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Cause riunite T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP

Dresdner Bank AG e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Art. 81 CE — Accordo sui prezzi e sulle modalità di addebito dei servizi di cambio in contanti — Germania — Prove dell’infrazione — Opposizione»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Opposizione

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, n. 2, e 122, n. 4)

2.      Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Nozione

(Art. 81, n. 1, CE)

3.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione

(Art. 81, n. 1, CE)

4.      Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Presunzione d’innocenza

5.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Sindacato giurisdizionale

6.      Concorrenza — Intese — Prova

7.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario

8.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa

1.      Il procedimento di opposizione previsto dall’art. 122, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale ha come oggetto di permettere al giudice di procedere a un nuovo esame della causa in contraddittorio senza essere vincolato dalla soluzione della sentenza contumaciale. In mancanza di disposizioni del regolamento di procedura di senso contrario, l’opponente, in via di principio, è libero nella sua linea di argomentazione, senza doversi limitare alla confutazione della motivazione della sentenza contumaciale.

Considerata la finalità del procedimento di opposizione, il divieto di dedurre nuovi motivi in corso di causa, previsto all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, non può essere interpretato nel senso che esso proibisce all’opponente di dedurre motivi che avrebbe già potuto dedurre in sede di controricorso. Una tale interpretazione del citato articolo sarebbe priva di senso, poiché rischierebbe di portare ad uno stallo procedurale nell’ipotesi in cui l’opposizione risultasse fondata: il Tribunale, pur constatando che non gli è possibile confermare la soluzione contenuta nella sentenza contumaciale secondo cui uno dei motivi è fondato, non sarebbe in grado di pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso nel rispetto del contraddittorio.

(v. punti 43-44)

2.      Affinché esista un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE è necessario e sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Per quanto riguarda la manifestazione formale di tale comune volontà, è sufficiente che una pattuizione sia espressione della volontà delle parti di comportarsi sul mercato in conformità alla stessa. Ne consegue che la nozione di accordo, di cui all’art. 81, n. 1, CE, presuppone l’esistenza, tra almeno due parti, di una comune volontà, il cui modo di manifestarsi non è rilevante, purché sia fedele espressione della volontà delle parti stesse.

(v. punti 53-55)

3.      Per ciò che riguarda la produzione della prova di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, la Commissione deve fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare, in modo giuridicamente valido, l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione.

(v. punto 59)

4.      Il principio della presunzione d’innocenza, quale risulta in particolare dall’art. 6, n. 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, peraltro riaffermata dal preambolo dell’Atto unico europeo e dall’art. 6, n. 2, UE, costituiscono principi generali del diritto comunitario.

Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi, nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica alle procedure relative a violazioni delle regole di concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende. Nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda, è necessario tener conto di tale principio. L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione. Pertanto, il giudice non può concludere che la Commissione abbia dimostrato in modo giuridicamente valido l’esistenza dell’infrazione di cui trattasi se nutre ancora dubbi al riguardo.

Quindi, è necessario che la Commissione indichi elementi di prova precisi e concordanti per dimostrare l’esistenza dell’infrazione. Tuttavia, ciascuna delle prove prodotte dalla Commissione non deve necessariamente rispondere a tali criteri in relazione a ciascun elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocati dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito. L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può quindi essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi che, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza.

(v. punti 60-63, 65)

5.      Riguardo alla portata del controllo giurisdizionale esercitato sulle decisioni della Commissione in materia di applicazione delle regole di concorrenza, esiste una distinzione fondamentale tra i dati e le constatazioni di fatto, da un lato, la cui eventuale inesattezza può essere rilevata dal giudice alla luce degli argomenti e degli elementi di prova ad esso sottoposti, e le valutazioni di tipo economico, dall’altro. A tale proposito, benché non spetti al Tribunale sostituire la sua valutazione di natura economica a quella della Commissione, esso è tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono.

(v. punti 66-67)

6.      Per valutare, in sede di constatazione di un’infrazione alle regole di concorrenza, l’efficacia probatoria di un documento si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta e considerare in particolare da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato per chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile.

(v. punto 121)

7.      Il rispetto dei diritti della difesa esige che un’impresa, destinataria di una decisione della Commissione che constata un’infrazione alle regole di concorrenza, sia stata in grado di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti, delle censure e delle circostanze allegati dalla Commissione.

La comunicazione degli addebiti dev’essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari da consentire agli interessati di prendere realmente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari, la quale consiste nel fornire alle imprese e alle associazioni di imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva.

In linea di principio, soltanto i documenti che sono stati citati o menzionati nella comunicazione degli addebiti costituiscono mezzi di prova validi.

(v. punti 155-157)

8.      Un documento può essere considerato come prova a carico soltanto quando è utilizzato dalla Commissione a sostegno dell’accertamento di un’infrazione commessa da un’impresa. Al fine di provare una violazione dei diritti della difesa nei suoi confronti, non è sufficiente che l’impresa interessata dimostri che essa non si è potuta pronunciare nel corso del procedimento amministrativo su un documento utilizzato in un qualsiasi punto della decisione impugnata. Occorre che essa dimostri che la Commissione ha utilizzato tale documento, nella decisione impugnata, come elemento probatorio di un’infrazione alla quale l’impresa avrebbe partecipato.

(v. punto 158)