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Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 - Kubanski / Commissione

(Causa F-88/05)1

(Agente temporaneo - Art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto − Art. 82, n. 2, del RAA − Revoca della decisione di assumere la ricorrente come agente temporaneo di categoria B*4 - Livello dei diplomi richiesti per essere assunti nella categoria B* - Nuovo contratto di agente contrattuale)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gabrielle Kubanski (Leggiuno) (rappresentanti: M. Condinanzi e D. Bono, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e M. Velardo, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione di revocare la decisione di assumere la ricorrente come agente temporaneo della categoria B*4

Dispositivo della sentenza

È annullata la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 dicembre 2004, recante risoluzione del contratto di agente temporaneo firmato il 4 ottobre 2004 dalla sig.ra Kubanski.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

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1 - GU C 281 del 12.11.2005, pag. 20 (ricorso inizialmente iscritto a ruolo nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-353/05 e trasferito al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).