Language of document : ECLI:EU:T:2014:752

Causa T‑112/11

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento – Registrazione di un’indicazione geografica protetta – “Edam Holland” – Mancanza di interesse ad agire – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 settembre 2014

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette – Protezione dell’indicazione geografica «Edam Holland» – Ricorso di un’associazione professionale di produttori e di distributori di edam – Membri dell’associazione che non sono essi stessi legittimati ad agire – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione n. 1121/2010)

2.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Interesse collegato a situazioni future e incerte – Esclusione

(Art. 263 TFUE; regolamento della Commissione n. 1121/2010)

3.      Agricoltura – Legislazioni uniformi – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento n. 510/2006 – Possibilità per le persone fisiche o giuridiche che siano stabilite o residenti in uno Stato membro di opporsi alla registrazione di un’indicazione geografica o di una denominazione di origine presso la Commissione – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 510/2006, art. 7, §§ 1 e 2)

1.      Un’associazione è in linea di principio legittimata a proporre un ricorso di annullamento soltanto se può far valere determinate circostanze particolari, segnatamente di ordine procedurale, o se i membri o alcuni dei membri che essa rappresenta sarebbero stati in grado di proporre un ricorso ricevibile. Orbene, il ricorso, con il suo esito, deve poter procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto. Inoltre, la condizione prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, richiede in particolare che la misura impugnata produca effetti direttamente sulla situazione giuridica del singolo.

Ciò non si verifica nel caso di un ricorso di un’associazione professionale di produttori e di distributori di edam avverso il regolamento n. 1121/2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Edam Holland (IGP)]. Infatti, poiché detto regolamento prevede chiaramente che la denominazione «edam» può continuare ad essere usata, l’eventuale annullamento non procurerebbe alcun beneficio a tal riguardo ai membri dell’associazione. Inoltre, poiché il regolamento n. 1121/2010 prevede che il termine «edam» può continuare a essere usato per la commercializzazione di formaggi, tale regolamento non incide direttamente sulla situazione giuridica dei membri della citata associazione.

Inoltre, per quanto riguarda la circostanza secondo cui il citato regolamento comporterebbe il rischio che alcuni imballaggi che comprendono il termine «edam», utilizzati con illustrazioni che alludono al Regno dei Paesi Bassi, siano considerati in contrasto con il regolamento n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, l’annullamento del regolamento n. 1121/2010 non procurerebbe a tal riguardo alcun beneficio ai membri dell’associazione, in quanto un siffatto annullamento non toglierebbe l’obbligo, esistente ai sensi del diritto dell’Unione, di non indurre in errore il consumatore per quanto riguarda l’origine o la provenienza dei prodotti alimentari.

Infine, non può desumersi l’esistenza di un qualsivoglia effetto sfavorevole del regolamento n. 1121/2010 sulla situazione giuridica dei membri dell’associazione dalla circostanza che i produttori che hanno il diritto di utilizzare l’etichetta di qualità relativa all’indicazione geografica protetta «Edam Holland» godono di un vantaggio competitivo. Infatti, detto regolamento non mira a sopprimere un diritto di cui siano titolari i membri della citata associazione, ma a concedere un nuovo diritto a tutti gli operatori, compresi – se lo desiderano – i citati membri, i cui prodotti rispettino il disciplinare previsto dal medesimo regolamento.

(v. punti 18, 22, 24, 29‑31, 38, 43, 45)

2.      L’interesse ad agire nell’ambito di un ricorso di annullamento può dedursi dall’esistenza di un rischio reale che la situazione giuridica del ricorrente sia compromessa dalle azioni giudiziarie oppure dal fatto che il rischio di azioni giudiziarie sia esistente ed effettivo alla data di proposizione del ricorso. Tuttavia, poiché una parte non può invocare situazioni future ed incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l’annullamento dell’atto impugnato, l’argomento secondo cui il regolamento n. 1121/2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Edam Holland (IGP)], esporrebbe i membri di un’associazione professionale di produttori e distributori di edam al rischio di essere perseguiti per l’uso del termine «edam» dev’essere respinto in assenza di qualsivoglia elemento di prova che dimostri che il rischio è reale o esistente ed effettivo alla data di proposizione del ricorso dinanzi al giudice dell’Unione.

(v. punti 32‑34)

3.      Emerge dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, che le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo e che siano stabilite o residenti in uno Stato membro non hanno la possibilità di presentare un’opposizione contro una domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta direttamente presso la Commissione.

(v. punto 42)