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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 28 gennaio 2004.

Causa T-34/04

Lingua processuale: da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura - Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Il 28 gennaio 2004, la Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, con sede in Müllheim an der Ruhr (Germania), rappresentata dall'avv. B. Piepenbrink, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Controparti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: sigg. Joachim Bälz e Friedmar Hiller, residenti in Stoccarda (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 novembre 2003 (procedimento R 620/2002-2) e decidere la cancellazione del marchio richiesto n. 1 873 561 "Turkish Power";

ordinare che le spese del procedimento siano poste a carico del convenuto.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:     Sigg. Joachim Bälz e Friedmar Hiller

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:    Marchio figurativo "Turkish Power" per prodotti rientranti nelle classi 3, 25, 28, 32, 33 e 34 (tra gli altri tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi) - domanda n. 1 873 561

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in

sede di opposizione:    La ricorrente (già Tengelmann Warenhandelsgesellschaft)

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:    Il marchio denominativo tedesco, "POWER" per i prodotti rientranti nella classe 34 (tra gli altri, tabacco, articoli per fumatori; fiammiferi)

Decisione della divisione di opposizione:    Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:    Rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi di ricorso:    -    La commissione di ricorso avrebbe applicato in modo giuridicamente errato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, e il marchio rivendicato in sede di opposizione non solo possiederebbe per natura un normale carattere distintivo, un tale carattere risulterebbe rafforzato a causa del suo ampio uso come marchio.

A causa della coincidenza dei marchi confrontati nei loro elementi di maggiore risalto, esisterebbe un rischio di confusione.

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