Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Vincenzo Fusco contro la l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 27 maggio 2003

    (causa T-185/03)

    Lingua processuale : l'italiano

Il 27 maggio 2003, Vincenzo Fusco, rappresentato e difeso dall' avvocato Barbara Saguatti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno.

L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Antonio Fusco International S.A.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare le impugnate decisioni della Commissione nella misura in cui conclude nel senso che i marchi Antonio Fusco ed Enzo Fusco sono marchi tra loro confondibili

- in via subordinata, qualora il Tribunale ritenga che i marchi Antonio Fusco ed Enzo Fusco siano tra loro confondibili, precisi il Tribunale quale sia l'esatto ambito di applicazione territoriale della decisione

- sempre in via principale, accertare e dichiarare che, pur trattandosi di opposizione basata su di anteriore marchio comunitario, la procedura di trasformazione non risulterà preclusa se non con riferimento al territorio per il quale, in modo esplicito, dovesse essere eventualmente riconosciuta la sussistenza di un rischio di confusione

-condannare l'opponente/resistente alle spese, o in via subordinata, tenuto conto della delicatezza e della complessità delle questioni trattate, stabilire la compensazione delle stesse

Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la registrazione

del marchio comunitario:            Il ricorrente.

Marchio comunitario considerato:        Marchio denominativo "ENZO FUSCO" - Domanda di registrazione n. 726735, richiesta per prodotti delle classi 3, 9, 18, 24 e 25 (prodotti che sono tradizionalmente oggetto di registrazione di marchio da parte dei cosiddetti creatori del gusto e della moda).

Titolare del marchio o segno distintivo

fatto valere nella procedura di opposizione:    Antonio Fusco International S.A., Lussemburgo.

Marchio o segno distintivo fatto valere

nella procedura di opposizione:        Marchio comunitario "ANTONIO FUSCO" (registrazione n. 654059), per prodotti sostanzialmente identici a quelli rivendicato dalla richiedente.

Decisione della Divisione di opposizione:    Accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della Commissione di ricorso:    Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso:                Erronea applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).

____________