Language of document : ECLI:EU:T:2015:269

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

12 maggio 2015 (*)

«Regime delle specialità tradizionali garantite – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Rigetto della domanda di registrazione della denominazione “pomazánkové máslo” (burro da spalmare) in quanto specialità tradizionale garantita – Articolazione con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 che fissano le condizioni di utilizzo della denominazione di vendita “burro”»

Nella causa T‑51/14,

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, J. Vláčil e J. Vitáková, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Guillem Carrau, Z. Malůšková e K. Walkerová, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/658/UE della Commissione, del 13 novembre 2013, recante rigetto di una domanda di registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Pomazánkové máslo (STG)] (GU L 305, pag. 22),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni (relatore) e L. Madise, giudici,

cancelliere: K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

 Regolamenti nn. 1234/2007 e 445/2007

1        Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (GU L 299, pag. 1), ha proceduto al raggruppamento dell’insieme delle 21 organizzazioni comuni di mercati riguardanti differenti prodotti o gruppi di prodotti, che in precedenza erano disciplinate da altrettanti regolamenti di base distinti nonché da altri regolamenti del Consiglio che li completavano. Per quanto concerne il latte, i prodotti lattieri ed i grassi, erano stati adottati vari strumenti giuridici al fine di disciplinarne la commercializzazione e la denominazione, come il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare (GU L 316, pag. 2).

2        Il regolamento n. 1234/2007, il quale ha abrogato e sostituito, segnatamente, il regolamento n. 2991/94, riprendendo l’insieme delle sue disposizioni, mira specialmente – come si evince, in particolare, dal suo considerando 51 – ad uniformare l’uso delle denominazioni commerciali al fine di garantire la concorrenza e di proteggere i consumatori (sentenza del 18 ottobre 2012, Commissione/Repubblica ceca, C‑37/11, Racc., in prosieguo: la «sentenza C‑37/11», EU:C:2012:640, punti 2 e 61).

3        L’articolo 115 del regolamento n. 1234/2007 stabilisce quindi le norme di commercializzazione dei grassi, applicabili ai prodotti destinati al consumo umano aventi un tenore di grassi, in peso, pari o superiore al 10% ma inferiore al 90%, rinviando al suo allegato XV.

4        L’appendice dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007, alla quale l’articolo 115 dello stesso regolamento rinvia, prevede che la denominazione di vendita «burro» sia riservata al «prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell’80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2%». Le eccezioni a tale regola sono enunciate al punto I, paragrafo 2, terzo comma, di detto allegato e riguardano:

a)      la designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale o le cui denominazioni sono chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;

b)      i prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90%.

5        I prodotti aventi un tenore di grassi lattieri inferiore all’80% e un tenore di acqua superiore al 16% devono recare una delle altre denominazioni che compaiono nella parte A dell’appendice dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007. Il punto 4 della parte A di detta appendice prevede quindi che i prodotti con tenori di grassi lattieri inferiori al 39% o superiori al 41% ed inferiori al 60% oppure superiori al 62% ed inferiori all’80% debbano recare la menzione «[m]iscela di grassi da spalmare X%».

6        L’articolo 121, lettera c), i), del regolamento n. 1234/2007 autorizza la Commissione europea a stabilire le modalità di applicazione delle deroghe alle norme prescritte da tale regolamento e, in particolare, a redigere l’elenco dei prodotti che, sulla base degli elenchi inviati dagli Stati membri, beneficiano di dette deroghe.

7        Il regolamento (CE) n. 445/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante talune modalità di applicazione del regolamento n. 2991/94 e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione (GU L 106, pag. 24), sostituitosi al regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione, del 1° aprile 1997, recante talune modalità di applicazione del regolamento n. 2991/94 e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero‑caseari all’atto della loro commercializzazione (GU L 87, pag. 3), nell’allegato I contiene l’elenco dei prodotti che beneficiano della deroga prevista al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007. Secondo il considerando 4 del regolamento n. 445/2007, tale elenco è completo, caratteristica ricordata dalla Corte nella sentenza C‑37/11, punto 2 supra (EU:C:2012:640, punto 59).

 Regolamenti nn. 509/2006 e 1151/2012

8        Il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 1), ha istituito un registro delle specialità tradizionali garantite che consente la registrazione di prodotti agricoli o alimentari ottenuti utilizzando materie prime tradizionali o caratterizzati da una composizione tradizionale ovvero da un metodo di produzione o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione o di trasformazione.

9        Il regolamento n. 509/2006 è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 3 gennaio 2013, dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1). L’obiettivo del nuovo regolamento era, da un lato, riunire i differenti testi normativi relativi alla qualità dei prodotti agricoli (considerando da 10 a 13) e, dall’altro, migliorare, chiarire e rendere più incisive le disposizioni del regolamento n. 509/2006, al fine di aumentare l’attrattività del regime delle specialità tradizionali garantite (in prosieguo: «STG»), dato il numero esiguo dei nomi registrati (considerando 34).

10      Il regolamento n. 1151/2012, a norma del suo articolo 1, paragrafo 2, istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l’identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che, in particolare, indicano o designano prodotti agricoli con caratteristiche che conferiscono valore aggiunto o proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione. Esso riunisce tre distinti regimi di qualità: le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le STG e le indicazioni facoltative di qualità.

11      L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 stabilisce che «[i]l presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all’organizzazione comune unica dei mercati e all’etichettatura degli alimenti».

12      Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come STG se designa uno specifico prodotto o alimento ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento, o ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. L’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento stabilisce, inoltre, che, affinché un nome sia registrato come STG, esso deve essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico o designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. A tal fine, la registrazione come STG del nome di un prodotto o di un alimento deve soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento in parola e, in particolare, dev’essere conforme a un disciplinare definito all’articolo 19 dello stesso regolamento. La registrazione conferisce a detto nome la tutela definita agli articoli 23 e 24 del regolamento de quo.

13      Gli articoli da 49 a 52 del regolamento n. 1151/2012 istituiscono una procedura di registrazione che consente ai gruppi che operano con i prodotti di cui trattasi o alle persone fisiche o giuridiche che soddisfano talune condizioni di presentare una domanda di registrazione di una STG allo Stato membro ove il gruppo è stabilito. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e, se del caso, presenta alla Commissione un fascicolo di domanda. Quest’ultima adotta atti di esecuzione che respingono la domanda se ritiene che essa non soddisfi le condizioni poste dal regolamento per la registrazione di una STG.

 Fatti

14      Il 22 dicembre 2010 la Repubblica ceca ha presentato alla Commissione una domanda di iscrizione della denominazione «pomazánkové máslo» (burro da spalmare) nel registro delle STG, in base alle disposizioni del regolamento n. 509/2006.

15      Il 1º aprile 2011 la Commissione ha informato la Repubblica ceca che aveva terminato l’esame previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 509/2006 e che riteneva che la domanda non soddisfacesse le condizioni stabilite da tale regolamento e, segnatamente, quella enunciata all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), dello stesso regolamento, secondo cui non può essere registrato il nome che indica la specificità di un prodotto agricolo o alimentare «[il quale] è ingannevole, soprattutto se fa riferimento a una caratteristica [che] non corrisponde al disciplinare e di conseguenza rischia di indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto».

16      La Commissione ha quindi considerato che la denominazione «pomazánkové máslo» conteneva il termine «máslo» (burro), ingannevole per il consumatore, atteso che esso lasciava intendere che il prodotto possedesse caratteristiche che non aveva. Infatti, a suo dire, il tenore di grassi del prodotto non era conforme ai requisiti definiti dal regolamento n. 1234/2007.

17      Il 30 maggio 2011, la Repubblica ceca ha risposto alla Commissione che avrebbe proceduto all’analisi giuridica della posizione di quest’ultima alla luce del procedimento dinanzi alla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza C‑37/11, punto 2 supra (EU:C:2012:640).

18      In due occasioni, il 18 giugno 2004 e il 14 marzo 2007, la Repubblica ceca aveva infatti chiesto alla Commissione di applicare al prodotto «pomazánkové máslo» la deroga prevista all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino, del regolamento n. 2991/94 [ripresa dal punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007], ma la Commissione, con lettere del 23 settembre 2005 e del 27 agosto 2007, aveva respinto le sue domande. Poiché la Repubblica ceca non ha modificato la propria normativa, il 6 giugno 2008 la Commissione le ha inviato una lettera di diffida. Il 3 novembre 2009 la medesima le ha inviato un parere motivato; successivamente, il 25 gennaio 2011, ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia.

19      Con sentenza C‑37/11, punto 2 supra (EU:C:2012:640), la Corte ha dichiarato che, autorizzando la vendita del «pomazánkové máslo» con la denominazione «máslo», sebbene tale prodotto avesse un tenore in grassi lattieri inferiore all’80% e tenori in acqua e in residuo secco non grasso superiori rispettivamente al 16% e al 2%, la Repubblica ceca era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 115 del regolamento n. 1234/2007, in combinato disposto con il punto I, paragrafo 2, primo e secondo comma, dell’allegato XV di detto regolamento nonché con la parte A, punti 1 e 4, dell’appendice di tale allegato.

20      Con lettera del 23 ottobre 2012, la Repubblica ceca ha dichiarato alla Commissione che riteneva che nulla impedisse la prosecuzione della procedura di iscrizione della denominazione «pomazánkové máslo» nel registro delle STG e che un’indagine nazionale aveva accertato che detta denominazione non era considerata ingannevole dai consumatori cechi.

21      Il regolamento n. 1151/2012, entrato in vigore il 3 gennaio 2013, ha abrogato e sostituito il regolamento n. 509/2006.

22      Il 14 maggio 2013 la Repubblica ceca ha informato la Commissione che, a seguito della sentenza C‑37/11, punto 2 supra (EU:C:2012:640), avviava un procedimento legislativo che doveva sfociare nella sostituzione della denominazione di vendita «pomazánkové máslo» con «tradiční pomazánkové» (prodotto da spalmare tradizionale), denominazione accompagnata dalla menzione «mléčná pomazánka 34%» (grasso lattiero da spalmare 34%).

23      In data 2 luglio 2013 la Commissione ha informato la Repubblica ceca che, alla luce dell’esame svolto conformemente alle disposizioni dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, la domanda di registrazione non soddisfaceva le condizioni definite da tale regolamento, poiché non rispettava le disposizioni del regolamento n. 1234/2007, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012.

24      All’udienza del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, del 17 ottobre 2013, la Commissione ha sollecitato il rigetto della domanda di registrazione della denominazione «pomazánkové máslo» come STG. Detto comitato ha espresso parere favorevole, a maggioranza, alla proposta della Commissione.

25      Con decisione del 13 novembre 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/658/UE, recante rigetto di una domanda di registrazione nel registro delle STG di cui al regolamento n. 1151/2012 [Pomazánkové máslo (STG)] (GU L 305, pag. 22).

 Procedimento e conclusioni delle parti

26      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2014, la Repubblica ceca ha proposto il presente ricorso.

27      La Repubblica ceca chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

28      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica ceca alle spese.

 In diritto

29      A sostegno del ricorso, la Repubblica ceca deduce un motivo unico, relativo alla violazione delle disposizioni degli articoli 50 e 52 del regolamento n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 18 dello stesso regolamento, in quanto la Commissione non ha preso in esame le condizioni che devono essere soddisfatte ai fini della registrazione della STG «pomazánkové máslo» e ha respinto la sua domanda per un motivo diverso dall’inosservanza di dette condizioni.

30      La Repubblica ceca sostiene quindi che la Commissione ha fondato il proprio diniego di registrazione della denominazione «pomazánkové máslo» sul mancato rispetto del disciplinare previsto dal regolamento n. 1234/2007, che stabilisce in particolare le norme relative all’utilizzo della denominazione di vendita del burro e degli altri grassi da spalmare, mentre nessuna disposizione del regolamento n. 1151/2012 prevedrebbe una simile condizione. Essa afferma che tali regolamenti prevedono modalità alternative di registrazione delle denominazioni dei prodotti agricoli, atteso che entrambi sono volti a garantire l’informazione dei consumatori riguardo alle proprietà di un prodotto grazie alla sua denominazione. La Repubblica ceca ritiene che l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012, ai sensi del quale quest’ultimo si applica fatte salve le altre disposizioni specifiche dell’Unione europea relative all’immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all’organizzazione comune unica dei mercati e all’etichettatura degli alimenti, costituisca una mera dichiarazione indicante che tale testo normativo non disciplina in modo esaustivo l’immissione in commercio e la designazione degli alimenti.

31      Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, «[l]a Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell’articolo 49 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente». L’articolo 52, paragrafo 1, di detto regolamento precisa che, «[s]e, in base alle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda» e che «[t]ali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2».

32      Secondo l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, «[u]n nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento (...) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento[,] o (...) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente». L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento in parola afferma inoltre che, «[a]ffinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve (...) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico (...) o (...) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto».

33      Mentre la Repubblica ceca considera che la Commissione doveva limitare il proprio esame della domanda di registrazione alla verifica che la denominazione di cui trattasi soddisfi le condizioni previste dall’articolo 18 del regolamento n. 1151/2012, la Commissione ritiene che dovesse altresì verificare se essa soddisfacesse le condizioni previste dal regolamento n. 1234/2007, basandosi sull’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012. Secondo quest’ultimo paragrafo, che fa parte delle disposizioni generali applicabili al regolamento e determina il suo ambito di applicazione, «[i]l presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all’organizzazione comune unica dei mercati e all’etichettatura degli alimenti».

34      In forza di una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, Racc., EU:C:2005:362, punto 41 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 26 ottobre 2010, Germania/Commissione, T‑236/07, Racc., EU:T:2010:451, punto 44). Occorre, quindi, prendere in considerazione la finalità delle norme dell’Unione al fine di fornire alle stesse un’interpretazione che assicuri tutto il loro effetto utile (sentenza del 13 luglio 2004, Commissione/Consiglio, C‑27/04, Racc., EU:C:2004:436, punto 74).

35      Occorre verificare alla luce di tali principi se le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012, secondo le quali tale regolamento «si applica fatte salve le altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all’organizzazione comune unica dei mercati e all’etichettatura degli alimenti», debbano essere intese nel senso che una denominazione può essere iscritta nel registro delle STG soltanto a condizione che rispetti le condizioni di commercializzazione definite nel regolamento n. 1234/2007.

36      In primo luogo, risulta che la risposta a tale quesito può essere dedotta da un’interpretazione letterale dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012, considerato il chiaro significato dell’espressione «fatte salve le altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all’organizzazione comune unica dei mercati». Infatti, tale espressione significa che il regolamento in parola non può ostare all’applicazione del regolamento n. 1234/2007, il quale pone le norme relative a detta organizzazione comune.

37      In secondo luogo, l’interpretazione accolta al precedente punto 36 appare conforme all’economia generale del regolamento n. 1234/2007. In proposito, occorre ricordare il ruolo fondamentale di tale regolamento nell’ambito del funzionamento della politica agricola europea. Conformemente all’articolo 288, paragrafo 2, TFUE, detto regolamento, come ogni regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Esso contiene un insieme di disposizioni relative alla gestione dei mercati agricoli, alle norme di commercializzazione e di produzione dei prodotti agricoli nonché alla loro esportazione e importazione.

38      Per quanto concerne il latte, i prodotti lattiero‑caseari e le materie grasse, erano stati adottati diversi strumenti giuridici volti a disciplinare la commercializzazione e la designazione di tali prodotti, con l’obiettivo, «da un lato, di migliorare la posizione di mercato del latte e dei prodotti lattiero‑caseari e, dall’altro, di assicurare un’equa concorrenza tra i grassi da spalmare derivati dal latte e quelli di altre origini, a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori» (considerando 51 del regolamento n. 1234/2007). Il regolamento n. 2991/94, che introduceva una classificazione accompagnata da norme sulla designazione, stabiliva quindi le norme di commercializzazione per i prodotti sia derivati dal latte che di altre origini (considerando 51 del regolamento n. 1234/2007). Il regolamento n. 1234/2007, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 2991/94, riprendendo l’insieme delle sue disposizioni (sentenza C‑37/11, punto 2 supra, EU:C:2012:640, punto 2), ha conservato tale classificazione, che è opportuno mantenere (sentenza C‑37/11, punto 2 supra, EU:C:2012:640, punto 56). Esso mira quindi anche a uniformare l’uso delle denominazioni commerciali, al fine di garantire la concorrenza e di proteggere i consumatori (considerando 51 del regolamento n. 1234/2007 e sentenza C‑37/11, punto 2 supra, EU:C:2012:640, punto 61).

39      L’appendice dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007, alla quale l’articolo 115 di tale regolamento rinvia, prevede che la denominazione di vendita «burro» sia riservata al «prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell’80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2%». Le uniche eccezioni a tale norma sono enunciate al punto I, paragrafo 2, terzo comma, di detto allegato e riguardano:

a)      la designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale o le cui denominazioni sono chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;

b)      i prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90%.

40      Nell’allegato I il regolamento n. 445/2007 contiene l’elenco dei prodotti che beneficiano della deroga prevista all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 2991/94. Come riconosciuto dalle parti in udienza, l’abrogazione del regolamento n. 2991/94 da parte del regolamento n. 1234/2007 non ha comportato l’abrogazione del regolamento n. 445/2007, atteso che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 2991/94 sono state riprese in maniera identica al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007. Detto elenco è dunque rimasto in vigore e precisa la portata del punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), di tale allegato. Come ricordato dalla Corte nella sentenza C‑37/11, punto 2 supra (EU:C:2012:640, punto 57), le deroghe previste al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a) dell’allegato in parola appaiono necessariamente come eccezionali, atteso che, ai sensi del settimo considerando del regolamento n. 2991/94, quest’ultimo mirava a stabilire una classificazione uniforme dei grassi da spalmare. Come indica il considerando 4 del regolamento n. 445/2007 e come si evince dalla sentenza C‑37/11, punto 2 supra (EU:C:2012:640, punto 59), detto elenco è completo.

41      In tale contesto, caratterizzato dall’importanza attribuita dal legislatore europeo all’uniformazione dell’uso delle denominazioni commerciali dei prodotti agricoli al fine di garantire la concorrenza e di proteggere i consumatori, occorre fornire alle norme relative alla denominazione di vendita «burro» un’interpretazione che assicuri tutto il loro effetto utile. Orbene, l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 proposta dalla Repubblica ceca avrebbe l’effetto di consentire a uno Stato membro di utilizzare il regime delle STG al fine di aggirare le disposizioni relative alle norme di commercializzazione stabilite dal regolamento n. 1234/2007 e, supponendo che il prodotto di cui trattasi possa essere commercializzato, conferire a quest’ultimo un vantaggio concorrenziale ingiustificato e ingannare il consumatore. L’interpretazione di tale disposizione adottata dalla Commissione nella decisione impugnata e richiamata supra al punto 36 consente, al contrario, di rispettare le norme relative alla denominazione di vendita «burro».

42      In terzo luogo, l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 adottata al precedente punto 36 appare conforme agli obiettivi di tale testo normativo.

43      Infatti, ai sensi del considerando 34 del regolamento n. 1151/2012, l’obiettivo specifico del regime relativo alle STG consiste nell’aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. L’articolo 17 di detto regolamento prevede, analogamente, che il regime delle STG «[è] istituito (...) per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto». Non si tratta, invece, in alcun modo di istituire un regime di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli parallelo e alternativo a quello istituito dal regolamento n. 1234/2007 né tantomeno di derogare alle norme definite da quest’ultimo.

44      Inoltre, se la tesi della Repubblica ceca dovesse trovare accoglimento, essa avrebbe l’effetto di consentire la registrazione come STG di prodotti che non soddisfano le norme di commercializzazione previste dal regolamento n. 1234/2007 e che di conseguenza non possono, in linea di principio, essere commercializzati, anche se, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, un nome registrato come STG può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.

45      In quarto e ultimo luogo, gli altri argomenti proposti dalla Repubblica ceca non possono mettere in discussione l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 adottata dalla Commissione nella decisione impugnata e richiamata supra al punto 36.

46      La Repubblica ceca sostiene che l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 da essa proposta è coerente, dal momento che le condizioni stabilite dall’articolo 18 del regolamento n. 1151/2012 coincidono con quelle previste dalle disposizioni di cui al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007.

47      Tuttavia, occorre innanzitutto ricordare, in ogni caso, che, anche supponendo che le condizioni previste dall’articolo 18 del regolamento n. 1151/2012 e le disposizioni di cui al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007 coincidano, la Commissione resterebbe vincolata dalle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012, che le impongono di rispettare le disposizioni del regolamento n. 1234/2007. Inoltre, la portata delle disposizioni del punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007 è delimitata dall’elenco completo previsto nell’allegato I del regolamento n. 445/2007 (v. supra, punto 40).

48      In subordine, si deve rilevare, come sostiene la Commissione, che le condizioni previste dal punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007 e quelle stabilite dall’articolo 18 del regolamento n. 1151/2012 sono differenti. Il regolamento n. 1234/2007, il quale prevede l’applicazione di una deroga alle norme sulla denominazione dei grassi da spalmare, in particolare per quanto riguarda la «designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per [il loro] uso tradizionale», deve, infatti, essere interpretato nel senso che esso impone non soltanto che la denominazione di cui trattasi sia oggetto di un uso tradizionale, ma altresì che la natura esatta del prodotto interessato si distingua da quella del prodotto con denominazione protetta. Il regolamento n. 1151/2012, invece, impone unicamente che il prodotto di cui trattasi sia ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale e che si tratti di un nome utilizzato tradizionalmente o che designa il carattere tradizionale del prodotto.

49      Una simile interpretazione del punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007 è, infatti, conforme agli obiettivi di tutela dei consumatori e di salvaguardia della concorrenza perseguiti da tale regolamento, il quale autorizza deroghe soltanto per prodotti la cui reale natura non potrà essere confusa con quella dei prodotti con denominazione protetta.

50      Analogamente, l’argomento della Repubblica ceca secondo cui il ragionamento della Commissione condurrebbe a ridurre l’effetto utile del regolamento n. 1151/2012 imponendo una procedura supplementare e limitando l’attrattiva della qualifica di STG non può essere accolto. Infatti, i due regolamenti perseguono obiettivi parzialmente distinti (v. supra, punti 38 e 43) e prevedono condizioni differenti (v. supra, punto 48). È coerente con ciò che, alle condizioni generali di commercializzazione dei prodotti agricoli, previste dal regolamento n. 1234/2007, si aggiunga la specifica e distinta procedura prevista dal regolamento n. 1151/2012, destinata a garantire ai consumatori che taluni prodotti agricoli possano rivendicare, legittimamente, caratteristiche che conferiscono loro un valore aggiunto.

51      Infine, sebbene sia esatto, come sostiene la Repubblica ceca, che nella sentenza C‑37/11, punto 2 supra (EU:C:2012:640) la Corte non si è pronunciata sulla questione di stabilire se il «pomazánkové máslo» soddisfacesse le condizioni previste dalle disposizioni del regolamento n. 1151/2012, tale circostanza non incide sulla legittimità della decisione impugnata. Al punto 2 di quest’ultima decisione, infatti, la Commissione ha richiamato la conclusione della Corte secondo cui la denominazione controversa non era conforme al regolamento n. 1234/2007, conclusione che giustificava, in base all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012, il rigetto della domanda di registrazione di cui trattasi.

52      Dal complesso delle precedenti considerazioni si evince che la Commissione non ha commesso errori di diritto in sede di interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 dichiarando che una denominazione non poteva essere iscritta nel registro delle STG se non rispettava le condizioni di commercializzazione definite dal regolamento n. 1234/2007.

53      Il motivo unico, relativo alla violazione delle disposizioni degli articoli 50 e 52 del regolamento n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 18 dello stesso regolamento, va pertanto respinto in quanto infondato e, di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto in toto.

 Sulle spese

54      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

55      Poiché la Repubblica ceca è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica ceca è condannata alle spese.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 maggio 2015.

Firme


* Lingua processuale: il ceco.