Language of document : ECLI:EU:T:2005:108

Causa T‑187/03

Isabella Scippacercola

contro

Commissione delle Comunità europee

«Accesso ai documenti delle istituzioni — Art. 4, n. 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001»

Massime della sentenza

1.      Comunità europee — Istituzioni — Diritto di pubblica consultazione dei documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Limitazioni del diritto di consultare documenti — Divieto di divulgazione di un documento proveniente da uno Stato membro senza il previo accordo del detto Stato — Nozione di documento proveniente da uno Stato membro — Rapporto redatto da un terzo per conto di uno Stato membro — Inclusione

[Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 5]

2.      Comunità europee — Istituzioni — Diritto di pubblica consultazione dei documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di consultare documenti — Documenti provenienti da terzi e documenti provenienti da uno Stato membro — Trattamento differenziato delle domande di consultazione — Facoltà dello Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare determinati documenti — Obbligo dell’istituzione di non divulgarli senza previo accordo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, nn. 4 e 5)

1.      Dall’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, deriva che, fra i terzi, gli Stati membri godono di un trattamento particolare. Tale disposizione attribuisce, infatti, allo Stato membro la facoltà di chiedere a un’istituzione di non divulgare documenti da esso provenienti senza il suo previo accordo. Tale facoltà riconosciuta agli Stati membri dal detto art. 4, n. 5, trova la sua spiegazione nel fatto che tale regolamento non ha né per oggetto né per effetto di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti.

Il rapporto costi/benefici, pervenuto alla Commissione in relazione ad una domanda di finanziamento presentata a titolo del Fondo di coesione da parte del solo Stato membro beneficiario, la quale fa necessariamente parte delle informazioni che tale domanda deve contenere, dev’essere considerato un documento proveniente da tale Stato, malgrado il fatto che sia stato redatto da un terzo per conto del detto Stato.

(v. punti 34, 36-39)

2.      L’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, obbliga le istituzioni a consultare il terzo autore del documento di cui si chiede la consultazione al fine di determinare se si applichi un’eccezione di cui all’art. 4, nn. 1 e 2, a meno che non sia chiaro che il documento può essere divulgato o meno. Pertanto, la consultazione del terzo interessato costituisce, in generale, la condizione preliminare per determinare l’applicazione delle eccezioni all’accesso di cui all’art. 4, nn. 1 e 2, del citato regolamento nel caso di documenti di terzi.

Viceversa, secondo l’art. 4, n. 5, del medesimo regolamento, gli Stati membri costituiscono oggetto di un trattamento particolare. Infatti, per quanto concerne documenti provenienti da uno Stato membro e in possesso di un’istituzione, lo Stato membro ha facoltà di chiedere a quest’ultima di non divulgarli. Tale Stato membro non è tenuto a motivare la sua domanda presentata a norma dell’art. 4, n. 5, e non tocca all’istituzione esaminare se la mancata divulgazione del documento di cui trattasi sia giustificata alla luce, in particolare, dell’interesse pubblico. Di conseguenza, quando uno Stato membro chiede ad un’istituzione di non divulgare un documento da esso proveniente senza il suo previo accordo, l’istituzione è vincolata da tale domanda.

(v. punti 54, 56, 58, 62)