Language of document : ECLI:EU:T:2006:23

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

25 gennaio 2006 (*)

«Sentenza che annulla una decisione della Commissione che riduce l’importo di un contributo finanziario comunitario – Modalità di esecuzione – Ricorso per carenza – Non luogo a provvedere – Ricorso per risarcimento danni»

Nella causa T-276/03,

Azienda agricola «Le Canne» Srl, con sede in Porto Viro, rappresentata dagli avv.ti F. Mazzonetto e G. Carraro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. L. Visaggio e dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale 5 marzo 2002, causa T‑241/00, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II‑1251), e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto in conseguenza di tale omissione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. V. Vadapalas, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 luglio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Ambito normativo della controversia

1       L’art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l’adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell’acquicoltura (GU L 376, pag. 7), autorizza la Commissione a concedere un contributo finanziario comunitario ad azioni di sviluppo dell’acquicoltura.

2       Ai sensi dell’art. 43, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4028/86, il contributo finanziario comunitario può consistere segnatamente in sovvenzioni in conto capitale concesse in uno o più versamenti.

3       Con il regolamento (CEE) 20 aprile 1988, n. 1116, la Commissione ha adottato le modalità di esecuzione delle decisioni di contributo per progetti concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l’adeguamento delle strutture nel settore della pesca, dell’acquicoltura e del riassetto della fascia costiera (GU L 112, pag. 1).

4       Il regolamento n. 1116/88 dispone, al suo art. 8, n. 1, che la Commissione, dopo aver constatato che le condizioni finanziarie o di altra natura prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte, versa la sovvenzione o una frazione di essa, in caso di più versamenti, a favore del beneficiario, conformemente all’art. 43, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4028/86.

5       L’art. 44 del regolamento n. 4028/86 precisa, al suo n. 1:

«Per tutta la durata dell’intervento comunitario, l’autorità o l’organismo all’uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest’ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 47, può decidere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo:

–       se il progetto non viene eseguito come previsto, ovvero

–       se alcune condizion[i] prescritte non son[o] soddisfatte, ovvero

(…)

La Commissione procede al recupero delle somme il cui versamento non era o non è giustificato».

 Antefatti della controversia

6       Con decisione 27 ottobre 1995, considerate le modifiche apportate dall’interessata, senza previa autorizzazione della Commissione, al progetto approvato da tale istituzione, quest’ultima ha ridotto di lire italiane (ITL) 340 706 141 (pari a EUR 175 960) l’importo del contributo finanziario comunitario che aveva concesso all’Azienda agricola «Le Canne» Srl (in prosieguo: la «Le Canne» o la «ricorrente»), per la realizzazione di lavori di ammodernamento dei suoi impianti di itticoltura.

7       Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto da Le Canne contro tale decisione con sentenza 7 novembre 1997, causa T‑218/95, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II‑2055).

8       In seguito al ricorso proposto da Le Canne, la Corte ha censurato la sentenza del Tribunale per errore di diritto e, decidendo nel merito della controversia, ha annullato per violazione delle forme sostanziali la decisione di riduzione controversa (sentenza 5 ottobre 1999, causa C‑10/98 P, Le Canne/Commissione, Racc. pag. I‑6831).

9       Con sentenza 5 marzo 2002, causa T-241/00, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II‑1251; in prosieguo: la «sentenza 5 marzo 2002»), il Tribunale ha annullato per insufficienza della motivazione la decisione 11 luglio 2000, con cui la Commissione aveva ridotto il contributo comunitario in misura corrispondente all’importo precedentemente indicato, al termine del procedimento amministrativo riavviato in esecuzione della sentenza della Corte.

10     Il Tribunale ha considerato che la decisione di riduzione impugnata non consentiva alla ricorrente di conoscere la valutazione compiuta dalla Commissione circa l’adeguatezza delle modifiche apportate da Le Canne al progetto autorizzato, durante la realizzazione dei lavori di ammodernamento, rispetto all’oggetto, all’economia e alla finalità del progetto. Orbene – ha proseguito il Tribunale –, tale conformità determinava l’idoneità o meno delle variazioni di cui trattasi a beneficiare del contributo finanziario controverso (sentenza 5 marzo 2002, punti 57 e 58).

11     Con lettera 24 maggio 2002, la Commissione ha proposto alla ricorrente di procedere ad un nuovo sopralluogo dei lavori svolti, per accertare definitivamente se il progetto, così come eseguito, potesse essere considerato produttivo e conforme ai piani iniziali.

12     Con l’accordo della ricorrente, il 16 e 17 settembre 2002 i servizi della Commissione hanno effettuato un sopralluogo di natura tecnica e amministrativa.

13     Durante l’esame dei documenti contabili, talune transazioni sono sembrate sospette ai funzionari della Commissione. Tali operazioni sarebbero state rappresentate da rilevanti movimenti di liquidità intervenuti tra la ricorrente e la sua società madre, che aveva eseguito i lavori di ammodernamento finanziati. Tale società avrebbe sistematicamente versato alla ricorrente un importo, contabilizzato sotto una voce corrispondente a debiti a lungo termine, equivalente a quello dei lavori fatturati, mentre la ricorrente avrebbe impiegato tali liquidi per saldare le fatture.

14     Al fine di escludere i dubbi sul carattere eventualmente irregolare di tali transazioni, i servizi della Commissione responsabili della gestione del progetto hanno ritenuto opportuno trasmettere il fascicolo all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il 13 gennaio 2003, per esaminare la veridicità e la regolarità dei costi dichiarati alla Commissione da Le Canne.

15     A tal fine, l’OLAF ha avviato un’indagine il 31 gennaio 2003.

16     Il 9 aprile 2003 la ricorrente ha chiesto ai funzionari della Commissione la convocazione di una riunione; con lettera 12 maggio 2003, pervenuta il 15 maggio successivo all’istituzione, essa ha poi rivolto a quest’ultima un’intimazione ad agire ai sensi dell’art. 232, secondo comma, CE. La società Le Canne osservava che la Commissione era tenuta ad adottare un atto nei suoi confronti in esecuzione tanto della sentenza 5 marzo 2002, ormai passata in giudicato, quanto della lettera 24 maggio 2002, in forza della quale la Commissione avrebbe avuto l’obbligo di accertare se il progetto eseguito potesse essere considerato produttivo e conforme ai piani iniziali del progetto.

17     Nell’ambito dell’indagine condotta dall’OLAF, l’11 e il 12 giugno 2003 sono stati svolti due sopralluoghi senza preavviso, con la partecipazione delle autorità finanziarie nazionali, per verificare la veridicità dei costi finanziari effettivamente sostenuti da Le Canne ai fini della realizzazione del progetto di cui trattasi.

18     Con lettera 15 settembre 2003, la Commissione ha segnalato alla ricorrente che, come confermato dall’indagine dell’OLAF, l’interessata aveva effettivamente ricevuto dalla sua società madre finanziamenti destinati a consentirle di pagare taluni lavori d’infrastruttura sovvenzionati e che il 41% delle fatture emesse dalla società madre non corrispondevano ai costi sostenuti da quest’ultima. La Commissione ha invitato la società Le Canne a pronunciarsi su tali constatazioni. In assenza di una risposta o di una giustificazione soddisfacente delle spese dichiarate – si precisava –, la Commissione avrebbe potuto decidere, previa consultazione delle autorità nazionali competenti, di ridurre o sopprimere il contributo finanziario comunitario concesso.

19     Con lettera 18 novembre 2003, la ricorrente ha contestato gli addebiti così formulati dalla Commissione.

20     Con lettera 25 giugno 2004, la Commissione ha informato la ricorrente che l’importo delle spese considerato non ammissibile al finanziamento comunitario, date le anomalie contabili riscontrate, ammontava, secondo una prima approssimazione, a EUR 54 887. La Commissione ha altresì invitato la ricorrente, da un lato, a presentare le sue osservazioni su tale conclusione e sull’esattezza della stima dell’importo anticipato e, dall’altro, a chiarire la natura dei rapporti personali e/o patrimoniali intrattenuti dalla ricorrente e/o dai suoi soci o amministratori con la sua società madre.

 Procedimento dinanzi al Tribunale

21     Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2003, la società Le Canne ha proposto il ricorso in esame.

22     Conformemente all’art. 47, n. 1, del suo regolamento di procedura, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso che un secondo scambio di memorie non era necessario nel caso di specie.

23     Con decisione 16 ottobre 2003, il Tribunale ha respinto l’istanza della ricorrente diretta a far statuire sul suo ricorso mediante il procedimento accelerato definito dall’art. 76 bis del regolamento di procedura.

24     Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a rispondere per iscritto a taluni quesiti ed a fornire talune informazioni prima dell’udienza dibattimentale.

25     In particolare, la Commissione è stata invitata a produrre l’insieme dei documenti facenti parte del fascicolo costituito presso l’OLAF, tra i quali i rapporti di indagine redatti in seguito ai sopralluoghi svolti. Alla Commissione è stato poi chiesto di informare il Tribunale sulle tappe del procedimento amministrativo già concluse e sulle misure da essa eventualmente adottate dopo l’invio alla ricorrente della lettera del 15 settembre 2003.

26     Le parti hanno presentato le informazioni richieste nei termini prescritti e le loro difese e risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite durante l’udienza del 7 luglio 2004.

27     Al termine di quest’ultima, il presidente della Quarta Sezione ha mantenuto aperta la fase orale ed ha concesso alle parti un termine di quattro mesi per informare il Tribunale dell’andamento delle loro discussioni sulla soluzione da dare alla controversia.

28     Poiché le parti non sono state in grado di giungere ad una soluzione negoaziata, la fase orale è stata chiusa.

29     Con decisione 26 luglio 2005, la Commissione ha ridotto di EUR 51 923 , da EUR 569 986 a EUR 518 063, il contributo comunitario concesso a Le Canne.

30     Invitata a presentare le sue osservazioni sull’incidenza di tale decisione sull’esito della controversia in esame, la società Le Canne ha ribadito l’argomentazione da essa svolta a sostegno della sua domanda di accertamento di carenza ed ha per il resto sostenuto che, avendo omesso nella decisione 26 luglio 2005 di provvedere al versamento degli interessi di mora sul saldo dell’importo del contributo che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di corrisponderle, quest’ultima continuava ad astenersi dall’adottare una misura necessaria all’esecuzione della sentenza 5 marzo 2002.

31     Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2005 e registrato con il numero T‑375/05, la società Le Canne ha proposto, da un lato, una domanda di annullamento della citata decisione 26 luglio 2005 e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno che essa asserisce aver subito, in misura pari all’importo delle frazioni del contributo comunitario non ancora erogate a tale data, aumentato degli interessi prodotti dalla totalità delle somme dovute in forza della decisione di concessione del contributo comunitario di cui trattasi a decorrere dal 27 ottobre 1995, data di adozione della decisione recante riduzione del contributo comunitario annullata, fino al giorno di integrale pagamento del contributo comunitario dovuto alla ricorrente.

 Conclusioni delle parti

32     Nell’ambito del ricorso in esame, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–       dichiarare che, avendo omesso di adottare le misure di esecuzione della sentenza 5 marzo 2002, la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi;

–       condannare la Commissione a risarcire il danno subìto dalla ricorrente in misura non inferiore alla frazione del contributo non erogata, aumentata del tasso d’interesse vigente a decorrere dalla data del precedente ultimo pagamento parziale fino al saldo del contributo dovuto;

–       in via subordinata, ordinare una perizia diretta ad esaminare se le variazioni apportate al progetto controverso siano sostanziali o costituiscano circostanze che modificano la ragione sociale, gli obiettivi, la redditività o la sede di realizzazione del progetto tali da comportare la rimessa in discussione del contributo comunitario concesso;

–       condannare la Commissione alle spese.

33     La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–       respingere il ricorso;

–       condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla domanda di accertamento di carenza

34     Il Tribunale rammenta che il rimedio giurisdizionale del ricorso per carenza istituito dall’art. 232 CE è basato sul principio che l’inerzia dell’istituzione interessata consente di chiedere al giudice comunitario di dichiarare che l’omissione di agire è contraria al Trattato qualora non vi sia stato posto rimedio.

35     Tale dichiarazione ha l’effetto, conformemente all’art. 233 CE, che l’istituzione convenuta è tenuta ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta, fatte salve le azioni per responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla detta sentenza.

36     Qualora l’atto la cui omissione costituiva l’oggetto del ricorso per carenza, cioè, nel caso di specie, la decisione 26 luglio 2005, sia stato adottato, come nella fattispecie in esame, dopo la proposizione del ricorso, ma prima della pronuncia della sentenza, una declaratoria giurisdizionale dell’illegittimità dell’astensione iniziale non può più produrre gli effetti contemplati dall’art. 233 CE (sentenza della Corte 24 novembre 1992, cause riunite C‑15/91 e C‑108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I‑6061, punto 15).

37     Ne consegue che in tal caso l’oggetto del ricorso per carenza viene meno, anche se la decisione 26 luglio 2005 non dà soddisfazione alla ricorrente (v., in tal senso, sentenza Buckl e a./Commissione, cit., punto 16).

38     L’art. 232 CE, infatti, riguarda la carenza derivante dall’omissione di statuire o di prendere posizione, non già l’adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero desiderato o ritenuto necessario (sentenza della Corte 13 luglio 1971, causa 8/71, Deutscher Komponistenverband/Commissione, Racc. pag. 705, punto 2).

39     Ne consegue che non occorre più statuire sulla domanda di accertamento di carenza.

 Sulla domanda di risarcimento danni

 Argomenti delle parti

40     La ricorrente sostiene che la complessità del fascicolo non può giustificare l’inerzia della Commissione e che esiste un nesso di causalità manifesto tra l’omissione della Commissione ed il danno subìto. Quest’ultimo consisterebbe nel saldo dei versamenti non effettuati, aumentati del tasso d’interesse applicato alla ricorrente a decorrere dalla data dell’ultimo versamento parziale fino al versamento del saldo del contributo dovuto alla ricorrente.

41     La Commissione ribatte in sostanza che non le può essere contestata alcuna violazione, in quanto essa avrebbe agito entro tempi ragionevoli avviando l’istruttoria a seguito della sentenza 5 marzo 2002. Inoltre, il danno fatto valere da Le Canne avrebbe natura puramente ipotetica, dato che il diritto al saldo del contributo comunitario potrebbe essere fatto valere dal beneficiario solo in presenza di un accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie a tal riguardo.

 Giudizio del Tribunale

42     Secondo una giurisprudenza costante, la responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi può sorgere solo se ricorre cumulativamente un insieme di condizioni relative all’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione convenuta, alla realtà del danno e all’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento stesso e il danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T‑175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II‑729, punto 44; 16 ottobre 1996, causa T‑336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. II‑1343, punto 30, e 11 luglio 1997, causa T‑267/94, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II‑1239, punto 20).

43     Qualora una di tali tre condizioni non sia soddisfatta, il ricorso per risarcimento danni dev’essere respinto senza che sia necessario esaminare le altre due condizioni (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C‑146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑4199, punto 81, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑170/00, Förde-Reederei/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑515, punto 37).

44     Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che il comportamento omissivo della Commissione durante un periodo eccedente un termine ragionevole, che configura una carenza, le ha causato un danno risarcibile.

45     Tuttavia, la ricorrente definisce tale danno come rappresentato dal saldo dei versamenti non effettuati, aumentati degli interessi maturati fino alla data del versamento di tale saldo, come esposto al precedente punto 40.

46     Così facendo, la ricorrente non chiede il risarcimento delle particolari conseguenze di un’eventuale carenza da parte della Commissione, bensì una decisione che la soddisfi nella controversia che la oppone all’istituzione.

47     Pertanto, nella misura in cui essa è volta in definitiva a sindacare la legittimità della decisione 26 luglio 2005, con la quale la Commissione si è pronunciata sull’importo del saldo del contributo comunitario controverso, la domanda risarcitoria dev’essere respinta in quanto prematura.

48     Occorre quindi respingere le conclusioni della ricorrente volte ad ottenere il risarcimento danni.

49     Alla luce delle considerazioni che precedono, non occorre disporre la perizia richiesta dalla ricorrente.

50     Si devono pertanto respingere le domande subordinate proposte al riguardo dalla ricorrente.

 Sulle spese

51     In caso di non luogo a provvedere, l’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura dispone che il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

52     Nella fattispecie in esame, considerato segnatamente il carattere accessorio della domanda risarcitoria rispetto alla domanda diretta a far dichiarare l’omissione della Commissione, sulla quale non occorre statuire, si procederà ad un’equa valutazione degli elementi del ricorso in esame decidendo che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Non occorre statuire sulla domanda di accertamento di carenza.

2)      La domanda di risarcimento danni è respinta.









3)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.



Legal

Tiili

Vadapalas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 gennaio 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       H. Legal


* Lingua processuale: l'italiano.