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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln - Germania) - Planzer Luxembourg Sàrl / Bundeszentralamt für Steuern

(Causa C-73/06) 1

(Sesta direttiva IVA - Art. 17, nn. 3 e 4 - Rimborso dell'IVA - Ottava direttiva IVA - Rimborso dell'IVA a soggetti passivi non residenti all'interno del paese - Artt. 3, lett. b), e 9, secondo comma - Allegato B - Attestazione della qualità di soggetto passivo dell'imposta - Portata giuridica - Tredicesima direttiva IVA - Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti sul territorio della Comunità - Art. 1, punto 1 - Nozione di sede dell'attività economica)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti nella causa principale

Ricorrente: Planzer Luxembourg Sàrl

Convenuto: Bundeszentralamt für Steuern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Finanzgericht Köln - Interpretazione dell'art. 3, lett. b) e dell'allegato dell'Ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331 del 27 dicembre 1979, pag. 11) e dell'art. 1, punto 1, della Tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre, 1986 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21 novembre 1986, pag. 40) - Rimborso dell'IVA ad un soggetto passivo stabilito sul territorio di un altro Stato membro, che è la società controllata da una società stabilita in uno Stato terzo - Criteri relativi allo stabilimento per essere considerato come stabilito all'interno del paese - Nozione di "sede dell'attività economica" e di "centro di attività stabile a parte dal quale sono svolte le operazioni"

Dispositivo

Gli artt. 3, lett. b), e 9, secondo comma, dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, vanno interpretati nel senso che l'attestazione conforme al modello di cui all'allegato B della direttiva stessa permette, in via di principio, di presumere che l'interessato è non soltanto soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro cui fa capo l'amministrazione tributaria che l'ha rilasciata, ma anche che esso è residente in tale Stato membro.

Tali disposizioni non implicano però che sia precluso all'amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, che nutrisse dubbi quanto alla realtà economica dell'impresa il cui indirizzo è menzionato in tale attestazione, di accertarsi della realtà in questione ricorrendo alle misure amministrative a tal fine previste dalla normativa comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, punto 1, della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, va interpretato nel senso che la sede dell'attività economica di una società è il luogo ove vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale di tale società e ove sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest'ultima.

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1 - GU C 201 del 7.8.2004.