Language of document : ECLI:EU:T:2021:527

Causa T96/20

Gruppe Nymphenburg Consult AG

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

 Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 1° settembre 2021

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Limbic® Types – Impedimenti alla registrazione assoluti – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Deferimento alla commissione di ricorso allargata – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Errore di diritto – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Autorità di cosa giudicata – Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 – Composizione della commissione di ricorso allargata»

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposto per la ricevibilità – Motivi diretti unicamente avverso le decisioni delle commissioni di ricorso

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 1)

(v. punti 22, 23)

2.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Commissioni di ricorso – Composizione della commissione di ricorso allargata – Inclusione del membro della commissione di ricorso che ha adottato la decisione annullata dal Tribunale – Ammissibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 169, § 1; regolamento della Commissione 2018/625, art. 35, § 4)

(v. punti 28, 29, 31)

3.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Retroattività dell’annullamento

(Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 6)

(v. punti 42‑44)

4.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Registrazione di un nuovo marchio – Impedimenti alla registrazione assoluti – Limiti – Autorità di cosa giudicata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 45, § 3, 72, § 6, e 95, § 1; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 1)

(v. punti 47‑50, 56)

5.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo Limbic® Types

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b) e c)]

(v. punti 64, 74‑77)

Sintesi

La Gruppe Nymphenburg Consult AG ha presentato una domanda di registrazione, presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del marchio dell’Unione europea denominativo Limbic ® Types per prodotti e servizi appartenenti, segnatamente, ai settori della consulenza aziendale e della consulenza nella gestione delle risorse umane. Il 23 giugno 2015, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha ritenuto che il segno fosse descrittivo e ha respinto la domanda sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 (1).

Con la sua sentenza del 16 febbraio 2017, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types) (in prosieguo: la «sentenza T‑516/15») (2), il Tribunale aveva annullato la decisione della commissione di ricorso con la motivazione che quest’ultima aveva valutato in maniera erronea il carattere descrittivo del marchio richiesto.

Con decisione del presidium delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, la causa è stata deferita alla commissione di ricorso allargata affinché quest’ultima si pronunciasse nuovamente. Il 2 dicembre 2019 la commissione di ricorso allargata ha respinto il ricorso della Gruppe Nymphenburg Consult e ha ritenuto che il marchio fosse descrittivo dei prodotti e dei servizi di cui trattasi e che fosse privo di carattere distintivo.

Il Tribunale, in composizione ampliata, annulla la decisione della commissione di ricorso allargata con la motivazione che quest’ultima ha violato, da un lato, l’autorità di cosa giudicata della sentenza T‑516/15 e, dall’altro, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, esso precisa che le censure dirette avverso la decisione del presidium delle commissioni di ricorso sono irricevibili. Esso dichiara altresì che la composizione della commissione di ricorso allargata poteva includere l’unico membro della commissione di ricorso che aveva adottato la decisione annullata con la sentenza T‑516/15.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale, anzitutto, ricorda che il ricorso dinanzi al giudice dell’Unione può essere proposto soltanto avverso le decisioni delle commissioni di ricorso (3). Pertanto, le censure vertenti sulla mancata comunicazione e sull’insufficienza di motivazione della decisione di deferimento alla commissione di ricorso allargata riguardano irregolarità che possono incidere sulla decisione del presidium delle commissioni di ricorso, ma non sulla decisione della commissione di ricorso allargata. Di conseguenza, tali censure sono irricevibili.

Per quanto riguarda, poi, la censura relativa all’asserita irregolarità della composizione della commissione di ricorso allargata in quanto l’unico membro della commissione di ricorso che aveva adottato la decisione annullata dal Tribunale nella sentenza T‑516/15 faceva parte anche della commissione di ricorso allargata (4), il Tribunale ricorda che una sentenza di annullamento ha l’effetto di eliminare retroattivamente l’atto annullato dall’ordinamento giuridico. Atteso che la decisione della commissione di ricorso è stata annullata con la sentenza T‑516/15, divenuta definitiva, la decisione oggetto del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso allargata non è la decisione annullata della commissione di ricorso, bensì quella dell’esaminatore dell’EUIPO. Pertanto, poiché la causa è stata deferita alla commissione di ricorso allargata, quest’ultima poteva includere l’unico membro della commissione di ricorso che aveva adottato la decisione annullata.

Infine, il Tribunale evidenzia che, se è vero che la commissione di ricorso è legittimata a riaprire l’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso (5), essa è tuttavia tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza di annullamento, ma anche la motivazione che ha condotto a tale dispositivo. Nel caso di specie, il Tribunale constata che la questione del carattere descrittivo del marchio richiesto è stata chiarita dalla sentenza T‑516/15 e, pertanto, che i punti della motivazione della sentenza relativi all’assenza di un simile carattere sono muniti dell’autorità di cosa giudicata. Al riguardo, il Tribunale spiega che il fatto che la commissione di ricorso allargata abbia fondato il suo esame del carattere descrittivo su elementi di fatto di cui la prima commissione di ricorso non aveva tenuto conto non incide sull’autorità di cosa giudicata della sentenza T‑516/15. Di conseguenza, la commissione di ricorso allargata ha violato l’autorità di cosa giudicata di tale sentenza.

Inoltre, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso allargata sia incorsa anche in un errore di diritto quanto alla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto e annulla, quindi, la decisione nel suo complesso.


1      Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).


2      Sentenza del 16 febbraio 2017, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic ® Types) (T‑516/15, non pubblicata, EU:T:2017:83).


3      Conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).


4      Essa invocava l’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, secondo cui i membri delle commissioni di ricorso devono astenersi dal partecipare a una procedura di ricorso se hanno preso parte alla decisione oggetto del ricorso.


5      V. articolo 45, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 e articolo 27, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).