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Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 – St’art e a. / Commissione

(Causa T-93/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: St’art – Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles (Mons, Belgio); Stichting Cultuur – Ondernemen (Amsterdam, Paesi Bassi); e Angel Capital Innovations Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: L. Dehin e C. Brüls, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e di conseguenza annullare l’atto impugnato:

ossia, la decisione, di data ignota, formalizzata il 29 novembre 2013 dalla Commissione europea, di reclamare la somma di EUR 140 500,01 alla società EDC nell’ambito della gara d’appalto «Factor SI.2.609157-2/G/ENT/CIP/11/C/N03C01», di emettere una nota di debito a tal fine e di esigere a tale scopo, se necessario, la solidarietà degli altri membri del consorzio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi:

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione e in particolare dell’obbligo di motivazione, nonché sulla violazione del principio di legalità, in quanto la decisione della Commissione di procedere al recupero degli anticipi versati alla società EDC nell’ambito del progetto «C-I Factor» e di invocare la responsabilità solidale delle parti ricorrenti, membri del consorzio, a tale proposito sarebbe fondata su una decisione illegittima di porre fine al contratto di sovvenzione.

Secondo motivo, vertente su un eccesso e su uno sviamento di potere nonché sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione, del principio del contraddittorio e del principio generale «patere legem quam ipse fecisti», in quanto la Commissione non avrebbe fornito elementi che consentissero, da un lato, di sapere se essa ha esaminato le osservazioni fatte dal consorzio di cui le ricorrenti fanno parte e, dall’altro, di conoscere le motivazioni per le quali essa avrebbe respinto tali osservazioni. Le ricorrenti rimproverano, altresì, la Commissione di non aver dato loro la possibilità di adempiere esse stesse alle obbligazioni derivanti dal contratto al fine di rimediare alle eventuali mancanze della società EDC.