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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Lichtwer Pharma AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 29 gennaio 2004

(Causa T-32/04)

Lingua processuale: da stabilirsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura - Lingua di redazione del ricorso: il tedesco

Il 29 gennaio 2004, la Lichtwer Pharma AG, Berlino, rappresentata dai sig.ri H.P. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha preso parte anche la Laboratoire L. Lafon S.A., Maisons-Alfort (Francia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--    annullare il punto 2 della decisione emessa dalla Quarta Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) in data 13.11.2003, e dunque annullare la decisione nella parte in cui pone a carico della ricorrente le tasse e le spese relative sia alla procedura di opposizione che alla procedura di ricorso;

--    condannare l'ufficio convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ha chiesto la registrazione del marchio denominativo "Lyco-A" per prodotti delle classi 5, 29 e 30 (domanda n. 1 217 355). Contro la registrazione di tale marchio ha proposto opposizione la Laboratoire L. Lafon S.A., titolare del marchio denominativo francese "LYOC" registrato per prodotti della classe 5. La Laboratoire L. Lafon S.A. ha proposto due ulteriori opposizioni sulla base dei marchi "LYCO PROTECT" e "LYCO Q10".

Con decisione 30 ottobre 2002, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione proposta sulla base del marchio "LYOC" per insussistenza del rischio di confusione. In pari data, è stata accolta l'opposizione fondata sul marchio "LYCO Q10".

Nel dicembre 2002, la Laboratoire L. Lafon S.A. ha comunicato alla parte convenuta la propria intenzione di presentare un ricorso amministrativo contro la decisione emessa nel procedimento di opposizione relativo al marchio "LYOC". Contro la decisione riguardante il marchio "LYCO Q10" non è stato proposto alcun ricorso in sede amministrativa.

Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso constata che la procedura di ricorso è divenuta priva di oggetto per effetto del rigetto definitivo della domanda di registrazione del marchio. Inoltre, la detta decisione pone a carico della ricorrente le spese relative sia alla pregressa procedura di opposizione sia alla successiva procedura di ricorso.

A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente fa valere che l'affermazione di voler presentare un ricorso in sede amministrativa costituisce unicamente una manifestazione di intenti. Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe dovuto rigettare il ricorso perché irricevibile ai sensi dell'art. 49, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/951 e condannare la ditta che aveva proposto tale ricorso alle spese del procedimento.

La ricorrente asserisce inoltre che l'accoglimento di un'opposizione non può determinare un rigetto ex tunc della domanda di registrazione di un marchio, bensì soltanto un rigetto ex nunc, e che la motivazione della decisione mostra come la commissione di ricorso, nell'adottare la decisione, avrebbe erroneamente applicato l'art. 81, n. 1, del regolamento n. 40/942. Sotto questo profilo, a suo avviso, la decisione concretizza una violazione di norme di diritto sostanziale. Inoltre, la parte convenuta avrebbe dovuto rimborsare all'altra parte del procedimento, in conformità delle regole 21 e 51 del regolamento (CE) n. 2868/95, la metà delle tasse relative alla procedura di opposizione nonché tutte le tasse afferenti alla procedura di ricorso.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).