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Ricorso proposto il 9 luglio 2021 – Germania / Commissione

(Causa T-409/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e R. Kanitz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 3 giugno 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.56826 (2020/N) – Germany – 2020 reform of support for cogeneration, nonché all’aiuto di Stato SA.53308 (2019/N) – Germany – Change of support to existing CHP plants (articolo 13 del Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – KWKG [legge sulla cogenerazione di calore ed energia]), nella parte in cui stabilisce che

a)    il sostegno a favore della produzione di elettricità proveniente dalla cogenerazione effettuata in impianti di cogenerazione ad alto rendimento nuovi, ammodernati e riadattati,

b)    il sostegno a favore delle reti di riscaldamento e raffreddamento efficienti sotto il profilo energetico,

c)    il sostegno a favore degli accumulatori di energia termica e frigorifera,

d)    il sostegno a favore della produzione di elettricità effettuata negli impianti di cogenerazione a gas ad alto rendimento esistenti nel settore del teleriscaldamento, e

e)    l’applicazione in misura ridotta dell’addizionale di cui al KWKG a beneficio dei produttori di idrogeno,

previsti ai sensi della versione modificata nel 2020 del KWKG, costituiscono aiuti di Stato, e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo. Essa sostiene che la Commissione europea ha commesso un errore di diritto nell’interpretare e nell’applicare l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto ha stabilito che le imprese interessate dalla misura notificata hanno beneficiato di aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. In primo luogo, la Commissione europea parte dal presupposto erroneo che il mero carattere di imposizione fiscale di un’addizionale comporti la natura statale dei fondi percepiti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In secondo luogo, la Commissione europea ritiene erroneamente che l’addizionale attualmente prevista dalla versione modificata nel 2020 del KWKG (addizionale ex KWKG) vada intesa assolutamente come un’imposizione fiscale ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. In terzo luogo, la Commissione europea ritiene erroneamente che i fondi percepiti dai gestori delle reti di trasmissione siano sotto il controllo statale e quindi a disposizione dello Stato.

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