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Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 - Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia / UAMI

(Causa T-35/04)1

("Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Marchio anteriore denominativo FERRERO - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo "FERRÓ" - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE (Pikermi, Grecia) [rappresentante: C. Chrissanthis, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente]

Controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Germania) [rappresentante: M. Schaeffer, avvocato]

Oggetto della causa

avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1° dicembre 2003 (procedimento R 460/2002-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE e Ferrero OHG bmH

Dispositivo della sentenza

Il ricorso è respinto.

La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

L'interveniente sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 94 del 17.4.2004.