Language of document :

Ricorso proposto il 30 luglio 2021 – UniCredit e UniCredit Bank / Commissione

(Causa T-453/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: UniCredit Spa (Roma, Italia), UniCredit Bank AG (Monaco, Germania) (rappresentanti: I. Vandenborre, S. Dionnet, M. Siragusa, G. Rizza e B. Massella Ducci Teri, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione C (2021) 3489 final del 20 maggio 2021 nel caso COMP/AT.40324 – Titoli di Stato europei (in prosieguo: la “decisione”), con la quale è stato dichiarato che le ricorrenti hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando dal 9 settembre al 28 novembre 2011 ad un’infrazione unica e continuata nel settore dei titoli di Stato europei, e/o l’ammenda inflitta;

in subordine, ridurre considerevolmente l’ammontare dell’ammenda inflitta, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito;

condannare la Commissione alle spese;

ordinare alla Commissione, a titolo di misura di organizzazione del procedimento o di misura istruttoria, di fornire la versione non riservata delle osservazioni presentate da terzi alla DG Concorrenza della Commissione nell’ambito del procedimento di indagine AT.40324 a seguito della comunicazione degli addebiti e dell’audizione, cosicché esse possano essere inserite nel fascicolo di causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.

Primo motivo, vertente sull’inosservanza da parte della Commissione dell’obbligo di motivazione, in quanto la decisione non definisce esattamente il mercato rilevante (i mercati rilevanti).

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione è errata nella parte in cui essa dichiara che l’Unicredit ha partecipato ad un’infrazione unica e continuata, incentrata sul mercato primario, ancorché il trader dell’Unicredit non operasse su tale mercato.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la conclusione della Commissione, secondo cui l’Unicredit ha partecipato ad un’infrazione unica e continuata, che ha comportato una restrizione della concorrenza per oggetto, non è suffragata da elementi di prova contemporanei ai fatti né sufficientemente motivata.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nello stabilire che l’Unicredit ha partecipato ad una restrizione della concorrenza per oggetto senza analizzare l’impatto potenziale del comportamento dell’Unicredit sul mercato secondario.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nello stabilire che l’Unicredit ha partecipato ad una restrizione della concorrenza per oggetto senza analizzare il contesto economico;

Sesto motivo, vertente su fatto che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione dei fatti in relazione alla durata della partecipazione delle ricorrenti all’asserita intesa.

Settimo motivo, vertente sul fatto che il metodo di calcolo dell’ammenda impiegato nella decisione è erroneo, in quanto la Commissione: (i) ha utilizzato un parametro errato per calcolare il valore delle vendite, (ii) non ha utilizzato i migliori dati disponibili per determinare l’importo dell’ammenda, (iii) non ha valutato l’adeguatezza dei dati alternativi forniti dall’Unicredit e (iv) è venuta meno al proprio obbligo di motivazione.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che il metodo adottato dalla Commissione per calcolare il parametro per il valore delle vendite delle parti era manifestamente irragionevole e inadeguato alla finalità per il quale era inteso, in quanto esso non rifletteva correttamente il peso relativo dell’Unicredit e delle altre parti nell’asserita infrazione.

Nono motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei principi di proporzionalità e di individualità delle pene e delle sanzioni, in quanto essa ha ridotto la componente variabile dell’importo base dell’ammenda inflitta all’Unicredit soltanto dell’1% rispetto alle altre parti.

Decimo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei principi di proporzionalità e di individualità delle pene e delle sanzioni, in quanto essa non ha effettuato un adeguamento sostanziale dell’importo base dell’ammenda: (a) in base al paragrafo 37 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende e/o (b) a titolo delle circostanze attenuanti. Pertanto l’importo finale dell’ammenda non rifletteva le differenze oggettive intercorrenti tra la situazione dell’Unicredit e le situazioni delle altre parti.

Undicesimo motivo vertente sul fatto che l’imposizione da parte della Commissione di un’ammenda sproporzionata e non equa nei confronti dell’Unicredit deve essere corretta dal Tribunale nell’esercizio della propria competenza estesa al merito.

____________