑11005, punti 100 e 101). Inoltre, è già stato affermato che le società condannate ad un’ammenda in solido sono tenute al pagamento di un’unica ammenda, il cui importo è calcolato con riferimento al volume di affari dell’impresa in causa (v., in tal senso, sentenza Aristrain/Commissione, cit., punto 101). Ne risulta che ogni società è tenuta al pagamento dell’intero importo dell’ammenda verso la Commissione e che il pagamento effettuato da una di loro le libera tutte nei confronti di quest’ultima. Le società cui è inflitta un’ammenda in solido e che incorrono, salvo indicazione contraria nella decisione sanzionatoria, in uguale responsabilità per la commissione dell’illecito devono, in linea di principio, contribuire in parti uguali al pagamento dell’ammenda inflitta per tale infrazione. Per questo, la società che, dopo essere stata eventualmente escussa dalla Commissione, paghi la totalità dell’importo dell’ammenda può, sul fondamento stesso della decisione della Commissione, agire in ripetizione contro i condebitori in solido, ciascuno per la sua quota–parte. Di conseguenza, anche se la decisione con la quale più società si vedono infliggere un’ammenda in solido non permette di determinare a priori quale di tali società sarà effettivamente chiamata a pagare l’importo dell’ammenda alla Commissione, essa non impedisce che ciascuna di tali società possa conoscere, senza ambiguità, la quota–parte dell’importo dell’ammenda che le spetta e agire contro i condebitori in solido per la ripetizione delle somme eventualmente pagate in eccesso.

216    Risulta da quanto precede che la solidarietà nel pagamento delle ammende nel diritto della concorrenza non impedisce che ciascuna delle società sanzionate possa conoscere, senza ambiguità, le conseguenze finanziarie che possono derivarle dalla sanzione. Il fatto che, in tale contesto, la decisione impugnata non permette di stabilire quale di tali società sarà chiamata a pagare l’importo dell’ammenda alla Commissione non integra, di per sé, una violazione del principio di certezza del diritto.

217    Inoltre, la solidarietà nel pagamento delle ammende nel diritto della concorrenza non osta al diritto, per ciascuna delle società sanzionate, di proporre un ricorso di annullamento contro la decisione con la quale la Commissione ha loro inflitto un’ammenda in solido. Nella fattispecie, tanto la Alstom quanto la Areva T & D SA hanno esercitato il loro diritto di ricorso, proponendo ciascuna un ricorso di annullamento sul fondamento dell’art. 230 CE.

218    I motivi e le censure vertenti su una violazione dei principi di irretroattività e di certezza del diritto devono, pertanto, essere integralmente respinti.

219    Quanto ai motivi e alle censure vertenti su una violazione del principio di personalità delle pene e delle sanzioni, occorre ricordare che, in base a tale principio, applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo suscettibile di concludersi con l’irrogazione di sanzioni in forza del diritto della concorrenza, un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti (sentenze del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, Racc. pag. II‑3757, punto 63; 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II‑4407, punto 278, e 30 gennaio 2007, causa T‑340/03, France Télécom/Commissione, Racc. pag. II‑107, punto 66).

220    Nella fattispecie, la Alstom e la Areva T & D SA sono state sanzionate, a motivo della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, per fatti che sono stati loro individualmente ascritti dalla Commissione. Come è stato già osservato al punto 127 supra, tali società sono state considerate personalmente responsabili della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 per essere state al suo capo, direttamente o indirettamente. È dunque a motivo di un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE che si presume esse abbiano commesso personalmente, in quanto all’epoca dirigevano l’impresa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza 16 novembre 2000, Metsä–Serla e a./Commissione, punto 134 supra, punto 28), che la Alstom e la Areva T & D SA si sono viste infliggere, all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, un’ammenda in solido dell’importo di EUR 53 550 000.

221    Pertanto, i motivi e le censure vertenti su una violazione del principio di personalità delle pene e delle sanzioni devono essere a loro volta disattesi.

222    Nella misura in cui, nell’ambito dei motivi e delle censure vertenti su una violazione del principio di personalità delle pene e delle sanzioni, la Alstom ha fatto valere, in sede di replica nella causa T‑127/07, che la mancata determinazione della sanzione risultante dalla solidarietà nel pagamento delle ammende pregiudicherebbe l’obiettivo di assicurare l’effetto dissuasivo delle ammende, quale perseguito segnatamente dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, occorre constatare che tale addebito, che non si fonda su nessun elemento, di diritto o di fatto, emerso nel corso del procedimento contenzioso, costituisce un motivo nuovo, irricevibile ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. In ogni caso, tale addebito non è fondato, poiché, come è stato già osservato al punto 215 supra, ciascuno dei condebitori in solido è tenuto, nei confronti degli altri, a pagare la sua quota–parte dell’ammenda e sopporta, in linea di massima, in tale misura l’onere dell’ammenda inflitta dalla Commissione.

223    Occorre esaminare, indi, i motivi e le censure vertenti su una violazione del diritto ad un ricorso effettivo in quanto, per effetto della loro condanna in solido, la situazione giuridica della Alstom si troverebbe legata, sul piano processuale, a quella della Areva T & D SA e viceversa.

224    L’esigenza di un sindacato giurisdizionale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU [sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 39; sentenza 5 agosto 2003, cause riunite T‑116/01 e T‑118/01, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, Racc. pag. II‑2957, punto 209]. Il diritto a un ricorso effettivo è stato inoltre riaffermato dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU 2000, C 364, pag. 1).

225    In particolare, l’esigenza di un sindacato giurisdizionale effettivo si applica a qualsiasi decisione della Commissione che constati e sanzioni un’infrazione al diritto della concorrenza (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑348/94, Enso Española/Commissione, Racc. pag. II‑1875, punto 60, e 8 luglio 2008, causa T‑54/03, Lafarge/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 42).

226    Conformemente all’art. 17 del regolamento n. 17 e all’art. 31 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda e può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda irrogata.

227    Nell’ambito dei ricorsi fondati sull’art. 230 CE, il controllo della legittimità di una decisione della Commissione che constata un’infrazione al diritto della concorrenza in capo a persone fisiche o giuridiche e infligge loro, a questo titolo, un’ammenda deve essere considerato un sindacato giurisdizionale effettivo su tale decisione. Infatti, i motivi che possono essere invocati dalle persone fisiche o giuridiche interessate, a sostegno della loro domanda di annullamento dell’atto, sono di natura tale da permettere al Tribunale di valutare la fondatezza in diritto e in fatto di qualsiasi infrazione constatata e di qualsiasi ammenda stabilita dalla Commissione nel settore del diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenza Lafarge/Commissione, punto 225 supra, punto 45). L’intensità del controllo esercitato dal giudice dell’Unione e, pertanto, l’effettività dei ricorsi intentati contro le decisioni con le quali la Commissione constata un’infrazione al diritto della concorrenza e stabilisce un’ammenda sono ulteriormente rafforzate dalla competenza giurisdizionale anche di merito di cui il Tribunale dispone in materia. Al di là del semplice controllo di legittimità, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, la competenza giurisdizionale anche di merito di cui il giudice dell’Unione dispone lo legittima a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine di modificare, ad esempio, l’importo dell’ammenda inflitta (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, causa C‑244/99 P, causa C‑245/99 P, causa C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punto 692).

228    Nella fattispecie, il fatto che la Commissione abbia imputato alla Alstom e alla Areva T & D SA la responsabilità della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e, per questo motivo, abbia loro inflitto un’ammenda in solido dell’importo di EUR 53 550 000, all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, non ha pregiudicato il diritto di ciascuna di tali società, in quanto destinataria della decisione impugnata, di sottoporre quest’ultima a controllo giurisdizionale mediante l’esercizio effettivo dei mezzi di ricorso garantiti dal diritto dell’Unione nonché dall’accordo SEE. Infatti, tanto la Alstom quanto la Areva T & D SA hanno potuto proporre un ricorso dinanzi al Tribunale sul fondamento dell’art. 230 CE richiedendo non solo l’annullamento parziale della decisione impugnata, per essere sicuri della sua legittimità, segnatamente nella parte in cui infligge loro un’ammenda in solido, ma anche una modifica della decisione impugnata quanto all’importo dell’ammenda in solido loro irrogata. Ne consegue che ciascuna di tali società ha potuto sottoporre al controllo del giudice dell’Unione la questione della legittimità, alla luce del diritto dell’Unione, della solidarietà nel pagamento dell’ammenda, dell’importo di EUR 53 550 000, che è stata loro inflitta all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata. In virtù dell’effetto retroattivo (sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 30) e dell’autorità assoluta di cosa giudicata (sentenze della Corte 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., Racc. pag. I‑5363, punto 54; 15 febbraio 2001, causa C‑239/99, Nachi Europe, Racc. pag. I‑1197, punto 26, e 29 aprile 2004, causa C‑372/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑3679, punto 36) che attengono alle sentenze di annullamento, la Alstom o la Areva T & D SA, se fossero accolti i loro ricorsi, potrebbero essere esonerate da qualsiasi responsabilità per l’infrazione constatata e liberate da ogni obbligo di pagare alla Commissione l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta a motivo di tale infrazione ovvero da ogni obbligo di contribuire, pro quota–parte, ad assolvere detta ammenda qualora il loro condebitore solidale provveda al pagamento della stessa.

229    Il fatto che, come sostiene la Alstom, la garanzia di passivo stipulata nel contratto di cessione può vanificare il beneficio che tale società potrebbe trarre dal proprio ricorso, nella causa T‑121/07, deve essere considerato come un effetto giuridico della convenzione intercorsa tra le parti e non come un effetto della decisione impugnata medesima. Di conseguenza, come risulta dal punto 368, in fine, della decisione impugnata, il fatto che nel contratto di cessione sia stata stipulata tale garanzia di passivo è ininfluente sulla legittimità della decisione impugnata. Occorre, infatti, ricordare che l’art. 81 CE e, per analogia, l’art. 53 dell’accordo SEE costituiscono disposizioni di ordine pubblico, indispensabili per l’adempimento delle missioni attribuite alla Comunità europea e al SEE (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 giugno 2009, causa C‑8/08, causa T‑Mobile Netherlands e a., Racc. pag. I‑4529, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata), di modo che la responsabilità e la sanzione previste per le società in caso di violazione di tali disposizioni non possono essere lasciate alla loro libera disposizione.

230    Non è quindi possibile considerare che la decisione impugnata, nella parte in cui infligge, all’art. 2, lett. c), un’ammenda in solido, dell’importo di EUR 53 550 000, alla Alstom e alla Areva T & D SA, violi il principio del diritto a un ricorso effettivo.

231    Pertanto, i motivi e le censure vertenti sulla violazione del diritto ad un ricorso effettivo devono essere respinti come infondati.

232    Occorre, infine, esaminare i motivi e le censure vertenti sulla violazione dell’art. 7 CE nonché dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, in quanto la Commissione, condannando la Alstom e la Areva T & D SA a pagare un’ammenda in solido, avrebbe delegato al giudice nazionale o all’arbitro il potere di determinare la responsabilità di ciascuna di tali società nella commissione dell’infrazione constatata e, per ciò stesso, il loro rispettivo contributo al pagamento dell’ammenda, ed esposto la Areva T & D SA all’obbligo di pagare alla Commissione somme che, in definitiva, dovevano essere sopportate dalla Alstom.

233    In forza dell’art. 5 CE, la Comunità europea agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal Trattato. Essa dispone, quindi, solamente di competenze di attribuzione (v., in tal senso, parere della Corte 28 marzo 1996, 2/94, Racc. pag. I‑1759, punto 24). Ai sensi dell’art. 7, n. 1, CE, le istituzioni che, come la Commissione, contribuiscono ad assicurare la realizzazione dei compiti conferiti alla Comunità agiscono, a loro volta, nei limiti delle attribuzioni che sono loro conferite dal Trattato. Un’istituzione non potrebbe rinunciare alle sue attribuzioni senza disconoscere il ruolo che deve svolgere, conformemente all’art. 7, n. 1, CE, nella realizzazione dei compiti devoluti alla Comunità.

234    Quando la Commissione apre, come nella fattispecie, un procedimento in vista dell’adozione di una decisione che accerti un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE, essa sola ha competenza, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 o degli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, a constatare tale infrazione e ad infliggere ammende alle imprese che, deliberatamente o per negligenza, vi hanno preso parte. Pena disconoscere il principio delle competenze di attribuzione, la Commissione non può delegare ad un terzo i poteri che le sono così attribuiti dalle disposizioni succitate (v., in tal senso, quanto ai poteri di indagine che la Commissione trae dall’art. 3 del regolamento n. 17, sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, causa T‑201/04, Microsoft/Commissione, Racc. pag. II‑3601, punto 1264).

235    Si deve peraltro ricordare che, ogni volta che decide di imporre ammende ai sensi del diritto della concorrenza, la Commissione è tenuta a rispettare i principi generali del diritto, tra i quali figurano il principio di parità di trattamento e quello di proporzionalità, quali interpretati dai giudici dell’Unione (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. II‑627, punto 315). Secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28, e 28 giugno 990, causa C‑174/89, Hoche, Racc. pag. I‑2681, punto 25; sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II‑1129, punto 309). Il principio di proporzionalità, da parte sua, richiede che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze della Corte 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I‑4023, punto 13, e 5 maggio 1998, causa C‑180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I‑2265, punto 96).

236    Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostengono le società del gruppo Areva, la Commissione ha determinato, nella decisione impugnata, le rispettive responsabilità della Areva T & D SA e della Alstom per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e, pertanto, le rispettive quote–parti dell’importo dell’ammenda cui sono solidalmente tenute nei confronti della Commissione medesima. Infatti, com’è stato constatato al punto 215 supra, si deve considerare che, salvo indicazione contraria nella decisione impugnata, la Areva T & D SA e la Alstom incorrono in uguale responsabilità per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, donde risulta che la loro rispettiva quota–parte dell’importo dell’ammenda in solido è, in linea di principio, del 50%. Tali elementi si deducono dalla stessa decisione impugnata, sicché non può dirsi che la Commissione abbia delegato, nella fattispecie, ad un giudice nazionale o ad un arbitro parte dei poteri che le sono devoluti per constatare e sanzionare le infrazioni all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE.

237    Poiché poggiano su una tesi errata, i motivi e le censure in esame devono essere respinti come infondati.

238    Di conseguenza, devono essere respinti tutti i motivi e le censure sollevati dalla Alstom e dalle società del gruppo Areva riguardo all’ammenda in solido, dell’importo di EUR 53 550 000, inflitta alla Alstom e alla Areva T & D SA all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, vertenti sulla violazione delle regole di solidarietà nel pagamento delle ammende che discendono dall’art. 81 CE e dall’art. 53 dell’accordo SEE, su una violazione dell’art. 7 CE, su una violazione dei principi di certezza del diritto, di parità di trattamento, di proporzionalità, di diritto ad un ricorso effettivo e di personalità delle pene nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione.

239    Resta da analizzare, in secondo luogo, il motivo vertente su una violazione delle regole di solidarietà nel pagamento delle ammende che discendono dall’art. 81 CE e dall’art. 53 dell’accordo SEE per quanto concerne l’importo di EUR 25 500 000, che dev’essere pagato in solido dalle società del gruppo Areva ai sensi dell’art. 2, lett. c), della decisione impugnata.

240    Ai punti 370 e 371, lett. c), della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che le società del gruppo Areva potevano essere considerate personalmente responsabili della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, in quanto avevano diretto, direttamente o indirettamente, detta impresa durante tale periodo e formato, allora, una sola ed unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza.

241    Risulta dalla giurisprudenza illustrata ai punti 134 e 205 supra che la Commissione non è incorsa in errore ritenendo che possano essere considerate personalmente responsabili dell’infrazione di un’impresa le società che, direttamente o indirettamente, dirigevano quest’ultima al momento in cui essa ha partecipato all’infrazione. Le società del gruppo Areva non hanno contestato, nell’ambito del presente motivo, che la Areva T & D SA e la Areva T & D AG abbiano gestito direttamente l’impresa di cui trattasi tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, ma solo che la Areva e la Areva T & D Holding dirigessero indirettamente questa stessa impresa tramite le loro controllate, detenute al 100%, attive nel settore T & D. Tuttavia, risulta da quanto esposto ai punti 144–152 supra che la Commissione non è incorsa in errore ritenendo che, per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, la Areva e la Areva T & D Holding esercitassero un controllo effettivo sulle società Areva T & D SA e Areva T & D AG e ne determinassero il comportamento sul mercato.

242    Pertanto, non si può sostenere che la Commissione ha violato le regole di solidarietà nel pagamento delle ammende che discendono dall’art. 81 CE e dall’art. 53 dell’accordo SEE relativamente all’importo, di EUR 25 500 000, per il quale, all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, considera le società del gruppo Areva responsabili in solido.

243    Di conseguenza, devono essere respinti come infondati i motivi e le censure con i quali le ricorrenti hanno inteso contestare l’ammenda in solido che è stata loro inflitta all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata.

 Sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e dell’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003

–       Argomenti delle parti

244    Con il settimo motivo la Alstom accusa la Commissione di aver, nella decisione impugnata, violato il principio del rispetto dei diritti della difesa e l’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003, in quanto gli addebiti mossi nei suoi confronti nella decisione impugnata non coinciderebbero con quelli formulati nella comunicazione degli addebiti. Essa ritiene di non aver potuto far valere il proprio punto di vista a proposito della «responsabilità esclusiva» che le è imputata, nella decisione impugnata, per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992, giacché, al punto 337 della comunicazione gli addebiti, la Commissione aveva indicato che essa incorreva a tal titolo in una «responsabilità solidale» con la Areva T & D SA e la Areva T & D AG.

245    La Commissione contesta gli argomenti della Alstom e conclude per il rigetto dell’addebito.

–       Giudizio del Tribunale

246    Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, specialmente ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (sentenze della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann–La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 9, e 2 ottobre 2003, causa C‑176/99 P, ARBED/Commissione, Racc. pag. 10687, punto 19, nonché sentenza T‑BASF/Commissione, punto 87 supra, punto 44).

247    Il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’asserita infrazione del diritto della concorrenza (sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80–103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 10, e Aalborg Portland e a./Commissione, punto 61 supra, punto 66).

248    In tal senso, il regolamento n. 1/2003, e già prima il regolamento n. 17, prevede che alle parti venga inviata una comunicazione degli addebiti la quale deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in tale stadio del procedimento. Questa indicazione, tuttavia, può essere fatta in modo sommario e la decisione non deve necessariamente ricalcare l’elenco degli addebiti (sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 247 supra, punto 14, e Aalborg Portland e a./Commissione, punto 61 supra, punto 67), dato che la comunicazione degli addebiti costituisce un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto sono di natura puramente provvisoria (v. sentenze della Corte Aalborg Portland e a./Commissione, punto 61 supra, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata, nonché, nel medesimo senso, 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, Racc. pag. I‑4951, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata). Per tale ragione la Commissione può, anzi deve, tener conto delle risultanze del procedimento amministrativo, tra l’altro per rinunciare agli addebiti che si siano rivelati infondati (sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 247 supra, punto 14, e Aalborg Portland e a./Commissione, punto 61 supra, punto 67).

249    Nell’ambito del presente motivo la Alstom sostiene che la Commissione ha violato il principio del rispetto dei diritti della difesa in quanto ha abbandonato, nella decisione impugnata, una censura che aveva in precedenza mosso contro la Areva T & D SA e la Areva T & D AG, al punto 337 della comunicazione degli addebiti, e che consisteva nel considerare dette società personalmente responsabili della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992.

250    La Commissione, che contesta l’allegazione della Alstom secondo cui essa non le avrebbe indicato che la considerava unica responsabile dell’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992, fa valere che dal punto 337 della comunicazione degli addebiti, in combinato disposto con il punto 331, risulta che essa intendeva considerare la Alstom unica responsabile della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992. Tenuto conto di questa obiezione, occorre anzitutto pronunciarsi sulla fondatezza di tale allegazione.

251    Al punto 331 della comunicazione degli addebiti la Commissione ha ricordato la giurisprudenza della Corte e del Tribunale relativa alla presunzione di responsabilità delle società controllanti per il comportamento anticoncorrenziale delle loro controllate, quale discende dal fatto che le prime detengono la totalità o la quasi totalità del capitale sociale delle seconde.

252    Al punto 336 della comunicazione degli addebiti la Commissione ha osservato che la Alstom e i suoi predecessori giuridici ed economici erano proprietari della totalità o della quasi totalità del capitale sociale delle entità giuridiche che hanno partecipato al comportamento collusivo descritto nella comunicazione degli addebiti, vale a dire, da un lato, le società Alsthom SA (France), GEC Alsthom SA, Kléber Eylau, GEC Alsthom T & D SA e Alstom T & D SA, di cui la Areva T & D SA è il successore giuridico ed economico, e, dall’altro, le società Sprecher Energie, GEC Alsthom T & D, Alstom T & D AG, Alstom Power (Schweiz) e Alstom (Suisse), di cui la Areva T & D AG è il successore giuridico ed economico.

253    Al punto 337 della comunicazione degli addebiti la Commissione ha indicato che, per le ragioni esposte al punto 331 della medesima comunicazione, essa intendeva considerare la Alstom, la Areva T & D SA e la Areva T & D AG responsabili, congiuntamente e in solido, della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988, data in cui detta impresa ha aderito all’accordo GQ e all’accordo EQ, e l’8 gennaio 2004, data in cui il gruppo Alstom ha ceduto il suo «settore T & D» al gruppo Areva.

254    Vista la chiarezza del punto 137 della comunicazione degli addebiti, si deve considerare che a giusto titolo la Alstom fa valere che la comunicazione degli addebiti traduceva l’intenzione della Commissione di considerare le società Areva T & D SA e Areva T & D AG personalmente responsabili della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione, in particolare, per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992. Considerando, nella decisione impugnata, solamente la Alstom responsabile dell’infrazione durante questo stesso periodo, la Commissione abbandona, in sostanza, una censura inizialmente formulata contro la Areva T & D SA e la Areva T & D AG nella comunicazione degli addebiti e, in tale misura, la decisione impugnata non corrisponde alla comunicazione degli addebiti.

255    Risulta dal fascicolo che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le società del gruppo Areva hanno fornito alla Commissione informazioni supplementari a riprova della infondatezza dell’addebito mosso alla Areva T & D SA e alla Areva T & D AG. Emerge, infatti, dal punto 344 della decisione impugnata, invocato dalla Commissione, che quest’ultima ha tenuto conto del fatto che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le società del gruppo Areva hanno dichiarato che solamente la Alstom doveva essere considerata responsabile dell’infrazione almeno fino al 1993, poiché quello che è attualmente il gruppo Alstom controllava direttamente le attività di T & D nel periodo 1988–1993, fino a quando è stato creato il predecessore della Alstom T & D SA, vale a dire la GEC Alsthom T & D SA. Nei punti 20, 357 e 366 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la Areva T & D SA e la Areva T & D AG, nella denominazione che avevano all’epoca, non erano esistite prima, rispettivamente, del 7 dicembre 1992, data in cui le attività in materia di GIS in Francia del gruppo Alstom sono state attribuite alla Kléber Eylau, e del 22 dicembre 2003, data in cui le attività in materia di GIS in Svizzera del gruppo Alstom sono state attribuite alla Alstom (Schweiz) Services, per dedurne, ai punti 358 e 371 della decisione impugnata, che tali società non potevano essere considerate personalmente responsabili della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992.

256    Si deve dunque esaminare se la responsabilità nella quale è incorsa la Alstom sia aumentata in conseguenza del fatto che la Commissione, nella decisione impugnata, ha rinunciato a considerare la Areva T & D SA e la Areva T & D AG personalmente responsabili della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992.

257    Visti gli effetti prodotti dalla solidarietà nel pagamento delle ammende, quali illustrati ai punti 205 e 215 supra, si deve constatare che il fatto che, nella decisione impugnata, solamente la Alstom sia stata considerata responsabile della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992 ha modificato la situazione giuridica di quest’ultima e che, conseguentemente, la discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata rilevata al precedente punto 254 le ha arrecato pregiudizio. Infatti, rinunciando ad impegnare la responsabilità personale della Areva T & D SA e della Areva T & D AG per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione dal 15 aprile 1988 al 6 dicembre 1992 e, pertanto, rinunciando ad infliggere loro un’ammenda in solido con la Alstom per tale periodo, la Commissione ha addossato, in definitiva, l’intera responsabilità e, conseguentemente, l’intero onere economico alla Alstom, laddove, in virtù della solidarietà nel pagamento delle ammende, ciascuno dei condebitori in solido sarebbe stato tenuto, in definitiva, nei confronti degli altri, per la sua quota–parte dell’importo dell’ammenda in solido.

258    La natura provvisoria della comunicazione degli addebiti consentiva, certo, nella fattispecie, alla Commissione di abbandonare una censura ivi formulata nei confronti della Areva T & D SA e della Areva T & D AG, alla luce di informazioni supplementari, apportate dalla Areva nel corso del procedimento amministrativo, che lo avessero giustificato. Tuttavia, nella misura in cui pregiudicava la Alstom, tale abbandono non poteva avvenire senza che quest’ultima fosse messa in condizione di far valere utilmente il proprio punto di vista.

259    Al punto 344 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato, riguardo alle osservazioni formulate dalle società del gruppo Areva nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, secondo cui solo la Alstom doveva essere considerata responsabile della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992 (v. punto 255 supra), che la Alstom riconosceva esplicitamente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, di aver avuto accesso alla risposta delle società del gruppo Areva alla comunicazione degli addebiti, così come concordato dal gruppo Alstom e dal gruppo Areva nel contratto di cessione, e di aver esaminato nel dettaglio le affermazioni del gruppo Areva riguardanti la responsabilità. Essa ha aggiunto che nel corso dell’audizione del 18 e del 19 luglio 2006, tanto la Alstom quanto le società del gruppo Areva avevano avuto occasione di ribadire i rispettivi argomenti e di formulare le proprie reciproche risposte. Ai punti 345–347 della decisione impugnata la Commissione ha dato atto degli argomenti avanzati dalla Alstom nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Al punto 347 essa ha osservato, in particolare, che la Alstom negava di aver partecipato direttamente alle attività nel settore delle GIS o di aver partecipato alla relativa intesa prima del 1993, in quanto la «divisione T & D», successivamente ribattezzata «settore T & D» (cui appartenevano la Alstom T & D SA e la Alstom T & D AG), avrebbe sempre agito sul mercato come un’impresa indipendente, sia prima che dopo aver assunto personalità giuridica, e sosteneva che solo il «settore T & D» e, quindi, le società Areva T & D SA e Areva T & D AG dovevano essere ritenuti responsabili dell’infrazione.

260    Il contenuto dei punti 344, 345 e 347 della decisione impugnata non è stato contestato dalla Alstom. Ebbene, esso testimonia a sufficienza di diritto che la Alstom ha potuto prendere posizione, già prima dell’adozione della decisione impugnata, riguardo al principio della sua responsabilità esclusiva per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 6 dicembre 1992 e che essa era a conoscenza degli argomenti presentati dalle società del gruppo Areva nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti. Ne risulta parimenti che la Alstom è stata in condizione di esporre le ragioni per le quali riteneva che non ci fosse motivo di abbandonare la censura inizialmente formulata nei confronti della Areva T & D SA e della Areva T & D AG nella comunicazione degli addebiti.

261    Lo conferma il rapporto finale del consigliere–auditore, redatto il 15 gennaio 2007, il quale indica che, tenuto conto delle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti e degli scambi di corrispondenza che sono seguiti, nonché dei risultati dell’audizione, la durata dell’infrazione, come era stata descritta nella comunicazione degli addebiti, è stata ridotta per la Areva T & D SA e la Areva T & D AG e che, nella fattispecie, il diritto di tutte le parti del procedimento di essere sentite è stato rispettato.

262    Siccome è dimostrato che la Alstom è stata in condizione di far valere utilmente il proprio punto di vista al riguardo, prima dell’adozione della decisione impugnata, si deve concludere che i suoi diritti della difesa non sono stati violati dalla discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata ovvero dal fatto che in quest’ultima non è stata dichiarata la responsabilità personale della Areva T & D SA e della Areva T & D AG per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione dal 15 aprile 1988 al 6 dicembre 1992.

263    Di conseguenza, si deve respingere la censura, sollevata dalla Alstom nell’ambito del settimo motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e dell’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003.

 Sulla maggiorazione del 50% dell’importo di base delle ammende inflitte alla Alstom e alle società del gruppo Areva all’art. 2, lett. b) e c), della decisione impugnata

–       Argomenti delle parti

264    Con il quinto motivo, suddiviso in tre capi, la Alstom censura alla Commissione di aver maggiorato del 50% l’importo di base delle ammende che le sono state inflitte, all’art. 2, lett. b) e c), della decisione impugnata, a titolo di circostanza aggravante in quanto l’impresa di cui trattasi avrebbe avuto il ruolo di leader dell’infrazione quale «segretaria europea» dell’intesa.

265    Il primo capo del quinto motivo sollevato dalla Alstom verte su un errore sotteso alla valutazione della Commissione secondo la quale l’impresa di cui trattasi sarebbe stata leader dell’infrazione in quanto «segretaria europea» dell’intesa.

266    La Alstom riconosce che l’impresa di cui trattasi è stata «segretaria europea» dell’intesa «per il periodo che comincia “intorno al 2000” e finisce nel 2004». Ammette anche che «il ruolo di [segretaria europea dell’intesa svolto dall’impresa di cui trattasi] ha potuto conferirle un ruolo centrale ovvero di “punto di contatto”» nell’ambito dell’intesa e che «è evidente che centralizzare le informazioni e/o di smistarle rendeva il funzionamento dell’intesa più efficace». Essa non contesta che il ruolo di «segretaria europea» implicava «di accollarsi la centralizzazione, la compilazione e lo scambio di comunicazioni tra i partecipanti europei e tra questi ultimi e i [partecipanti] giapponesi, la spartizione dei progetti di [GIS] secondo le formule di notifica ricevute dai partecipanti e in applicazione di principi meccanici (quote) nonché la gestione materiale di alcune, non tutte, le riunioni». Ammette, infine, che, quale «segretaria europea» dell’intesa, essa «ha preso nota dell’evoluzione delle quote di ciascun partecipante, a seguito della ripartizione dei progetti di [GIS], da un lato, e delle commesse dei clienti, dall’altro».

267    Nondimeno, la Alstom ritiene che non possa esserle imputato alcun ruolo di leader per le funzioni di «segretaria europea» giacché, come risulta dalla decisione impugnata e dagli elementi del fascicolo della Commissione, tali funzioni le erano state imposte da altri membri dell’intesa, dapprima in via temporanea tra il 2000 e il marzo 2002, poi in maniera permanente dopo tale data. Inoltre, risulterebbe dalla comunicazione degli addebiti, dalla decisione impugnata e dal fascicolo della Commissione che i compiti di «segreteria europea» sarebbero stati di natura puramente amministrativa e non avrebbero conferito all’impresa di cui trattasi un ruolo più importante di quello degli altri membri dell’intesa come organizzatore o istigatore dell’infrazione.

268    Il secondo capo del quinto motivo sollevato dalla Alstom verte, in sostanza, sulla violazione del punto 2, terzo trattino, degli orientamenti e su una violazione dell’obbligo di motivazione. Gli elementi abitualmente presi in considerazione per riconoscere il ruolo di «[leader]», di cui al punto 2, terzo trattino, degli orientamenti, sarebbero mancati, nella fattispecie, oppure sarebbero stati comuni a tutti i membri dell’intesa. Da un lato, taluni elementi determinanti ai fini della qualificazione come leader dell’infrazione avrebbero fatto difetto, nella fattispecie. La Alstom non avrebbe né proferito minacce alle concorrenti che non partecipavano all’intesa né preso decisioni concernenti l’allargamento dell’intesa o i suoi rapporti con i terzi. Essa non avrebbe neppure ricevuto l’incarico di vigilare sul rispetto dell’intesa da parte dei suoi membri. La sua posizione sul mercato rilevante non sarebbe stata preponderante rispetto ad altre società, come la Siemens e la ABB, che avevano quote di mercato superiori alle sue, e non le avrebbe permesso di esercitare pressioni sulle concorrenti. La Alstom non potrebbe neppure essere considerata, alla luce della giurisprudenza, come l’ispiratrice o l’ideatrice dell’intesa o delle sue regole di funzionamento, dal momento che il primo accordo, concluso nel 1988, sarebbe stato firmato congiuntamente da nove società europee e l’intesa sarebbe stata organizzata in comune da queste ultime. D’altro lato, taluni elementi caratteristici del ruolo di leader non sarebbero stati peculiari alla Alstom, bensì condivisi da tutti o da alcuni membri dell’intesa. Infatti, la preparazione e la partecipazione a riunioni strategiche dell’intesa, nonché la frequenza di tale partecipazione, sarebbero stati elementi comuni alla Alstom, alla Siemens e alla ABB a livello e delle riunioni cosiddette «manageriali», relative alla gestione dell’intesa, e delle riunioni del comitato congiunto Europa/Giappone. I gruppi di lavoro e le riunioni preparatorie di ciascun gruppo per le riunioni del comitato congiunto Europa/Giappone, da parte loro, avrebbero interessato tutti i partecipanti all’intesa. Non sarebbe dimostrato che la Alstom abbia assunto più iniziative degli altri nell’ambito dell’intesa o che abbia agito in maniera indipendente quanto, per esempio, ai sistematici cambiamenti dei codici nell’ambito dell’intesa. Infine, il rispetto delle istruzioni, il controllo e la disciplina in seno all’intesa sarebbero stati assicurati motu proprio da ciascun membro dell’intesa, per difendere i propri interessi all’interno di quest’ultima, o, trattandosi del rispetto dei loro obblighi da parte dei membri giapponesi dell’intesa, dal comitato Europa. In tale contesto, la Commissione non avrebbe potuto dedurre dal solo suo titolo di «segretaria europea» una circostanza aggravante, ossia aver svolto un ruolo più importante degli altri nel funzionamento dell’intesa o addirittura un ruolo decisivo per la sua sopravvivenza. Peraltro, la Commissione non avrebbe motivato in maniera adeguata e sufficiente le sue conclusioni secondo cui la «segreteria europea» dell’intesa aveva svolto un ruolo molto importante, anzi essenziale, per il funzionamento di quest’ultima, consacrandovi risorse considerevoli e assumendo l’iniziativa al suo interno.

269    Il terzo capo del quinto motivo sollevato dalla Alstom è tratto da una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità. La Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento in quanto, dal punto di vista della circostanza aggravante costituita dal ruolo di leader, essa avrebbe trattato l’impresa di cui trattasi alla stessa maniera della Siemens, sebbene le due imprese non versassero nella medesima condizione e, viceversa, in maniera diversa dalla ABB e da talune imprese giapponesi partecipanti all’infrazione constatata, nonostante si trovassero tutte nella medesima condizione. La Alstom allega altresì una violazione del principio di proporzionalità risultante dal trattamento identico riservato all’impresa di cui trattasi e alla Siemens.

270    Con il sesto motivo, articolato in quattro capi, le società del gruppo Areva contestano la maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda che è stata loro inflitta, all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, per il ruolo di leader rivestito dall’impresa di cui trattasi quale «segretaria europea» dell’intesa.

271    Il primo capo del sesto motivo sollevato dalle società del gruppo Areva verte su una violazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 e del punto 2 degli orientamenti, in quanto la Commissione le ha qualificate leader senza dimostrare che esse avessero esercitato funzioni direttive o avuto un ruolo di impulso nell’attuazione dell’intesa. Se è vero che l’impresa di cui trattasi ha assunto mansioni esecutive, di ordine amministrativo, in quanto «segretaria europea», tra la fine del 1999 e il mese di maggio 2004, essa non avrebbe, per contro, mai esercitato funzioni direttive o svolto un ruolo di impulso nell’ambito dell’intesa. Come risulterebbe dal fascicolo della Commissione, la segreteria delle riunioni di lavoro non avrebbe conferito all’impresa di cui trattasi nessuna influenza determinante sulle questioni strategiche dell’intesa. Queste ultime sarebbero state trattate nell’ambito delle riunioni relative alla gestione dell’intesa, presiedute dalla ABB. Inoltre, il ruolo di segretario europeo dell’intesa avrebbe perduto importanza col passar del tempo, fino a non essere neppure più remunerato. In ogni caso, a differenza della Siemens e della ABB, l’impresa di cui trattasi non avrebbe avuto il potere di mercato necessario per curare l’organizzazione dell’infrazione.

272    Il secondo capo del sesto motivo sollevato dalle società del gruppo Areva verte su un errore di valutazione, da parte della Commissione, della natura delle funzioni svolte dall’impresa di cui trattasi quale «segretaria europea» dell’intesa.

273    Le società del gruppo Areva riconoscono che l’impresa di cui trattasi «è stata segretaria europea dell’intesa dalla fine del 1999 a maggio 2004» e ha svolto, al riguardo, un «ruolo (...) amministrativo» ovvero una «funzione di strumento», la quale «ha senza dubbio facilitato il funzionamento dell’intesa». Quanto al contenuto di tale ruolo, esse ammettono che la «segretaria europea» dell’intesa «ha facilitato lo scambio di informazioni» al suo interno, in quanto centralizzava, compilava e scambiava talune informazioni relative al funzionamento dell’intesa. Peraltro, esse riconoscono che la segreteria europea» «organizzava» e «assicurava la segreteria delle riunioni di lavoro» dell’intesa e che, in tale contesto, doveva redigere l’ordine del giorno, conformemente a «quanto risultava dalle discussioni e dalle proposte di tutti i membri dell’intesa», e «sintetizzare (...) le domande e le proposte dei membri dell’intesa e (...) il risultato delle discussioni», in particolare per quanto concerne l’attribuzione dei progetti di GIS. Risulta, infine, dalle loro memorie che fino «al 2002» la «segreteria europea» dell’intesa era attiva nella «ripartizione dei progetti di [GIS]».

274    Nondimeno, le società del gruppo Areva ritengono che nessun ruolo organizzativo possa essere loro imputato per i compiti di «segreteria europea». Erroneamente la Commissione avrebbe considerato, al punto 512 della decisione impugnata, che la «segreteria europea» era un mezzo di comunicazione tra i membri dell’intesa e che convocava e presiedeva le riunioni necessarie all’attuazione della stessa. Per quanto concerne la circolazione delle informazioni in seno all’intesa, non si potrebbe considerare che la «segreteria europea» fungesse da cinghia di trasmissione tra i membri europei dell’intesa, in quanto quasi la metà delle informazioni sarebbe stata scambiata da questi ultimi su base bilaterale e lo smistamento delle informazioni da parte della segreteria europea sarebbe nettamente declinato dopo settembre 1999. Successivamente, la «segreteria europea» non avrebbe più assunto il compito di convocare le riunioni dopo la fine del sistema istituito dall’accordo GQ. Inoltre, non avrebbe sopportato da sola l’onere materiale (vigilanza, redazione dei verbali, ecc.) e finanziario delle riunioni, che sarebbe stato ripartito secondo criteri di rotazione. Infine, sarebbe inesatto considerare che la «segreteria europea» abbia presieduto le riunioni, nel senso che avrebbe assunto funzioni di direzione o svolto un ruolo propulsore all’interno dell’intesa, in quanto si sarebbe limitata, in tale contesto, a raccogliere e a sintetizzare le domande e le proposte di ciascuno e a dare atto del risultato delle discussioni. Le società del gruppo Areva fanno valere che, in ogni caso, la Commissione è incorsa in errore constatando, al punto 513 della decisione impugnata, che il ruolo della segreteria era stato sostanziale e, di fatto, necessario per il funzionamento dell’intesa. Nel 2002, dopo il ritiro della Siemens, gli accordi GQ e EQ avrebbero cessato di essere applicati e il ruolo della segreteria europea dell’intesa si sarebbe ritrovato fortemente semplificato. In particolare, essa avrebbe perduto l’esclusività dell’organizzazione delle riunioni e non sarebbe più stata incaricata dell’attribuzione dei mercati. Pertanto, la «segreteria europea» sarebbe stata circoscritta ad un ruolo di pura esecuzione delle decisioni dei membri dell’intesa, facilitando il funzionamento di quest’ultima, ma senza esserle indispensabile.

275    Il terzo capo del sesto motivo sollevato dalle società del gruppo Areva verte su una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la Commissione avrebbe trattato l’impresa di cui trattasi alla stessa maniera della Siemens, sebbene non versassero in una situazione analoga, e in maniera diversa dalla ABB e da talune imprese giapponesi partecipanti all’intesa, nonostante la loro situazione fosse analoga. Il quarto capo verte su una violazione del principio di proporzionalità, giacché lo scarto tra la gravità dell’infrazione commessa dall’impresa di cui trattasi e quella delle infrazioni commesse dagli altri membri dell’intesa non sarebbe sufficiente a giustificare una maggiorazione del 50% dell’importo di base delle ammende che sono state loro inflitte.

276    La Commissione contesta gli argomenti della Alstom e delle società del gruppo Areva e conclude per il rigetto dei loro motivi e censure.

–       Giudizio del Tribunale

277    Al punto 514 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato in particolare, che l’impresa di cui trattasi aveva ricoperto il ruolo di leader dell’infrazione, di cui al punto 2, terzo trattino, degli orientamenti, per effetto delle sue funzioni di «segretaria europea» dell’intesa. Essa ha ritenuto, ai punti 514 e 522 della decisione impugnata, che l’importo di base delle ammende da infliggere alla Alstom dovesse essere maggiorato del 50%, per un totale di EUR 65 020 000, e che l’importo di base delle ammende da infliggere alla Areva T & D SA e alle altre società del gruppo Areva dovesse essere maggiorato del 50%, giungendo così, rispettivamente, a EUR 53 550 000 e a EUR 25 500 000.

278    Quando più società sono dichiarate responsabili della partecipazione di più imprese ad un’infrazione all’art. 81 CE e/o all’art. 53 dell’accordo SEE, la Commissione è tenuta, allorché determina l’importo di base delle ammende da infliggere a ciascuna di tali società, in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 o dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, ad esaminare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione dell’impresa che essa dirigeva (v., in tal senso, sentenze Suiker Unie e a./Commissione, punto 87 supra, punto 623, e Aalborg Portland e a./Commissione, punto 61 supra, punto 92, nonché sentenza 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, punto 219 supra, punto 277). Ciò implica, in particolare, di stabilire il ruolo relativo nell’infrazione di ciascuna impresa nel periodo durante il quale essa vi ha preso parte (v., in tal senso, sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, punto 65 supra, punto 150; Enichem Anic/Commissione, punto 63 supra, punto 264, e del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, punto 219 supra, punto 277), sotto la direzione dell’una o dell’altra società in causa. Tale conclusione costituisce la logica conseguenza del principio di personalità delle pene e delle sanzioni, quale ricordato al punto 219 supra (v. sentenza Groupe Danone/Commissione, punto 219 supra, punto 278 e la giurisprudenza ivi citata).

279    Conformemente al principio di personalità delle pene e delle sanzioni, i punti 2 e 3 degli orientamenti prevedono una modulazione dell’importo di base dell’ammenda in funzione di circostanze aggravanti e attenuanti ascrivibili a ciascuna impresa che ha partecipato all’infrazione nonché alle società alle quali tale partecipazione può essere successivamente imputata. Il punto 2 stabilisce, in particolare, un elenco indicativo delle circostanze aggravanti che possono essere prese in considerazione.

280    Il ruolo di capofila svolto da una o più imprese nell’ambito di un’intesa deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, nel senso che le imprese che hanno svolto tale ruolo devono accollarsi una responsabilità particolare rispetto alle altre (sentenze Tokai Carbon e a./Commissione, punto 134 supra, punto 316, e BASF/Commissione, punto 87 supra, punto 281; v. anche, nel medesimo senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr‑Melnhof/Commissione, Racc. pag. II‑1751, punto 291). L’elenco non esaustivo delle circostanze che possono giustificare una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda, stabilito al punto 2 degli orientamenti, comprende, in particolare, al suo terzo trattino, l’«organizzazione dell’infrazione o [l’]istigazione a commetterla» da parte di un’impresa.

281    Come risulta dallo stesso testo del punto 2, terzo trattino, degli orientamenti, occorre distinguere la nozione di «organizzazione» dell’infrazione da quella di «istigazione» alla stessa. Infatti, mentre l’istigazione attiene al momento della costituzione o dell’allargamento di un’intesa, l’organizzazione afferisce al suo funzionamento (sentenza BASF/Commissione, punto 87 supra, punto 316). Siccome la decisione impugnata riconosce in capo all’impresa di cui trattasi solamente un ruolo di leader dell’infrazione, occorre respingere come infondati gli argomenti della Alstom che poggiano sulla nozione di «istigazione».

282    Le censure vertenti su un errore di valutazione e su una violazione del punto 2, terzo trattino, degli orientamenti impongono, poi, di verificare se la Commissione ha potuto considerare a buon diritto, tenuto conto del contesto di specie, che il fatto che l’impresa di cui trattasi abbia svolto il ruolo di segretaria europea dell’intesa potesse essere assimilato all’esercizio dell’organizzazione dell’infrazione, ai sensi del punto 2, terzo trattino, degli orientamenti. Il Tribunale, nell’ambito del controllo di legittimità sulla valutazione, da un lato, del ruolo di leader dell’infrazione svolto dall’impresa di cui trattasi e, dall’altro, della particolare responsabilità nella quale sono incorse, per questo motivo, la Alstom e le società del gruppo Areva, deve limitare la propria analisi alle circostanze di fatto riferite nella decisione impugnata a riprova di tale ruolo.

283    Per essere qualificata leader, l’impresa di cui trattasi deve aver rappresentato una forza motrice significativa per l’intesa (sentenze del Tribunale BASF/Commissione, punto 87 supra, punto 374, e 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II‑881, punto 423) o aver avuto una responsabilità particolare e concreta nel funzionamento di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza BASF/Commissione, punto 87 supra, punto 300). Tale circostanza deve essere valutata globalmente rispetto al contesto di specie (v., in tal senso, sentenza BASF/Commissione, punto 87 supra, punti 299 e 373). In particolare, essa può essere inferita dal fatto che l’impresa, con iniziative mirate, ha dato spontaneamente un impulso fondamentale all’intesa (v., in tal senso, sentenze BASF/Commissione, punto 87 supra, punti 348, 370–375 e 427, e Hoechst/Commissione, cit., punto 426). Essa può essere inferita pure da una serie di indizi che rivelano l’impegno dell’impresa ad assicurare la stabilità e la riuscita dell’intesa (v., in tal senso, sentenza BASF/Commissione, punto 87 supra, punto 351). Altrettanto vale quando è dimostrato che l’impresa ha esercitato funzioni di coordinamento in seno all’intesa e, in particolare, ha organizzato e dotato di personale la segreteria incaricata della sua attuazione concreta (v., in tal senso, sentenza del Tribunale il 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II‑2597, punti 246 e 247). Altrettanto vale, inoltre, quando è dimostrato che detta impresa ha svolto un ruolo centrale nel funzionamento concreto dell’intesa, per esempio organizzando numerose riunioni, raccogliendo e smistando le informazioni in seno all’intesa, incaricandosi di rappresentare taluni membri nell’ambito della stessa o formulando più frequentemente delle altre proposte relative al suo funzionamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 novembre 1983, cause riunite 96/82–102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ International Belgium e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punti 57 e 58, e sentenza BASF/Commissione, punto 87 supra, punti 404, 439 e 461).

284    Il fatto che un’impresa eserciti pressioni o addirittura detti il comportamento che gli altri membri dell’intesa devono tenere non è una condizione necessaria perché detta impresa possa essere qualificata leader dell’intesa (sentenza BASF/Commissione, punto 87 supra, punto 374). Neppure la sua posizione sul mercato o le risorse di cui dispone possono costituire indizi di un ruolo di organizzatore dell’infrazione, anche laddove appartengano al contesto valutativo della fattispecie (v., in tal senso, sentenze Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, punto 283 supra, punto 241, e BASF/Commissione, punto 87 supra, punto 299).

285    Nella fattispecie, come risulta dai punti 511–513 della decisione impugnata, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la «segreteria europea» è sussistita per tutta la durata dell’intesa ed è rimasta stabile nel tempo, a dispetto dei numerosi cambiamenti organizzativi subiti. I compiti di detta segreteria sarebbero stati molteplici. Facendo riferimento ai punti 121–123, 131, 132, 142, 147–149, 157–161, 173, 185 e 191–198 della decisione impugnata, la Commissione fa valere che la «segreteria europea» dell’intesa sarebbe servita da strumento di comunicazione tra le imprese europee membri dell’intesa nonché tra queste ultime e la segreteria giapponese, avrebbe convocato e presieduto le riunioni e sarebbe stata responsabile della contabilità delle quote. Secondo la Commissione, risulta chiaramente dai messaggi di detta segreteria, dal contenuto dell’accordo GQ e dell’accordo EQ nonché dal funzionamento concreto dell’intesa che il ruolo della «segretaria europea» era fondamentale. Assumendo l’iniziativa e consacrando risorse considerevoli all’intesa, detta «segreteria europea» le avrebbe reso un servizio ragguardevole e avrebbe contribuito, in maniera tutta particolare, al suo buon funzionamento.

286    Occorre per prima cosa verificare se, tenuto conto dei soli elementi di fatto menzionati nella decisione impugnata e non contestati dalla Alstom o dalle società del gruppo Areva (v., in particolare, punti 266 e 273 supra), la Commissione poteva, senza violare l’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 e il punto 2, terzo trattino, degli orientamenti e senza commettere errori di valutazione, concludere che l’impresa di cui trattasi ha svolto un ruolo di leader dell’infrazione assumendo, dalla fine del 1999 all’11 maggio 2004, le funzioni di «segretaria europea» dell’intesa, come risulta dal punto 147 della decisione impugnata.

287    Al riguardo si deve constatare che i compiti svolti dalla «segretaria europea» dell’intesa conferivano a quest’ultima il ruolo di capofila nel coordinamento dell’intesa e, in ogni caso, nel funzionamento concreto della stessa. Infatti, come la Commissione ha constatato a buon diritto nella decisione impugnata, detta «segretaria europea» era il punto di contatto tra i membri dell’intesa e svolgeva un ruolo cruciale nel funzionamento concreto di quest’ultima, in quanto facilitava lo scambio di informazioni in seno all’intesa, centralizzava, compilava e smistava tra gli altri membri dell’intesa informazioni essenziali per il funzionamento della stessa, in particolare le informazioni concernenti i progetti di GIS; organizzava e assicurava la segreteria delle riunioni di lavoro e, all’occorrenza, modificava i codici che servivano a dissimulare tali riunioni e contatti. Inoltre, la Commissione ha potuto considerare a buon diritto, ai punti 147 e 513 della decisione impugnata, che la «segreteria europea» dell’intesa era una responsabilità importante che implicava risorse sostanziali, se non altro in termini di tempo e di personale messo a disposizione. Senza il coordinamento e l’organizzazione centrale assicurati da tale segreteria, l’intesa non avrebbe probabilmente potuto, tenuto conto della sua complessità, funzionare così efficacemente. Peraltro, visto che non è contestato che l’impresa di cui trattasi ha svolto detti compiti in maniera duratura, dalla fine del 1999 all’8 gennaio 2004, la Commissione ha giustamente potuto concludere che detta impresa aveva, nella fattispecie, rappresentato una forza motrice significativa per l’intesa e, per questo, svolto un ruolo di leader dell’infrazione, ai sensi del punto 2, terzo trattino, degli orientamenti.

288    Tale conclusione non è revocata in dubbio dagli altri argomenti della Alstom e delle società del gruppo Areva.

289    In limine occorre osservare che la Alstom non può fondatamente criticare la decisione impugnata sulla base di talune affermazioni di fatto e di diritto esposte nella comunicazione degli addebiti (v. punto 264 supra). Al riguardo, è sufficiente ricordare che la comunicazione degli addebiti costituisce un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto hanno un carattere puramente provvisorio (v. punto 248 supra).

290    Per quanto riguarda, poi, i criteri attinenti alla qualificazione come leader dell’infrazione che farebbero difetto nella fattispecie, ossia le minacce nei confronti delle imprese estranee all’intesa, l’assunzione di decisioni concernenti l’ampliamento dell’intesa ovvero i suoi rapporti con i terzi o ancora il ruolo di ispiratore o ideatore dell’intesa medesima, occorre rilevare che essi si riferiscono al momento della costituzione o dell’ampliamento dell’intesa e, pertanto, all’«istigazione a commettere l’infrazione», come è stato ricordato al punto 281 supra. Pertanto, se tali elementi possono essere determinanti per stabilire se l’impresa ha spinto o incoraggiato altre imprese a costituire l’intesa o a prendervi parte e, pertanto, per qualificarla «istiga[tore]» dell’infrazione, ai sensi del punto 2, terzo trattino, degli orientamenti (v., in tal senso, sentenza BASF/Commissione, punto 87 supra, punti 316 e 321), essi non sono decisivi quando si tratta di qualificare l’impresa quale «organizza[tore]» dell’infrazione, caso in cui è sufficiente, come nella fattispecie, stabilire che l’impresa in causa ha, in un modo o nell’altro, rappresentato una forza motrice significativa per l’intesa (v. punto 283 supra).

291    Inoltre, quand’anche l’impresa di cui trattasi non abbia disposto di potere economico o di autorità sufficiente a vigilare e ad assicurare il rispetto dell’intesa, ciò non basta ad escludere che abbia potuto svolgere un ruolo di impresa leader dell’infrazione ai sensi del punto 2, terzo trattino, degli orientamenti. Come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 283 e 284 supra, il fatto che l’impresa di cui trattasi non è stata necessariamente in grado di imporre la condotta da tenere agli altri membri dell’intesa non toglie che, in una maniera o nell’altra, eventualmente esercitando in maniera duratura le funzioni di «segretaria europea» dell’intesa, anche se per ipotesi solo amministrative, essa abbia rappresentato una forza motrice significativa per l’intesa, permettendole di funzionare stabilmente e efficacemente.

292    Quanto alle allegazioni della Alstom secondo le quali il ruolo di «segretaria europea» dell’intesa era stato imposto all’impresa di cui trattasi «intorno all’anno 2000», esse non sono dimostrate da alcun documento del fascicolo del presente procedimento né corroborate dalla dichiarazione del sig. S. del 15 settembre 2006 (v. punto 23 supra) o dai punti 147 e 191 della decisione impugnata, che la Alstom invoca al riguardo. Peraltro, gli argomenti della Alstom secondo i quali l’impresa di cui trattasi non ha assunto spontaneamente le funzioni di «segretaria europea» dell’intesa ovvero ha dovuto seguire, nell’esercizio di tali funzioni, determinate regole prestabilite in seno all’intesa non escludono che quest’ultima sia stata leader dell’infrazione. Ciò che rileva, al riguardo, è che l’impresa di cui trattasi abbia effettivamente esercitato le funzioni di «segretaria europea» dell’intesa in maniera duratura, dalla fine del 1999 all’8 gennaio 2004, ossia per circa quattro anni e due mesi, e che, in tal modo, abbia avuto un ruolo di capofila nel coordinamento e nel funzionamento concreto dell’intesa.

293    Allo stesso modo, gli argomenti vertenti sul fatto che le funzioni di «segretaria europea» dell’intesa non sono state tutte esercitate a titolo esclusivo dall’impresa di cui trattasi, bensì, in virtù delle regole dell’intesa, alcune imprese hanno potuto scambiarsi direttamente talune informazioni tra loro, organizzare riunioni dell’intesa, in particolare le riunioni relative alla sua gestione, o mettere in atto la stessa, specie per quanto concerne l’attribuzione dei progetti di GIS, senza parlarne alla «segretaria europea» dell’intesa, non valgono a rimettere in causa la considerazione della Commissione secondo la quale l’impresa di cui trattasi ha svolto un ruolo di leader dell’infrazione in seno all’intesa assumendo in maniera duratura e stabile le funzioni impartite alla «segretaria europea» dell’intesa. Né i punti 120, 122, 149, 152, 157, 162, 180, 182, 185, 194, 197, 205 e 207 della decisione impugnata, citati dalla Alstom, né i documenti del fascicolo del presente procedimento permettono di concludere che la ABB o le altre imprese partecipanti all’intesa, che non hanno formalmente rivestito il ruolo di «segretaria europea», sono in pratica intervenute in maniera sostanzialmente identica a quest’ultima nel funzionamento dell’intesa, sia per frequenza e durata, sia per importanza ed intensità. Peraltro, anche a supporre che altre imprese partecipanti all’intesa, in particolare la ABB, abbiano svolto comunque un ruolo significativo determinando la strategia generale dell’intesa o ricoprendo una posizione di forza al suo interno, ciò potrebbe, al massimo, giustificare che siano considerate anch’esse responsabili del funzionamento dell’intesa come organizzatori dell’infrazione, ma non potrebbe in nessun caso rimettere in causa la considerazione della Commissione secondo la quale l’impresa di cui trattasi ha atteso all’«organizzazione dell’infrazione» assumendo in maniera duratura la totalità delle funzioni impartite alla «segretaria europea» dell’intesa (v., in tal senso, sentenza BASF/Commissione, punto 87 supra, punto 376).

294    Si deve dunque considerare che la Commissione ha potuto rilevare giustamente, senza violare l’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 e il punto 2, terzo trattino, degli orientamenti e senza commettere errori di valutazione, che, esercitando le funzioni di «segretaria europea» dell’intesa in maniera duratura, dalla fine del 1999 all’8 gennaio 2004, l’impresa di cui trattasi è stata leader dell’infrazione.

295    Peraltro, nella misura in cui i punti 512 e 513 della decisione impugnata lasciano chiaramente trasparire il ragionamento che è stato seguito dalla Commissione per qualificare l’impresa di cui trattasi come leader dell’infrazione, ragionamento che poggia sulle funzioni di coordinamento esercitate da detta impresa nonché sul suo ruolo centrale nel funzionamento concreto dell’intesa, la decisione impugnata è stata motivata a sufficienza di diritto, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 283 supra. Di conseguenza, la censura della Alstom vertente su un difetto di motivazione della decisione impugnata al riguardo deve essere respinta come infondata. Per il resto, come rileva giustamente la Commissione, risulta dalle stesse memorie della Alstom che quest’ultima è stata in condizione di comprendere il ragionamento seguito dalla Commissione, nella decisione impugnata, per qualificare l’impresa di cui trattasi come leader dell’infrazione.

296    Quanto alla censura vertente su una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, essa è volta, in sostanza, a contestare l’equità della maggiorazione del 50% dell’importo di base delle ammende inflitte alla Alstom e alle società del gruppo Areva.

297    Secondo la giurisprudenza, il rispetto del principio della parità di trattamento o della non discriminazione, quale ricordato al punto 235 supra, deve essere conciliato con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso in favore di altri (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, 134/84, Racc. pag. 2225, punto 14 e la giurisprudenza ivi citata, nonché sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑ 308/94, Cascades/Commissione, Racc. pag. II‑925, punto 259, e LR AF 1998/Commissione, punto 131 supra, punto 367).

298    Il rispetto del principio di proporzionalità, poi, quale ricordato al punto 235 supra, esige che le ammende non siano sproporzionate rispetto agli scopi dichiarati, vale a dire all’osservanza del diritto della concorrenza, e che l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa per un’infrazione alla normativa antitrust sia proporzionato all’infrazione medesima, valutata nel suo complesso, tenendo conto, in particolare, della sua gravità (sentenze del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T‑83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II‑755, punto 240; 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, causa T‑68/00, causa T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 532, e 12 settembre 2007, causa T‑30/05, Prym e Prym Consumer/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 224).

299    Nel valutare la gravità di un’infrazione si deve tener conto di un cospicuo numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, punto 247 supra, punto 120, e sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 298 supra, punto 532).

300    Occorre, peraltro, ricordare che le imprese che partecipano a un’infrazione di lunga durata possono esercitare alternativamente, in diversi momenti, il ruolo di leader dell’infrazione, cosicché non si può escludere che a ciascuno di essi, come pure alle società alle quali il loro comportamento è imputabile, possa applicarsi la circostanza aggravante del ruolo di leader dell’infrazione (sentenza BASF/Commissione, punto 87 supra, punto 460).

301    Al fine di verificare se il principio di parità di trattamento sia stato violato, occorre comparare il trattamento riservato alla Alstom e alle società del gruppo Areva, da un lato, con quello riservato, rispettivamente, alla Siemens, alla ABB o alle società che dirigevano le imprese giapponesi aderenti all’infrazione, dall’altro, tenuto conto della circostanza aggravante costituita dal ruolo di «leader dell’infrazione».

302    Anzitutto, si deve constatare che, tenuto conto di tale circostanza aggravante, la Alstom e le società del gruppo Areva si sono viste applicare una maggiorazione del 50% dell’importo di base della loro ammenda identica a quella applicata alla Siemens, in quanto l’impresa di cui trattasi aveva, al pari dell’impresa diretta dalla Siemens, assunto, durevolmente, le funzioni di «segretaria europea» dell’intesa. La Alstom critica specificamente tale identità di trattamento facendo valere che la situazione dell’impresa di cui trattasi differisce da quella dell’impresa diretta dalla Siemens, poiché essa ha assunto le funzioni di «segretaria europea» dell’intesa per un periodo due volte più breve di quello dell’impresa diretta dalla Siemens.

303    Come è stato già rilevato, discende dai punti 147 e 178 della decisione impugnata che l’impresa diretta dalla Siemens ha assunto le funzioni di «segretaria europea» dell’intesa dall’inizio, il 15 aprile 1988, fino al mese di settembre 1999, ossia per un periodo di circa undici anni e cinque mesi, e che, a seguito del suo ritiro dall’intesa, l’impresa di cui trattasi ha assunto queste stesse funzioni dalla fine del 1999 alla cessazione delle attività dell’intesa, l’11 maggio 2004. Inoltre, siccome non è stato loro applicato il criterio «della continuità economica» (punto 111 supra), nella fattispecie, la Alstom e le società del gruppo Areva possono essere considerate personalmente responsabili del ruolo motore svolto dall’impresa di cui trattasi nel funzionamento dell’intesa solo per il periodo in cui esse ne dirigevano, direttamente o indirettamente, le attività. Risulta dall’art. 1, lett. b)–f), della decisione impugnata, letto alla luce dei punti 358 e 371 della stessa, che il ruolo di leader dell’infrazione svolto dall’impresa di cui trattasi può essere imputato:

–        alla Alstom solamente dalla fine dell’anno 1999 all’8 gennaio 2004, ossia per un periodo di circa quattro anni e due mesi;

–        alla Areva T & D SA solamente dalla fine del 1999 all’11 maggio 2004, ossia per un periodo di circa quattro anni e sette mesi;

–        alla Areva T & D AG solamente dal 22 dicembre 2003 all’11 maggio 2004, ossia per un periodo di circa cinque mesi; e

–        alla Areva e alla Areva T & D Holding solamente dal 9 gennaio all’11 maggio 2004, ossia per un periodo di circa quattro mesi.

304    Sussiste, dunque, in tutte le ipotesi suddette, una differenza sostanziale tra la durata di esercizio delle funzioni di «segretaria europea» dell’intesa da parte dell’impresa posta sotto la direzione della Siemens e la durata di esercizio delle medesime funzioni da parte dell’impresa di cui trattasi, sotto la direzione della Alstom e delle società del gruppo Areva.

305    Nella decisione impugnata la Commissione si è soffermata sul fatto che tanto l’impresa diretta dalla Siemens quanto l’impresa di cui trattasi hanno assunto da sole la «segreteria europea» dell’intesa, e ciò in maniera stabile e duratura. Al riguardo, occorre rilevare che, pur osservando giustamente come, nei punti 147 e 191 della decisione impugnata, l’impresa di cui trattasi sia identificata solamente come «segretaria europea temporanea» dell’intesa alla fine del 1999/inizi del 2000, la Alstom non contesta che, nel mese di marzo 2002, è stato convenuto che assumesse in via esclusiva l’onere di detta segreteria a tempo indeterminato e, dunque, in maniera stabile e duratura. Peraltro, la considerazione secondo cui l’impresa di cui trattasi ha assunto da sola in maniera stabile e duratura la «segreteria europea» dell’intesa non è rimessa in discussione dal fatto, invocato dalla Alstom, che tale incarico è durato solo per un periodo limitato, circa quattro anni e due mesi: infatti, questa concreta circostanza non è dipesa dalla volontà della Alstom, ma dal fatto che, a seguito delle segnalazioni della ABB (v. punto 10 supra), la Commissione è intervenuta a porre fine all’infrazione.

306    Si pone il problema di stabilire se la differenza sostanziale tra la durata di esercizio delle funzioni di «segretaria europea» dell’intesa imputabili alle diverse imprese in causa sia o meno pertinente rispetto alla circostanza aggravante costituita dal ruolo di leader dell’infrazione oppure se tale differenza possa, nel caso di specie, essere trascurata rispetto alla circostanza che la segreteria europea è stata assunta in esclusiva, stabilmente e durevolmente, da dette imprese.

307    Nelle circostanze di specie, ossia nel caso di un’infrazione di lunga durata nel corso della quale più imprese hanno, sotto la direzione di diverse società, successivamente ricoperto, per periodi ben determinati, il ruolo di leader dell’infrazione, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità esigono che alle società che hanno svolto, sotto la loro direzione, il ruolo di leader dell’infrazione sia imposta una maggiorazione diversa dell’importo di base della loro ammenda qualora il periodo durante il quale detta o dette imprese hanno atteso, sotto la loro direzione, a tale compito sia sostanzialmente differente. Occorre ricordare che il ruolo di impresa leader si riferisce al funzionamento dell’intesa (v. punto 281 supra) e che, a differenza del ruolo di istigatore dell’infrazione, presuppone necessariamente una certa durata. Pertanto, si deve prendere atto che una società che ha diretto una delle imprese partecipanti all’intesa può vedersi imputato il ruolo motore svolto da quest’ultima nel funzionamento dell’intesa per, al massimo, poco più di un quarto del periodo dell’infrazione – è il caso della Alstom e delle società del gruppo Areva – mentre ad un’altra società, che ha diretto un’altra impresa partecipante all’intesa, è imputato il ruolo motore svolto da quest’ultima nel funzionamento dell’intesa per circa tre quarti di detto periodo – è il caso della Siemens. Per il resto, la Commissione medesima ha riconosciuto, all’udienza, che la durata per la quale un’impresa ha svolto il ruolo di «leader dell’infrazione» era un criterio da prendere in considerazione per valutare la gravità della responsabilità che discendeva da tale ruolo (v. punto 39 supra).

308    Ne consegue che, imponendo, nella decisione impugnata, una maggiorazione identica dell’importo di base dell’ammenda della Alstom e delle società del gruppo Areva, da un lato, e dell’importo di base dell’ammenda della Siemens, dall’altro, nonostante i periodi durante i quali la o le imprese in causa hanno esercitato, sotto la loro direzione, le funzioni di «segretaria europea» dell’intesa fossero sostanzialmente diversi, la Commissione ha infranto i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

309    Si deve poi rilevare che, quanto alla circostanza aggravante costituita dal ruolo di leader dell’infrazione, la ABB è stata trattata diversamente dalla Alstom e dalle società del gruppo Areva poiché, a differenza di queste ultime, non è stata qualificata «impresa leader dell’infrazione» e, pertanto, non si è vista imporre maggiorazioni dell’importo di base della propria ammenda per tale circostanza aggravante. La Alstom e le società del gruppo Areva criticano tale disparità di trattamento facendo valere che la situazione della ABB era comparabile alla propria quanto alla circostanza aggravante costituita dal ruolo di leader dell’infrazione.

310    Tuttavia, non è dimostrato e neppure allegato che la ABB abbia assunto le funzioni di «segretaria europea» dell’intesa o abbia esercitato da sola, stabilmente e durevolmente, l’insieme delle funzioni abitualmente devolute a detta segretaria. Inoltre, se è generalmente ammesso, persino dalla Commissione, che la ABB ha svolto un «ruolo significativo» nell’ambito dell’intesa, non è dimostrato che tale ruolo sia stato analogo, quanto al funzionamento dell’intesa, a quello svolto dall’impresa di cui trattasi e dall’impresa diretta dalla Siemens come «segretaria europea» dell’intesa. Pertanto, non è dimostrato che la ABB abbia versato in una situazione analoga a quella della Alstom e delle società del gruppo Areva o magari a quella della Siemens.

311    Ammesso pure che la Commissione abbia applicato illegittimamente i criteri attinenti alla qualificazione come leader dell’infrazione, quali ricordati al punto 283 supra, non qualificando la ABB come leader nonostante il ruolo significativo da essa svolta in seno all’intesa, una tale illegittimità, commessa in favore di terzi, non giustificherebbe che siano accolte le presenti censure di annullamento sollevate dalla Alstom e dalle società del gruppo Areva, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 297 supra.

312    Ne consegue che le censure vertenti su una violazione del principio di non discriminazione, in quanto la Alstom e le società del gruppo Areva non sono state trattate alla stessa maniera della ABB sebbene si trovassero in una situazione analoga, devono essere respinte.

313    Infine, occorre rilevare che la Alstom e le società del gruppo Areva sono state altresì trattate in maniera diversa rispetto alle società che dirigevano le imprese giapponesi, al momento della loro partecipazione all’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata, quanto alla circostanza aggravante costituita dal ruolo di leader dell’infrazione. Al punto 511 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato, al riguardo, che «la segreteria giapponese (...) riguardava principalmente gli scambi tra le controparti giapponesi e con la segreteria europea per i progetti [di GIS] fuori dall’Europa» e che tale ruolo «ruotava per brevi periodi tra Hitachi, Toshiba e Melco», per dedurne, in sostanza, che non era assimilabile al ruolo di «leader dell’infrazione», ai sensi del punto 2, terzo trattino, degli orientamenti. La Alstom e le società del gruppo Areva criticano questa differenza di trattamento facendo valere che, nella misura in cui l’impresa che esse avevano consecutivamente diretto aveva esercitato funzioni di «segretaria europea» dell’intesa per circa quattro anni, esse si trovavano in una situazione sostanzialmente analoga a quella delle società che avevano, ciascuna, diretto un’impresa giapponese incaricata delle funzioni di «segretaria giapponese» per un periodo equivalente.

314    Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato, nell’ambito della sua valutazione della circostanza aggravante costituita dal ruolo di leader dell’infrazione, che l’esercizio delle funzioni di «segretaria europea» dell’intesa e quello delle funzioni di «segretaria giapponese» dell’intesa non fossero paragonabili. Essa ha tenuto conto del fatto che «la segreteria giapponese (...) riguardava principalmente gli scambi tra le controparti giapponesi e con la segreteria europea per i progetti fuori dal SEE». Al riguardo essa ha indicato, ai punti 127, 128 e 246 della decisione impugnata, che la partecipazione delle imprese giapponesi all’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata era legata principalmente all’esistenza dell’«intesa comune» (v. punto 29 supra), a termini della quale le imprese giapponesi si astenevano dal fare offerte per i progetti di GIS nel SEE. Risulta, infatti, da detta «intesa comune» che, a differenza della «segreteria europea», la «segreteria giapponese» non ha avuto ruolo motore nel funzionamento dell’intesa all’interno del SEE e che le società che dirigevano le imprese giapponesi incaricate di tale segreteria non incorrono, al riguardo, in particolari responsabilità. Perciò, le censure formulate dalla Alstom e dalle società del gruppo Areva, secondo le quali esse sono state trattate diversamente rispetto alle società giapponesi nella misura in cui la Commissione non ha applicato a queste ultime alcuna maggiorazione dell’importo dell’ammenda per la circostanza aggravante del ruolo di leader dell’infrazione ricoperto dalle imprese dirette da tali società giapponesi, devono essere respinte, giacché la loro situazione non era paragonabile a quella delle società giapponesi in causa.

315    Quand’anche la Commissione abbia applicato illegittimamente i criteri attinenti alla qualificazione come leader dell’infrazione, quali ricordati al punto 283 supra, non qualificando come tali le società giapponesi che dirigevano le imprese che avevano successivamente esercitato le funzioni di «segretaria giapponese» dell’intesa, per periodi di due anni, tale illegittimità, commessa in favore di terzi, non giustificherebbe che siano accolte le censure menzionate al punto 314 supra, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 297 supra.

316    Ne discende che le censure della Alstom e delle società del gruppo Areva vertenti su una violazione del principio di non discriminazione, in quanto la Alstom e le società del gruppo Areva sono state trattate diversamente rispetto alle società giapponesi pur trovandosi in una situazione analoga alla loro, devono essere respinte.

317    Alla luce di tutto quanto sopra, l’art. 2, lett. b) e c), della decisione impugnata infrange il principio di proporzionalità nonché il principio di parità di trattamento ovvero di non discriminazione, in quanto impone alla Alstom e alle società del gruppo Areva, a titolo di circostanza aggravante costituita dal ruolo di leader dell’infrazione, una maggiorazione del 50% dell’importo di base delle loro ammende identica a quella imposta alla Siemens. Di conseguenza, l’art. 2, lett. b) e c), della decisione impugnata è annullato.

318    Pertanto, il Tribunale, conformemente alle conclusioni di riforma della Alstom e delle società del gruppo Areva, deve esercitare la competenza anche di merito che gli è attribuita dall’art. 229 CE, dall’art. 17 del regolamento n. 17 e dall’art. 31 del regolamento n. 1/2003 e, in tale contesto, valutare esso stesso le circostanze pertinenti della fattispecie per determinare la maggiorazione dell’importo di base delle ammende che occorre imporre alle società interessate per la circostanza aggravante del ruolo di leader dell’infrazione svolto dall’impresa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Nederlandsche Banden–Industrie–Michelin/Commissione,, Racc. pag. 3461, punto 111, e 18 settembre 2003, Volkswagen/Commissione, punto 88 supra, punti 149 e 151, nonché sentenza del Tribunale BASF/Commissione, punto 87 supra, punti 303, 394 e 455). Al riguardo occorre ricordare che la competenza anche di merito attribuita al giudice dell’Unione dall’art. 17 del regolamento n. 17 e dall’art. 31 del regolamento n. 1/2003 lo abilita, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, ad eliminare, a ridurre o ad aumentare l’ammenda inflitta quando la questione dell’importo di questa è sottoposta alla sua valutazione (punti 226 e 227 supra; sentenza 8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, punto 126 supra, punti 61 e 62, e sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑ 101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/Commissione, Racc. pag. II‑4949, punto 213).

319    Occorre assicurarsi che la maggiorazione dovuta al ruolo di leader dell’infrazione svolto dall’impresa di cui trattasi sia fissata ad un livello che ne garantisce il carattere dissuasivo (v., in tal senso e per analogia, sentenze ACF Chemiefarma/Commissione, punto 87 supra, punto 173, e Archer Daniels Midland/Commissione, punto 235 supra, punto 141), vale a dire ad un livello che scoraggi le imprese dall’assumere funzioni essenziali per il buon funzionamento di un’intesa.

320    Nella fattispecie, si deve tener conto del fatto che, sotto la direzione della Alstom e delle società del gruppo Areva, l’impresa di cui trattasi ha assunto da sola la «segreteria europea» dell’intesa, e ciò in maniera stabile e duratura. Si deve altresì tener conto del fatto che, allorché era diretta, direttamente o indirettamente, dalla Alstom e dalla Areva T & D SA (già Alstom T & D SA), essa si è fatta carico della suddetta «segreteria europea» in un momento in cui l’intesa era particolarmente destabilizzata, a livello europeo, dal ritiro dell’impresa diretta dalla Siemens, la quale era stata la «segretaria europea» dell’intesa dal 1988 ed uno degli attori principali del mercato, sia esterno che interno all’Europa, come risulta dal punto 178 della decisione impugnata. Peraltro, occorre rilevare che la Alstom medesima ha riconosciuto, nelle sue memorie, «di essere stata, tra il 2000 e il 2004, la sola impresa a poter assumere il ruolo [di “segretaria europea” del cartello], in ragione degli interessi in gioco a livello europeo».

321    Risulta da tutto quanto precede che l’impresa di cui trattasi ha svolto un ruolo decisivo nella prosecuzione e nel funzionamento dell’intesa tra la fine del 1999 e l’8 gennaio 2004.

322    Occorre peraltro considerare, come risulta dal punto 303 supra, che il periodo durante il quale l’impresa diretta dalla Siemens ha esercitato, sotto la direzione di quest’ultima, le funzioni di «segretaria europea» dell’intesa era sostanzialmente più lungo dei periodi durante i quali l’impresa di cui trattasi ha svolto, sotto la direzione della Alstom e della Areva T & D SA, le mansioni di «segretaria europea» dell’intesa ed ampiamente più lungo dei periodi durante i quali l’impresa di cui trattasi ha svolto queste stesse mansioni sotto la direzione della Areva T & D AG, della Areva o della Areva T & D Holding.

323    Tutto ciò considerato, sarà fatta un’equa valutazione del ruolo di leader dell’infrazione svolto dall’impresa di cui trattasi e imputabile alla Alstom e alle società del gruppo Areva imponendo:

–        alla Alstom una maggiorazione del 35% dell’importo di base dell’ammenda inflitta, tale che l’ammenda dovuta da tale società per azioni sia fissata in EUR 58 522 500, di cui EUR 48 195 000 in solido con la Areva T & D SA;

–        alla Areva T & D SA una maggiorazione del 35% dell’importo di base dell’ammenda inflitta, tale che l’ammenda dovuta da tale società, in solido con la Alstom, sia fissata in EUR 48 195 000, di cui EUR 20 400 000 in solido con le società Areva T & D AG, Areva e Areva T & D Holding; e

–        alle società Areva T & D AG, Areva e Areva T & D Holding una maggiorazione del 20% dell’importo di base dell’ammenda inflitta, tale che l’ammenda da loro dovuta, in solido con la Areva T & D SA, sia fissata in EUR 20 400 000.

 Sul settimo motivo sollevato dalle società del gruppo Areva, vertente su un errore manifesto di valutazione nonché su una violazione dell’art. 81 CE, dell’art. 53 dell’accordo SEE e della comunicazione sulla cooperazione, in quanto la Commissione ha rifiutato di accordare loro una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di cooperazione nel corso del procedimento amministrativo

–       Argomenti delle parti

324    Con il settimo motivo, articolato in due capi, le società del gruppo Areva contestano il rifiuto della Commissione di accordare loro una riduzione dell’importo dell’ammenda, conformemente alla comunicazione sulla cooperazione, basato sulla motivazione che le informazioni che esse le hanno fornito non avrebbero costituito un valore aggiunto significativo. Il primo capo verte su un errore manifesto di valutazione quanto alla portata della loro cooperazione. A torto la Commissione avrebbe stimato che le dichiarazioni delle società del gruppo Areva, quali figurano nella loro dichiarazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione e nella risposta alla comunicazione degli addebiti, fossero contraddittorie e ambigue e, per questo, non attendibili. Il secondo capo verte su una violazione dell’art. 81 CE, dell’art. 53 dell’accordo SEE e della comunicazione sulla cooperazione, in quanto la Commissione ha rifiutato di accordare loro una riduzione dell’importo dell’ammenda. Le società del gruppo Areva sostengono che, confermando la partecipazione dell’impresa diretta dalla Siemens alla riunione del settembre 1999 nel corso del procedimento amministrativo, esse hanno fornito alla Commissione un elemento di prova di significativo valore aggiunto rispetto agli elementi già in suo possesso. Infatti, la loro testimonianza avrebbe avuto un’importanza decisiva, giacché avrebbe permesso alla Commissione di escludere l’avvenuta prescrizione quanto alla partecipazione dell’impresa diretta dalla Siemens all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 24 aprile 1999 e, addirittura, di protrarre la durata di tale partecipazione all’infrazione fino al 1° settembre 1999.

325    La Commissione contesta gli argomenti delle società del gruppo Areva e conclude per il rigetto del motivo.

–       Giudizio del Tribunale

326    Secondo la giurisprudenza, la riduzione dell’importo delle ammende da infliggere per un’infrazione al diritto della concorrenza, in caso di cooperazione delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, è giustificata nella misura in cui consente alla Commissione di accertare tale infrazione con minore difficoltà ed, eventualmente, di mettervi fine (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 131 supra, punto 399, nonché sentenze del Tribunale BPB de Eendracht/Commissione, punto 235 supra, punto 325, e 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/Commissione, Racc. pag. II‑1617, punto 363).

327    I punti 20–23 della comunicazione sulla cooperazione enunciano quanto segue:

«20.      Le imprese che non soddisfano i requisiti indicati nella sezione A [“Immunità dalle ammende”] possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta.

21.      Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova.

22.      Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto.

23.      In ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la Commissione determinerà:

a)      se gli elementi di prova forniti da un’impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione in quello stesso momento;

b)      il livello della riduzione di cui un’impresa beneficerà (…).

Al fine di definire il livello della riduzione (…), la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. La Commissione potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo.

Inoltre, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

328    Come è stato osservato al punto 29 della comunicazione sulla cooperazione, quest’ultima ha creato aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la Commissione dell’esistenza di un’intesa o prestarle collaborazione. In forza del legittimo affidamento che le imprese possono aver tratto dalla detta comunicazione, la Commissione è quindi tenuta a conformarsi alla stessa in sede di valutazione, nell’ambito della determinazione dell’importo della futura ammenda, della cooperazione dell’impresa interessata (v., per analogia, sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑26/02, Daiichi Pharmaceutical/Commissione, Racc. pag. II‑713, punto 147 e la giurisprudenza ivi citata).

329    Nei limiti tracciati dalla comunicazione sulla cooperazione, la Commissione dispone, tuttavia, di un ampio potere discrezionale per valutare se gli elementi di prova comunicati da un’impresa apportino o meno un valore aggiunto, ai sensi del punto 22 della comunicazione sulla cooperazione, e se occorra concedere una riduzione ad un’impresa ai sensi di detta comunicazione (v., per analogia, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 131 supra, punti 393 e 394). Tale valutazione costituisce oggetto di un rigoroso controllo giurisdizionale.

330    Ai punti 530–532 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato quanto segue a proposito della cooperazione della Areva:

«(530) [Areva] è stata la seconda impresa ad aver contattato la Commissione in base alla comunicazione sulla [cooperazione]. Il 14 maggio 2004 la società ha annunciato di voler cooperare e, il 18 e il 25 maggio 2004, ha presentato una dichiarazione nella quale ammetteva l’esistenza di un’intesa e delineava il quadro globale delle attività anticoncorrenziali.

(531)       Pur essendo il quadro globale della dichiarazione di [Areva] coerente con le affermazioni di ABB, esso conteneva pochi elementi che avrebbero potuto fornire un “valore aggiunto”. L’unica informazione che costituiva un valore aggiunto era la dichiarazione secondo cui il 26 marzo 2002 Siemens ha ripreso la sua partecipazione alle riunioni dell’intesa. Tuttavia, poiché tale informazione portava solo ad aumentare di tre mesi la durata della partecipazione di Siemens, non rafforzava significativamente la capacità della Commissione di provare i fatti in causa e pertanto non può essere considerata un valore aggiunto significativo. Inoltre, alcune delle summenzionate affermazioni di Areva sono state respinte in quanto non sufficientemente serie nella decisione (v. per es. i punti 290 e 291), il che non ha facilitato gli accertamenti della Commissione in questo caso.

(532) In conclusione, l’informazione fornita da [Areva] non costituisce un valore aggiunto significativo in virtù del quale la Commissione dovrebbe concedere una riduzione dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla [cooperazione]».

331    Si deve verificare, per prima cosa, se la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione ritenendo che le dichiarazioni delle società del gruppo Areva, di cui al punto 531 della decisione impugnata, fossero contraddittorie ed ambigue e, per questo, inaffidabili.

332    Ai punti 290 e 291 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato quanto segue:

«(290) La Commissione non può basarsi sulle osservazioni formulate da [Areva], Melco, Hitachi/JAEPS e Toshiba riguardo alle rispettive dichiarazioni in base alle quali l’intesa avrebbe cessato di esistere per la prima volta nel corso del 1997 [(Areva)] o nel settembre del 1999 (Melco [...] e Toshiba [...]) o nel corso del 1999 dopo la partenza di Siemens (Hitachi/JAEPS [...]) o durante o poco prima o dopo il settembre 2000 (Fuji [...]). Esse non sono attendibili su questo punto perché: a) si contraddicono a vicenda; b) (...) sono in contrasto con le prove contenute nel fascicolo; Melco, Toshiba, Fuji, ABB, Alstom, Reyrolle/VA TECH, e Magrini/Schneider (entrambe sono diventate successivamente VAS e quindi VA TECH), hanno continuato a partecipare alle riunioni e ai contatti multilaterali nel 2000 e/o nel 2001 (vedi punti 191 – 198 [della decisione impugnata]); e c) sono ambigue e incerte.

(291)       Le dichiarazioni di [Areva] sono contraddittorie e ambigue. [Areva] ha affermato [nella sua dichiarazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione] che riteneva che il primo cartello avesse cessato di esistere nel 1997, mentre nella risposta alla comunicazione degli addebiti (...) aveva dichiarato che il periodo compreso tra settembre 1999 e marzo 2002 era un periodo di transizione caratterizzato da riunioni meno frequenti e durante il quale [il] cartello ha mantenuto il suo carattere anticoncorrenziale senza tuttavia produrre effetti anticoncorrenziali significativi».

333    Quanto alla dichiarazione delle società del gruppo Areva ai sensi della comunicazione sulla cooperazione dei giorni 18 e 25 maggio 2004, acquisita al fascicolo del presente procedimento, è pacifico tra le parti che la Commissione, al punto 291 della decisione impugnata, si è riferita alla dichiarazione seguente:

«Tra la fine degli anni ‘80 e il 1997 esisteva una prima intesa, che è stata interrotta nel 1997. Da quell’anno in poi, i partecipanti hanno continuato a riunirsi, ma senza accordarsi sulla ripartizione dei mercati né sui prezzi, e le riunioni relative a tale cartello sono cessate a settembre 1999, con il ritiro definitivo di Siemens».

334    Quanto alla risposta delle società del gruppo Areva alla comunicazione degli addebiti del 30 giugno 2006, risulta dalla nota di pagina n. 353, relativa al punto 291 della decisione impugnata, che la Commissione si è riferita alla dichiarazione seguente:

«Sebbene, a parte Siemens e Hitachi, gli altri membri abbiano continuato a riunirsi, tali riunioni erano due volte meno frequenti rispetto al periodo precedente e non producevano più effetti anticoncorrenziali significativi (…). Per quanto riguarda i metodi applicati, il periodo compreso tra settembre 1999 e marzo 2002 era un periodo di transizione e di “fluttuazione” tra il crollo del sistema basato sull’accordo GQ e l’invenzione di un nuovo sistema applicato a partire da marzo 2002 (…). Pur mantenendo per certi versi il loro carattere anticoncorrenziale, a causa del limitato numero di progetti ripartiti (che rendeva inutile l’applicazione dei meccanismi del GQ) e della natura teorica delle discussioni sull’organizzazione di un’intesa diversa dal sistema GQ, queste riunioni avevano tuttavia un effetto anticoncorrenziale nettamente ridotto nel periodo compreso tra settembre 1999 e marzo 2002 (…)».

335    Visto il contenuto di tali dichiarazioni, si deve constatare che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione rilevando il loro carattere contraddittorio ed ambiguo. Infatti, se nella dichiarazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione le società del gruppo Areva sembrano riferirsi ad una serie di infrazioni distinte, una prima intesa avendo già cessato di esistere nel 1997 o, comunque, nel settembre 1999, esse però sembravano ammettere, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, dove il periodo compreso tra settembre 1999 e marzo 2002 è presentato semplicemente come un periodo di transizione e di «fluttuazione» nel funzionamento dell’intesa. Occorre inoltre tener conto del fatto che, come ha rilevato la Commissione al punto 290 della decisione impugnata, le dichiarazioni delle società del gruppo Areva nel senso che l’intesa o una prima intesa sarebbe cessata per la prima volta nel corso del 1997 sono state contraddette dalle dichiarazioni di altri membri dell’intesa nonché da taluni elementi probatori contenuti nel fascicolo. In tale misura non si può ritenere che gli elementi forniti dalle società del gruppo Areva abbiano facilitato il compito della Commissione di constatare l’esistenza di un’infrazione e che, pertanto, soddisfino la condizione enunciata al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione.

336    Per queste ragioni e senza che occorra interrogarsi sui motivi che possono giustificare l’inaffidabilità degli elementi in causa, si deve concludere che la decisione impugnata non è viziata da errore manifesto di valutazione là dove rifiuta di accordare ai sensi della comunicazione sulla cooperazione una riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle società del gruppo Areva.

337    Per seconda cosa occorre verificare se la Commissione abbia violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE, nonché il punto 21 della comunicazione sulla cooperazione, allorché non ha tenuto conto del fatto che, confermando che l’impresa diretta dalla Siemens si era ritirata dall’intesa nel settembre 1999, la dichiarazione delle società del gruppo Areva ai sensi della comunicazione sulla cooperazione conteneva un elemento di significativo valore aggiunto.

338    Al punto 186 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato quanto segue:

«(186) Siemens dichiara di aver interrotto la sua partecipazione alle riunioni del cartello a partire dal vertice di Sydney del 24 aprile 1999. ABB ha dichiarato che a partire della fine del 1999 Siemens ha smesso di partecipare alle riunioni del cartello (...). La Commissione ha concluso che l’allontanamento di Siemens ha avuto luogo non prima del settembre 1999. Inoltre, il documento trovato presso la sede di VA TECH e riportato per esteso nella nota [94] conferma che l’interruzione della partecipazione alle riunioni da parte di Siemens risale al settembre 1999, laddove si legge: “Stop 3 == > 09/99” (dove il numero “3” sta per Siemens), cui fanno seguito le quote di mercato dal 1988 fino al 1998. Ciò è confermato da [Areva], Melco (...), Fuji (...) e Hitachi/JAEPS (...)».

339    Risulta, inoltre, dalla nota di pagina n. 94 della decisione impugnata, non contestata dalle società del gruppo Areva, che «[i]l numero [3] era il codice di Siemens quando è stato redatto il documento, ossia il 10 giugno 2003».

340    Al punto 142 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato, a tale riguardo, quanto segue:

«Perlomeno a partire da luglio 2002 [v. Tabella II] i membri del cartello hanno utilizzato codici diversi, come spiegato da ABB (...) e confermato da prove dello stesso periodo (...) e dalle comunicazioni inviate da altre parti in seguito agli accertamenti ([Areva], VA TECH [...], Hitachi/JAEPS [...] e Siemens [...])».

341    La Tabella II, inserita nel punto 142 della decisione impugnata, riepilogava i «Codici utilizzati almeno dal luglio 2002». Da essa risultava che il codice dell’insieme dei membri europei era il numero «0», che il codice della ABB era il numero «1», il codice della Alstom il numero «2», il codice della Siemens il numero «3», il codice della VA Tech il numero «4», il codice dell’insieme dei membri giapponesi il numero «5», il codice della JAEPS il numero «6» e il codice della TM T & D il numero «7».

342    Nella nota di pagina n. 128 della decisione impugnata è indicato quanto segue:

«[Il fatto che codici diversi fossero utilizzati perlomeno da luglio 2002 è confermato da] un documento del sig. [Z.] (VA TECH), risalente all’incirca all’agosto 2002, che confermava che i membri del cartello avrebbero cercato di comunicare attraverso un “pivot”, evitando riunioni e comunicazioni su carta e utilizzando i codici 1, 2, 3, 4, 6, 7 rispettivamente per ABB, [Alstom], Siemens, VA TECH, Hitachi/JAEPS e TM T & D quando si trattava di indicare l’auspicato livello approssimativo».

343    Risulta da quanto precede che, già prima della dichiarazione delle società del gruppo Areva, la Commissione disponeva della dichiarazione della ABB ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, a termini della quale la Siemens aveva cessato di partecipare alle riunioni dell’intesa a partire dalla fine del 1999 ed era designata, a partire da luglio 2002, con il numero «3». Essa disponeva altresì di elementi di prova scritti, risalenti all’epoca dell’infrazione, dai quali risultava o poteva essere dedotto che il codice della Siemens era il numero «3» nell’estate 2002 e che questa aveva posto fine alla partecipazione all’intesa nel settembre 1999. Il valore probatorio di tali documenti, dei quali la Commissione si avvale nella decisione impugnata, non è stato contestato dalle società del gruppo Areva e, conseguentemente, non può essere rimesso in discussione nell’ambito della causa T‑117/07. In tale misura, non si può considerare, nell’ambito della causa T‑117/07, che la dichiarazione delle società del gruppo Areva ai sensi della comunicazione sulla cooperazione sia stata decisiva perché la Commissione potesse constatare che la Siemens aveva partecipato all’infrazione fino al mese di settembre 1999. Non si può neppure considerare, nella causa T‑117/07, che la dichiarazione delle società del gruppo Areva abbia facilitato il compito della Commissione e che, per questo, soddisfacesse la condizione enunciata al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione, che doveva permettere alle società Areva T & D SA, Areva T & D AG, Areva e Areva T & D Holding di beneficiare di una riduzione dell’importo delle loro ammende.

344    Di conseguenza, nella decisione impugnata la Commissione non ha violato né l’art. 81 CE né l’art. 53 dell’accordo SEE e neppure il punto 21 della comunicazione sulla cooperazione allorché ha rifiutato di concedere una riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle società del gruppo Areva per la dichiarazione da loro resa ai sensi della comunicazione sulla cooperazione.

 Sull’ottavo motivo sollevato dalla Alstom, vertente, in via principale, su una violazione degli orientamenti e, in subordine, su una violazione del principio di proporzionalità

–       Argomenti delle parti

345    Con l’ottavo motivo la Alstom fa valere, in via principale, che l’art. 2, lett. b) e c), della decisione impugnata è viziato da un errore di diritto, in quanto si fonda, per determinare l’importo dell’ammenda inflitta per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 1° gennaio 2004, sul fatturato realizzato da quest’ultima nell’intero territorio del SEE, sebbene l’accordo SEE sia entrato in vigore solamente il 1° gennaio 1994. In subordine, la Alstom sostiene che il principio di proporzionalità osta a che l’importo dell’ammenda inflitta sia aumentato artificialmente prendendo in considerazione un fatturato realizzato all’interno di uno spazio che non esisteva all’epoca dei fatti, cioè tra il 15 aprile 1988 e il 1° gennaio 1994.

346    La Commissione contesta gli argomenti della Alstom e conclude per il rigetto del presente motivo come manifestamente infondato.

–       Giudizio del Tribunale

347    Il presente motivo pone, in sostanza, la questione se la Commissione, nella decisione impugnata, abbia determinato l’importo dell’ammenda inflitta alla Alstom per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004 sulla base del fatturato realizzato da quest’ultima all’interno del SEE e, in caso affermativo, se – così facendo – abbia commesso un errore di diritto.

348    Come è stato già osservato al punto 298 supra, il principio di proporzionalità impone che l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa per un’infrazione al diritto della concorrenza sia proporzionato all’infrazione constatata, complessivamente considerata.

349    L’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 costituiscono il fondamento normativo rilevante in forza del quale la Commissione può infliggere ammende ad imprese ed associazioni d’imprese per violazioni dell’art. 81 CE (v., per analogia, sentenza 8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, punto 126 supra, punto 24) ed, eventualmente, dell’art. 53 dell’accordo SEE. Essi dispongono che l’ammenda inflitta a ciascuna impresa che ha partecipato ad un’infrazione non può oltrepassare il 10% del fatturato totale da essa realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente. Questo plafond intende precisamente evitare che le ammende inflitte dalla Commissione siano sproporzionate rispetto all’importanza dell’impresa in causa (sentenza della Corte 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, Racc. pag. I‑4405, punto 24). Risulta peraltro dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 che, per determinare l’importo dell’ammenda entro detto limite, devono essere prese in considerazione la durata e la gravità dell’infrazione.

350    Mentre l’importo di partenza dell’ammenda è fissato in funzione dell’infrazione, la gravità di quest’ultima va accertata in base a numerosi altri elementi, in ordine ai quali la Commissione dispone di un certo margine di discrezionalità (sentenza 8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, punto 126 supra, punto 25). Tra gli elementi di valutazione della gravità di un’infrazione possono eventualmente figurare il volume e il valore dei prodotti oggetto dell’infrazione nonché le dimensioni e la potenza economica dell’impresa e, conseguentemente, l’influenza che questa ha potuto esercitare sul mercato. Ne discende che la Commissione, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, può tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa stessa, quanto della frazione di tale fatturato riferibile alle merci oggetto dell’infrazione e, perciò, atta a fornire un’indicazione della portata di quest’ultima (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 247 supra, punti 120 e 121, nonché sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑28/99, Sigma Tecnologie/Commissione, Racc. pag. II‑1845, punto 86 e la giurisprudenza ivi citata).

351    Risulta, inoltre, dalla giurisprudenza che, per valutare le dimensioni e la potenza economica di un’impresa al momento dell’infrazione, è necessario far riferimento al fatturato realizzato da detta impresa all’epoca dell’infrazione (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I‑9991, punto 86). Il solo fatto per la Commissione di riferirsi, in linea di principio, all’ultimo anno completo del periodo dell’infrazione per valutare la realtà economica, quale sussisteva in tale periodo, non contravviene al principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza Aristrain/Commissione, punto 215 supra, punti 128 e 129).

352    Se è vero che gli orientamenti non costituiscono il fondamento normativo delle decisioni adottate dalla Commissione nella materia in questione, essi garantiscono nondimeno la certezza del diritto delle imprese, dato che determinano la metodologia che la Commissione si è imposta per la fissazione dell’importo delle ammende (v. sentenza 8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, punto 126 supra, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

353    Ai sensi degli orientamenti, la gravità delle infrazioni è accertata sulla base di una pluralità di elementi, alcuni dei quali devono essere presi in considerazione dalla Commissione.

354    Al riguardo, gli orientamenti prevedono che, oltre che della natura stessa dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato e dell’estensione del mercato geografico rilevante, è necessario tener conto dell’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma).

355    Si può inoltre tener conto del fatto che generalmente le imprese di grandi dimensioni sono in condizione di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano (punto 1 A, quinto comma).

356    In caso di infrazioni che coinvolgono più imprese, tipo i cartelli, può essere ponderato l’importo di partenza generale per avere un importo di partenza specifico che tenga conto del peso specifico, e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza, del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione (punto 1 A, sesto comma).

357    Si deve osservare che gli orientamenti non prevedono che l’importo delle ammende sia calcolato in funzione del fatturato complessivo o del fatturato realizzato dalle imprese sul mercato in questione. Tuttavia, essi non ostano neppure a che tali fatturati siano presi in considerazione per la determinazione dell’importo dell’ammenda affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione e qualora le circostanze lo richiedano. In particolare, il fatturato può essere preso in considerazione al momento della valutazione dei diversi elementi elencati supra ai punti 354–356 (sentenze LR AF 1998/Commissione, punto 131 supra, punti 283 e 284, e Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, punto 283 supra, punto 187).

358    Nella fattispecie, dopo aver, ai punti 474–479 della decisione impugnata, determinato la gravità dell’infrazione in quanto tale e aver qualificato quest’ultima come «molto grave», la Commissione ha preso in considerazione alcuni elementi che potevano differenziare il trattamento delle singole imprese, conformemente alla metodologia stabilita nel punto 1 A degli orientamenti.

359    Al riguardo, risulta dai punti 480–491 della decisione impugnata che la Commissione ha tenuto conto della capacità economica effettiva di ogni autore dell’infrazione di arrecare un danno importante agli altri operatori nonché del peso specifico, e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza, del comportamento illecito di ciascuna impresa, al fine di assicurare un carattere sufficientemente dissuasivo alle ammende inflitte.

360    Ai punti 481 e 482 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che, visto il carattere globale dell’intesa, occorreva prendere come base di raffronto dell’importanza relativa di ciascuna impresa la quota del fatturato mondiale afferente ai progetti di GIS detenuta da ciascuna di loro nel corso dell’ultimo anno completo della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione constatata. Secondo la Commissione, questa base di confronto era in grado di riflettere fedelmente la capacità di ciascuna impresa di arrecare danni significativi agli altri operatori nel territorio del SEE e di fornire un’indicazione del suo contributo all’efficacia dell’intesa nel suo insieme o, di converso, dell’instabilità di cui avrebbe sofferto l’intesa se non vi avesse partecipato.

361    Al fine di calcolare l’importo di base dell’ammenda a carico della Alstom, la Commissione si è dunque riferita al fatturato mondiale per i progetti di GIS realizzato dall’impresa di cui trattasi nel corso dell’ultimo anno completo dell’infrazione e non, come pretende invece la Alstom, al fatturato afferente ai progetti di GIS realizzato sull’intero arco dell’infrazione nel territorio del SEE. Ne consegue che il motivo invocato dalla Alstom è viziato in fatto.

362    In ogni caso, risulta da quanto precede che, nella decisione impugnata, la Commissione non si è discostata dal metodo di calcolo enunciato negli orientamenti, non è andata oltre il quadro giuridico delle sanzioni definito dall’art. 15 del regolamento n. 17 e dall’art. 23 del regolamento n. 1/2003 e non ha infranto il principio di proporzionalità allorché ha deciso di riferirsi, in linea di principio, al fatturato mondiale per i progetti di GIS realizzato da ciascuna impresa nel corso dell’ultimo anno completo dell’infrazione, al fine di valutarne le dimensioni e la potenza economica relative al momento dell’infrazione.

363    Ne consegue che il motivo vertente, in via principale, su una violazione degli orientamenti e, in subordine, su una violazione del principio di proporzionalità deve essere respinto.

 Sulle spese

364    A norma dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

365    Nella causa T‑117/07, siccome il ricorso è stato parzialmente accolto, sarà fatta un’equa valutazione delle circostanze della causa decidendo che la Commissione sopporterà un decimo delle spese della Areva, della Areva T & D Holding, della Areva T & D SA e della Areva T & D AG e un decimo delle sue proprie spese. La Areva, la Areva T & D Holding, la Areva T & D SA e la Areva T & D AG sopporteranno i nove decimi delle loro proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione.

366    Nella causa T‑121/07, siccome il ricorso è stato parzialmente accolto, sarà fatta un’equa valutazione delle circostanze della causa decidendo che la Commissione sopporterà un decimo delle spese della Alstom e un decimo delle sue proprie spese. La Alstom sopporterà i nove decimi delle sue proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T‑117/07 e T‑121/07 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      L’art. 2, lett. b) e c), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas), è annullato.

3)      Per le infrazioni constatate all’art. 1, lett. b)–f), della decisione C (2006) 6762 def. sono inflitte le seguenti ammende:

–        Alstom, société anonyme: EUR 10 327 500;

–        Alstom: EUR 48 195 000, in solido con la Areva T & D SA; EUR 20 400 000 dell’importo dovuto dalla Areva T & D SA sono da pagare in solido con la Areva T & D AG, la Areva, société anonyme, e la Areva T & D Holding SA.

4)      I ricorsi sono respinti per il resto.

5)      Nella causa T‑117/07, la Commissione europea sopporterà un decimo delle spese della Areva, della Areva T & D Holding, della Areva T & D SA e della Areva T & D AG e un decimo delle sue proprie spese. La Areva, la Areva T & D Holding, la Areva T & D SA e la Areva T & D AG sopporteranno i nove decimi delle loro proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione.

6)      Nella causa T‑121/07, la Commissione sopporterà un decimo delle spese della Alstom e un decimo delle sue proprie spese. La Alstom sopporterà i nove decimi delle sue proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 marzo 2011.

E. Coulon

 

      I. Pelikánová

Indice

Fatti

Il prodotto

Le imprese oggetto del procedimento

Il procedimento amministrativo

La decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulle conclusioni di annullamento dell’art. 1, lett. b)–f), della decisione impugnata

Osservazioni preliminari

Sul trasferimento alla Areva T & D SA e alla Areva T & D AG della responsabilità personale della Alstom per la partecipazione del suo ramo di attività relativo alle GIS all’infrazione commessa dal 15 aprile 1988 al 6 dicembre 1992

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla responsabilità personale della Alstom per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, quale società di controllo al 100% della Alstom T & D SA e della Alstom T & D AG

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul trasferimento alle società del gruppo Areva della responsabilità personale della Alstom per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004, alla luce della cessione di tale impresa al gruppo Areva

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla responsabilità personale della Areva T & D SA e della Areva T & D AG per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per i periodi compresi, rispettivamente, tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e tra il 22 dicembre 2003 e l’8 gennaio 2004

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla responsabilità personale in cui sono incorse la Areva e la Areva T & D Holding per la partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’infrazione per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, in quanto detenevano al 100 % la Areva T & D SA e la Areva T & D AG

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’eventuale interruzione dell’infrazione imputata alla Alstom tra settembre 1999 e marzo 2002

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulle conclusioni di annullamento o di modifica dell’art. 2, lett. b) e c), della decisione impugnata

Sulla violazione delle regole di prescrizione relativamente all’ammenda individuale inflitta alla Alstom all’art. 2, lett. b), della decisione impugnata

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla violazione delle regole in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende che discendono dall’art. 81 CE e dall’art. 53 dell’accordo SEE, sulla violazione dell’art. 7 CE, dei principi di certezza del diritto, di irretroattività, di parità di trattamento, di proporzionalità, di diritto ad un ricorso effettivo e di personalità delle pene nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione relativamente alle ammende inflitte alla Alstom e alle società del gruppo Areva all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e dell’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla maggiorazione del 50% dell’importo di base delle ammende inflitte alla Alstom e alle società del gruppo Areva all’art. 2, lett. b) e c), della decisione impugnata

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul settimo motivo sollevato dalle società del gruppo Areva, vertente su un errore manifesto di valutazione nonché su una violazione dell’art. 81 CE, dell’art. 53 dell’accordo SEE e della comunicazione sulla cooperazione, in quanto la Commissione ha rifiutato di accordare loro una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di cooperazione nel corso del procedimento amministrativo

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’ottavo motivo sollevato dalla Alstom, vertente, in via principale, su una violazione degli orientamenti e, in subordine, su una violazione del principio di proporzionalità

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.


1 – Dati confidenziali secretati.