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Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 – Kampete/Consiglio

(Causa T-102/20)1

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ilunga Kampete (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile e M.-C. Cadilhac, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Ilunga Kampete è condannato alle spese.

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1 GU C 129 del 20.4.2020.