Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 - Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia / UAMI
("Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Marchio anteriore denominativo FERRERO - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo "FERRÓ" - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE (Pikermi, Grecia) [rappresentante: C. Chrissanthis, avvocato]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente]
Controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Germania) [rappresentante: M. Schaeffer, avvocato]
Oggetto della causa
avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1° dicembre 2003 (procedimento R 460/2002-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE e Ferrero OHG bmH
Dispositivo della sentenza
Il ricorso è respinto.
La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
L'interveniente sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 94 del 17.4.2004.