Language of document : ECLI:EU:C:2018:610

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 25 luglio 2018(1)

Causa C377/16

Regno di Spagna

contro

Parlamento europeo

«Invito a manifestare interesse – Agente contrattuale – Autisti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 21 e 22 – Regolamento n. 1 – Articoli 1, 2 e 6 – Regime linguistico delle istituzioni dell’Unione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 1 quinquies – Regime applicabile agli altri agenti – Articolo 82 – Discriminazione fondata sulla lingua»






1.        Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Spagna chiede l’annullamento di un invito a manifestare interesse, da parte del Parlamento europeo, a candidati da assumere in qualità di autisti (in prosieguo: l’«invito ai candidati»). La Spagna afferma, in particolare, che l’invito ai candidati ha violato le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione stabilito dal regolamento n. 1 (2) per quanto riguarda le comunicazioni tra i candidati e Ufficio europeo di selezione del personale (in prosieguo l’«EPSO») e che le disposizioni che prevedevano il requisito della conoscenza, da parte dei candidati, dell’inglese, del francese o del tedesco come seconda lingua equivaleva a una discriminazione vietata sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (3) sia dallo Statuto dei funzionari dell’Unione sia dal Regime applicabile agli altri agenti (4).

2.        Il Parlamento respinge tali affermazioni e sostiene che la Corte dovrebbe respingere il ricorso (5).

3.        In un’Unione europea il cui motto è «in varietate concordia» e in cui la libertà di circolazione è un diritto fondamentale, il ruolo delle lingue può assumere particolare importanza (6). Tuttavia, anche se il progetto europeo è di progredire, si devono riconoscere le esigenze pratiche del mondo reale e ciò è particolarmente vero se si pensa che attualmente esistono 552 possibili combinazioni fra due qualsiasi delle 24 lingue ufficiali (7). Le presenti conclusioni trattano essenzialmente tale questione.

 Contesto normativo

 Trattato sullUnione europea

4.        L’articolo 3, paragrafo 3, TUE dispone, per quanto rilevante ai fini delle presenti conclusioni, che:

«(…)

[L’Unione europea] rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo».

 Trattato sul funzionamento dellUnione Europea

5.        L’articolo 24 TFUE prevede quanto segue:

«(…)

Ogni cittadino dell’Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all’articolo 13 del trattato sull’Unione europea [(8)] in una delle lingue menzionate all’articolo 55, paragrafo 1, di tale trattato [(9)] e ricevere una risposta nella stessa lingua».

6.        Ai sensi dell’articolo 342 TFUE:

«Il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dal Consiglio, che delibera all’unanimità mediante regolamenti».

 La Carta

7.        L’articolo 21, paragrafo 1, della Carta prevede quanto segue:

«È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale».

8.        Ai sensi dell’articolo 22 della Carta:

«L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica».

 Regolamento n. 1

9.        Con il regolamento n. 1, il Consiglio ha esercitato il potere attribuitogli dall’attuale articolo 342 TFUE di stabilire le norme che disciplinano, in particolare, l’uso delle lingue da parte e nell’ambito delle istituzioni dell’Unione. Nella versione attualmente in vigore, detto regolamento dispone quanto segue:

«Articolo 1      Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».

Articolo 2      I testi, diretti alle istituzioni [dell’Unione europea] da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

Articolo 3      I testi, diretti dalle istituzioni [dell’Unione europea] ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

Articolo 4      I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali.

Articolo 5      La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle lingue ufficiali.

Articolo 6      Le istituzioni [dell’Unione europea] possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

Articolo 7      Il regime linguistico della procedura della Corte di giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima,

Articolo 8      Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato».

 Statuto dei funzionari dellUnione e regime applicabile agli altri agenti

10.      L’articolo 1 dello Statuto dei funzionari prevede quanto segue:

«Il presente statuto si applica ai funzionari dell’Unione».

11.      In forza dell’articolo 1 bis, paragrafo 1:

«È funzionario dell’Unione ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un’istituzione dell’Unione mediante atto scritto dell’autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina».

12.      L’articolo 1 quinquies prevede quanto segue:

«1.      Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale.

(…)

6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale (…)».

13.      L’articolo 5, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari stabilisce che gli impieghi previsti da tale Statuto devono essere classificati a seconda della natura e dell’importanza delle mansioni cui corrispondono. L’articolo 5, paragrafo 4, prevede che una tabella riepilogativa dei diversi impieghi tipo figuri all’allegato I.

14.      Il capitolo 1 del titolo III dello Statuto dei funzionari è intitolato «Assunzione» e comprende gli articoli da 27 a 34. L’articolo 27 prevede quanto segue:

«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

(…)».

15.      Ai sensi dell’articolo 28:

«Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:

(…)

f)      avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione nella misura necessaria alle funzioni da svolgere».

16.      L’allegato III dello Statuto dei funzionari è intitolato «Procedura di concorso». Detto allegato contiene una serie di disposizioni dettagliate riguardanti il modo in cui devono essere organizzate le procedure di concorso per l’assunzione dei funzionari.

17.      Allo Statuto dei funzionari è allegato un documento intitolato il «Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea» (in prosieguo: il «RAAA»). L’articolo 1 di tale regime prevede che fra gli agenti assunti dall’Unione europea con contratto debbano rientrare gli «agenti contrattuali».

18.      L’articolo 3 bis, paragrafo 1, del RAAA stabilisce quanto segue:

«È considerato “agente contrattuale”, ai sensi del presente regime, l’agente non assegnato ad un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata e assunto per svolgere, ad orario parziale o ad orario completo, mansioni
a)      manuali o di servizio ausiliario presso una delle istituzioni dell’Unione (…)».

19.      Ai sensi dell’articolo 3 ter del RAAA:

«È considerato agente contrattuale con mansioni ausiliarie ai sensi del presente regime l’agente assunto presso un’istituzione (…):

(…)

b)      per sostituire, dopo che sono state esaminate le possibilità di affidare incarichi ad interim a funzionari dell’istituzione, quando siano provvisoriamente impossibilitati a svolgere le loro funzioni (…)».

20.      L’articolo 80 del RAAA contiene una serie di disposizioni generali relative agli agenti contrattuali. In particolare, il paragrafo 1 prevede che tali agenti siano ripartiti in quattro gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. In forza del paragrafo 2, le mansioni applicabili al gruppo di funzioni I sono descritte come «[m]ansioni manuali o di servizio di sostegno amministrativo, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei». Il paragrafo 4 prevede, in particolare, che l’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari si applichi per analogia.

21.      Il capitolo 3 del RAAA è intitolato «Condizioni di assunzione» e comprende gli articoli da 82 a 84. Per quanto rilevante ai fini della causa in esame, l’articolo 82 prevede quanto segue:

«1.      Gli agenti contrattuali sono assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri senza distinzione di origine razziale o etnica, di credo politico, filosofico o religioso, di età o di disabilità, di sesso o di orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

(…)

3.      Per essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre:

(…)

e)      provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

(…)

5.      L’[EPSO] fornisce, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza per la selezione degli agenti contrattuali, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l’organizzazione delle selezioni. L’Ufficio garantisce la trasparenza delle procedure di selezione degli agenti contrattuali.

(…)».

22.      L’articolo 85, paragrafo 1, del RAAA così dispone:

«Il contratto di un agente contrattuale di cui all’articolo 3 bis è concluso a tempo determinato per un periodo compreso fra tre mesi e cinque anni. Il contratto può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata non superiore a cinque anni. Il contratto iniziale e il primo rinnovo devono avere una durata complessiva minima di sei mesi per il gruppo di funzioni I e di nove mesi per gli altri gruppi di funzioni. I rinnovi successivi devono avere durata indeterminata.

(…)».

23.      L’articolo 88 prevede quanto segue:

«Nel caso di un agente contrattuale di cui all’articolo 3 ter:

a)      i contratti vengono conclusi per un periodo determinato e non sono rinnovabili;

b)      la durata effettiva del contratto, compresa la durata dell’eventuale rinnovo del contratto stesso, non può superare i sei anni

(…)».

 Fatti, procedimento e conclusioni

24.      L’11 aprile 2016, l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha deciso, tenuto conto dei recenti attacchi terroristici di Bruxelles (10), che il servizio di trasporto dei parlamentari dovesse essere fornito facendo interamente ricorso a risorse interne. È stata tale decisione che ha portato alla pubblicazione, da parte del Parlamento, il 14 aprile 2016, di un invito a manifestazione d’interesse intitolato «Agenti contrattuali – Gruppo di funzioni I – Autisti (u/d) EP/CAST/S/16/2016» nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (11). Lo scopo dell’invito ai candidati era di costituire una base di dati di candidati idonei ad essere assunti in qualità di agente contrattuale, gruppo di funzioni I. La sezione I dell’invito ai candidati (intitolata «Introduzione») ha stabilito che il numero di posti disponibili era di circa 110. Essa ha aggiunto che la natura delle funzioni era quella di «autista» e che la sede di servizio doveva essere essenzialmente a Bruxelles.

25.      La sezione II dell’invito ai candidati, intitolata «Natura delle funzioni», ha stabilito che:

«L’agente contrattuale sarà incaricato, sotto la supervisione di un funzionario o di un agente temporaneo, di eseguire i compiti di autista. A titolo indicativo, detti compiti si possono riassumere nel modo seguente:

–        trasportare personalità e funzionari o altri agenti del Parlamento europeo principalmente a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, nonché in altri Stati membri e paesi terzi

–        trasportare visitatori (corpo diplomatico e personalità esterne)

–        trasportare beni e documenti

–        trasportare corrispondenza

–        provvedere all’uso corretto del veicolo, segnatamente dei relativi strumenti tecnologici

–        garantire la sicurezza delle persone e dei beni nel corso del trasporto nel rispetto del codice della strada nazionale

–        effettuare, eventualmente, il carico e lo scarico dei veicoli

–        effettuare, eventualmente, lavori amministrativi o di supporto logistico.

(…)».

26.      La sezione IV dell’invito ai canditati era intitolata «Requisiti di ammissione» La parte C di tale sezione riguardava le conoscenze linguistiche dei candidati. Tale parte richiedeva la conoscenza, da parte dei candidati, di due lingue ufficiali dell’Unione europea. Per quanto riguarda ciò che la stessa definiva «lingua principale», detta parte stabiliva che i candidati dovessero avere una conoscenza approfondita (livello minimo C1) di una delle 24 lingue ufficiali. In relazione alla seconda lingua, essa richiedeva una «conoscenza soddisfacente (livello B2) del francese, dell’inglese o del tedesco (12).

27.      Per quanto riguarda la giustificazione dei limiti alla scelta della seconda lingua, la parte C della sezione IV, stabiliva quanto segue:

«Conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) nella causa C‑566/10 P, Repubblica italiana/Commissione, il Parlamento europeo è tenuto, nell’ambito del presente invito a manifestazione d’interesse, a motivare la limitazione della scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione.

Si informano pertanto i candidati che le tre lingue 2 indicate ai fini del presente invito a manifestazione d’interesse sono state scelte alla luce dell’interesse del servizio, secondo cui il personale neoassunto deve essere immediatamente operativo e capace di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano.

Secondo una prassi consolidata del Parlamento europeo per quanto riguarda le lingue di comunicazione interna, e dato che le esigenze dei servizi in materia di comunicazione esterna e di trattamento dei fascicoli, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente utilizzate. Inoltre, nei rapporti informativi del 2013, il 92% del personale ha dichiarato di conoscere l’inglese, l’84% di conoscere il francese e il 56% di conoscere il tedesco. Le altre lingue ufficiali non superano la soglia del 50% del personale che dichiara di averne una conoscenza soddisfacente.

Pertanto, per conciliare l’interesse del servizio e le esigenze e capacità dei candidati, tenendo conto del settore specifico della presente selezione, è legittimo esigere la conoscenza di una di queste tre lingue per garantire che, a prescindere dalla loro prima lingua, tutti i candidati padroneggino almeno una di queste tre lingue ufficiali come lingua di lavoro.

Peraltro, ai fini della parità di trattamento, ogni candidato al concorso, anche se ha una di queste tre lingue come prima lingua ufficiale, deve possedere una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua, scelta tra queste tre lingue.

Tramite un esame delle competenze linguistiche specifiche il Parlamento europeo intende valutare, in un ambiente assai simile a quello in cui i neoassunti dovranno lavorare, se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi».

28.      L’invito ai candidati conteneva una serie di riferimenti all’EPSO (13). In particolare, la sezione III dell’invito stabiliva che la gestione della procedura sarebbe stata «effettuata dal Parlamento europeo in collaborazione con EPSO» e la sezione VI richiedeva ai candidati di iscriversi online sul sito Internet di EPSO.

29.      La sezione VIII dell’invito ai candidati prevedeva che i nomi dei 300 candidati che avevano conseguito il maggior numero di punti al termine della selezione e che rispondevano alle condizioni generali e particolari stabilite nell’invito ai candidati dovessero essere iscritti nella base di dati dei candidati idonei ad essere assunti.

30.      La sezione IX dell’invito ai candidati prevedeva che il contratto da stipulare con i candidati idonei dovesse essere redatto conformemente, in particolare, all’articolo 3 bis del RAAA. Tale contratto doveva avere la durata di un anno e avrebbe potuto essere rinnovato per un ulteriore periodo di un anno, prima di essere eventualmente rinnovato una seconda volta per una durata indeterminata.

31.      La Spagna chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’invito a manifestazione d’interesse intitolato «Agenti contrattuali – Gruppo di funzioni I – Autisti (u/d) EP/CAST/S/16/2016», unitamente alla base di dati istituita a norma della sezione VIII del medesimo invito, e

–        condannare il Parlamento alle spese.

32.      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato,

–        respingere la domanda di annullamento della base di dati relativa all’invito ai candidati in quanto infondata, e

–        condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dal Parlamento.

33.      Hanno presentato osservazioni scritte la Spagna e il Parlamento. All’udienza tenutasi il 25 aprile 2018 entrambe le parti hanno presentato osservazioni orali e hanno risposto ai questi posti dalla Corte.

 Valutazione

 Considerazioni introduttive

 Ricevibilità

34.      Col suo ricorso, la Spagna impugna un invito a manifestare interesse pubblicato dal Parlamento. Essa agisce in tal senso in base all’articolo 263 TFUE, che conferisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea il potere di controllare la legittimità, in particolare, degli atti delle istituzioni dell’Unione, compresi quelli del Parlamento, destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. L’espressione «Corte di giustizia dell’Unione europea» è definita all’articolo 19 TUE come comprendente «la Corte di giustizia [e] il Tribunale».

35.      Normalmente l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE prevede che le impugnazioni di atti di tali istituzioni siano proposte in primo grado dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, ad eccezione di quelle riservate dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea a tale Corte.

36.      Per quanto attiene al caso di specie, l’articolo 51 dello Statuto prevede quanto segue: «[i]n deroga alla norma di cui all’articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, proposti da uno Stato membro: a) contro un atto o un’astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente (…)». Tale disposizione continua poi con un elenco di una serie di eccezioni, nessuna delle quali si applica al presente procedimento.

37.      Ne deriva, a mio avviso, che la Spagna ha presentato correttamente il presente ricorso dinanzi a questa Corte.

38.      Per quanto riguarda il termine per promuovere un’azione, l’articolo 263, ultimo paragrafo, TFUE, per quanto rileva ai fini della causa in esame, sancisce che i ricorsi previsti da tale articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’atto. In forza dell’articolo 50 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, tale termine deve essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, in forza dell’articolo 51 di tale regolamento, deve essere aggiunto un ulteriore termine di 10 giorni in ragione della distanza. Nella fattispecie, l’invito ai candidati è stato pubblicato il 14 aprile 2016 e l’applicazione delle disposizioni appena menzionate determina un termine per proporre ricorso corrispondente all’8 luglio 2016. Poiché il ricorso è stato depositato presso il registro della Corte il 7 luglio 2016, ritengo che l’azione sia stata intentata in tempo utile.

 Regolamento n. 1 e politiche linguistiche delle istituzioni dellUnione

39.      Il regolamento n. 1 è stato il primo regolamento ad essere adottato dall’allora Comunità economica europea. Al tempo della sua emanazione le lingue ufficiali della Comunità erano quattro e altrettante le lingue di lavoro delle istituzioni. Da allora il regolamento è stato modificato più volte per riflettere l’aggiunta di nuovi Stati membri e con essa, quale conseguenza, le nuove lingue che dovevano essere aggiunte all’elenco. Tale regolamento non è stato, per altri versi, sostanzialmente modificato. L’Unione europea comprende attualmente 28 Stati membri e ha 24 lingue ufficiali e di lavoro (14).

40.      Sebbene l’articolo 6 del regolamento n. 1 preveda la possibilità che le istituzioni dell’Unione adottino regolamenti interni che determinano le modalità di applicazione del regime linguistico, la Corte ha osservato che nessuna istituzione si è avvalsa finora di tale possibilità (15). Ne deriva che le lingue di lavoro delle istituzioni coincidono, almeno per scopi ufficiali, con le lingue ufficiali.

41.      Ciò non significa, tuttavia, che talune istituzioni non possano aver adottato modalità operative meno formali per quanto riguarda lo svolgimento quotidiano della loro attività. Pertanto, ad esempio, la Corte di giustizia riceverà un’ordinanza di rinvio da un giudice nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE in una lingua ufficiale dell’Unione europea. Tale ordinanza sarà tradotta in tutte le altre lingue (16) in modo da poter essere a sua volta notificata ai governi degli Stati membri. Inoltre, l’articolo 36 del regolamento di procedura della Corte prevede che la lingua processuale possa essere una delle lingue ufficiali. Poiché, tuttavia, i membri della Corte deliberano in francese e redigono le sentenze in tale lingua, tutti gli altri documenti, sotto forma di memorie e di osservazioni scritte (a parte quelli già redatti in francese), sono tradotti in detta lingua all’atto del deposito. Non sono, di norma, tradotti nelle altre lingue ufficiali. Richiedere ciò sarebbe impossibile sia per la mole di traduzioni che si verrebbe a creare sia per il costo che ciò rappresenterebbe. Da un lato, quindi, la Corte può essere descritta come un’istituzione realmente multilingue quanto al modo in cui dispone il trattamento delle ordinanze di rinvio e determina la lingua processuale della causa di cui è investita. D’altro lato, le prassi di lavoro interne indicano che il francese svolge un ruolo particolarmente importante e che, pertanto, può essere più utile come seconda lingua per i candidati rispetto ad altre lingue ufficiali (compreso l’inglese e il tedesco).

42.      Altre istituzioni non sono soggette agli stessi vincoli e possono essere quindi più flessibili in termini di modalità di lavoro interne, disponendo di più lingue con le quali operano regolarmente ogni giorno. Nella fattispecie, il Parlamento chiede alla Corte di riconoscere che tali lingue siano l’inglese, il francese e il tedesco (17).

43.      Occorre altresì sottolineare che, a prescindere dal regime linguistico prevalente in una determinata istituzione, la lingua più utilizzata comunemente nell’attività quotidiana in una particolare unità di detta istituzione può discostarsi da tale regime. Per citare gli esempi più ovvi, si può presumere che la lingua di lavoro nell’unità di traduzione danese di un’istituzione sia il danese. Ma può anche accadere che siffatto risultato trovi applicazione per ragioni storiche. Pertanto, in presenza di una maggioranza di cittadini estoni in una particolare unità o sottounità di un’istituzione, è probabile che la lingua utilizzata dalla maggior parte, sebbene, forse, non da tutti, i membri di tale unità o sottounità sia l’estone. Non si può proibire loro l’uso della lingua madre in virtù di qualche principio prevalente e, per essi, irrilevante riguardo all’uso delle lingue di lavoro nell’istituzione di appartenenza (18).

 LEPSO

44.      Il considerando 1 della decisione 2002/620 enuncia che «[p]er ragioni di efficacia e di economia nell’utilizzo delle risorse è necessario conferire a un organismo interistituzionale comune i mezzi destinati alla selezione dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee». L’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione prevede che l’EPSO eserciti i poteri di selezione conferiti, in virtù dell’articolo 30, primo comma, dello Statuto dei funzionari (19), alle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni firmatarie della decisione. In forza dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione, il potere di adottare decisioni riguardo alla nomina dei candidati idonei deve rimanere alle autorità investite del potere di nomina interessate. L’articolo 3, paragrafo 2, prevede che l’EPSO «può» fornire assistenza alle istituzioni nella selezione di altri agenti (compresi gli agenti contrattuali).

 Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

45.      Il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue è stato elaborato dal Consiglio d’Europa per fornire una base trasparente, coerente e completa per, in particolare, la valutazione della conoscenza delle lingue straniere (20). Esso divide gli utilizzatori in tre ampie categorie, ciascuna delle quali suddivisa in due livelli. La categoria «B» viene definita «livello intermedio» e il livello B2 rappresenta ciò che viene descritto come «vantaggio o intermedio superiore» (21).

46.      Sebbene il numero di ore impiegate per raggiungere tale livello vari da un soggetto all’altro, il numero cumulativo di ore comunemente proposto per preparare l’esame per il livello B2 sembra essere compreso tra 500 e 650 (22). Non si può presumere che tutti i potenziali candidati alla procedura di selezione, nella fattispecie, abbiano avuto una seconda lingua, fosse essa una lingua tra inglese, francese o tedesco oppure un’altra lingua (23), e tantomeno una seconda lingua al livello B2.

47.      Per contro, sembra che il numero di ore richiesto per raggiungere un livello avanzato di competenza come autista professionista, compresa la formazione per gli incidenti di sicurezza, è dell’ordine di 200 ore (24).

 Agenti contrattuali

48.      Prima della riforma dello Statuto dei funzionari, nel 2004 (25), le istituzioni avevano assunto personale con la qualifica di funzionario (compresi amministratori e assistenti) o di altro agente (compresi agenti temporanei e ausiliari). Tale riforma ha abolito la categoria degli agenti ausiliari (26) e ha introdotto la nuova categoria degli «agenti contrattuali». Ha anche modificato le disposizioni di cui all’allegato I dello Statuto dei funzionari che disciplinano la natura delle funzioni che devono essere svolte dai funzionari.

49.      In precedenza, l’elenco relativamente ampio di funzioni previsto nell’allegato I indicava che gli autisti potevano essere, e di solito erano, assunti come funzionari (27). Avevano quindi diritto ai benefici offerti ai funzionari conformemente allo Statuto dei funzionari, compresa l’effettiva permanenza del posto di lavoro, salvo aver completato l’adeguato periodo di prova e non aver commesso infrazioni disciplinari che giustificassero la destituzione dal servizio.

50.      La riforma ha suddiviso gli agenti contrattuali in due categorie. La prima, disciplinata dall’articolo 3 bis del RAAA, comprende agenti assunti, in particolare, per svolgere mansioni «manuali o di servizio ausiliario» (28). La seconda, oggetto dell’articolo 3 ter, rappresenta in gran parte gli agenti assunti con contratti a breve termine. Tale differenza è fondamentale nel presente contesto. L’articolo 85, paragrafo 1, del RAAA stabilisce che i contratti degli agenti assunti ai sensi dell’articolo 3 bis devono essere rinnovati, dopo il primo rinnovo, per una durata indeterminata. Per quanto riguarda gli agenti assunti ai sensi dell’articolo 3 ter, l’articolo 88, lettera b), del RAAA prevede, per contro, che la durata massima del contratto non può superare i sei anni. Risulta chiaramente dalla sezione IX dell’invito ai candidati che i candidati idonei dovevano essere assunti ai sensi dell’articolo 3 bis del RAAA, e non già dell’articolo 3 ter.

51.      La riforma ha inoltre ridotto l’elenco delle funzioni previsto nell’allegato I dello Statuto, per le quali potrebbero essere assunti funzionari. Il ruolo dell’autista è stato, in effetti, escluso. Tale ruolo è stato da quel momento incluso nelle mansioni affidate agli agenti contrattuali del gruppo di funzioni I, come previsto all’articolo 80 del RAAA (29).

52.      La riforma ha comportato che un’istituzione che avesse inteso assumere autisti dopo il 1o maggio 2004 in via permanente, o quasi permanente, doveva assumerli come agenti contrattuali rientranti nel gruppo di funzioni I ai sensi dell’articolo 3 bis del RAAA e non già, come in precedenza, quali funzionari.

 Multilinguismo nellUnione europea: giurisprudenza della Corte

53.      La Corte ha dichiarato che l’Unione «attribuisce grande rilievo alla preservazione del multilinguismo», la cui importanza viene ricordata all’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE (30). Tale impegno costituisce, a mio avviso, il punto di partenza di qualsiasi analisi sul regime linguistico nell’ambito dell’Unione e, come nella fattispecie, delle sue istituzioni e di coloro che comunicano con queste ultime. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che possono esistere eccezioni a tale principio fondamentale.

54.      La Corte è stata invitata a esaminare tali eccezioni nella recente sentenza della Grande Sezione, del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio (31), che riguardava ricorsi di annullamento della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (32). Tale decisione è stata adottata nel contesto di flussi migratori eccezionali di rifugiati nell’area del Mediterraneo, che hanno esercitato particolari pressioni alle frontiere esterne marittime e terrestri meridionali dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’Italia e la Grecia. Il 17 settembre 2015, il Parlamento ha adottato una risoluzione che ha approvato la proposta di decisione della Commissione di istituire misure temporanee a tal riguardo, alla luce della «situazione di emergenza eccezionale e [della] necessità di porvi rimedio senza indugiare oltre». La decisione stessa fa riferimento a una «situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi [in Italia e in Grecia]» e prevede la ricollocazione di 120 000 richiedenti protezione internazionale negli altri Stati membri (33).

55.      In tale contesto di particolare emergenza, mentre la proposta di decisione iniziale, preparata dalla Commissione europea, è stata redatta in tutte le lingue ufficiali, i testi che riprendevano le modifiche successivamente apportate alla proposta, ivi compreso il testo della decisione quale adottato dal Consiglio, sono stati inviati agli Stati membri unicamente in lingua inglese, sebbene risulti che tutti gli emendamenti sono stati letti ad alta voce dal presidente del Consiglio e che è stata fornita un’interpretazione simultanea in tutte le lingue ufficiali. L’Ungheria e la Repubblica slovacca hanno lamentato il fatto che quest’ultimo elemento costituiva una violazione dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento interno del Consiglio (34). Il Consiglio, dal canto suo, ha fatto valere l’articolo 14, paragrafo 2, del suo regolamento interno, e ha osservato che nessuno Stato membro aveva obiettato la mancata presentazione per iscritto degli emendamenti dettagliati in tutte le lingue ufficiali (35).

56.      Nella sentenza la Corte ha osservato la situazione e ciò che essa ha definito la «catastrofica situazione umanitaria generata da[lla crisi dei rifugiati] negli Stati membri» (36). La Corte ha dichiarato che l’interpretazione offerta dal Consiglio riguardo al proprio regolamento interno doveva essere accolta, in quanto tale interpretazione derivava da «un approccio equilibrato e flessibile che favorisce l’efficacia e la rapidità dei lavori di tale istituzione, che rivestono una speciale importanza nel particolare contesto di urgenza che caratterizza la procedura di adozione delle misure temporanee prese sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE» (37).

57.      Mi sembra che tale approccio sintetizzi il presupposto essenziale in base al quale è possibile ammettere deroghe al regime linguistico su cui è fondato il multilinguismo all’interno dell’Unione europea. Quando viene chiesto di stabilire un’eccezione, si deve procedere a una ponderazione. Deve sussistere una giustificazione (nella causa citata, una situazione di estrema urgenza) e devono sussistere, per quanto possibile, garanzie (in tale fattispecie, il diritto di uno Stato membro di richiedere la traduzione in una o più lingue ufficiali e la prestazione di servizi di interpretariato). Tali aspetti devono, a mio avviso, ispirare qualsiasi analisi delle deroghe sulle quali il Parlamento tenta di basarsi nella causa in esame.

 Sul primo motivo: violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1, dellarticolo 22 della Carta e dellarticolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari derivante dallasserito obbligo dei candidati di utilizzare linglese, il francese o il tedesco nelle comunicazioni con lEPSO

58.      Con il presente motivo, la Spagna afferma in sostanza che l’invito ai candidati era viziato da diversi errori di diritto in quanto richiedeva ai candidati di comunicare con l’EPSO in inglese, in francese o in tedesco, ad esclusione di altre lingue ufficiali e di presentare le domande in una di tali lingue.

59.      Prima di affrontare in dettaglio gli argomenti delle parti, è utile esaminare l’invito ai candidati in quanto tale. Rilevo anzitutto che la giustificazione della limitazione in termini di scelta della seconda lingua stabiliti nella parte C della sezione IV (38) era conforme al modello standard adottato nei bandi di concorso e negli inviti a manifestare interesse a partire dalla pronuncia della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (39).

60.      Le seguenti disposizioni assumono particolare rilevanza:

–        nel pubblicare l’invito ai candidati, il Parlamento ha previsto che la procedura di selezione fosse organizzata «con il supporto tecnico» dell’EPSO (sezione I);

–        i candidati dovevano iscriversi online sul sito Internet di EPSO e seguirne le istruzioni, in particolare quelle previste nel manuale per le candidature online di EPSO (in prosieguo: il «manuale per le candidature online») (sezione VI) (40);

–        la procedura di selezione doveva essere organizzata esclusivamente (41) per titoli, sulla base dell’esame delle risposte dettagliate alle domande che figurano nel modulo di iscrizione (sezione VII);

–        eventuali false dichiarazioni, rese dai candidati durante la procedura di selezione, ne avrebbero comportato l’esclusione (sezione XI).

61.      L’invito ai candidati non conteneva istruzioni espresse riguardo alla lingua in cui doveva essere redatta la domanda né forniva indicazioni su ciò che i candidati avrebbero dovuto fare in caso di incertezza sulle modalità di compilazione della domanda.

62.      Il principale argomento della Spagna, nell’ambito del presente motivo, è che l’invito ai candidati ha violato gli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1. Le comunicazioni rilevanti nel caso di specie riguardano sia le richieste di informazioni prima della presentazione della domanda sia la stessa presentazione della domanda. Quest’ultima riveste particolare importanza dato che la procedura di selezione è stata organizzata in un’unica fase, e non sussiste alcun centro di valutazione successivo. I candidati che rispondono a un invito a manifestare interesse per posti all’interno di un’istituzione dell’Unione non possono essere considerati, in forza di tale risposta, in una situazione puramente interna a tale istituzione, con la conseguenza che è ad essi applicabile il regime linguistico potenzialmente più restrittivo dello Statuto dei funzionari (42).

63.      La Spagna sostiene che, dato il modo in cui è stato formulato l’invito ai candidati, coloro che intendevano presentare una domanda avrebbero ritenuto di non avere altra scelta se non quella di porre quesiti relativi alla procedura di selezione (43) e di compilare il modulo di candidatura in inglese, francese o tedesco anche se non era la loro lingua madre. Anche se non sussisteva una violazione de iure del regolamento n. 1, sussisteva comunque una violazione de facto.

64.      In subordine e nel caso in cui la Corte dovesse dissentire sugli argomenti relativi all’applicabilità del regolamento n. 1, la Spagna sostiene che la limitazione non è in alcun modo giustificata e, anche se la situazione dovesse risultare tale, è in ogni caso sproporzionata. Sussisteva pertanto una violazione dell’articolo 22 della Carta e dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari.

65.      Il Parlamento articola la sua risposta in due parti. La prima riguarda le comunicazioni con i candidati. Tale istituzione sottolinea che l’invito ai candidati non conteneva limitazioni riguardo alla scelta della lingua che doveva essere utilizzata dai candidati nel comunicare con il Parlamento o con l’EPSO. Almeno per quanto riguardava i quesiti posti al Parlamento, taluni candidati hanno utilizzato effettivamente la propria lingua madre per rivolgere domande al Parlamento e quest’ultimo ha risposto in tale lingua.

66.      Il Parlamento prosegue facendo riferimento al principio secondo il quale gli atti delle istituzioni dell’Unione beneficiano di una presunzione di legittimità e alla giurisprudenza la quale prevede che, allorché una norma di diritto derivato dell’Unione ammetta più di una interpretazione, si debba dare la preferenza a quella che rende la norma stessa conforme al Trattato rispetto a quella che porti a constatare la sua incompatibilità col Trattato stesso (44).

67.      La seconda parte della risposta del Parlamento riguarda la domanda in quanto tale. Pur ammettendo che il modulo di candidatura era, «per ragioni tecniche», disponibile solo in inglese, francese o tedesco, esso sostiene che ciò non significava che i candidati fossero obbligati a utilizzare dette lingue. Infatti, vari candidati hanno compilato il modulo nella propria lingua e la domanda è stata debitamente elaborata utilizzando, ove necessario, i servizi di valutatori linguistici.

68.      Poiché un’analisi della domanda dei candidati può influire sull’approccio da adottare riguardo agli argomenti della Spagna, esaminerò le questioni di diritto dell’Unione, sollevate dal Parlamento e alle quali viene fatto riferimento nel precedente paragrafo 66, prima di trattare nella sostanza le affermazioni della Spagna. È vero, in primo luogo, che la Corte ha dichiarato che gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono legittimi e producono effetti giuridici, finché non siano stati, in particolare, annullati da una pronuncia della Corte ovvero dichiarati invalidi a seguito di un’eccezione di illegittimità. La Corte ha descritto la ratio di tale norma nel senso che essa riflette l’esigenza di preservare la stabilità dei rapporti giuridici. (45). Tuttavia, accantonando la questione del rigore con cui tale norma deve essere applicata a decisioni puramente amministrative adottate da tali istituzioni, va osservato che si tratta di una questione di natura processuale. Tale norma non si applica, in altri termini, per attribuire una sorta di priorità sostanziale o di imprimatur a tali atti. Essa prevede soltanto che tali atti rimangano in vigore se e fino a quando non sono oggetto di un ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione che si concluda con esito positivo. Non traggo quindi alcuna indicazione utile dal principio invocato dal Parlamento. Poiché, nella fattispecie, la Spagna ha proposto un ricorso, è necessario esaminare tale ricorso nel merito.

69.      Per quanto riguarda, in secondo luogo, le questioni interpretative, la giurisprudenza della Corte citata supra (46) riflette l’idea, del tutto ragionevole, secondo la quale si dovrebbe presumere che le istituzioni agiscano in conformità ai Trattati. In caso di ambiguità o di dubbio, pertanto, dovrebbe essere preferita l’interpretazione che riflette tale regola. Tuttavia, quanto dichiarato dalla Corte non ha altro significato che questo. Non rappresenta, come sembra lasciar intendere il Parlamento, una norma interpretativa secondo la quale all’interpretazione fornita da un’istituzione in un procedimento dinanzi alla Corte deve essere attribuito, in un certo senso, un trattamento preferenziale rispetto a quella proposta dalla parte che intende impugnare l’atto.

70.      Ciò premesso, è necessario esaminare le osservazioni della Spagna e procederò ora a tale esame. Tratterò anzitutto l’argomento principale (47).

71.      La Spagna invoca in particolare, a tal riguardo, la sentenza della Grande Sezione della Corte nella causa Italia/Commissione (48). È opportuno esaminare tale sentenza nei dettagli. In detta causa la Corte è stata invitata a esaminare, in particolare, se la pubblicazione integrale di un bando di concorso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea soltanto in tre lingue (inglese, francese e tedesco), accompagnata dalla pubblicazione succinta nelle restanti lingue ufficiali, fosse conforme ai requisiti di cui al regolamento n. 1 in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari. La Commissione aveva sostenuto che quest’ultimo era applicabile non solo ai funzionari dell’Unione ma anche a coloro che rivendicavano tale qualità (49).

72.      La Corte non ha accolto l’argomento secondo il quale il regolamento n. 1 non si applicava ai funzionari e agli altri agenti dell’istituzione né, a fortiori, si poteva affermare che esso non fosse assolutamente applicabile ai candidati di un concorso esterno.

73.      Tuttavia, la Corte ha proseguito aggiungendo che non occorreva stabilire se ai bandi di concorso in questione fosse applicabile l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1 (quali «testi di portata generale»). Ciò in quanto risultava chiaramente dall’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari che il bando di un concorso generale doveva essere pubblicato in forma integrale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – con la necessaria conseguenza della pubblicazione in tutte le lingue ufficiali. Da ciò derivava l’insufficienza della pubblicazione succinta in lingue diverse dall’inglese, dal francese e dal tedesco. Inoltre, poiché i candidati la cui lingua madre era una di tali altre lingue erano stati posti in una situazione di svantaggio sotto il profilo della corretta comprensione dei bandi e del termine necessario per preparare ed inviare una candidatura ai concorsi considerati, era stata operata una disparità di trattamento fondata sulla lingua in violazione dell’articolo 21 della Carta e dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari (50).

74.      Pertanto, la Corte non ha statuito in modo definitivo, nella sentenza Italia/Commissione, sulla questione se il regolamento n. 1 o lo Statuto dei funzionari si applicassero ai candidati di un concorso esterno. Indipendentemente da quale strumento legislativo fosse applicato, il risultato era il medesimo: il necessario annullamento dei bandi di concorso in questione. Sebbene il contesto di detta causa e quello dell’azione di cui trattasi nella presente fattispecie non siano identici, sussistono, a mio avviso, sufficienti analogie tra le stesse per consentire l’applicazione alla causa in esame del ragionamento e dell’approccio seguiti dalla Corte nella predetta causa (51). Inizierò quindi a esaminare l’applicazione del regolamento n. 1 al primo motivo dedotto dalla Spagna prima di passare all’esame dello Statuto dei funzionari.

75.      A tal proposito, la Spagna basa il suo primo motivo sull’asserita violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1. La seconda di tali disposizioni richiede, in particolare, che i testi, diretti alle istituzioni dell’Unione da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, siano redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali e che la risposta sia redatta nella medesima lingua.

76.      Ai candidati è stato effettivamente vietato di comunicare con il Parlamento e con l’EPSO nonché di compilare il modulo di candidatura in una lingua diversa dall’inglese, dal francese o dal tedesco?

77.      In tale contesto, il Parlamento attribuisce particolare rilevanza al fatto che l’invito ai candidati non prevedeva norme espresse riguardanti la lingua di comunicazione. È questa l’ipotesi che ricorre nella fattispecie. Tuttavia, la mancanza di indicazioni espresse non significa che niente sia implicito. Suggerisco che la questione abbia ad oggetto ciò che una persona ragionevole, nella posizione di potenziale candidato alla procedura di selezione in questione, potrebbe desumere dall’invito, letto nel suo insieme, e dagli altri documenti e fonti di informazione cui lo stesso fa riferimento.

78.      Iniziamo dal naturale punto di partenza sotto forma di invito ai candidati in quanto tale. Un potenziale candidato che legga il documento osserverà, in effetti, che quest’ultimo non contiene istruzioni relative all’uso delle lingue a fini di comunicazione durante la procedura di selezione. Noterà inoltre, se ritiene di dover sollevare una o più questioni relative alla procedura, la sezione X, che fornisce un indirizzo di posta elettronica del Parlamento da utilizzare «per qualsiasi comunicazione relativa alla procedura».

79.      Tuttavia, il medesimo candidato noterà altresì l’affermazione, contenuta nella sezione I, paragrafo 2, che la procedura di selezione doveva essere organizzata «con il supporto tecnico» dell’EPSO e il requisito, stabilito dalla sezione VI, di iscriversi online sul sito Internet di EPSO e di seguirne le istruzioni. Se visiterà tale sito, scoprirà che il modulo richiesto per creare un account EPSO (senza il quale non è possibile procedere) è disponibile soltanto in inglese, francese o tedesco (52).

80.      L’invito ai candidati fa anche riferimento alle istruzioni fornite «in particolare» nel manuale per le candidature online. Supponiamo che il candidato passi successivamente alla lettura di tale documento. La sezione 3 è intitolata «Atto di candidatura online». Dopo aver letto l’istruzione secondo la quale il candidato deve compilare l’atto di candidatura nella lingua indicata nell’invito, questi procederà inevitabilmente alla compilazione, non essendo stata specificata, nella fattispecie, alcuna lingua. Il punto successivo nel documento precisa che, poiché le «pagine in cui si trova l’atto di candidatura (application environment)» sono disponibili solo in francese, inglese e tedesco (53), i candidati dovrebbero utilizzare ciò che il documento definisce «manuale» di istruzioni consultabile in tutte le lingue ufficiali. Tale documento contiene una serie di traduzioni dall’inglese, dal francese e dal tedesco di termini ed espressioni utilizzati nel modulo di candidatura online di EPSO. Non vi sono indicazioni o suggerimenti, in tale documento, che il modulo possa essere compilato in qualsiasi lingua; anzi, non sarebbe irragionevole concludere che la lingua in cui è scritto il modulo debba essere quella utilizzata per compilarlo, a fortiori in quanto l’invito ai candidati ha precedentemente specificato (nella parte C della sezione IV) che deve essere dimostrata una conoscenza «soddisfacente» di tali lingue. Supponendo, tuttavia, che il candidato in questione sia ragionevolmente sveglio e scrupoloso, troverà alla voce n. 159 la seguente frase: «il modulo deve essere compilato in francese, inglese o tedesco». Tale dichiarazione lascerebbe sicuramente il candidato un po’ dubbioso circa le modalità con cui si ritiene che quest’ultimo debba procedere nella compilazione del modulo di candidatura (54). In effetti, il Parlamento stesso ha confermato tale posizione nella risposta, inviata tramite posta elettronica, del 26 aprile 2016 (in lingua greca) a un potenziale candidato, allegata alla sua replica.

81.      Continuando con la lettura del manuale per le candidature online, ma tornando alla questione delle comunicazioni in generale, nella sezione 5 del manuale è inserita una dichiarazione secondo la quale le domande che non siano già state poste sul sito Internet dell’EPSO possono essere rivolte dai candidati all’EPSO, utilizzando la sezione «contattaci» presente sul sito di quest’ultimo. Cliccando sul link «contattaci» del manuale i candidati vengono indirizzati verso un sito Internet che presenta una serie di domande frequenti (in prosieguo: «FAQ»). I candidati sono quindi guidati nella consultazione di ciò che appare come una duplice serie di FAQ, prima che venga loro richiesto di indicare, alla fine della seconda serie, se hanno trovato una risposta. Cliccando sul tasto «no», compare un’ulteriore schermata, in cui si comunica che i candidati possono rivolgere domande specifiche direttamente all’EPSO. Ciò comporta la creazione di un modulo in cui i candidati sono invitati, in particolare, a selezionare tutte le lingue, tra quelle ufficiali, in cui desiderano ricevere una risposta. I candidati devono scegliere minimo due lingue.

82.      Alla luce di quanto precede, occorre concludere che, in primo luogo, un candidato potrebbe ragionevolmente formarsi l’idea di poter comunicare con l’EPSO nella lingua ufficiale di sua scelta, ma di non poter avere la garanzia di ricevere una risposta in tale lingua. In secondo luogo, in seguito alla lettura dell’invito ai candidati e dei documenti ai quali quest’ultimo si riferisce, il candidato giungerebbe alla determinazione che gli è stato richiesto di compilare il modulo di candidatura in inglese, francese o tedesco e non in altre lingue ufficiali dell’Unione europea. L’argomento del Parlamento a tal riguardo, secondo il quale taluni candidati hanno in effetti presentato il modulo in una lingua diversa da una di tali tre lingue è, a mio avviso, non pertinente. Come osserva correttamente la Spagna, altri potenziali candidati possono essere stati completamente dissuasi dal presentare una domanda o possono averlo fatto con minore efficacia, in quanto la lingua in questione non era quella in cui essi potevano esprimersi con lo stesso grado di facilità che avrebbero potuto avere utilizzando la loro lingua madre.

83.      Concludo pertanto che l’invito ai candidati ha violato gli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1 per quanto riguarda le lingue in cui i candidati potevano comunicare con l’EPSO e la lingua in cui il modulo di candidatura doveva essere compilato.

84.      Si può affermare, al contempo, che vi è stata violazione dello Statuto dei funzionari?

85.      La Spagna asserisce, in sostanza, che la limitazione non è in alcun modo giustificata e che le persone di lingua madre inglese, francese o il tedesco sono state poste in una situazione di vantaggio. In particolare, esse sono state maggiormente in grado di descrivere le loro qualità e meno esposte alla probabilità di inserire informazioni inesatte. La limitazione è inoltre sproporzionata, in quanto i) l’unica fase della procedura di selezione era basata sulle informazioni scritte fornite nel modulo di candidatura e ii) se venivano fornite informazioni non corrette ciò poteva comportare l’esclusione.

86.      Il Parlamento, nel ritenere la limitazione evidenziata dalla Spagna, in realtà, inesistente, non risponde nei dettagli agli argomenti di tale Stato membro.

87.      Ancora una volta, possono essere tratte alcune indicazioni utili dalla sentenza Italia/Commissione (55). In tale sentenza, oltre alle questioni cui viene fatto riferimento ai precedenti paragrafi 71 e 72, la Corte ha esaminato la questione se la mancata pubblicazione del bando di concorso generale in tutte le lingue ufficiali si configurasse come una discriminazione. Essa ha dichiarato che i candidati la cui lingua madre non era una delle lingue in cui il bando era stato integralmente pubblicato (56) erano svantaggiati rispetto ai candidati la cui lingua madre era una di tali lingue e che detto svantaggio era la conseguenza della disparità di trattamento fondata sulla lingua, vietata dall’articolo 21 della Carta e dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari (57). Ne conseguiva che qualsiasi limitazione doveva essere oggettivamente giustificata e doveva rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Poiché la giustificazione addotta dalla Commissione in tale causa non sembrava essere suffragata in fatto, essa non poteva ritenersi proporzionata e sussisteva pertanto una discriminazione fondata sulla lingua, vietata dall’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari (58).

88.      Nella fattispecie, il fatto che il Parlamento non abbia indicato obiettivi o giustificazioni legittimi significa che la Corte non dispone di elementi sui quali lavorare. È evidente a mio avviso, tuttavia, che per i motivi dedotti dalla Spagna un candidato la cui lingua madre non è l’inglese, il francese o il tedesco sarebbe svantaggiato rispetto ai candidati in grado di esprimersi senza difficoltà in una di tali lingue. Ciò è particolarmente rilevante in un contesto in cui la procedura di selezione prevista dall’invito ai candidati doveva essere organizzata unicamente in base a risposte dettagliate dei candidati alle domande poste nel modulo di candidatura e in cui qualsiasi falsa dichiarazione riportata nel modulo avrebbe potuto comportare l’esclusione (59). Sussisteva pertanto una discriminazione fondata sulla lingua – e di conseguenza una violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari – riguardo a tali candidati o potenziali candidati la cui lingua madre non rientrava in una delle tre categorie «preferite».

89.      Poiché ho ritenuto che il primo motivo dedotto dalla Spagna dovesse essere accolto per le ragioni esposte in precedenza, non è strettamente necessario procedere con l’esame della più ampia questione dell’interrelazione fra il regolamento n. 1 e lo Statuto dei funzionari. Come precisato supra, la Corte riunita in Grande Sezione nella causa Italia/Commissione (60) ha espressamente rifiutato di pronunciarsi su tale questione (61). Nonostante ciò, esaminerò brevemente la questione a fini di completezza.

90.      Inizio col rilevare che, in tale causa, la Corte ha dichiarato che «[i]n assenza di norme regolamentari speciali applicabili ai funzionari e agli agenti, e in mancanza di norme al riguardo nei regolamenti interni delle istituzioni interessate dai bandi di concorso controversi, nessun testo normativo consente di concludere che i rapporti tra tali istituzioni e i loro funzionari e agenti siano totalmente esclusi dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1». La Corte ha proseguito immediatamente dopo dichiarando che «[l]o stesso vale, a fortiori, per quanto riguarda i rapporti tra le istituzioni e i candidati a un concorso esterno che non sono, di norma, né funzionari né agenti» (62).

91.      Va osservato inoltre che un’analisi testuale dello Statuto dei funzionari, che prevede all’articolo 1 che esso si applica ai «funzionari dell’Unione» e all’articolo 1 bis che con tale termine si deve intendere «chiunque sia stato nominato (…) ad un impiego permanente», suggerisce, a una prima lettura, che lo Statuto non si applica ai candidati per un posto di funzionario. Allo stesso modo, l’articolo 1 del RAAA prevede che tale regime sia applicabile, in particolare, all’«agente contrattuale», espressione definita all’articolo 3 bis come «agente (…) assunto [dall’istituzione interessata] per svolgere [mansioni] ad orario parziale o ad orario completo».

92.      Infine, osservo che l’articolo 2 del regolamento n. 1 concretizza specificamente l’articolo 24 TFUE. Quest’ultima disposizione è formulata in termini ampi e senza limitazioni. Ne deriva che l’articolo 2 non dovrebbe essere interpretato, a mio avviso, in senso restrittivo e limitativo.

93.      Mi sembra che ciascuno di tali punti osti a un’interpretazione del regolamento n. 1 che porterebbe a escluderlo immediatamente a favore dell’applicazione dello Statuto dei funzionari in una determinata fattispecie. Tali punti potrebbero piuttosto suggerire che lo scopo primario dello Statuto dei funzionari non è di disciplinare i rapporti tra le istituzioni e i candidati a un posto di funzionario.

94.      Tuttavia, è altresì evidente che lo Statuto dei funzionari si applica, per alcuni aspetti, a tali candidati. Pertanto, ad esempio, il capitolo 1 del titolo III, che comprende gli articoli 27 e 28, è intitolato «Assunzione» e l’allegato III è intitolato «Procedura di concorso». Ognuno di essi stabilisce norme dettagliate riguardo alle materie che disciplina. Talune disposizioni ampiamente equiparabili, sebbene espresse in termini più generici, riguardanti le modalità di assunzione degli agenti contrattuali, sono previste al capitolo 3 del RAAA, intitolato «Condizioni di assunzione». Sebbene nessuna di tali serie di disposizioni si estenda ai requisiti linguistici, resta il fatto che il regolamento n. 1 e lo Statuto dei funzionari possono talvolta sovrapporsi.

95.      Tale sovrapposizione merita un’analisi un po’ più dettagliata. Anzitutto, il regolamento n. 1 non cessa, a mio avviso, di essere applicabile a un soggetto che diventa funzionario o agente dell’Unione europea sotto tutti gli aspetti all’atto della nomina a tale posto. Pertanto, ritengo che gli articoli 2 e 3 continuino ad essere applicabili successivamente alle comunicazioni inviate e ricevute da tale soggetto a titolo personale. Analogamente, regolamenti interni adottati da un’istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento possono avere effetti su tale soggetto in seguito alla sua nomina.

96.      Ovviamente, l’articolo 2 del regolamento n. 1 non si applica, tuttavia, a comunicazioni effettuate tra un singolo, nello svolgimento della sua attività professionale, e un’istituzione dopo che lo stesso ha assunto le proprie funzioni in qualità di funzionario o di agente dell’istituzione. Tali comunicazioni, nella misura in cui ciò è pertinente o applicabile, sono soggette allo Statuto dei funzionari.

97.      Si può affermare, come suggerito in udienza, che lo Statuto dei funzionari può essere in realtà applicato, escludendo il regolamento n. 1, in un momento precedente, ossia alla data in cui l’interessato presenta la domanda per divenire funzionario o agente?

98.      Non ritengo che ciò possa avvenire.

99.      È necessario esaminare l’obiettivo dell’articolo 2 del regolamento n. 1. Tale disposizione si applica ai documenti, vale a dire, a comunicazioni scritte e non, ad esempio, a telefonate o ad altre forme di comunicazione orale. Per loro natura, si deve supporre che le comunicazioni in forma scritta siano da considerare particolarmente importanti per la persona che le invia. La chiarezza di significato è pertanto essenziale. Considerata da tale prospettiva, la capacità di comunicare nella propria lingua è di fondamentale importanza. Poiché un candidato può avere certamente questioni che intende discutere o quesiti che intende eventualmente porre in forma scritta anche dopo la presentazione della candidatura, non vedo ragioni per cui il beneficio dell’articolo 2 non debba essere esteso a suo favore dopo tale momento e fino alla sua entrata in servizio.

100. Tale argomento è a fortiori valido, a mio avviso, nel caso in cui la Corte accolga la mia conclusione secondo la quale il punto adeguato in cui fissare un livello «soddisfacente» di conoscenza di una seconda lingua per gli autisti è A2 e non B2, come previsto nell’invito ai candidati (63). Occorre chiarire, tuttavia, che non considero tale aspetto come decisivo della questione.

101. Più in generale, osservo che in taluni casi la questione della sovrapposizione tra il regolamento n. 1 e lo Statuto dei funzionari può essere eventualmente di scarsa rilevanza. O non vi è infatti alcuna sovrapposizione o il contenuto delle disposizioni pertinenti in entrambi gli atti normativi è lo stesso. In altri casi, l’applicazione di entrambe le serie di norme può portare allo stesso risultato, pur seguendo un percorso diverso. Tale era la situazione nella causa Italia/Commissione (64) e, per le ragioni esposte in precedenza, reputo che coincida con quella del caso di specie (65).

102. Cosa fare in caso di conflitto fra i due atti? In tal caso, suggerisco che, alla luce delle chiare indicazioni della Corte in detta causa, secondo cui il regolamento n. 1, quale norma generale, si applica ai candidati di concorsi e, per estensione, di procedure di selezione (66), è necessario, anzitutto, cercare di interpretare per quanto possibile la disposizione o le disposizioni pertinenti dello Statuto dei funzionari alla luce della formulazione e dello scopo del regolamento n. 1 per conseguire il risultato cui è diretta tale misura. Qualora ciò dovesse risultare, tuttavia, impossibile ritengo che si debba preferire la disposizione che presenta il nesso più stretto e più concreto con la situazione in esame. Qualora lo Statuto dei funzionari istituisca un regime specifico destinato a disciplinare un particolare aspetto del rapporto tra l’istituzione in questione e un soggetto candidato a un posto di funzionario, prevarranno le norme di tale regime (67).

103. Per tutte le suesposte motivazioni, ritengo che il primo motivo dedotto dalla Spagna debba essere accolto.

 Sul secondo motivo: violazione dellarticolo 82 del RAAA a causa del requisito imposto ai candidati di avere una conoscenza «soddisfacente» di unaltra lingua ufficiale dellUnione europea senza che ciò sia necessario per lo svolgimento delle loro funzioni o, in subordine, senza che sia necessario fissare tale requisito al livello B2

104. Il presente motivo riguarda principalmente l’interpretazione da attribuire all’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAAA, in cui è previsto che, per essere assunto come agente contrattuale, occorre provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali e una «conoscenza soddisfacente» di un’altra di tali lingue, «nella misura necessaria alle funzioni da svolgere».

105. Tale motivo può essere più opportunamente suddiviso in due parti. Con la prima parte, la Spagna sostiene che l’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), non dovrebbe essere interpretato nel senso che sia richiesta in ogni caso la conoscenza di una seconda lingua. Con la seconda, la Spagna sembra affermare che, anche se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che richiede in ogni caso la conoscenza di una seconda lingua o dovesse essere intesa nel senso che una seconda lingua è richiesta nel caso specifico della procedura di selezione di cui trattasi, non è necessario fissare la tale conoscenza al livello B2. Un livello inferiore sarebbe adeguato.

106. Per quanto riguarda la prima parte del motivo, la posizione della Spagna esige che l’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), sia interpretato nel senso che l’espressione «nella misura necessaria alle funzioni da svolgere» significa che la necessità di una seconda lingua sorge solo nei limiti in cui il posto in questione richieda necessariamente la conoscenza di tale lingua. Così non è nel caso di specie, in quanto le mansioni principali del candidato idoneo riguardano la guida. La Spagna richiama inoltre l’attenzione sul riferimento, contenuto nell’invito ai candidati (68), alla competenza di livello A2 in una lingua diversa dalla prima e dalla seconda lingua specificate dai candidati nella domanda, che rende, a suo avviso, la competenza B2 in inglese, francese o tedesco non necessaria.

107. Nella sua risposta il Parlamento sostiene che la Spagna fornisce un’interpretazione errata dell’articolo 82, paragrafo 3, e che la conoscenza di una seconda lingua è in realtà necessaria.

108. In tale contesto, va osservato che la formulazione dell’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari (che si applica all’assunzione dei funzionari), dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera e), del RAAA (che si applica agli agenti temporanei) e dell’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAAA (che si applica agli agenti contrattuali) è identica. Pur potendo adottare una regola diversa o dal contenuto più limitato per l’una o l’altra delle ultime due categorie, è evidente che il Parlamento e il Consiglio hanno scelto di non farlo.

109. È vero che sussistono differenze tra i requisiti linguistici relativi alla prima categoria e quelli relativi alle ultime due categorie, in quanto l’articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, che si riferisce soltanto ai funzionari, prevede che «[p]recedentemente alla prima promozione successiva all’assunzione, i funzionari devono dimostrare la loro capacità di lavorare in una terza lingua tra quelle menzionate all’articolo 55, paragrafo 1, [TFUE]».

110. Tuttavia, non intendo tale disposizione aggiuntiva nel senso che le disposizioni relative alle conoscenze linguistiche al momento dell’assunzione debbano essere interpretate in modo diverso per i funzionari e per gli altri agenti. Ritengo invece che tale disposizione rafforzi la regola secondo la quale coloro che sono assunti dalle istituzioni devono, come scelta politica, conoscere almeno due delle lingue ufficiali. Per definizione, l’articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari non può essere applicato agli altri agenti, in quanto le norme sulla promozione non sono ad essi applicabili.

111. Da quanto precede deriva che l’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAAA dovrebbe essere interpretato, a mio avviso, nel senso che tutti i candidati all’assunzione da parte delle istituzioni come altri agenti devono provare la conoscenza di almeno due lingue ufficiali. Tale disposizione non può essere interpretata in modo tale che il requisito della seconda lingua si applichi solo quando può essere dimostrato che tale conoscenza è necessaria per lo svolgimento delle funzioni del candidato. L’argomento della Spagna, a tal riguardo, deve essere pertanto respinto.

112. Per quanto riguarda le osservazioni della Spagna concernenti il riferimento, contenuto nell’invito ai candidati, alla conoscenza di livello A2 di un’ulteriore lingua ufficiale, è difficile comprendere ciò che tale Stato membro intende puntualizzare. Sono propensa, tuttavia, a concordare con il Parlamento sul fatto che la Spagna si basa su un’interpretazione errata dell’invito, nel quale viene precisato semplicemente che i candidati che hanno una conoscenza di livello A2 di una o più delle altre lingue ufficiali possono essere sottoposti a una prova su tale conoscenza. Non si tratta del tentativo di introdurre un elemento ulteriore per quanto riguarda i requisiti linguistici che devono essere soddisfatti da ciascun candidato.

113. Per tutte queste ragioni, ritengo che la prima parte del presente motivo debba essere respinta.

114. Per quanto riguarda la seconda parte del motivo, la Spagna sostiene che, anche se può essere richiesta la conoscenza di una seconda lingua ufficiale, fissare tale conoscenza al livello B2 è arbitrario e non può essere giustificato. Considerate le funzioni che gli autisti sono tenuti a svolgere una volta assunti, come dimostrato dall’elenco presentato nella sezione II dell’invito ai candidati, qualsiasi giustificazione in termini di interesse del servizio deve essere oggettivamente corroborata. Osservo, a tal riguardo, che le funzioni elencate all’articolo 80, paragrafo 2, del RAAA, relativamente agli agenti assunti per il gruppo di funzioni I, sono assai diverse da quelle applicabili ai restanti gruppi di funzioni.

115. Il Parlamento sostiene che il livello B2 è il livello tradizionalmente considerato corrispondente a una «conoscenza soddisfacente» ed è utilizzato come tale nei concorsi e in altre forme di procedure di selezione. Siffatto livello è inoltre proporzionato alle esigenze del servizio, in quanto le funzioni dei candidati idonei non dovrebbero essere ritenute limitate a quelle elencate nell’invito ai candidati (69), essendo l’elenco ivi previsto indicativo e non tassativo.

116. Il punto di partenza di qualsiasi analisi di questa parte del motivo deve essere l’interpretazione appropriata da attribuire all’espressione «una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere», come inserita nell’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAAA.

117. Nella misura in cui il Parlamento tenta di affermare che il livello B2 dovrebbe essere ammesso (in concreto) senza ulteriori requisiti, in quanto tale livello rappresenta ciò che esso definisce l’interpretazione «tradizionale» da attribuire al termine «soddisfacente», mi sembra che detto argomento debba essere respinto.

118. In primo luogo, ponendo l’accento su un singolo termine («soddisfacente»), il Parlamento non tiene conto della parte restante della disposizione, secondo la quale il candidato deve provare tale conoscenza «nella misura necessaria alle funzioni da svolgere». Per loro natura le funzioni che i candidati idonei di una procedura di selezione devono svolgere possono essere significativamente diverse da quelle previste in un’altra procedura. Pertanto, il requisito non può essere logicamente lo stesso in tutti i casi.

119. In secondo luogo, l’argomento del Parlamento sarebbe più convincente se il termine «soddisfacente» avesse una certa attinenza con le categorie utilizzate nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (70). Ma così non è. Tale sistema classifica i livelli di conoscenza in tre gruppi principali, ossia «livello elementare» (livello A), «livello intermedio» (livello B) e «livello avanzato» (livello C). Tali livelli rappresentano valutazioni oggettive. Il termine «soddisfacente», per contro, rappresenta una valutazione soggettiva. Per assumere un significato, esso deve quindi fondarsi su una misura che possa essere valutata. A mio avviso, tale parametro è rappresentato dalle esigenze del posto di lavoro in questione. Il criterio «uguale per tutti» è completamente inadeguato in questo contesto.

120. Per quanto riguarda l’affermazione del Parlamento secondo la quale fissare il requisito al livello B2 può essere in ogni caso giustificato nell’interesse del servizio, è certamente corretto che la Corte abbia ammesso che tale interesse possa giustificare ciò che altrimenti costituirebbe una discriminazione fondata sulla lingua. Al contempo, tuttavia, la Corte ha dichiarato che è necessario che l’interesse in questione sia oggettivamente giustificato e che il livello di conoscenze linguistiche richiesto risulti proporzionato alle effettive esigenze del servizio (71). Sotto quest’ultimo aspetto, essa ha statuito che qualsiasi disparità di trattamento non deve andare oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito e che le istituzioni devono effettuare un bilanciamento tra l’obiettivo legittimo che giustifica la limitazione in questione e l’obiettivo dell’individuazione dei candidati dotati delle più alte qualità di competenza (72).

121. Per quanto riguarda la questione se sussista un obiettivo legittimo, ho già concluso che i candidati sono tenuti a provare la conoscenza di una seconda lingua ufficiale (73). Non mi sembra sproporzionato tentare di misurare tale conoscenza facendo riferimento a un parametro comunemente accettato. Ciò non significa, tuttavia, che il livello di conoscenza richiesto sia, di per sé, proporzionato e ritengo che spetti al Parlamento fornire prove a sostegno del suo argomento secondo il quale il livello B2 può essere giustificato. In tale contesto, come sottolinea correttamente la Spagna, le funzioni principali dei candidati idonei riguardano la guida, vale a dire che richiedono che siano autisti esperti e professionisti. Si potrebbe ragionevolmente osservare, in tale contesto, che esigere da tali candidati che essi debbano anche aver investito diverse ore per il conseguimento di una qualifica linguistica a livello B2, che possa eccedere la loro formazione come autisti professionisti di un fattore superiore a tre (74), può sembrare, per usare un eufemismo, bizzarro. Inoltre, si potrebbe affermare che richiede una particolare giustificazione il fatto di esigere che una persona, che all’atto dell’assunzione da parte di un’istituzione sia retribuita a livello di gruppo di funzioni I (75), abbia sostenuto spese per frequentare corsi di lingua necessari per acquisire una competenza linguistica di livello B2.

122. Quali sono dunque le funzioni che gli autisti assunti dovrebbero svolgere? L’elenco presentato nella sezione II dell’invito ai candidati sottolinea, non in modo innaturale, gli aspetti del lavoro che riguardano la guida o compiti strettamente collegati alla guida. Alcuni, come il trasporto di beni, documenti e corrispondenza nonché il carico e lo scarico dei veicoli, comportano eventualmente un limitato contatto umano (76). Altri, come il trasporto di personalità e funzionari o altri agenti nonché il trasporto di visitatori potrebbe richiedere talune capacità di comunicazione. Va osservato che i primi compiti devono essere svolti «principalmente a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, nonché in altri Stati membri e paesi terzi».

123. Il Parlamento sostiene, tuttavia, che non è sufficiente basarsi soltanto sull’elenco di funzioni presentato nell’invito ai candidati per comprendere pienamente i compiti che tale lavoro comporta. L’elenco era puramente indicativo. In particolare, è possibile che gli autisti debbano accogliere i passeggeri e rispondere alle loro domande. Devono essere altresì in grado di comprendere le istruzioni impartite dalla loro linea gerarchica e di comunicare con una serie di autorità esterne come la polizia e i funzionari doganali.

124. Occorre formulare due osservazioni al riguardo. In primo luogo, se il Parlamento ritiene che un particolare compito sia essenziale per quanto riguarda le funzioni che devono essere svolte, è ragionevolmente possibile attendersi che ciò sia dichiarato nella redazione di un elenco come quello presentato nella sezione II dell’invito ai candidati. Il Parlamento non può dichiarare semplicemente che, poiché l’elenco non è tassativo, è possibile naturalmente attendersi che i candidati svolgano altre funzioni. I candidati hanno legittimamente il diritto di supporre di potersi basare sulle informazioni fornite in un invito a manifestare interesse quando decidono se presentare una domanda per partecipare alla procedura di selezione in questione (77).

125. Parimenti, tuttavia, è possibile che l’elenco – che era preceduto dall’espressione «a titolo indicativo» – non debba specificare ogni aspetto dei compiti che esso indica. I candidati dovrebbero poter comprendere che possono esservi altre funzioni, accessorie rispetto a quelle elencate. A tal proposito, sarebbe normale prevedere che, ad esempio, nel trasportare passeggeri l’autista debba essere in grado di comunicare con questi ultimi e che detto autista debba avere la capacità di trattare con un agente di polizia che fermi l’automobile durante un tragitto. Sorge allora la questione del livello di conoscenza linguistica che può essere ragionevolmente richiesto a tali fini.

126. Per quanto riguarda le comunicazioni interne, le mansioni corrispondenti al gruppo di funzioni I, come elencate all’articolo 80 del RAAA, forniscono indicazioni riguardo al modo in cui i membri di tale gruppo di funzioni dovrebbero svolgere il loro ruolo nell’ambito dell’amministrazione. Tali funzioni comprendono «[m]ansioni manuali o di servizio di sostegno amministrativo, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei». Ciò premesso, è estremamente difficile osservare che il livello B2 – «[è] in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti (…)» è oggettivamente necessario per tali attività. Il livello A2 – «[r]iesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (…)» rappresenterebbe probabilmente un parametro adeguato.

127. Per quanto riguarda le comunicazioni con operatori esterni, quali i passeggeri descritti al precedente paragrafo 122, nonché la polizia e i funzionari doganali, vale la pena ricordare che la questione da risolvere riguardo alla proporzionalità è se il requisito in questione sia, al contempo, adeguato e necessario. Sebbene possano esservi momenti durante il lavoro degli autisti in cui il livello B2 – o, in realtà, anche un livello superiore se l’argomento da comunicare è effettivamente complesso – può rivelarsi utile in concreto, ciò non significa che tale livello sia «necessario». Date tali premesse, mi sembra che anche il livello A2 rappresenti probabilmente, in tale contesto, un livello adeguato e necessario.

128. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, ritengo che la seconda parte del secondo motivo dedotto dalla Spagna debba essere accolta.

 Sul terzo e quarto motivo: violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, dellarticolo 22 della Carta, dellarticolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari e dellarticolo 82 del RAAA a causa della limitazione della scelta della seconda lingua, in base alla procedura di selezione, a tre lingue (terzo motivo) e a causa della limitazione della scelta della seconda lingua soltanto allinglese, al francese e al tedesco (quarto motivo)

129. Con questi due motivi, che è più opportuno trattare congiuntamente, la Spagna afferma in sostanza che non sussiste alcuna base giuridica per limitare la scelta della seconda lingua, in base all’invito ai candidati, a tre lingue e che, in ogni caso, l’imposizione dell’inglese, del francese e del tedesco è arbitraria. Essa sostiene, in particolare, che non sussiste alcun obiettivo legittimo che giustifichi una limitazione: anche supponendo che siffatto obiettivo esista, il requisito non era proporzionato e non si è tenuto conto della necessità di selezionare i candidati che dimostravano il più alto livello di competenza.

130. Il Parlamento, pur ammettendo che qualsiasi argomento basato sull’interesse del servizio deve essere obiettivamente giustificato e proporzionato, sostiene che la necessità che i candidati siano immediatamente operativi funge, in quanto tale, da giustificazione. Poiché, come espressamente riportato nell’invito ai candidati, l’inglese, il francese e il tedesco costituiscono le lingue maggiormente utilizzate nel Parlamento per le comunicazioni sia interne che esterne e nel trattamento dei fascicoli, il requisito è giustificato dalle statistiche di cui alla parte C della sezione IV. È stato effettuato un bilanciamento tra l’interesse del servizio e le esigenze e le capacità dei candidati, in quanto era necessario garantire la padronanza, da parte dei candidati, di almeno una di tali lingue. La necessità che i candidati siano immediatamente operativi è particolarmente rilevante nel caso degli agenti contrattuali, in quanto sono assunti soltanto per un periodo limitato.

131. La Spagna basa il terzo e il quarto motivo i) sul regolamento n. 1, ii) sulla Carta nonché iii) sullo Statuto dei funzionari e sul RAAA. L’aspetto centrale delle affermazioni della Spagna riguarda il presunto trattamento discriminatorio fondato sulla lingua. Siffatta discriminazione, qualora se ne accerti l’esistenza, avrebbe origine in una serie di requisiti basati sulla situazione dei candidati quali agenti contrattuali successivamente alla loro assunzione. Pertanto, mi sembra che il punto essenziale in discussione, secondo i motivi in parola, sia costituito dalle norme che disciplinano la discriminazione stabilite dalla Carta e, fattore ancor più importante, dall’espressione contenuta nell’articolo 80, paragrafo 4, del RAAA. Concentrerò pertanto la mia attenzione, nella mia analisi successiva, su tale aspetto.

–       Sulla mancanza di un obiettivo legittimo

132. Ho fatto riferimento in precedenza al requisito previsto dallo Statuto dei funzionari e dal RAAA secondo il quale i funzionari e gli altri agenti dovrebbero avere una conoscenza di due lingue ufficiali come espressione di una decisione di natura politica (78). Non esistono lavori preparatori che chiariscano il fondamento di tale politica. Tuttavia, ciò si comprende meglio, a mio avviso, facendo riferimento alla situazione al momento dell’adozione dello Statuto dei funzionari, nel 1962. Occorre ricordare che le lingue ufficiali, all’epoca, si limitavano a quattro, con il francese utilizzato esclusivamente o comunemente in tre dei sei Stati membri originari. In tale contesto, è agevole comprendere che gli estensori dello Statuto avrebbero voluto evitare una situazione in cui le istituzioni avrebbero potuto divenire prevalentemente francofone fino al punto che molti dei suoi funzionari o agenti avrebbero parlato solo francese. Sarebbe stata quindi necessaria un’altra lingua (79). Siffatto approccio potrebbe essere quindi definito come atto a includere più che a escludere.

133. Occorre inoltre ricordare, come è già stato rilevato (80), l’osservazione della Corte secondo la quale nessuna istituzione si è avvalsa dell’opportunità offerta dall’articolo 6 del regolamento n. 1 di adottare regolamenti interni in cui siano specificate le modalità di applicazione del regime linguistico. Lo Statuto dei funzionari e il RAAA tacciono al riguardo: in altri termini, essi non fanno riferimento ad argomenti da prendere in considerazione per limitare la scelta delle lingue. Non sono previsti pertanto criteri espliciti che consentano di limitare la scelta della seconda lingua, indipendentemente dal fatto che tale restrizione avvenga a favore delle tre lingue specificate nell’invito oppure a favore di altre lingue ufficiali (81).

134. Tuttavia, la Corte ha ammesso in modo assai chiaro che restrizioni del tipo previsto nell’invito ai candidati possano essere in taluni casi giustificate. In particolare, essa ha dichiarato che l’interesse del servizio può essere un obiettivo legittimo ai fini dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari, che consente limitazioni al divieto prevalente di discriminazioni fondate, in particolare, sulla lingua, stabilito dal paragrafo 1 di tale articolo. È necessario, tuttavia, che che sia prevista una giustificazione oggettiva e che la restrizione sia proporzionata (82). La questione è quindi se tali limitazioni possano essere fatte valere nel caso di specie.

135. Esaminerò le questioni relative alla proporzionalità in modo più dettagliato nei paragrafi seguenti (83). Per fini immediati, occorre semplicemente segnalare che sia per quanto riguarda tale aspetto sia per quanto riguarda la questione se sia stata addotta una giustificazione oggettiva, spetta al Parlamento dimostrare che così è nel caso di specie, poiché esso è la parte che tenta di giustificare la deroga al principio generale secondo il quale non dovrebbero esistere discriminazioni. È pertanto necessario stabilire se le motivazioni addotte dal Parlamento nella parte C della sezione IV dell’invito ai candidati possano essere comprovate.

136. In tale contesto, il Parlamento attribuisce particolare rilevanza alla necessità che i candidati siano immediatamente operativi una volta assunti. Esso afferma, nel controricorso, che tale necessità è ancor più pressante, considerato il periodo di tempo limitato di assunzione di agenti contrattuali come gli autisti.

137. Siffatto argomento mi sembra basato su un fondamentale equivoco. Ho puntualizzato in precedenza che agenti come gli autisti non possono essere più assunti come funzionari, in quanto ciò è vietato dallo Statuto dei funzionari. Devono essere invece assunti come agenti contrattuali, di norma, ai sensi dell’articolo 3 bis del RAAA (84). Dall’articolo 85, paragrafo 1, del RAAA risulta chiaramente che, in seguito al primo rinnovo del contratto, tali agenti devono essere assunti per una durata indeterminata. Essi sono, sotto tale profilo, equiparati ai funzionari, il cui servizio può cessare solo per i motivi elencati all’articolo 47 dello Statuto dei funzionari, tra i quali i principali comprendono le dimissioni e il collocamento a riposo. Essi non si trovano nella posizione degli agenti contrattuali assunti ai sensi dell’articolo 3 ter del RAAA, il cui rapporto di lavoro è limitato, in forza dell’articolo 88, a un periodo massimo di sei anni e può essere o è, in molti casi, di minor durata. È quindi del tutto errato fare riferimento agli agenti in questione come agenti assunti per necessità soltanto per un breve periodo (85). L’argomento del Parlamento non soddisfa quindi il criterio di veridicità.

138. Anche ammettendo che il requisito dell’immediata operatività si estenda a tutto il personale, di qualsiasi natura, assunto dalle istituzioni, è utile soffermarsi a considerare l’esatto significato di tale espressione. Mi sembra normale che un’istituzione dell’Unione, al pari di qualsiasi altro datore di lavoro, intenda assumere personale in grado di iniziare a lavorare immediatamente. Tuttavia, tale necessità non significa, in particolare in relazione a persone che possono essere assunte a tempo indeterminato, che esse debbano essere capaci di svolgere le funzioni in ogni aspetto fin dal primo giorno. Può essere offerta una formazione, e normalmente lo è, per consentire ai neoassunti di lavorare al livello richiesto svolgendo tutte le mansioni inerenti al loro impiego.

139. Per quanto riguarda le tre lingue specificate nella parte C della sezione IV dell’invito ai candidati, il Parlamento fornisce statistiche basate sulle conoscenze linguistiche dichiarate dal personale nei rapporti informativi annuali, da cui risulta una conoscenza soddisfacente dell’inglese del 92%, del francese dell’84% e del tedesco del 56%. Sebbene il testo allegato non si esprima esattamente in questi termini, tali dati numerici possono essere ritenuti rilevanti essenzialmente ai fini delle comunicazioni interne. Per quanto riguarda le funzioni specifiche del posto, il Parlamento afferma che il «compito principale» degli autisti in seguito alla loro assunzione è il trasporto dei membri del Parlamento europeo. Secondo le dichiarazioni effettuate da questi ultimi nel 2014, il 97% comprendeva l’inglese, il 61% il francese e il 37% il tedesco. In base a ciò il Parlamento sostiene che la scelta delle tre lingue può essere spiegata «con la necessità che gli autisti comunichino per quanto possibile con i membri del Parlamento europeo in una lingua che questi ultimi comprendono». Per quanto riguarda i membri dei corpi diplomatici e altre personalità, il Parlamento dichiara che l’inglese è la lingua più diffusamente utilizzata. Esso aggiunge che il francese è la lingua parlata più comunemente a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, con il tedesco che svolge anch’esso un ruolo importante nella seconda di tali città.

140. Quel che ravviso problematico nelle affermazioni del Parlamento a tal riguardo è che queste sembrano prive, nel complesso, di coerenza. Per quanto concerne l’uso dell’inglese riguardo alle comunicazioni interne, si potrebbe osservare che la percentuale del 92% è in pratica così vicina al 100% da non creare, in concreto, significative differenze. Lo stesso potrebbe dirsi del francese, pari all’84%, sebbene in misura minore. Ma lo stesso non può valere per il tedesco, al 56%. Qualora fosse assunto un candidato la cui seconda lingua sia il tedesco, quasi la metà dei suoi colleghi rischierebbe di non poter comunicare con lui (86) Non si può quindi affermare che un candidato idoneo, la cui lingua sia una delle tre in questione, sarebbe certo di poter comunicare con i propri colleghi.

141. Per quanto riguarda le funzioni effettive che devono essere svolte dagli autisti interessati, il Parlamento ha affermato chiaramente in udienza che, nonostante l’elenco delle funzioni presentato nella sezione II dell’invito ai candidati, gli autisti non sarebbero stati tenuti, in realtà, a trasportare corrispondenza, in quanto ciò era di competenza di altri uffici dei servizi del Parlamento (87). Interpellato sulla questione se la voce «lavori amministrativi o di supporto logistico» significasse che essi avrebbero dovuto svolgere mansioni amministrative, il Parlamento ha precisato che non le avrebbero assunte o, se chiamati a svolgere tali funzioni, ciò sarebbe avvenuto assai di rado (88). In risposta alla domanda perché non dovrebbe essere richiesto anche il neerlandese come una delle lingue in questione, dal momento che esso sarebbe chiaramente rilevante per le funzioni svolte principalmente a Bruxelles (89), il Parlamento non ha potuto fornire un’utile risposta.

142. Passando poi alle comunicazioni esterne, sembra che, per quanto riguarda ciò che il Parlamento definisce il «compito principale» degli autisti, vale a dire, il trasporto dei membri del Parlamento europeo, la percentuale di questi ultimi che conosce l’inglese – altresì definita la lingua più appropriata per comunicare con i visitatori – è estremamente elevata, pari al 97%. Il francese, al 61%, potrebbe essere definito «utile», ma in nessun caso garantito per assicurare le comunicazioni, mentre il tedesco, al 37% porrebbe il 63% dei passeggeri nell’impossibilità di farsi comprendere. Il requisito linguistico imposto diviene quindi privo di senso.

143. Da quanto precede deriva che, sebbene lo scopo possa essere stato legittimo, in termini di interesse del servizio, esso era privo, a mio avviso, di qualsiasi giustificazione oggettiva. Ciò richiede che la limitazione debba avere un fondamento reale e tale elemento, a mio avviso, era manifestamente assente.

–       Proporzionalità

144. Ho già precisato nell’ambito del secondo motivo che, nel determinare se un requisito sia adeguato, è necessario tenere conto delle esigenze del posto di lavoro in questione (90). A mio avviso, lo stesso principio trova applicazione riguardo al terzo motivo. Poiché ho concluso che non sussisteva alcuna giustificazione oggettiva per le limitazioni linguistiche imposte dall’invito ai candidati, non è strettamente necessario esaminare la questione della proporzionalità. Nonostante ciò, esaminerò brevemente tale questione a fini di completezza.

145. Procederò a tale esame facendo riferimento a due punti della sentenza della Corte Italia/Commissione (91).

146. In primo luogo, al punto 94 di detta sentenza, la Corte, dopo aver fatto presente il requisito stabilito all’articolo 27 dello Statuto dei funzionari secondo il quale le istituzioni dovrebbero assumere assicurandosi la collaborazione di funzionari «dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità», ha proseguito dichiarando che era onere delle istituzioni effettuare un bilanciamento tra l’obiettivo legittimo che giustifica la limitazione del numero delle lingue dei concorsi e l’obiettivo dell’individuazione dei candidati dotati delle più alte qualità di competenza.

147. A tal riguardo, il Parlamento intende affermare che, poiché l’obbligo di selezionare persone dotate del massimo grado di competenza si applica solo ai funzionari e agli agenti temporanei (92), la selezione di candidati di elevata qualità come agenti contrattuali non costituisce una questione rilevante.

148. A mio avviso, tale affermazione non può essere corretta. Se il RAAA tace per quanto riguarda gli agenti contrattuali, ciò avviene in quanto esso deve riconoscere che possono esservi casi in cui tali agenti sono necessari immediatamente per eseguire contratti di breve durata e in cui la questione è «può questa persona svolgere il lavoro?» e non «è la persona tra coloro che possono svolgere al meglio il lavoro?» Si deve quindi introdurre un certo grado di flessibilità. Ciò non significa che il requisito della ricerca di un elevato livello di qualità debba essere in qualche modo escluso nel caso di tutto il personale appartenente a questa categoria. Salvo il caso in cui le circostanze impongano una scelta diversa, le istituzioni dovrebbero (proprio come qualsiasi altro datore di lavoro) cercare di assumere personale dotato del massimo grado di competenza per svolgere il lavoro esattamente nello stesso modo in cui dovrebbero cercare personale dotato delle più alte qualità di rendimento e integrità. Mi sembra che ciò sia scontato.

149. In secondo luogo, ai punti 96 e 97 della medesima sentenza, la Corte ha osservato anzitutto il fatto che le lingue sono, per i funzionari delle istituzioni, ciò che essa ha definito «un elemento essenziale della loro carriera» e che la conoscenza di una terza lingua è rilevante ai fini della loro promozione. La Corte ha dichiarato che spettava alle istituzioni effettuare un bilanciamento tra l’obiettivo legittimo indicato al precedente paragrafo 146 e le possibilità per i funzionari, una volta assunti, di apprendere, in seno alle istituzioni, le lingue necessarie all’interesse del servizio.

150. Tale ragionamento non può essere integralmente applicato al caso di specie, in quanto gli agenti contrattuali non sono ammessi alle promozioni. Tuttavia ciò non sminuisce la questione sottostante, ossia che, nel considerare se sia necessario imporre un requisito linguistico come quello di trattasi nella fattispecie, le istituzioni dovrebbero sempre tener presente che è possibile offrire al personale che esse assumono una formazione linguistica affinché esso apprenda una nuova lingua o rafforzi la conoscenza di una lingua già nota allo stesso. Non vi sono indicazioni nel caso di specie che il Parlamento abbia esaminato la questione da tale prospettiva.

–       Conclusione intermedia per quanto riguarda il terzo e il quarto motivo

151. L’aspetto sostanziale del terzo motivo è l’argomento della Spagna secondo il quale, limitando la scelta della seconda lingua nell’invito ai candidati, il Parlamento ha violato il diritto dell’Unione e, in particolare, ha violato la norma che vieta la discriminazione fondata sulla lingua. Se la limitazione dovesse essere meno restrittiva, sarebbe possibile – ad esempio – includere lo spagnolo nell’elenco delle seconde lingue ammesse.

152. Ciò detto, come ho puntualizzato in precedenza, è chiaro che un’istituzione come il Parlamento può imporre limitazioni al riguardo, purché esista una giustificazione oggettiva e il principio di proporzionalità sia rispettato (93). I requisiti che tali limitazioni rappresentavano nel caso di specie – o, per essere più precisi, le affermazioni della Spagna secondo cui tali requisiti non sono stati rispettati nel caso dell’invito ai candidati – costituiscono l’oggetto del quarto motivo.

153. Tuttavia, nei limiti in cui, con il terzo motivo, la Spagna tenta di introdurre ulteriori elementi nell’equazione, essa eccede, a mio avviso, quanto è di competenza della Corte. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Tale disposizione attribuisce alla Corte la competenza a esercitare «un controllo di legittimità sugli atti», in particolare, del Parlamento quando tali atti sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Sebbene si possa ipotizzare che l’invito ai candidati sarebbe stato valido se la scelta della seconda lingua fosse stata più ampia (o, in realtà, più ristretta), ciò non costituisce una materia sulla quale questa Corte può speculare e, quindi, una materia sulla quale essa può pronunciarsi (94).

154. Per tale ragione, ritengo che il terzo motivo debba essere respinto.

155. Per contro, e per tutte le ragioni esposte supra ai paragrafi da 132 a 150, ritengo che il quarto motivo debba essere accolto.

 Portata della domanda

156. La Spagna chiede non solo l’annullamento dell’invito ai candidati in quanto tale, ma anche della base di dati dei candidati idonei istituita conformemente alla sezione VIII. Essa osserva che l’inserimento nella base di dati non costituisce una garanzia di assunzione e che non vi sarebbe, di conseguenza, alcuna violazione del principio del legittimo affidamento se la stessa dovesse essere annullata. Se la base di dati dovesse essere mantenuta, l’illegittimità alla base dell’invito ai candidati sarebbe mantenuta, potenzialmente all’infinito.

157. Il Parlamento sostiene che i diritti dei candidati i cui nomi siano stati iscritti nella base di dati sono in effetti tutelati da tale principio, una situazione che, esso afferma, trova espressione nella giurisprudenza sia della Corte che del Tribunale.

158. È vero che nella sentenza Italia/Commissione la Corte ha dichiarato che il legittimo affidamento dei candidati dei concorsi di cui trattavasi in tale fattispecie significava che non era opportuno rimettere in discussione i risultati dei suddetti concorsi (95). Pertanto, essa ha annullato soltanto i bandi dei concorsi, consentendo al contempo che i risultati restassero validi.

159. Il Tribunale si è pronunciato nello stesso senso in una serie di sentenze successive (96).

160. In una delle sue prime sentenze (97), il Tribunale ha dedicato del tempo ad analizzare la situazione dei candidati del concorso in questione. Esso ha osservato in particolare il fatto che i candidati avevano profuso un certo sforzo nella preparazione per un concorso organizzato conformemente a un bando da essi ritenuto valido. Il fatto che, a distanza di tempo dalla conclusione del concorso, sia risultato che, in seguito a una sentenza pronunciata in una causa diversa, per quanto analoga, tale bando era viziato da illegittimità, non ha potuto pregiudicare il loro legittimo affidamento (98).

161. Condivido in una certa misura la posizione adottata dal Tribunale in tale causa. Tuttavia, mi sembra fondamentale il fatto che il punto di vista ivi esposto sia stato adottato a meno di un anno dalla sentenza della Corte nella causa Italia/Commissione (99). Al momento della redazione delle presenti conclusioni, sono passati più di cinque anni da tale data. Tale legittimo affidamento non può perdurare all’infinito. Concordo pertanto con la posizione esposta dalla Spagna. La base di dati dovrebbe essere quindi annullata unitamente all’invito ai candidati in quanto tale.

 Osservazioni conclusive

162. Occorre fornire le seguenti osservazioni prima di concludere.

163. In primo luogo, nonostante la lunga serie di sentenze elencate supra nelle note a piè di pagina 95 e 96, sembra che talune istituzioni (100), in stretta collaborazione con l’EPSO, abbiano continuato a organizzare concorsi generali e procedure di selezione che imponevano sostanzialmente requisiti analoghi riguardo alla seconda lingua dei candidati e utilizzavano sostanzialmente formule analoghe per quanto riguarda tali requisiti nei bandi o negli inviti a manifestare interesse corrispondenti (101). Esse hanno così agito sulla base del fatto che, anche se il bando o l’invito ai candidati viene annullato in un successivo ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione, i risultati, sotto forma di elenchi dei candidati idonei, non saranno annullati.

164. In un’Unione europea disciplinata dalla regola dello Stato di diritto, tale linea di condotta da parte di talune istituzioni mi sembra a dir poco oltraggiosa. Dovrebbe cessare immediatamente.

165. In secondo luogo, per quanto riguarda le lingue selezionate dal Parlamento nell’invito ai candidati per operare come seconda lingua, la scelta dell’inglese, del francese e del tedesco non ha costituito una novità. Infatti, la stessa combinazione è stata oggetto di ricorsi conclusisi con esito positivo in numerose cause dinanzi alla Corte e al Tribunale (102). Tuttavia, sembrerebbe che almeno in alcuni concorsi più recenti l’EPSO abbia abbandonato tale approccio e lo abbia sostituito con un sistema in base al quale i candidati sono liberi di scegliere la loro seconda lingua tra quelle ufficiali (e possono in effetti indicarne più di una). Dopo la scadenza del termine pertinente, le cinque lingue più frequentemente dichiarate dai candidati, salvo un controllo eseguito nell’interesse del servizio, saranno dichiarate le seconde lingue del concorso. Il candidato che non abbia dichiarato alcuna di tali lingue sarà escluso (103). Mi sembra che tale sistema basato sulla domanda possa presentare due vantaggi. Sotto un primo profilo, esso può meglio riflettere la conoscenza effettiva del candidato. Sotto un secondo profilo, esso evita il tranello (a mio avviso alquanto grave) cui è andato incontro il sistema di cui trattasi nella presente fattispecie consistente nel fatto che, nel sancire il requisito dell’inglese, del francese e del tedesco come seconde lingue, l’uso di tali lingue si è consolidato nelle istituzioni, se non per sempre, almeno per un considerevole periodo di tempo. Va osservato inoltre, per inciso, che, per uno di tali concorsi (104), le percentuali di risposta sono state le seguenti: per l’inglese il 97,86%, per il francese il 51,30%, per lo spagnolo il 27,98%, per l’italiano il 26,73% e per il tedesco il 19,33% (105). Tale risultato indica, a mio avviso, che può essere poco saggio attribuire automaticamente al tedesco l’importanza che gli è stata riconosciuta in passato. Tuttavia, riesco anche a cogliere almeno un potenziale svantaggio nel sistema nella misura in cui esso non fornisce certezze ai candidati che si preparano per il concorso ed è possibile che, alla fine, la loro seconda lingua (o le loro seconde lingue) non risulti tra quelle scelte per proseguire. Tale punto non è, tuttavia, in discussione nella fattispecie e non lo approfondisco volutamente.

166. Più in generale, ho suggerito nel precedente paragrafo 119 che un approccio generale «uguale per tutti» era inadeguato ai fini della determinazione del necessario livello di conoscenza della lingua che può essere richiesto agli autisti nel caso di specie. Ciò vale, a mio avviso, anche per il modo in cui i requisiti linguistici nel loro insieme sono stabiliti nei concorsi generali e negli inviti a manifestare interesse.

167. Ciò è particolarmente vero quando vi è la necessità che i candidati, una volta assunti, svolgano un compito specifico o una serie di compiti specifici. Pertanto, qualora siano necessarie domande di agenti temporanei che operino in una nuova sottounità competente in materia di sviluppo regionale delle aree montane della Grecia, giustificare una disposizione secondo la quale coloro che si presentano debbono avere il greco fra le proprie lingue non dovrebbe porre, di norma, grossi problemi. Lo stesso dicasi per quanto riguarda, ad esempio, i concorsi per traduttori o per giuristi linguisti cui viene chiesto di tradurre in una particolare lingua.

168. Mi rendo conto che il compito diviene più difficile nel caso di concorsi generali. Tuttavia, rimane il fatto che qualsiasi restrizione deve perseguire un obiettivo legittimo ed essere proporzionata. Occorre formulare due osservazioni al riguardo. In primo luogo, lo scopo principale di qualsiasi concorso o procedura di selezione è – salvo requisiti specifici riguardo alla lingua altrimenti previsti in una determinata fattispecie – selezionare i migliori candidati per il posto, vale a dire, coloro che sono dotati delle più alte qualità di competenza (106). Considerati da tale prospettiva, i requisiti linguistici previsti dall’istituzione che intende assumere, o dall’EPSO che agisce in qualità di agente per l’istituzione che esso rappresenta, sono di secondaria importanza. Essi devono essere pertanto adattati per conseguire tale obiettivo principale.

169. In secondo luogo, qualsiasi processo decisionale comporta la redazione di orientamenti e non ritengo che l’invito ai candidati sia criticabile semplicemente in quanto ha tentato di far ciò richiedendo ai candidati di avere una delle tre seconde lingue. La questione più complessa è stabilire dove vada posto il limite invalicabile. Se l’intenzione fosse di fissare solo due lingue, il fatto di giustificare tale scelta non mi sembrerebbe necessariamente un compito impossibile in ogni caso, ma così facendo sarebbero sempre necessarie un’analisi e un’esplicita motivazione specifiche. Per contro, è irrealistico fissare il livello a un valore indebitamente elevato – ad esempio imponendo lo svolgimento di una selezione tra almeno dieci lingue. Occorre in ogni caso un’attenta valutazione di ciò che è appropriato e qualora il valore dovesse essere proporzionato, dovrebbe essere ragionevole. Pertanto, per fare un solo esempio, se dalle statistiche su cui si basa un requisito risulta che la conoscenza della lingua «A» è 26,3% e quella della lingua «B» è 25,7%, sarà difficile, e probabilmente impossibile, giustificare l’inclusione della lingua «A» ma l’esclusione della lingua «B».

 Sulle spese

170. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché ritengo che la Corte debba accogliere le conclusioni della Spagna sulla base di tutti i motivi dedotti, tranne il terzo, il Parlamento dovrebbe sostenere le spese.

 Conclusione

171. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba:

–        annullare l’invito a manifestazione d’interesse «Agenti contrattuali – Gruppo di funzioni I – Autisti (u/d) EP/CAST/S/16/2016», unitamente alla base di dati istituita a norma della sezione VIII del medesimo invito, e

–        condannare il Parlamento europeo alle spese.


ALLEGATO

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Livelli comuni di riferimento


LIVELLO AVANZATO

C2

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse.


C1

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.

LIVELLO INTERMEDIO

B2

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.


B1

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

LIVELLO ELEMENTARE

A2

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.


A1

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.



1      Lingua originale: l’inglese.


2      Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), e successive modifiche.


3      GU 2010, C 83, pag. 389 (in prosieguo: la «Carta»).


4      Regolamento 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 1962, 45, pag. 1385), e successive modifiche (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari»).


5      V. anche, per quanto riguarda considerazioni di natura analoga, causa C‑621/16 P, Commissione/Italia, tuttora pendente dinanzi alla Corte. Varie questioni sollevate in tale causa sono identiche o simili a quelle sorte nella causa in esame. Il mio collega, l’avvocato generale Bobek, presenterà le sue conclusioni in tale causa il 25 luglio 2018.


6      V., al riguardo, sentenza dell’11 luglio 1985, Mutsch, 137/84, EU:C:1985:335, punto 11. Per un’analisi erudita e interessante del contesto linguistico e culturale delle lingue nell’ambito dell’Unione europea, v. Dorren, G., Lingo – A language spotter’s guide to Europe, Profile Books, Londra, 2014.


7      Queste comprendono attualmente il bulgaro, il ceco, il croato, il danese, l’estone, il finlandese, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese. V. articolo 1 del regolamento n. 1, come modificato più di recente dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU 2013, L 158, pag. 1).


8      Tra questi è incluso il Parlamento.


9      Le lingue in questione sono identiche a quelle elencate supra nella nota 7.


10      La mattina del 22 marzo 2016, sono avvenuti in Belgio tre attentati suicidi coordinati. Di questi, due hanno avuto luogo all’aeroporto Zavantem e uno nella stazione della metropolitana Maalbeek al centro di Bruxelles. Sono rimasti uccisi 32 civili e 3 attentatori e sono rimaste ferite più di 300 persone.


11      GU 2016, C 131A, pag. 1. L’invito ai candidati è stato pubblicato in tutte le lingue ufficiali.


12      I livelli linguistici specificati sono basati sul Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. V. infra, paragrafi da 45 a 47.


13      L’EPSO è stato istituito con decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU 2002, L 197, pag. 53).


14      Queste sono elencate nella precedente nota a piè di pagina 7.


15      Sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 67. Niente lascia intendere che la posizione sia mutata dalla pronuncia di tale sentenza. V., tuttavia, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punti da 199 a 205, in cui la Corte ha considerato l’applicazione dell’articolo 14 del regolamento interno del Consiglio, e v. anche infra, paragrafi da 53 a 57.


16      Diverse dal maltese.


17      Ciò, osservo, coesiste alquanto stranamente con un documento del Parlamento intitolato «Il multilinguismo al Parlamento europeo», in cui si afferma, in particolare, che: «[a]l Parlamento europeo tutte le lingue ufficiali hanno pari importanza. (…) Il Parlamento europeo si distingue dalle altre istituzioni dell’UE per l’obbligo che gli incombe di garantire il massimo livello possibile di multilinguismo. (…)». V. http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/20150201PVL00013/Multilingualism.


18      Alcuni commentatori hanno osservato che il regime linguistico può differire nell’ambito di un’istituzione come nel caso, ad esempio, di talune direzioni generali della Commissione che hanno come lingua prevalente l’inglese mentre altre utilizzano il francese. V. Grevier, R., e Lundquist, L., «Getting ready for a new Tower of Babel», in Linguistic Diversity and European Democracy, Ashgate, 2011, pag. 80.


19      L’articolo 30 dello Statuto dei funzionari prevede quanto segue: «Per ogni concorso è nominata una commissione giudicatrice dalla autorità che ha il potere di nomina. Tale commissione redige l’elenco dei candidati dichiarati idonei».


20      V. https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/.


21      Una descrizione completa del livello e del grado di conoscenza presunti viene esposta nell’allegato. V. https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale. I descrittori specifici per il livello B2 sono del seguente tenore: «È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni». V. https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/.


22      Per l’inglese, v. https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838506-Guided-learning-hours, che propone dalle 500 alle 600 ore. Per il francese, v. http://www.alliancefr.ph/en/general-information, che propone dalle 560 alle 650 ore. Per il tedesco, v. http://www.deutschkurse-leipzig.de/schule-team/niveaustufen-des-ger/, che propone 640 ore.


23      Secondo l’Eurobarometro speciale (386) della Commissione, Gli europei e le loro lingue, del giugno 2012, solo poco più della metà degli europei dichiara di parlare almeno un’altra lingua oltre alla propria lingua madre. Per coloro che terminavano gli studi tra i 16 e i 19 anni, la percentuale media di coloro che che conoscevano almeno una lingua in tutti gli Stati membri era del 48% e per coloro che terminavano gli studi a 15 anni, la percentuale corrispondente era del 22%. Come sarebbe prevedibile, la percentuale di coloro che avevano una formazione universitaria e che rendevano tale dichiarazione era nettamente superiore (oltre il 75%). V. ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf. La parte B della sezione IV dell’invito ai candidati richiedeva semplicemente il completamento della scuola dell’obbligo da parte di questi ultimi.


24      V. https://www.cefs-formation.com/.


25      Conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU 2004, L 124, pag. 1).


26      Prevedendo che, dopo il 31 dicembre 2006, non potevano più essere assunti agenti ausiliari.


27      In qualità di assistenti (categoria D).


28      V. articoli 3 bis, paragrafo 1, lettera a), e 80 del RAAA.


29      V. supra, paragrafo 50.


30      V., in tal senso, sentenze del 5 maggio 2015, Spagna/Consiglio, C‑147/13, EU:C:2015:299, punto 42, e del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 203.


31      C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631.


32      GU 2015, L 248, pag. 80.


33      V. articoli 1, paragrafo 1 e 4, paragrafo 1.


34      L’articolo 14 del regolamento interno del Consiglio, del 1o dicembre 2009, prevede quanto segue: «1. Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all’unanimità e motivata dall’urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore. 2. Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1, che egli designa».


35      V. punti 3, 196, 201 e 204 della sentenza.


36      V. punti 114 e 115 della sentenza.


37      V. punto 203 della sentenza.


38      V. supra, paragrafo 27.


39      C‑566/10 P, EU:C:2012:752. V., tra l’altro, sentenze del 24 settembre 2015, Italia e Spagna/Commissione, T‑124/13 e T‑191/13, EU:T:2015:690, punto 6, del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑295/13, non pubblicata, EU:T:2015:997, punto 32, e del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 11.


40      Il manuale per le candidature online di EPSO può essere consultato all’indirizzo https://epso.europa.eu/manuals/online-application-manual_en. Al momento della redazione delle presenti conclusioni, la versione disponibile è contrassegnata dalla dicitura «ultimo aggiornamento: aprile 2016». Sarà stata quindi la versione in vigore al momento della pubblicazione dell’invito ai candidati. Il documento è disponibile in tutte le lingue ufficiali.


41      Sottolineatura nel testo originale.


42      V., ad esempio, il successivo paragrafo 96.


43      In modo confuso, la Spagna dichiara, quando espone il presente motivo nel ricorso, che questo riguarda soltanto le comunicazioni tra i candidati e l’EPSO. Essa procede poi a includere fra i suoi argomenti la questione delle comunicazioni tra tali candidati e il Parlamento. Poiché, tuttavia, ciò non viene esposto nel motivo formulato dalla Spagna e poiché, in ogni caso, la Spagna non ha dimostrato, a mio avviso, che le comunicazioni con il Parlamento fossero limitate nel modo indicato, non approfondirò tale aspetto.


44      Il Parlamento cita, al riguardo, la sentenza del 13 dicembre 1983, Commissione/Consiglio, 218/82, EU:C:1983:369, punto 15.


45      V., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2004, Commissione/Grecia, C‑475/01, EU:C:2004:585, punti 18 e 19 e giurisprudenza ivi citata.


46      V. paragrafo 66 e nota a piè di pagina 44.


47      V. supra, paragrafi 62 e 63.


48      Sentenza del 27 novembre 2012, C‑566/10 P, EU:C:2012:752.


49      V., in tal senso, punto 32 della sentenza.


50      V., in tal senso, punti da 70 a 75 della sentenza.


51      In particolare, la sentenza Italia/Commissione riguardava la questione delle modalità di pubblicazione di bandi di un concorso esterno per amministratori e assistenti (e quindi funzionari) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre la particolare questione in esame nella fattispecie riguarda le lingue di comunicazione tra candidati ai posti di agente contrattuale secondo un invito a manifestare interesse. Tuttavia, la questione essenziale in entrambe le cause è l’applicazione del regolamento n. 1 e dello Statuto dei funzionari a coloro che, nel periodo in questione, non sono alle dipendenze di un’istituzione dell’Unione. Occorre osservare, a tal riguardo, che anche la pubblicazione di un bando è una comunicazione; essa avviene semplicemente nell’ambito della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


52      V. https://europa.eu/epso/application/passport/index.cfm?action=create_profile.


53      Non comprendo l’esatto significato da attribuire all’espressione «application environment», utilizzata nella versione in lingua inglese del manuale per le candidature online. Tale espressione sembra a me, che sono madrelingua inglese, completamente priva di significato e, volendo essere il più possibile gentile, mi sembra che tale espressione non sia niente più che gergo. Ritengo probabile che un candidato, la cui lingua madre non sia l’inglese, intenda tale espressione come «tutto ciò che è connesso all’atto di candidatura».


54      Infatti, vale la pena ricordare che la Corte ha sottolineato l’importanza della certezza del diritto, nel dichiarare che le norme che disciplinano la scelta delle lingue nei concorsi «devono stabilire criteri chiari, oggettivi e prevedibili affinché i candidati possano sapere, con sufficiente anticipo, quali requisiti linguistici debbono essere soddisfatti, e ciò al fine di potersi preparare ai concorsi nelle migliori condizioni» (v. sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 90).


55      Sentenza del 27 novembre 2012, C‑566/10 P, EU:C:2012:752.


56      Vale a dire, l’inglese, il francese e il tedesco.


57      Non è del tutto chiaro il motivo per cui la Spagna ha scelto di concentrarsi sull’articolo 22 della Carta, escludendo l’articolo 21. Le due disposizioni sono state tuttavia descritte nel senso che presentano una «sovrapposizione potenzialmente significativa» (v. Craufurd Smith, R., «Article 22 – Cultural, Religious and Linguistic Diversity», in The EU Charter of Fundamental Rights, Hart Publishing, 2014, pag. 611). Dato che, ai fini delle presenti conclusioni, la prima può essere intesa nel senso che rappresenta un obbligo positivo (di rispettare la diversità linguistica) e la seconda un obbligo negativo (di non discriminare in base, in particolare, alla lingua), propongo di non soffermarsi su tale distinzione.


58      V. punto da 73 a 77 della sentenza.


59      V. supra, paragrafo 60.


60      Sentenza del 27 novembre 2012, C‑566/10 P, EU:C:2012:752.


61      V. supra, paragrafo 74.


62      V. punti 68 e 69 della sentenza (il corsivo è mio).


63      V. infra, paragrafo 127.


64      Sentenza del 27 novembre 2012, C‑566/10 P, EU:C:2012:752. V. supra, paragrafo 74.


65      V. supra, paragrafi da 75 a 83.


66      V. supra, paragrafo 90.


67      Per ragioni di completezza, occorre aggiungere che ritengo tutto ciò un’applicazione delle norme generali in materia di interpretazione e non della regola della lex specialis. L’ambito di applicazione del regolamento n. 1 è sostanzialmente diverso da quello dello Statuto dei funzionari. Il primo stabilisce norme relative all’uso delle lingue ufficiali da parte e all’interno delle istituzioni e riguardanti il modo in cui esse comunicano con i cittadini dell’Unione. Il secondo contiene una serie di disposizioni destinate a disciplinare il rapporto fra tali istituzioni e i loro funzionari o agenti. Descrivere il secondo nel senso che rappresenta una lex specialis rispetto alla lex generalis costituita dal primo non mi sembra appropriato. Per una soluzione alternativa, si prega di esaminare le conclusioni del mio collega, l’avvocato generale Bobek, nella causa C‑621/16 P, Commissione/Italia, paragrafi da 144 a 151.


68      Alla sezione VII, punto 10.


69      V. supra, paragrafo 25.


70      V. supra, paragrafi 45 e segg.


71      Sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 88.


72      V., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punti 93 e 94.


73      V. supra, paragrafo 110.


74      V. supra, paragrafi 46 e 47.


75      Gli attuali livelli retributivi per gli agenti contrattuali sono indicati in dettaglio all’indirizzo https://epso.europa.eu/help/faq/2228_it.


76      Nei limiti in cui tali funzioni siano effettivamente destinate ad essere svolte dagli autisti in questione. V. infra, paragrafo 141.


77      V., per analogia, sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 92.


78      V. supra, paragrafo 110.


79      Si potrebbe affermare che un ragionamento analogo è alla base della disposizione contenuta nell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari a norma della quale «[n]essun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».


80      V. supra, paragrafo 40.


81      V. sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punti 83 e 85.


82      V., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punti 87 e 88.


83      V. infra, paragrafi da 144 a 150.


84      V. supra, paragrafo 52. La sezione IX dell’invito ai candidati conferma che gli agenti in questione dovevano essere assunti ai sensi di tale disposizione.


85      Infatti, tale punto trova espressione nella sezione IX dell’invito ai candidati, che fa riferimento al fatto che il secondo rinnovo del contratto avviene per una durata indeterminata.


86      Salvo che, naturalmente, essi possano comunicare con lui attraverso la sua prima lingua.


87      Il Parlamento ha ammesso in udienza che la redazione dell’elenco di funzioni per gli autisti era stata, secondo la sua definizione, «generica».


88      Per quanto riguarda ciò che il Parlamento definisce, nel controricorso, «il trattamento dei fascicoli», la situazione è particolare sotto il profilo linguistico. L’espressione sembra essere stata utilizzata nella spiegazione del modulo standard dell’EPSO per il requisito della seconda lingua in taluni bandi di concorso. Si potrebbe affermare che ciò ha un certo significato in relazione, ad esempio, all’assunzione degli amministratori. Nella versione in lingua inglese dell’invito ai candidati, tuttavia, detti termini sono stati cancellati e sostituiti – si deve supporre intenzionalmente – con l’espressione «day‑to‑day work» (lavoro quotidiano). Presumibilmente, ciò è stato fatto sul presupposto che i compiti che gli autisti avrebbero dovuto svolgere non avrebbero incluso regolarmente (o in nessun caso) il trattamento di fascicoli. Tuttavia, lo stesso non è stato fatto nei testi equivalenti in francese o in tedesco: ciascuno faceva riferimento al «trattamento dei fascicoli» (rispettivamente, «traitement des dossiers»’ e «Bearbeitung von Akten»). È quindi lungi dall’essere chiaro ciò che il Parlamento intendesse con tale espressione. Tuttavia, mi sembra che i) sia molto improbabile, in effetti, che il trattamento dei fascicoli possa rappresentare una parte normale delle funzioni dell’autista e ii) l’uso in inglese dell’espressione «day‑to‑day work» non aggiunga niente in concreto, poiché le questioni ruotano intorno alle lingue dei candidati idonei che possono essere richieste nello svolgimento delle loro funzioni e tali aspetti sono già adeguatamente compresi nei riferimenti alle comunicazioni interne ed esterne contenuti nel testo.


89      V. sezione I dell’invito ai candidati.


90      V. supra, paragrafo 119.


91      Sentenza del 27 novembre 2012, C‑566/10 P, EU:C:2012:752.


92      V., rispettivamente, articolo 27 dello Statuto dei funzionari e articolo 12, paragrafo 1, del RAAA.


93      V. supra, paragrafo 134.


94      V. anche infra, paragrafo 169.


95      Sentenza del 27 novembre 2012, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 103.


96      V. sentenze del 12 settembre 2013, Italia/Commissione, T‑142/08, non pubblicata, EU:T:2013:422, punto 51, del 12 settembre 2013, Italia/Commissione, T‑164/08, non pubblicata, EU:T:2013:417, punto 51, del 12 settembre 2013, Italia/Commissione, T‑126/09, non pubblicata, EU:T:2013:415, punto 49, del 12 settembre 2013, Italia/Commissione, T‑218/09, non pubblicata, EU:T:2013:416, punto 37, del 16 ottobre 2013, Italia/Commissione, T‑248/10, non pubblicata, EU:T:2013:534, punti da 45 a 51, del 24 settembre 2015, Italia e Spagna/Commissione, T‑124/13 e T‑191/13, EU:T:2015:690, punto 151, del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑275/13, non pubblicata, EU:T:2015:1000, punto 133, del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑295/13, non pubblicata, EU:T:2015:997, punto 191, del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑510/13, non pubblicata, EU:T:2015:1001, punto 162, e del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 213.


97      Sentenza del 16 ottobre 2013, Italia/Commissione, T‑248/10, non pubblicata, EU:T:2013:534, punti da 45 a 51.


98      V. punto 48 della sentenza.


99      Sentenza del 27 novembre 2012, C‑566/10 P, EU:C:2012:752.


100      Ad eccezione, occorre sottolinearlo, della Corte di giustizia.


101      V. supra, paragrafo 58.


102      V. sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752 e cause citate nella nota a piè di pagina 96.


103      V. Bando di concorso generale – EPSO/AD/338/17 – Amministratori (AD 5) (GU 2017, C 99A, pag. 1), Bando di concorso generale – EPSO/AST‑SC/06/17 – Segretari/Commessi (SC 1 e SC 2) (GU 2017, C 377A, pag. 1), e Bando di concorso generale – EPSO/AD/356/18 – Amministratori (AD 5) (GU 2018, C 88A, pag. 1).


104      EPSO/AD/356/18 – Amministratori (AD 5). V. https://epso.europa.eu/apply/job-offers/news/3189_languages-candidates-2018-graduate-administrators-competition_it.


105      Per gli altri due concorsi, le percentuali corrispondenti erano le seguenti: [Per EPSO/AD/338/17 – Amministratori (AD 5)] inglese 97,31%, francese 52,07%, spagnolo 27,29%, italiano 26,83% e tedesco 18,69% (v. https://epso.europa.eu/apply/job-offers/news/2533_languages-candidates-graduate-administrators-2017-competition_it) e [per EPSO/AST‑SC/06/17 – Segretari/Commessi (SC 1 e SC 2) inglese 91,16%, francese 56,82%, italiano 31,27%, spagnolo 26,22% e tedesco 9,99% (v. https://epso.europa.eu/apply/job-offers/news/2893_languages-candidates-secretaries-clerks-2017-competition_it).


106      V. articolo 27 dello Statuto dei funzionari per quanto riguarda l’assunzione dei funzionari e, v. supra, in generale, paragrafo 148.