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Ricorso proposto il 28 luglio 2021 – Commission de régulation de l’énergie / ACER

(Causa T-446/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commission de régulation de l’énergie (Parigi, Francia) (rappresentante: C. Le Bihan-Graf, avvocato)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione n. A-001-2021 del 28 maggio 2021, che conferma la decisione n. 30-2020 dell’ACER del 30 novembre 2020 sulla proposta di metodologia di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso formulata dai TSO (gestori dei sistemi di trasmissione) della CCR (regione di calcolo della capacità) denominata Core, nonché gli allegati I e Ia di quest’ultima decisione;

annullare di conseguenza la decisione n. 30-2020 dell’ACER del 30 novembre 2020 sulla proposta di metodologia di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso formulata dai TSO della CCR denominata Core, nonché gli allegati I e Ia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la commissione dei ricorsi ha violato l’articolo 28 del regolamento n. 2019/942, in quanto essa ha svolto solamente un controllo limitato delle valutazioni di ordine tecnico ed economico complesse contenute nella decisione n. 30-2020 dell’ACER.

Alla luce della sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18), la commissione dei ricorsi dell’ACER deve esercitare un controllo completo dei motivi e degli argomenti del ricorrente.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’ACER ha violato l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento n. 2019/943, in quanto essa ha stabilito una soglia comune per i flussi di ricircolo senza alcuna previa analisi da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione né alcuna approvazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.

Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto consistente nell’aver collegato il calendario di attuazione della metodologia in esame ad altre metodologie senza alcun fondamento giuridico.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3 del regolamento n. 1/58 e del principio fondamentale di diritto dell’Unione europea della certezza del diritto consistente nell’aver limitato all’inglese la lingua utilizzata nell’impugnata decisione n. A-001-2021. Risulta che l’impugnata decisione n. A-001-2021 non è stata redatta in francese, oltre ad essere oscura ed incomprensibile per la ricorrente a causa della sua complessità, lunghezza e incompletezza.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 74, paragrafo 2, e dell’articolo 74, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 2015/1222, nonché dell’articolo 16, paragrafo 13 del regolamento n. 2019/943, consistente nell’avere stabilito un ambito di applicazione eccessivamente ampio per la metodologia di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso.

L’ambito di applicazione non può essere esteso agli elementi di rete non interessati dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica conformemente all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 2015/1222 e all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento n. 2019/943. L’ambito di applicazione è stato collegato ad altre metodologie senza alcun fondamento giuridico.

Un ambito di applicazione più ampio di quanto previsto nella metodologia di calcolo della capacità appare privo di base giuridica. L’ambito di applicazione deve essere coerente con gli obblighi e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all’articolo 74, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 2015/1222.

Sesto motivo, vertente sull’errore nell’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento n. 2019/943 consistente nell’avere previsto un’unica soglia comune dei flussi di ricircolo per tutti i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di calcolo della capacità denominata Core. Non ci sono ragioni per giustificare e spiegare la necessità dell’applicazione di un’unica soglia comune ad ogni confine tra zone di offerta, mentre le reti di trasmissione nazionali sono varie e strettamente collegate.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale di diritto dell’Unione europea di non discriminazione e dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento n. 2019/943, consistente nell’avere dato la priorità alla congestione causata dai flussi di ricircolo nella determinazione del riparto dei costi contenuta nella metodologia.

La metodologia dovrebbe prevedere pari trattamento per la congestione provocata da flussi interni e per quella provocata dai flussi di ricircolo. La collocazione dei flussi di ricircolo al primo posto dell’elenco di priorità relativo ai flussi inquinanti, che sono stati causa di congestione, non fornisce agli operatori un apprezzabile incentivo a gestire la congestione.

La commissione dei ricorsi dell’ACER ha respinto le prove della ricorrente senza alcuna giustificazione.

Il riconoscimento della priorità dei flussi di ricircolo ha comportato una discriminazione nei confronti dei gestori dei sistemi di trasmissione, che hanno effettuato gli investimenti necessari per lo sviluppo delle proprie reti, in quanto gli stessi gestori potrebbero essere penalizzati per i flussi di ricircolo residui, dei quali possono essere responsabili.

Ottavo motivo, vertente sull’errore nell’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 2019/943, consistente nell’avere riconosciuto che la metodologia dovrebbe coprire i costi sostenuti dagli Stati membri nell’ambito dei propri piani di azione.

I costi sostenuti dagli Stati membri nell’ambito dei propri piani di azione devono essere esclusi dalla metodologia. La metodologia dovrebbe prevedere regole specifiche per il trattamento di tali costi. L’argomentazione della commissione dei ricorsi è incoerente da un punto di vista tecnico. Essa non risponde all’argomento della ricorrente relativo all’impossibilità di distinguere i costi sostenuti per mettere a disposizione la capacità interzonale dai costi sostenuti per altre finalità.

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