Language of document : ECLI:EU:T:2005:322

Causa T‑325/01

DaimlerChrysler AG

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Art. 81 CE — Accordi tra imprese — Contratti di agenzia — Distribuzione di autoveicoli — Unità economica — Misure dirette ad ostacolare il commercio parallelo di autoveicoli — Fissazione dei prezzi — Regolamento (CE) n. 1475/95 — Ammenda»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Nozione — Comportamenti bilaterali o multilaterali — Inclusione — Comportamento unilaterale — Esclusione

(Art. 81, n. 1, CE)

2.      Concorrenza — Norme comunitarie — Impresa — Nozione — Unità economica — Persone giuridiche distinte legate da un contratto d’agenzia — Presupposti per la sussistenza dell’unità economica

(Art. 81, n. 1, CE)

3.      Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categoria — Regolamento n. 1475/95 — Nozione di «rivendita»

[Regolamento (CE) della Commissione n. 1475/95, art. 10, n. 12]

4.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1; regolamento della Commissione n. 99/63, artt. 2 e 4)

5.      Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinazione e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato

(Art. 81, n. 1, CE)

6.      Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Prova della violazione a carico della Commissione — Prova apportata di una partecipazione a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale — Onere per l’impresa di provare di aver preso le distanze rispetto alle decisioni adottate

(Art. 81, n. 1, CE)

7.      Concorrenza — Intese — Decisioni di associazioni di imprese — Decisione non obbligatoria di un’associazione applicata dai suoi membri — Inclusione

(Art. 81, n. 1, CE)

8.      Concorrenza — Intese — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Intesa che produce i suoi effetti sull’intero territorio di uno Stato membro — Pregiudizio automatico

(Art. 81, n. 1, CE)

9.      Concorrenza — Norme comunitarie — Infrazione commessa da una controllata — Imputazione alla società madre — Presupposti — Irrilevanza dell’esistenza di una personalità giuridica distinta dalla controllata — Rilevanza della detenzione dell’intero capitale sociale della controllata — Obbligo per la società madre di smentire la presunzione dell’effettivo esercizio di un potere direttivo sulla controllata

(Art. 81, n. 1, CE)

1.      Il divieto sancito all’art. 81, n. 1, CE riguarda esclusivamente i comportamenti coordinati bilaterali o multilaterali, che prendono forma di accordi tra imprese, di decisioni di associazioni d’imprese o di pratiche concordate. Pertanto la nozione di accordo, ai sensi di tale disposizione, si struttura sull’esistenza, tra almeno due parti, di una comune volontà. Ne consegue che, qualora una decisione di un’impresa costituisca un comportamento unilaterale di quest’ultima, tale decisione esula dal divieto di cui al detto articolo.

(v. punti 83-84)

2.      Ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza, la formale separazione tra due società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, non è decisiva, mentre è decisiva l’unità o meno del loro comportamento sul mercato. Può quindi risultare necessario accertare se due società aventi personalità giuridiche distinte formino, ovvero appartengano ad una sola ed unica impresa o entità economica che attui un comportamento unitario sul mercato.

Una tale fattispecie non si limita a situazioni in cui tra le società intercorrano rapporti di controllo societario, bensì riguarda parimenti, in presenza di talune circostanze, i rapporti tra una società e i suoi rappresentanti commerciali ovvero i rapporti tra un committente e il relativo mandatario. Infatti, per quanto attiene all’applicazione dell’art. 81 CE, la questione se un committente e il suo intermediario o «rappresentante di commercio» costituiscano un’unità economica, ove il secondo costituisce un organo ausiliario integrato nell’impresa del primo, è rilevante ai fini dell’accertamento se un determinato comportamento ricada nella sfera di applicazione del detto articolo. In tal senso, quando svolge attività a vantaggio del committente, un intermediario può essere considerato, in linea di massima, come un organo ausiliario facente parte dell’impresa del committente, tenuto a seguire le istruzioni di questi, e tale da formare con detta impresa, alla stessa stregua di un dipendente ad esso legato da un rapporto di lavoro subordinato, una sola entità economica.

La situazione è diversa se negli accordi conclusi dal committente con i propri agenti a questi siano attribuite o lasciate funzioni analoghe, sul piano economico, a quelle di un commerciante indipendente, in quanto tali accordi prevedono che gli agenti medesimi assumano a proprio carico rischi finanziari connessi alla vendita o all’esecuzione dei contratti stipulati con i terzi. In tal senso, l’agente perde il proprio status di operatore economico indipendente soltanto quando non sopporti nessuno dei rischi conseguenti ai contratti procurati per conto del committente e operi come ausiliario integrato nell’impresa del committente stesso. Conseguentemente, qualora un agente, sebbene dotato di personalità giuridica distinta, non determini autonomamente il proprio comportamento sul mercato, bensì applichi le istruzioni impartitegli dal committente, non si applicano ai rapporti tra l’agente stesso ed il rispettivo committente con cui forma un’unità economica i divieti sanciti dall’art. 81, n. 1, CE.

(v. punti 85-88)

3.      Dalla definizione del termine «rivendita» di cui all’art. 10, n. 12, del regolamento n. 1475/95, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, emerge che la possibilità per un fornitore di vietare ai distributori di effettuare forniture a persone fisiche o giuridiche assimilate a «rivenditori» si limita all’ipotesi in cui questi ultimi cedano autoveicoli nuovi. Tale assimilazione alla rivendita dei contratti di leasing che implichino il trasferimento della proprietà o un’opzione di acquisto anteriormente alla scadenza del contratto è diretta a consentire al fornitore di assicurare l’integrità della rete di distribuzione, evitando che un contratto di leasing venga utilizzato per facilitare l’acquisizione, al di fuori della rete di distribuzione esclusiva, della proprietà di un veicolo, qualora si tratti comunque di un veicolo nuovo.

(v. punto 153)

4.      La Commissione è tenuta a comunicare gli addebiti formulati nei confronti delle imprese e delle associazioni interessate e, nelle sue decisioni, può muovere solo gli addebiti sui quali le imprese e le associazioni medesime abbiano potuto utilmente esprimere il loro punto di vista con riguardo all’effettività e alla pertinenza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze dedotte dalla Commissione.

La comunicazione degli addebiti dev’essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva. Tale postulato è rispettato allorché la decisione non pone a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prende in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati abbiano avuto modo di manifestare il proprio punto di vista. La decisione finale della Commissione non deve tuttavia necessariamente ricalcare l’elenco degli addebiti.

Allorché la comunicazione degli addebiti contiene un’indicazione chiara della natura dell’infrazione alla disciplina della concorrenza contestata all’impresa de qua e dei fatti essenziali dedotti al riguardo, l’impresa medesima è in grado di replicare alle accuse e di far valere i propri diritti. La successiva esposizione degli addebiti nella decisione emanata dalla Commissione, che qualifica un determinato accordo economico come «verticale» o «orizzontale», non costituisce una modifica sostanziale degli addebiti già formulati nella relativa comunicazione.

(v. punti 188-189, 192)

5.      Perché sussista un accordo, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo.

I criteri di coordinamento e di cooperazione, lungi dall’esigere l’elaborazione di un effettivo «piano», devono essere intesi alla luce della ratio delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza, secondo cui ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende seguire sul mercato comune. Tale esigenza di autonomia, se è pur vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento, noto o presunto, dei propri concorrenti, vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l’effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l’interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

(v. punti 199-200)

6.      In caso di controversia sulla sussistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione.

Tuttavia, qualora risulti accertato che un’impresa abbia partecipato a riunioni fra imprese aventi carattere manifestamente anticoncorrenziale, incombe all’impresa medesima l’onere di dedurre elementi atti a dimostrare che la propria partecipazione alle dette riunioni fosse priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro. In assenza della prova di una tale presa di distanze rispetto ai propri concorrenti, la circostanza che l’impresa medesima non si adegui ai risultati delle dette riunioni non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all’intesa.

(v. punti 201-202)

7.      Un atto può essere qualificato come decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE senza che debba necessariamente presentare effetti vincolanti per i rispettivi membri, quantomeno qualora i membri medesimi vi si conformino.

(v. punto 210)

8.      Un’intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato.

(v. punto 212)

9.      La circostanza che un’impresa controllata abbia una propria personalità giuridica distinta dalla sua società madre non basta ad escludere la possibilità d’imputare a quest’ultima il suo comportamento, in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applichi sostanzialmente le istruzioni impartitele dalla società madre.

Al riguardo, se è pur vero che il possesso del 100% del capitale della controllata da parte della società madre non può, di per sé, essere sufficiente a dimostrare l’effettivo esercizio di un potere di direzione da parte di quest’ultima, condizione affinché il comportamento dell’una sia imputato all’altra, la Commissione può fondare la sua decisione relativa a tale imputazione sulla base della circostanza che la società madre non contesta di essere stata in grado di incidere in modo determinante sulla politica commerciale della propria filiale e non fornisce elementi di prova a sostegno delle proprie affermazioni quanto all’autonomia di quest’ultima. Infatti, in presenza del possesso della totalità del capitale sociale della controllata, la Commissione può legittimamente presupporre che la società madre eserciti effettivamente un potere determinante sul comportamento della propria controllata, in particolare qualora la società madre si sia presentata nella fase amministrativa del procedimento quale unico interlocutore per tutte le società del gruppo.

In tali circostanze, spetta alla società madre superare tale presunzione sulla base di sufficienti elementi di prova.

(v. punti 218-220)