Ricorso proposto il 30 luglio 2021 – Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE)
(Causa T-452/21)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Thomas Henry GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich e D. Mienert, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «MATE MATE» – Domanda di registrazione n. 18 091 934
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 maggio 2021 nel procedimento R 406/2021-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
condannare l’EUIPO alle spese.
Motivi invocati
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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