Language of document : ECLI:EU:T:2012:446

Causa T‑267/11

Video Research USA, Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchio comunitario figurativo VR — Mancata domanda di rinnovo del marchio — Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione — Domanda di restitutio in integrum — Articolo 81 del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 settembre 2012

1.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Restitutio in integrum — Presupposti — Diligenza resa necessaria dalle circostanze — Delega dei compiti amministrativi relativi al rinnovo di un marchio

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 81, § 1)

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Restitutio in integrum — Presupposti — Diligenza resa necessaria dalle circostanze — Eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili — Errore umano nell’inserimento di informazioni — Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 81, § 1)

1.      La restitutio in integrum è subordinata a due condizioni: la prima è che la parte abbia agito con tutta la diligenza richiesta dalle circostanze e, la seconda, che l’impedimento della parte abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso. Il dovere di diligenza spetta innanzitutto al titolare del marchio. Di conseguenza, anche se il titolare delega i compiti amministrativi relativi al rinnovo di un marchio, egli deve assicurarsi che la persona scelta presenti le garanzie necessarie perché possa presumersi una corretta esecuzione di detti compiti. Peraltro, a seguito della delega di questi compiti, la persona scelta è sottoposta, al pari del titolare, a detto dovere di diligenza. Infatti, dato che quest’ultima agisce in nome e per conto del titolare, i suoi atti devono essere considerati come se fossero quelli del titolare.

(v. punti 18-19)

2.      L’espressione «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze», di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, richiede la creazione di un sistema di controllo e di sorveglianza interna dei termini che esclude generalmente l’involontario mancato rispetto di questi ultimi, come prevedono le direttive dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Ne consegue che solo eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili in base all’esperienza possono determinare una restitutio in integrum. Errori umani commessi nella gestione tecnica dei rinnovi non possono essere considerati eventi eccezionali o imprevedibili secondo l’esperienza.

Qualora il rinnovo dei marchi sia affidato ad una società specializzata che utilizza un sistema informatizzato di richiamo delle scadenze, la diligenza dovuta alla luce delle circostanze richiede, segnatamente, che tale sistema consenta di rilevare e correggere qualsiasi errore prevedibile nel funzionamento del sistema informatico. Orbene, l’«alterazione» o la perdita di dati costituisce un errore prevedibile, il cui rischio inerisce a qualsiasi sistema informatizzato.

(v. punti 20, 24, 26)