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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso delle società Arizona Chemical B.V., Eastman Belguim B.V.B.A., Resinall Europe B.V.B.A. e Cray Valley Iberica S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 ottobre 2003

(Causa T-369/03)

Lingua processuale: l'inglese

Il 29 ottobre 2003 le società Arizona Chemical B.V., con sede in Almere, Paesi Bassi, Eastman Belguim B.V.B.A., con sede in Kallo, Belgio, Resinall Europe B.V.B.A., con sede in Brugge, Belgio e Cray Valley Iberica S.A., con sede in Madrid, Spagna, rappresentate dai sigg. Claudio Mereu e Koen Van Maldegem, avvocati, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

-    annullare la decisione della Commissione D(2003)430245 del 20 agosto 2003;

-    dichiarare illegittimo l'inserimento della colofonia nell'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

-    in via subordinata, dichiarare che l'inserimento della colofonia nell'allegato I è inapplicabile alle ricorrenti ai sensi dell'art. 241 CE;

-    stabilire un indennizzo per i danni sofferti dalle ricorrenti in conseguenza dell'adozione della decisione impugnata dell'importo provvisorio di EUR 1; o, in via subordinata, dichiarare la Commissione responsabile per i danni imminenti prevedibili con sufficiente certezza , anche se il danno non può essere valutato con precisione;

-    condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La decisione impugnata nella fattispecie respinge le richiesta delle ricorrenti di escludere la colofonia dall'elenco delle sostanze pericolose di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose1.

A sostegno della loro domanda le ricorrenti affermano che la decisione impugnata è illegittima per il motivo che la classificazione della colofonia è stata decisa in base ai risultati di un esame relativo ad una sostanza diversa, ossia la colofonia ossidata. Esse sostengono inoltre che la classificazione in questione non è supportata dall'esito di una perizia scientifica condotta ai sensi della direttiva 67/548 ed è stata decisa sulla base dell'errata premessa che la colofonia produce sempre colofonia ossidata e che quest'ultima causa una sensibilizzazione della pelle nel normale maneggiamento ed uso. Le ricorrenti sostengono quindi che la decisione impugnata è illegittima in quanto si basa sul "principio di precauzione", che non si applica nel caso di decisioni rischiose; poiché essa viola il Trattato CE in quanto non prende in considerazione nuove dimostrazioni scientifiche sulla colofonia ossidata e infine poiché viola altresì principi fondamentali del diritto comunitario, con particolare riferimento ai principi della certezza del diritto, delle legittime aspettative e della proporzionalità.

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1 - GU P 196, del 16/08/1967, pag. 1 - 98, Speciale edizione inglese: Serie I, Capitolo 1967, pag. 234.