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Ricorso proposto il 23 aprile 2023 – Azienda Agricola F.lli Buccelletti/EUIPO – Sunservice (Pali per sostenere piante)

(Causa T-210/23)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Azienda Agricola F.lli Buccelletti Srl (Castiglion Fiorentino, Italia) (rappresentante: A. Pagani, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sunservice Srl (Castiglione del Lago, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello interessato: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario (Pali per sostenere piante) – Disegno o modello comunitario n.  8 262 364-0001

Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 febbraio 2023 nel procedimento R 370/2022-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, anche a rettifica della decisione della Divisione di Annullamento del 20 gennaio 2019 (procedimento di nullità n. ICD 115 222), dichiarare che il modello comunitario n.  8 262 364-0001 è nullo;

disporre le audizioni testimoniali e ogni sopralluogo o altro accertamento in loco opportuni al fine di far appurare da terzi (esperti e/o tecnici) nominati dal Tribunale lo stato degli impianti invocati in atti dal richiedente la nullità e la corrispondenza dei pali utilizzati per la loro realizzazione con quelli di cui al modello comunitario di cui si domanda la nullità;

condannare la Sunservice Srl alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Motivi invocati

Erronea applicazione dei criteri di valutazione degli elementi di prova forniti dal richiedente la nullità del modello contestato;

Erronea e/o mancata applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, e in ogni caso erroneo e/o mancato riconoscimento del valore probatorio degli elementi di prova forniti dal richiedente la nullità ai fini della divulgazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

Erronea e/o mancata applicazione dei criteri di valutazione del requisito della novità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

Erronea e/o mancata applicazione dei criteri di valutazione del requisito del carattere individuale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, sotto il profilo sia della errata e/o mancata identificazione della figura dell’utilizzatore informato, sia della errata e/o mancata applicazione dei criteri di confronto « modello su modelo ».

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