Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 - Ravensburger / UAMI - Educa Borras (MEMORY)
("Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo MEMORY - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), e art. 75 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. c), e art. 77 del regolamento (CE) n. 207/2009]")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ravensburger AG (Ravensburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Educa Borras, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. I. Valdelomar Serrano)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 gennaio 2009 (procedimento R 305/2008-2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Educa Borras SA ela Ravensburger AG
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Ravensburger AG è condannata alle spese.
____________1 - GU C 129 del 6.6.2009.