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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Isabella Scippacercola contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 maggio 2003

(Causa T-187/03)

Lingua processuale: l'inglese

Il 28 maggio 2003 Isabella Scippacercola, Brussel, Belgio, rappresentata dagli avv. Dr K. Adamantopoulos e D. Papakrivopoulos, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione, contenuta nella lettera 19 marzo 2003 e notificata alla ricorrente con fax in data 31 marzo 2003, con la quale la Commissione nega a quest'ultima l'accesso all'analisi costi-benefici relativa alla costruzione dell'aeroporto di Spata;

-ordinare che la convenuta sopporti le spese del procedimento e quelle ad esso correlate.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ha chiesto, tra l'altro, alla Commissione una copia dell'analisi costi-benefici relativa alla creazione dell'Aeroporto di Spata. Secondo la ricorrente tale documento avrebbe dovuto accompagnare la richiesta di finanziamento inoltrata dalla Grecia al Fondo di Coesione. La richiesta di accesso alla documentazione è stata rigettata dalla Commissione. Unitamente al rifiuto, tuttavia, la Commissione ha inviato parte della domanda di finanziamento al Fondo di Coesione, che conteneva una breve descrizione dei punti più importanti dell'analisi costi-benefici. Ugualmente veniva rigettata una reiterata richiesta da parte dalla ricorrente.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente adduce, in primo luogo, che la Commissione ha commesso un errore di diritto manifesto ed un manifesto errore di valutazione dei fatti. Secondo la ricorrente la Commissione ha errato nel ritenere che il documento al quale si era chiesto l'accesso provenisse da uno Stato membro. A parere della convenuta, la Grecia non ha creato tale documento, ma lo ha semplicemente trasmesso come parte della sua domanda di finanziamento al Fondo di Coesione.

La ricorrente sostiene che, di conseguenza, la Commissione ha fatto riferimento agli artt. 4, n. 5, del regolamento 1049/20011 e 5, n. 4, della decisione 2001/9372, interpretandoli erroneamente. La ricorrente afferma che tale documento si sarebbe dovuto considerare quale documento di terzi e quindi si sarebbe dovuto applicare l'art. 4, n. 4, del regolamento 1049/2001.

Essa fa valere inoltre, a tale proposito, che la Commissione ha violato l'art. 1, lett. a), del regolamento 1049/2001 e il principio del più ampio accesso possibile ai documenti in possesso della Commissione.

In secondo luogo, la ricorrente rileva la violazione dell'art. 4, n. 5, del regolamento 1049/2001 e dell'art. 5, n. 4, della decisione 2001/937 in quanto la Commissione ha omesso di verifucare la motivazione data dalla Grecia e, così facendo, ha attribuito un potere di veto de facto allo Stato membro interessato.

In aggiunta, la ricorrente invoca la violazione dell'obbligo di motivazione e, infine, la violazione dell'art. 4, n. 6, del regolamento 1049/2001, in quanto la Commissione non ha verificato se potesse essere garantito un accesso parziale.

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1 - (Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

2 - (2001/937/CE,CECA,Euratom: Decisione della Commissione 5 dicembre 2001, che modifica il suo regolamento interno [notificata con il numero C(2001) 3714] (GU L 345, pag. 94).