Language of document : ECLI:EU:T:2010:458





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 28 ottobre 2010 – Farmeco / UAMI – Allergan (BOTUMAX)

(causa T‑131/09)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BOTUMAX – Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori BOTOX – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Lesione alla notorietà – Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 46, 65‑67)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 82-86, 92‑101)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 2 febbraio 2009 (procedimento R 60/2008‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Allergan, Inc. e la Farmeco Dermokallyntika.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Farmeco AE Dermokallyntika

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo BOTUMAX per prodotti delle classi 3, 5 e 16 – domanda n. 3 218 237

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Allergan Inc.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Varie registrazioni come marchio comunitario e nazionale del marchio denominativo o del segno BOTOX per prodotti e servizi rispettivamente delle classi 5, 16 e 42

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione impugnata e parziale rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi.


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Farmeco AE Dermokallyntika è condannata alle spese.