Language of document : ECLI:EU:T:2013:282

Cause riunite T‑454/10 e T‑482/11

Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e altri

contro

Commissione europea

«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Aiuto al settore ortofrutticolo – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta – Ricevibilità – Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli – Fondi di esercizio e programmi operativi – Finanziamento di “attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria”»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013

1.      Ricorso di annullamento – Termini – Decadenza – Nozione – Atto confermativo di un atto definitivo anteriore – Inclusione – Modifica di una disposizione di un regolamento – Riapertura dei termini di ricorso contro tale disposizione e contro tutte le disposizioni che formano con essa un insieme

(Art. 263, sesto comma, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Disposizioni che prevedono l’ammissibilità di organizzazioni di produttori a ricevere aiuti relativi ad attività esercitate anche da trasformatori non facenti parte di un’organizzazione di produttori – Disposizione che prevede l’ammissibilità degli investimenti e delle azioni connessi alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli – Assenza di un margine di discrezionalità degli Stati membri riguardo all’applicazione dei tassi forfettari ai fini del calcolo del valore di produzione commercializzata – Lesione diretta della posizione concorrenziale delle organizzazioni di produttori e dei loro membri

(Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamenti della Commissione n. 1580/2007, art. 52, § 2 bis, e n. 543/2011, artt. 50, § 3, e 60, § 7)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Disposizione che prevede la concessione di un aiuto dell’Unione – Concorrente del beneficiario dell’aiuto – Legittimazione ad agire

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamenti della Commissione che prevedono la concessione di aiuti al settore degli ortofrutticoli – Inclusione – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione ai sensi della suddetta disposizione del Trattato

(Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamenti della Commissione n. 1580/2007, art. 52, § 2 bis, e n. 543/2011, artt. 50, § 3, e 60, § 7)

5.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

6.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto contro un atto abrogato – Effetti rispettivi dell’abrogazione e dell’annullamento

(Artt. 264 TFUE e 266 TFUE)

7.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli – Aiuto alla produzione – Inclusione del valore di «attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria» nel valore di produzione commercializzata – Ammissibilità al finanziamento dell’Unione degli investimenti e delle azioni connessi alla trasformazione dei prodotti ortofrutticoli – Inammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, artt. 103 quater e 122, primo comma, c); regolamenti della Commissione n. 1580/2007, artt. 29 e 52, § 2 bis, secondo comma, e n. 543/2011, artt. 27, 50, § 3, e 60, § 7]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 29)

2.      In materia di ricorso di annullamento, la condizione di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione impugnata, richiede che il provvedimento dell’Unione europea contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del soggetto e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie.

Le organizzazioni di produttori e i loro membri sono direttamente interessati dall’articolo 52, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1580/2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, nonché dagli articoli 50, paragrafo 3, e 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, in quanto la lesione della loro posizione concorrenziale discende direttamente dai tassi forfettari specifici stabiliti dall’articolo 52, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1580/2007 e dall’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 nonché dall’ammissibilità degli investimenti e delle azioni connessi alla trasformazione, al finanziamento dell’Unione in forza dell’articolo 60, paragrafo 7, di quest’ultimo regolamento.

Infatti, tali disposizioni hanno introdotto un sistema secondo cui le organizzazioni di produttori possono ricevere l’aiuto relativo ad attività di trasformazione esercitate anche da trasformatori che non facciano parte di un’organizzazione di produttori, anche se tali attività sono state denominate attività che non costituiscono «vere e proprie» attività di trasformazione. Inoltre, né l’articolo 52, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1580/2007 né l’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 lasciano un margine di discrezionalità agli Stati membri riguardo all’applicazione dei tassi forfettari ai fini del calcolo del valore di produzione commercializzata. Lo stesso vale per l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione n. 543/2011.

(v. punti 36, 38‑40)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 41)

4.      In materia di organizzazione comune dei mercati, il regolamento n. 1580/2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, e il regolamento di esecuzione n. 543/2011, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, costituiscono atti regolamentari a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non trattandosi né di atti legislativi, come definiti all’articolo 289, paragrafo 3, TFUE, né di atti individuali. Inoltre, gli articoli 52, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1580/2007 e 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 devono essere considerati come non contenenti misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Infatti, sebbene sia vero che il versamento degli aiuti dell’Unione in applicazione di dette disposizioni avviene con l’intervento delle autorità nazionali, resta cionondimeno che gli atti in forza dei quali tali autorità effettuano i pagamenti di cui trattasi non riguardano le organizzazioni ricorrenti né sono loro inviati o notificati. Inoltre, ciascun ente erogatore svolge le sue funzioni secondo le norme applicabili nello Stato membro interessato, che non prevedono necessariamente l’adozione di atti impugnabili dinanzi ai giudici nazionali.

(v. punti 42, 43)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 46)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 49)

7.      L’articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento n. 1580/2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, l’articolo 50, paragrafo 3, e l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, sono annullati nella parte in cui prevedono che il valore di «attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria» sia incluso nel valore di produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, nonché nella parte in cui prevedono l’ammissibilità al finanziamento dell’Unione degli investimenti e delle azioni connessi alla trasformazione degli ortofrutticoli.

Infatti, gli articoli 52, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1580/2007 e 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 hanno come effetto la concessione di aiuti nel settore degli ortofrutticoli trasformati a vantaggio delle organizzazioni di produttori che trasformano esse stesse la loro produzione o la fanno trasformare per loro conto. Tali disposizioni violano il regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, poiché quest’ultimo non prevede il versamento di siffatti aiuti e comportano di conseguenza una discriminazione fra trasformatori dell’Unione che si fanno concorrenza. Questi effetti sono prodotti nella misura in cui i tassi forfettari citati in dette disposizioni coprono altresì il costo di determinate attività svolte dai trasformatori nell’ambito della trasformazione degli ortofrutticoli che vengono loro consegnati dalle associazioni di produttori, in quanto l’aiuto a copertura di taluni costi inerenti a tali attività è concesso unicamente quando la trasformazione è effettuata dalle organizzazioni di produttori o sotto la loro responsabilità mediante il ricorso ad operatori esterni, quale definito all’articolo 29 del regolamento n. 1580/2007 e all’articolo 27 del regolamento di esecuzione n. 543/2011.

Lo stesso vale per l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione n. 543/2011. In primo luogo, tale disposizione dichiara ammissibile al finanziamento dell’Unione qualunque azione o investimento intrapresi da un’organizzazione di produttori e connessi alla trasformazione, senza nemmeno limitarne la portata alle «attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria». In secondo luogo, il fatto l’ammissibilità di cui trattasi dipenda dal perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 103 quater o all’articolo 122, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1234/2007 non rende la disposizione in questione compatibile con quest’ultimo regolamento. Pertanto, la circostanza che un’organizzazione di produttori persegua uno dei suddetti obiettivi non è idonea a consentire il finanziamento di attività connesse alla trasformazione degli ortofrutticoli.

(v. punti 76‑78, 81)