Language of document : ECLI:EU:T:2016:455

Causa T‑54/14

Goldfish BV e altri

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese e olandese dei gamberetti del Mare del Nord – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Fissazione dei prezzi e ripartizione dei volumi di vendita – Ammissibilità delle prove – Utilizzo come prova di registrazioni segrete di conversazioni telefoniche – Valutazione della capacità contributiva – Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Elementi di prova ammissibili – Elementi raccolti legalmente dalla Commissione ma precedentemente ottenuti in modo illegale da un terzo – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto dei principi del processo equo e dei diritti della difesa

(Artt. 101 TFUE e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2 e 20)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Principio del libero apprezzamento delle prove – Limiti – Rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto – Ricorso limitato alle norme e alle nozioni del diritto nazionale

(Art. 101 TFUE)

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Utilizzazione come mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese che hanno partecipato all’infrazione – Ammissibilità – Efficacia probatoria di deposizioni volontarie rese dai principali partecipanti a un’intesa per giovarsi dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione

(Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria dell’impresa interessata – Insussistenza – Capacità contributiva effettiva dell’impresa in un contesto sociale ed economico particolare – Considerazione – Presupposti – Sindacato giurisdizionale rientrante nell’ambito della competenza estesa al merito

(Art. 101 TFUE e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, §§ 2 e 3, e 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35)

1.      In assenza di una regolamentazione della nozione di prova in diritto dell’Unione, tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri in procedure analoghe sono, in linea di principio, ammissibili.

Tuttavia, alcune prove possono essere eliminate dal fascicolo, segnatamente qualora sussista un dubbio sia sulla natura stessa del documento contestato, sia sulla questione se esso sia stato ottenuto con mezzi legittimi da colui che lo invoca.

Inoltre, l’esame della liceità degli elementi di prova non può prescindere dall’obbligo, per le istituzioni, di rispettare i diritti fondamentali degli interessati. Il diritto dell’Unione non può, pertanto, ammettere prove raccolte in totale violazione della procedura prevista per la loro costituzione e volta a tutelare i diritti fondamentali degli interessati. Il ricorso a tale procedura deve essere quindi considerato una forma sostanziale ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE.

In tale contesto, registrazioni di conversazioni telefoniche che, da una parte, sono state ottenute dalla Commissione nel corso di un’ispezione negli uffici di una delle imprese coinvolte in un’intesa contraria alle regole di concorrenza dell’Unione, e che, pertanto, non sono state effettuate né dalla Commissione né da un’altra autorità pubblica, bensì da un privato che ha partecipato a dette conversazioni e che, dall’altra, sono state raccolte lecitamente dalla Commissione, costituiscono elementi di prova che la Commissione ha ottenuto regolarmente e che sono, in linea di principio, ammissibili nell’ambito di un’indagine per violazione del diritto della concorrenza.

Riguardo alla questione se elementi di prova raccolti regolarmente dalla Commissione possano essere utilizzati da quest’ultima ancorché all’origine siano stati ottenuti da un terzo in modo eventualmente illecito, ad esempio in violazione del diritto al rispetto della vita privata della persona che è stata oggetto delle registrazioni controverse, l’utilizzo quale mezzo di prova di una registrazione illecita non viola di per sé i principi di equità sanciti dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, quindi, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche nel caso in cui tale elemento di prova sia stato ottenuto in violazione delle prescrizioni dell’articolo 8 di tale convenzione, equivalente all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, qualora, da un lato, la parte ricorrente in questione non sia stata privata né di un processo equo né dei propri diritti della difesa e, dall’altro, tale elemento non abbia costituito l’unico mezzo di prova utilizzato per motivare la condanna.

(v. punti 43‑45, 47, 57‑60, 62, 73, 76)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 71, 91‑95, 112‑114, 127)

3.      L’apprezzamento della prova da parte della Commissione nel contenzioso in materia di concorrenza è disciplinato dal diritto dell’Unione. A questo proposito, sebbene prevalga il principio del libero apprezzamento della prova, si deve tenere conto dei diritti fondamentali nonché dei principi generali del diritto dell’Unione.

In tale contesto, è certamente vero che il giudice dell’Unione può trarre ispirazione anche dal diritto degli Stati membri. Tuttavia, ciò non implica che occorra applicare il diritto dello Stato membro la cui disciplina della formazione della prova sia la più rigorosa, tanto più che sia gli ordinamenti giuridici nazionali sia il diritto dell’Unione devono integrare le garanzie riconosciute dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Infatti, qualora non sia possibile individuare alcuna tendenza preponderante su una questione giuridica per quanto riguarda gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell’Unione, l’interpretazione e l’applicazione uniformi del principio della libertà di forma dei mezzi probatori a livello dell’Unione sono indispensabili affinché le verifiche effettuate dalla Commissione nell’ambito dei procedimenti in materia di intese possano svolgersi in condizioni di parità di trattamento per le imprese interessate. Se non fosse così, il ricorso a norme o a nozioni giuridiche del diritto nazionale e appartenenti alla legislazione di uno Stato membro avrebbe l’effetto di pregiudicare l’unità del diritto dell’Unione.

(v. punti 77‑79)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 96‑100, 123, 125)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 134‑148)