Language of document : ECLI:EU:T:2006:82

Causa T‑35/04

Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio anteriore denominativo FERRERO — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo “FERRÓ” — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Esiste, per il consumatore medio tedesco, un rischio di confusione tra il segno figurativo comprendente l’elemento denominativo «FERRÓ», la cui registrazione come marchio comunitario è richiesta per «caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sagù (farina di amido), succedanei del caffè, farine e prodotti a base di cereali, pane, fette biscottate (biscotti), pasticcini, pastine, gelati, miele, sciroppo, lievito, farine per lievitare, sale, senape, prodotti di panetteria di ogni tipo, pepe, aceto, salse, condimenti, ghiaccio, sciroppo di melassa», che rientrano nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo FERRERO registrato anteriormente in Germania per prodotti che rientrano nella stessa classe, in quanto, da un lato, i prodotti designati dai marchi di cui trattasi sono in parte identici e in parte simili, e, dall’altro, dal confronto tra l’elemento denominativo dominante del marchio richiesto, «ferró», e quello che costituisce il marchio denominativo precedente, «ferrero», risulta un certo grado di somiglianza visiva e fonetica tra di essi.

(v. punti 43-44, 53, 62)