Language of document : ECLI:EU:T:2011:111





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011 – FRA.BO / Commissione

(causa T‑381/06)

«Concorrenza – Intese –Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE – Ammende – Comunicazione sulla cooperazione – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Circostanze attenuanti – Immunità dalle ammende – Legittimo affidamento – Parità di trattamento»

1.                     Diritto comunitario – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Limiti – Repressione delle infrazioni alle regole di concorrenza – Determinazione dell’importo delle ammende – Metodo di calcolo delle ammende – Potere discrezionale delle istituzioni – Ininfluenza della comunicazione sulla cooperazione (Comunicazione della Commissione 96/C 207/04) (v. punti 93‑94)

2.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Potere discrezionale della Commissione – Rilevanza della qualità e dell’utilità dell’informazione fornita (Comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2) (v. punto 96)

3.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Potere discrezionale della Commissione – Confronto di dati tra casi diversi – Carattere indicativo – Aspetti da prendere in considerazione – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2) (v. punti 101, 103-104)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 – Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La FRA.BO SpA è condannata alle spese.