Language of document : ECLI:EU:T:2015:296

Causa T‑456/10

Timab Industries
e

Cie financière et de participations Roullier (CFPR)

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei fosfati per mangimi – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Attribuzione di quote di vendita, coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Rinuncia delle ricorrenti al procedimento di transazione – Ammende – Obbligo di motivazione – Gravità e durata dell’infrazione – Cooperazione – Mancata applicazione della probabile forcella di ammende comunicata nel corso del procedimento di transazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 20 maggio 2015

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Procedimento di transazione – Procedimento che non riguarda tutti i partecipanti ad un’intesa – Ritiro di un’impresa dal procedimento di transazione – Adozione da parte della Commissione di due decisioni aventi destinatari diversi a seguito di due procedimenti distinti – Applicabilità degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Obbligo di osservare il principio della parità di trattamento

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003; regolamenti della Commissione n. 773/2004, art. 10 bis, e n. 622/2008; comunicazioni della Commissione 2006/C 210/02 e 2008/C 167/01)

2.      Concorrenza – Ammende – Importo – Riduzione dell’importo dell’ammenda in contropartita di una cooperazione – Necessità che l’impresa cooperi al procedimento amministrativo concernente l’infrazione di cui trattasi – Valutazione della qualità e dell’utilità dell’informazione fornita

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazioni della Commissione 2002/C 45/03 e 2006/C 210/02)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Indicazione dei principali elementi di fatto e di diritto che possono condurre a un’ammenda – Indicazione sufficiente alla luce del diritto di essere sentiti sulla determinazione dell’importo dell’ammenda

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23 e 27)

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Natura provvisoria – Obbligo per la Commissione di spiegare nella decisione definitiva le differenze sussistenti tra la medesima e le sue valutazioni provvisorie – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Procedimento di transazione – Indicazione di una forcella di ammende – Ritiro di un’impresa dal procedimento di transazione – Mancata applicazione da parte della Commissione di detta forcella nella decisione definitiva – Ammissibilità

(Regolamenti della Commissione n. 773/2004, art. 10 bis, § 2, e n. 622/2008; comunicazioni della Commissione 2002/C 45/03, 2006/C 210/02 e 2008/C 167/01)

6.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Utilizzazione quali mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese partecipanti all’infrazione – Ammissibilità – Efficacia probatoria di deposizioni volontarie effettuate dai principali partecipanti a un’intesa al fine di beneficiare dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione

(Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

7.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione che constata un’infrazione alle regole di concorrenza

(Artt. 101 TFUE e 296 TFUE)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Valutazione – Preminenza dell’aspetto intenzionale del comportamento sui suoi effetti

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

10.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Potere discrezionale della Commissione – Onere della prova

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

11.    Concorrenza – Ammende – Importo – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata

(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

1.      In materia di intese, qualora un procedimento di transazione non coinvolga tutti i partecipanti ad un’infrazione, ad esempio, quando un’impresa si ritiri da detto procedimento, la Commissione adotta, da una parte, a seguito di un procedimento semplificato (il procedimento di transazione), una decisione che ha per destinatari i partecipanti all’infrazione che abbiano deciso di procedere alla transazione e che riflette, per ciascuno di essi, il loro impegno e, dall’altra, secondo un procedimento ordinario, una decisione indirizzata ai partecipanti all’infrazione che abbiano deciso di non procedere alla transazione.

Tuttavia, anche in un tale caso ibrido, che implica l’adozione di due decisioni aventi destinatari diversi e a seguito di due procedimenti distinti, si tratta di partecipanti a una medesima e unica intesa, cosicché il principio di uguaglianza dev’essere rispettato. Detto principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato

Ne risulta che il procedimento di transazione è un procedimento amministrativo alternativo al procedimento amministrativo ordinario – che è di tipo contraddittorio –, distinto da quest’ultimo e che presenta alcune particolarità, quali una comunicazione degli addebiti anticipata e la comunicazione di una forcella di probabili ammende. Tuttavia, gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 restano pienamente applicabili in tale contesto. Ciò implica che, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, non può essere operata una discriminazione tra le parti che hanno partecipato alla medesima intesa per quanto riguarda gli elementi e i metodi di calcolo che non sono influenzati dalle specificità inerenti al procedimento di transazione, quale l’applicazione di una riduzione del 10% per la transazione.

(v. punti 71‑74)

2.      Una riduzione dell’importo dell’ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo è giustificata soltanto se il comportamento dell’impresa di cui trattasi abbia consentito alla Commissione di accertare l’esistenza di un’infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine.

Qualora una domanda volta a beneficiare della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese riguardi un’intesa diversa da quella trattata dalla Commissione e che risulta inoltre prescritta, non esiste alcun valore aggiunto e la Commissione non è tenuta a ricompensare tale cooperazione, in quanto essa non facilita l’indagine. Tale ragionamento si applica anche a una cooperazione cosiddetta «al di fuori della clemenza».

(v. punti 92, 93)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 98)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 99)

5.      In materia di concorrenza, la forcella di ammende è uno strumento legato unicamente e specificamente al procedimento di transazione. L’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], consente esplicitamente ai servizi della Commissione di fornire ai partecipanti a discussioni finalizzate alla transazione una stima dell’importo dell’ammenda che sarà inflitta loro tenuto conto delle modalità previste negli orientamenti per il calcolo delle ammende, inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, delle disposizioni della comunicazione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 nei casi di cartelli tra imprese e, della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, se del caso.

Qualora l’impresa non presenti una proposta di transazione, ritirandosi così dal procedimento di transazione, il procedimento per l’adozione della decisione definitiva è disciplinato dalle disposizioni generali del regolamento n. 773/2004, anziché da quelle che disciplinano il procedimento di transazione. Si tratta quindi, in tal caso, di una situazione cosiddetta di «tabula rasa», nella quale le responsabilità devono ancora essere accertate. Ne consegue che la forcella comunicata nel corso del procedimento di transazione è ormai irrilevante, in quanto costituisce uno strumento proprio di tale procedimento. Sarebbe quindi illogico, nonché inappropriato, che la Commissione fosse tenuta ad applicare, o a fare riferimento, nella comunicazione degli addebiti, a una forcella di ammende relativa ad un altro procedimento ormai abbandonato. Infatti, indicare una forcella di ammende fin dalla comunicazione degli addebiti contrasterebbe con il carattere meramente preparatorio di un tale atto e priverebbe la Commissione della possibilità di infliggere un’ammenda adeguata alle circostanze nuove ed esistenti al momento dell’adozione della sua decisione, mentre essa dovrebbe tener conto dei nuovi argomenti o degli elementi di prova portati a sua conoscenza nel corso del procedimento amministrativo ordinario, che possono avere un impatto sulla determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere.

Nella stessa logica, alla Commissione, quando ricorre al procedimento di transazione – successivamente abbandonato – finalizzato a facilitare la risoluzione delle controversie, non incombe alcun obbligo di motivazione aggravato rispetto a quello che le incombe quando adotta una decisione in virtù del procedimento ordinario.

(v. punti 100, 101, 104‑107)

6.      Il principio che vige nel diritto dell’Unione è quello della libertà di forma dei mezzi probatori e il solo criterio rilevante per valutare le prove prodotte è quello della loro attendibilità. Nessuna norma né alcun principio generale del diritto dell’Unione impedisce alla Commissione di avvalersi, contro un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese. Orbene, le dichiarazioni espresse nell’ambito di una domanda volta a beneficiare della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (comunicazione sulla cooperazione) hanno un valore probatorio non trascurabile. Un tale ragionamento può essere trasposto per quanto riguarda le dichiarazioni opponibili all’impresa che ha chiesto di beneficiare della comunicazione sulla cooperazione. Ciò non toglie che, qualora una siffatta impresa modifichi la propria dichiarazione o ne dia successivamente un’altra interpretazione, sarà difficile per la Commissione, e poi per il giudice, in mancanza di altri elementi di prova, tenere conto di tale dichiarazione a causa della diminuzione del suo valore probatorio. In una tale ipotesi, la Commissione non è tenuta ad opporre necessariamente all’impresa le sue prime dichiarazioni.

(v. punto 115)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 132, 133)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 154, 155)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 161)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 177, 178, 184)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punto 215)