Language of document : ECLI:EU:C:2019:249

Causa C377/16

Regno di Spagna

contro

Parlamento europeo

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019

«Ricorso di annullamento – Regime linguistico – Procedura di selezione di agenti contrattuali – Invito a manifestazione d’interesse – Autisti – Gruppo di funzioni I – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca – Lingua di comunicazione – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio»

1.        Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Invito a manifestazione d’interesse per la costituzione di una base di dati di candidati da assumere quali agenti contrattuali – Lingue di comunicazione tra l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e i candidati – Limitazione – Ammissibilità – Motivazione – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio di proporzionalità

(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6; regime applicabile agli altri agenti, art. 80, § 4; regolamento del Consiglio n. 1, artt. 2 e 5)

(v. punti 38‑40, 44, 47, 51)

2.        Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Invito a manifestazione d’interesse per la costituzione di una base di dati di candidati da assumere quali agenti contrattuali – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 6)

(v. punti 63, 67, 70, 72‑74, 78)

3.        Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Invito a manifestazione d’interesse per la costituzione di una base di dati di candidati da assumere quali agenti contrattuali – Limitazione della scelta della seconda lingua – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 6)

(v. punti 68, 69)

4.        Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di un invito a manifestazione d’interesse per la costituzione di una base di dati di candidati da assumere quali agenti contrattuali – Legittimo affidamento dei candidati prescelti – Limitazione degli effetti nel tempo – Esclusione

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91)

(v. punti 83‑88)

Sintesi

Nelle procedure di selezione del personale delle istituzioni dell’Unione, le differenze di trattamento fondate sulla lingua non sono, in linea di principio, ammesse

Nella sentenza Spagna/Parlamento (C‑377/16), emessa il 26 marzo 2019, la Corte ha annullato, nel quadro di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, un invito a manifestazione d’interesse pubblicato dal Parlamento europeo per l’assunzione di agenti contrattuali ai fini dello svolgimento di mansioni di autista, il quale aveva limitato la scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca e imposto di scegliere tra queste tre lingue la lingua di comunicazione ai fini della procedura di selezione.

Il 14 aprile 2016 il Parlamento europeo aveva pubblicato un invito a manifestazione d’interesse al fine di costituire una base di dati di candidati idonei ad essere assunti in qualità di agenti contrattuali per l’esercizio della funzione di autista. Il titolo IV di tale invito stabiliva che l’assunzione in questione era subordinata ad una «conoscenza soddisfacente (…) del francese, dell’inglese o del tedesco» quale «lingua 2». Secondo il Parlamento, tale limitazione rispondeva all’interesse del servizio, in virtù del quale «il personale neoassunto deve essere immediatamente operativo e capace di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano», posto che le tre lingue suddette sarebbero le più diffusamente utilizzate in detta istituzione. Inoltre, i candidati erano tenuti a presentare le loro candidature utilizzando un modulo di iscrizione elettronica disponibile unicamente in queste tre lingue sul sito Internet dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO).

Per quanto riguarda un’eventuale limitazione della scelta delle lingue per le comunicazioni tra i candidati e l’EPSO nel quadro della procedura di selezione in questione, la Corte ha statuito che non si poteva escludere che dei candidati fossero stati privati della possibilità di utilizzare la lingua ufficiale di loro scelta per presentare le loro candidature, e fossero stati perciò assoggettati ad una disparità di trattamento fondata sulla lingua. In tale contesto, la Corte ha segnatamente ricordato che, a norma dell’articolo 2 del regolamento n. 1/58 (1), i testi diretti alle istituzioni dell’Unione da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali, contemplate dall’articolo 1 del medesimo regolamento. Tale diritto di scegliere, tra le lingue ufficiali dell’Unione, la lingua da utilizzare negli scambi con le istituzioni ha un rilievo fondamentale, in quanto componente essenziale del rispetto della diversità linguistica dell’Unione, la cui importanza viene ricordata all’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE, nonché all’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nondimeno, nel quadro specifico delle procedure di selezione del personale dell’Unione, le istituzioni possono prevedere delle limitazioni relative all’uso delle lingue ufficiali, purché tali limitazioni siano, in conformità dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari, come applicato agli agenti contrattuali a norma dell’articolo 80, paragrafo 4, del regime applicabile agli altri agenti (RAA) (2), oggettivamente e ragionevolmente giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale nel quadro della politica del personale e proporzionate alla finalità perseguita. Orbene, nel caso di specie, il Parlamento europeo non ha fornito alcun motivo idoneo a dimostrare l’esistenza di un siffatto obiettivo legittimo di interesse generale tale da giustificare la limitazione delle lingue di comunicazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca.

Quanto alla questione della limitazione della scelta della lingua 2 alle lingue sopra menzionate ai fini della procedura di selezione stessa, la Corte ha constatato che i candidati le cui conoscenze linguistiche non permettevano di soddisfare il requisito suddetto sono stati privati della possibilità di partecipare a tale procedura di selezione, e ciò quand’anche essi disponessero di una conoscenza soddisfacente, alla luce delle condizioni dettate dall’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAA, di almeno due lingue ufficiali dell’Unione. Tale limitazione è idonea a costituire una disparità di trattamento fondata sulla lingua. Orbene, malgrado che l’interesse del servizio possa rendere necessario, a titolo di un obiettivo legittimo di interesse generale, che le persone assunte dispongano di conoscenze linguistiche specifiche, spetta all’istituzione che limita il regime linguistico di una procedura di selezione, la quale dispone al riguardo di un ampio margine discrezionale, dimostrare che una siffatta limitazione è capace di soddisfare reali esigenze attinenti alle funzioni da svolgere, tenendo presente che tale limitazione deve essere proporzionata all’interesse suddetto e fondarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che consentano ai candidati di comprendere le ragioni di tale condizione imposta e ai giudici dell’Unione di verificarne la legittimità. Nel caso di specie, la Corte ha concluso che le motivazioni addotte nel titolo IV dell’invito a manifestazione d’interesse non erano sufficienti, di per sé sole, a dimostrare che le mansioni di autista presso il Parlamento europeo richiedevano concretamente la conoscenza di una delle tre lingue in questione, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell’Unione. Inoltre, posto che il Parlamento europeo non ha adottato, in applicazione dell’articolo 6 del regolamento n. 1/58, regole interne riguardanti le modalità di applicazione del proprio regime linguistico, non si può affermare, senza tener conto delle funzioni che le persone assunte saranno concretamente chiamate ad esercitare, che le tre lingue in questione siano, necessariamente, le lingue più utili per tutte le funzioni nell’ambito di tale istituzione. Quanto alla circostanza che la descrizione delle mansioni che gli autisti assunti avrebbero dovuto esercitare indicava che costoro avrebbero svolto la parte essenziale dei loro compiti a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, ossia tre città situate in Stati membri che annoverano tra le loro lingue ufficiali le lingue francese o tedesca, la Corte ha statuito che essa non era sufficiente per giustificare la limitazione in questione. Infatti, il Parlamento non ha dimostrato che la limitazione a ciascuna delle lingue designate come lingua 2 della procedura di selezione fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata alla luce delle specificità funzionali dei posti da coprire e per quale motivo, per contro, tale scelta non potesse cadere su altre lingue ufficiali eventualmente capaci di essere pertinenti per tali posti.

Infine, per quanto riguarda le conseguenze dell’annullamento dell’invito a manifestazione d’interesse, la Corte ha concluso annullando la base di dati costituita a questo scopo. Essa ha affermato che i candidati che erano stati iscritti in questa base di dati non hanno beneficiato di alcuna garanzia di assunzione e, dunque, che la semplice iscrizione dei candidati in questa base di dati non era suscettibile di creare un legittimo affidamento che imponesse di mantenere in vigore gli effetti dell’invito a manifestazione d’interesse annullato. Per contro, l’annullamento non ha avuto effetti su eventuali assunzioni già effettuate.


1      Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1).


2      Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).