Language of document :

Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 – Anicav e a. / Commissione

(Cause riunite T-454/10 e T-482/11) 1

(«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Aiuto al settore ortofrutticolo – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta – Ricevibilità – Ortofrutticoli trasformati – Fondi di esercizio e programmi operativi – Finanziamento di “attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria”»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (Napoli, Italia) (causa T-454/10); Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) (Madrid, Spagna); e altre sedici ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato I alla sentenza (causa T-482/10) (rappresentanti : inizialmente J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins e S. Carvalho de Sousa, successivamente Estima Martins, S. Carvalho de Sousa e R. Oliveira, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: causa T-454/10, inizialmente, B. Schima, M. Vollkommer, successivamente B. Schima e N. Donnelly; causa T-482/11, K. Banks e B. Schima, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti nella causa T-454/10: Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) (Milano, Italia) e altri dieci intervenienti i cui nomi figurano nell’allegato II alla sentenza (rappresentanti: inizialmente J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins e S. Carvalho de Sousa, successivamente S. Estima Martins, S. Carvalho de Sousa e R. Oliveira, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Confederazione Cooperative Italiane (Roma, Italia) e altri otto intervenienti i cui nomi figurano nell’allegato III alla sentenza (rappresentanti: M. Merola, M. C. Santacroce e L. Cappelletti, avvocati)

Oggetto

Nella causa T-454/10, una domanda di annullamento dell’articolo 52, paragrafo 2 bis, e dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010 (GU L 199, pag. 12), e, nella causa T-482/11, una domanda di annullamento dell’articolo 50, paragrafo 3, e dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157, pag. 1)

Dispositivo

L’articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 [del Consiglio] nel settore degli ortofrutticoli, come modificato dal regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010, è annullato nella parte in cui prevede che il valore di «attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria» sia incluso nel valore di produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

L’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 [del Consiglio] nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, è annullato nella parte in cui prevede che il valore di «attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria» sia incluso nel valore di produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

L’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 è annullato.

Non occorre statuire sul ricorso nella causa T-454/10 per la parte in cui quest’ultimo riguarda l’annullamento dell’allegato VIII al regolamento n. 1580/2007.

Gli effetti dell’articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento n. 1580/2007 e dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 sono mantenuti nel senso che devono essere considerati definitivi solo i pagamenti alle organizzazioni di produttori effettuati in forza di queste ultime disposizioni fino alla pronuncia della presente sentenza.

Nella causa T-454/10, la Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e dagli intervenienti a sostegno delle conclusioni di quest’ultima, i cui nomi figurano nell’allegato II.

Nella causa T-454/10, gli intervenienti a sostegno delle conclusioni della Commissione, i cui nomi figurano nell’allegato III, sopporteranno le proprie spese.

Nella causa T-482/11, la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) e dalle altre ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato I.

Nella causa T-482/11, gli intervenienti a sostegno delle conclusioni della Commissione, i cui nomi figurano nell’allegato III, sopporteranno le proprie spese.

____________

1     GU C 328 del 4.12.2010.