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Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 – Iranian Offshore Engineering & Construction / Consiglio

(Causa T-95/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea y J. Iriarte Ángel)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 della decisione 2013/6661/PESC del Consiglio nella parte in cui la riguarda ed escluderla dal suo allegato;

annullare l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio nella parte in cui la riguarda ed escluderla dal suo allegato, e

condannare il Consiglio alla spese

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3), e contro la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18), nella parte in cui prevedono l’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco delle persone ed entità cui si applicano tali misure restrittive.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce sette motivi

Primo motivo, fondato su un manifesto errore di valutazione dei fatti sui quali si fondano le disposizioni impugnate, in quanto esse sarebbero prive di effettivi fondamenti di fatto e probatori.

Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di motivazione, poiché le disposizioni impugnate, per quanto riguarda la IOEC, si basano su una motivazione che non solo è destituita di fondamento, ma è anche imprecisa, non specifica e generica, e impedisce di elaborare adeguatamente una difesa

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la motivazione degli atti, la mancanza di prove delle censure dedotte in giudizio e i diritti della difesa e di proprietà, posto che gli obblighi di motivazione e di fornire prove reali non sono stati osservati, circostanza che incide sugli altri diritti.

Quarto motivo, fondato su uno sviamento di potere, poiché esistono indizi oggettivi, precisi e concordanti che consentono di sostenere che il Consiglio, abusando della sua posizione e in maniera fraudolenta, nell’adottare i provvedimenti sanzionatori ha perseguito fini distinti da quelli che esso stesso aveva fatto valere.

Quinto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle disposizioni giuridiche che s’intende applicare, poiché esse sono state interpretate e applicate in maniera scorretta ed estensiva, comportamento inammissibile quando si tratta di disposizioni con carattere di sanzione.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, in quanto esso è stato limitato senza una reale giustificazione.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto è stata violata in maniera ingiustificata la posizione comparativa dell’impresa ricorrente.