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Ricorso proposto il 13 marzo 2024 – Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-200/24)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: U. Małecka, M. Mataija, pełnomocnicy)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo adottato l’articolo 94 a della legge sui medicinali, è venuta meno gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno1 nonché degli articoli 49 e 56 TFUE;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal 1° gennaio 2012 la Repubblica di Polonia ha modificato la legge sui medicinali aggiungendo una nuova disposizione - l’articolo 94 a, paragrafo 1. Tale disposizione prevede il divieto di pubblicità delle farmacie, degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti farmaceutici e delle loro attività.

Con il suo ricorso, la Commissione sostiene che tale divieto viola l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in quanto vieta qualsiasi forma di comunicazione elettronica commerciale, anche attraverso un sito web creato da un farmacista che lavora in una farmacia o in un esercizio commerciale autorizzato alla vendita di prodotti farmaceutici. Inoltre, la Commissione sostiene che la tale divieto limita la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, andando oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di proteggere la salute pubblica nella Repubblica di Polonia. Il divieto così formulato ostacola, tra l’altro, le attività delle farmacie di altri Stati membri che desiderano prestare i loro servizi nella Repubblica di Polonia (restrizione della libera prestazione di servizi) e limita la libertà delle farmacie di creare nuove unità commerciali o di proseguire le loro attività e di continuare a offrire i loro servizi ai clienti in tale paese (restrizione della libertà di stabilimento).

La Commissione ha inviato una lettera di messa in mora alla Repubblica di Polonia il 25 gennaio 2019 e un parere motivato il 3 luglio 2020. Alla data della presentazione del ricorso la Repubblica di Polonia non ha posto fine alla violazione contestata dalla Commissione.

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1 GU 2000, L 178, pag. 1