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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso proposto il 27 maggio 2003 da Joëlle Hivonnet contro il Consiglio dell'Unione europea.

(Causa T-188/03)

Lingua processuale: il francese

Il 27 maggio 2003 la sig.ra Joëlle Hivonnet, domiciliata a New York (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha presentato un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 23 luglio 2002, che respinge la domanda della ricorrente di concederle l'indennità scolastica per sua figlia Eponine per gli anni accademici 1999-2000 e 2000-2001 e che le concede l'indennità scolastica per l'anno accademico 2001-2002 solo a titolo eccezionale, in base al principio della continuità dell'educazione;

(annullare la decisione dell'APN 17 febbraio 2003, notificata il 24 febbraio 2003, di rigetto del reclamo della ricorrente datato 9 ottobre 2002;

(reintegrare la ricorrente in tutti i suoi diritti pecuniari;

(condannare il convenuto al pagamento degli interessi di mora per le somme spettanti alla ricorrente a titolo dell'indennità scolastica per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002, interessi che decorrono, per i primi due anni accademici, dal 17 giugno 2002 fino all'integrale pagamento di tali somme; per quanto attiene all'anno accademico 2001-2002, gli interessi decorrono dal 17 giugno 2002 al 13 agosto 2002 per il primo e secondo trimestre, e dall'8 marzo 2002 al 7 maggio 2002 per il terzo trimestre. I tassi di interesse di mora applicabili devono essere calcolati in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, vigente per il periodo considerato, maggiorato di due punti;

(condannare il convenuto al pagamento di un euro per il danno morale subito dalla ricorrente;

(condannare il convenuto a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

La figlia della ricorrente è nata nel 1996 e ha iniziato a frequentare il liceo francese di Bruxelles nel settembre 1999.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 dell'allegato VII dello Statuto, la violazione dell'art. 15 dell'allegato X dello Statuto e della decisione del Consiglio 19 dicembre 1998 che contiene misure generali d'attuazione dell'allegato X dello Statuto. Essa contesta inoltre al Consiglio di aver adottato una decisione i cui motivi sono errati in fatto e in diritto. La ricorrente asserisce che, malgrado i chiari termini dalla normativa nazionale applicabile all'insegnamento seguito e le risposte fornite dal governo francese riguardo a tale normativa, il Consiglio ha considerato che l'insegnamento seguito non costituisse istruzione elementare.

La ricorrente deduce inoltre la violazione del divieto di discriminazione in quanto i bambini iscritti presso un istituto scolastico francese non sono trattati allo stesso modo di quelli iscritti presso istituti scolastici lussemburghesi, britannici o olandesi.

La ricorrente lamenta infine la violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto fondamentale di essere sentita. Sottolinea che il Consiglio non ha preso in considerazione il parere delle autorità francesi senza darne adeguate spiegazioni.

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