Language of document :

Ricorso proposto il 30 settembre 2010 - Anicav / Commissione

(Causa T-454/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (Napoli, Italia), (rappresentanti: avv.ti J. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins e S. Carvalho de Sousa)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare le disposizioni dell'art. 52 e l'allegato VIII al regolamento della Commissione n. 1580/20071, come modificato dal regolamento della Commissione n. 687/20102; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 del TFUE, l'annullamento parziale del regolamento della Commissione n. 1580/2007, come modificato dal regolamento della Commissione n. 687/2010.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo, la ricorrente afferma che la misura contestata viola il regolamento del Consiglio (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (il "regolamento unico OCM") (GU 2007, L 299, pag. 1).

Avendo omesso (i) d'includere le attività di trasformazione nell'allegato VIII al regolamento della Commissione n. 1580/2007 e (ii) di escludere le attività di preparazione, di imballo e di trasformazione successiva dal valore della produzione commercializzata di prodotti destinati alla trasformazione, la misura contestata viola il regolamento unico OCM, poiché quest'ultimo stabilisce che le disposizioni concernenti le organizzazioni di produttori, in particolare la concessione di aiuti, si applicano soltanto a prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la misura contestata viola il principio di non discriminazione; avendo concesso alle organizzazioni di produttori aiuti che coprono operazioni industriali effettuate anche da industrie private, la misura contestata viola il principio di non discriminazione che vieta il trattamento differenziato di situazioni analoghe, salvo che tale trattamento sia obiettivamente giustificato.

Infine, la ricorrente afferma che la misura contestata viola il principio di proporzionalità; avendo concesso alle organizzazioni di produttori aiuti che coprono operazioni industriali effettuate anche da industrie private, la misura contestata viola il principio di proporzionalità poiché essa eccede quanto necessario al raggiungimento di un obiettivo ipotetico della Politica Agricola Comunitaria relativo all'integrazione verticale delle organizzazioni di produttori.

____________

1 - Regolamento della Commissione (CE) 21 dicembre 2007, n. 1580, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU 2007, L 350, pag. 1).

2 - Regolamento della Commissione (UE) 30 luglio 2010, n. 687, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU 2010, L 199, pag. 12).