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Ricorso proposto il 3 gennaio 2012 - Olive Line International / UAMI - Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)

(Causa T-4/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv.to M. Aznar Alonso)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carapelli Firenze SpA (Tavarnelle Val di Pesa - Firenze)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso e dichiarare non conforme al regolamento n. 40/94, del Consiglio, sul marchio comunitario (attualmente regolamento n. 297/2009) la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 settembre 2011, procedimento R 1612/2010-2, con cui, annullando la decisione della divisione d'opposizione dell'UAMI, del 20 luglio 2010, opposizione n. B 1344995, è stata respinta la domanda d'iscrizione come marchio comunitario della registrazione internazionale n. 938.133 per parte dei prodotti richiesti nelle classi 29 e 30;

condannare il convenuto e, se del caso, la parte interveniente, a tutte le spese del procedimento e a quelle originate nelle fasi amministrative di opposizione e di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l'elemento denominativo "Maestro de Oliva" per prodotti delle classi 29 e 30.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Carapelli Firenze SpA.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo nazionale "MAESTRO" per prodotti delle classi 29 e 30.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda per parte dei prodotti richiesti.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e disposizioni corrispondenti, del regolamento n. 207/2009, poiché l'utilizzo che la controinteressata fa del marchio opposto presuppone un cambiamento intenzionale del concetto originale di marchio che tale marchio opposto rappresenta dando pertanto luogo a un'alterazione sostanziale del carattere distintivo del marchio "MAESTRO", e violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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