Language of document : ECLI:EU:T:2010:213





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010 – Ravensburger / UAMI – Educa Borras (MEMORY)

(causa T‑108/09)

«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo MEMORY – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), e art. 75 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. c), e art. 77 del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 30‑31)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 gennaio 2009 (procedimento R 305/2008‑2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Educa Borras SA e la Ravensburger AG.

Dati della causa

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:

Marchio denominativo MEMORY per prodotti appartenenti alle classi 9 e 28

Titolare del marchio comunitario:

Ravensburger AG

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:

Educa Borras, SA

Decisione della divisione di annullamento:

Invalidità del marchio comunitario in oggetto

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ravensburger AG è condannata alle spese.