Language of document : ECLI:EU:T:2006:349

Causa T-32/04

Lichtwer Pharma AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Lyco‑A — Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Spese del procedimento — Ripartizione»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 81, n. 4)

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 81, n. 4)

1.      Dalla formulazione dell’art. 81, n. 4, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, risulta che la commissione di ricorso dispone di un ampio potere discrezionale nella ripartizione delle spese del procedimento nell’ambito di una decisione di non luogo a provvedere. Il giudice comunitario non può pertanto sostituire la sua valutazione a quella della commissione di ricorso. Ad esso spetta tuttavia controllare se la commissione di ricorso, tenuto conto delle considerazioni che hanno potuto portarla alla sua valutazione, non abbia oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale e non abbia utilizzato tale potere in maniera manifestamente erronea.

(v. punto 18)

2.      Allorché procedimenti di opposizione paralleli si basano su elementi di fatto distinti, la valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto in ciascuno di questi procedimenti comporta che siano presi in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto fatti valere in ciascun caso dalle parti. Pertanto, la circostanza che sia stata accolta un’opposizione, pur privando di oggetto i procedimenti paralleli, non consente affatto di determinare quale delle parti di questi procedimenti paralleli sarebbe rimasta soccombente. Infatti, la determinazione della parte soccombente in un dato procedimento può basarsi solo sull’oggetto e sul contesto di fatto e di diritto di tale procedimento, quali definiti dalle domande delle parti. Inoltre, la condanna di colui che richiede un marchio, la cui registrazione è stata respinta, a sopportare, ai sensi dell’art. 81, n. 4, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, le spese sostenute in qualsiasi eventuale procedimento parallelo non può automaticamente derivare dalla decisione con cui viene accolta una delle opposizioni presentate contro tale domanda.

(v. punti 21-23)