Language of document : ECLI:EU:T:2015:433

Causa T‑95/14

(pubblicazione per estratto)

Iranian Offshore Engineering & Construction Co.

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Sviamento di potere – Diritto di proprietà – Parità di trattamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015

1.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Sostegno finanziario al governo dell’Iran – Nozione

(Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/661/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 1154/2013)

2.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Portata del sindacato giurisdizionale – Esclusione degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione della decisione impugnata

(Decisione del Consiglio 2013/661/PESC; regolamento del Consiglio n. 1154/2013)

3.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Sostegno logistico al governo dell’Iran. – Nozione – Attività che può, per la sua importanza quantitativa e qualitativa, favorire la proliferazione nucleare consentendo al governo dell’Iran di rispondere a esigenze logistiche determinate – Inclusione

(Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/661/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 1154/2013)

1.      Per quanto riguarda le misure restrittive nei confronti dell’Iran, come il congelamento dei capitali delle entità che forniscono un sostegno al governo dell’Iran, il criterio di sostegno finanziario a detto governo non si riferisce a qualsiasi forma di sostegno, ma solamente a quelle che, per la loro importanza quantitativa o qualitativa, contribuiscono alla prosecuzione delle attività nucleari iraniane.

Un siffatto sostegno può risultare in particolare dai vincoli di capitale che legano un’impresa allo Stato iraniano, di modo che quest’ultimo beneficia in ultima istanza dei dividendi e delle plusvalenze risultanti dall’attività esercitata da tale impresa.

(v. punti 43, 44)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 46)

3.      La definizione del termine «logistico» menzionato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, non si limita ad attività di trasporto di merci o di persone. Tale termine è infatti comunemente inteso a ricomprendere qualsiasi attività relativa all’organizzazione e all’attuazione di un’operazione o di un processo complesso. La logistica è così una nozione trasversale che può comprendere diversi tipi di operazioni come la fornitura di materie prime, la gestione di materiali, la consegna di prodotti o, ancora, la movimentazione. Di conseguenza, deve essere considerata come sostegno logistico ai sensi delle disposizioni summenzionate qualsiasi attività che, pur non avendo, in quanto tale, alcun collegamento diretto o indiretto con la proliferazione nucleare, può tuttavia, per la sua importanza quantitativa e qualitativa, favorirla consentendo al governo dell’Iran di rispondere a esigenze logistiche determinate, come nel settore del petrolio e del gas, che genera redditi sostanziali per tale governo.

Orbene, le attività ingegneristiche, di costruzione e di manutenzione di un’entità attiva nel settore dell’ingegneria, della costruzione e del montaggio di infrastrutture, marittime e terrestri, per progetti riguardanti il petrolio o il gas, la quale si presenta come il primo contraente iraniano nel settore della costruzione e dell’installazione delle infrastrutture marittime, sono indispensabili per il buon funzionamento dell’industria del gas e del petrolio dell’Iran. Senza gli impianti di crivellatura, di estrazione e di transito, in particolare i gasdotti e gli oleodotti, tale industria non può funzionare. Gli impianti e le opere di detta entità, per la loro importanza qualitativa e quantitativa, sono quindi necessari per rispondere alle esigenze del settore del petrolio e del gas in Iran, il quale è controllato dal governo dell’Iran attraverso diverse imprese statali. Un siffatto sostegno logistico fornito da tale entità a detto governo soddisfa quindi il criterio previsto all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 poiché, secondo il considerando 22 della decisione 2010/413/PESC e il considerando 8 della decisione 2012/35/PESC, l’Iran ricava dal suo settore dell’energia redditi sostanziali, che gli consentono di finanziare le sue attività nucleari sensibili in termini di proliferazione.

Il Consiglio non commette quindi alcun errore di valutazione allorché inserisce il nome di una tale entità negli elenchi delle persone ed entità sanzionate per il motivo che essa fornisce un sostegno logistico al governo dell’Iran.

(v. punti 53‑55)